Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 28 L. 218/1995 – Forma del matrimonio
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 28 della legge 218/1995 stabilisce i criteri di collegamento per valutare la validita formale di un matrimonio contratto con elementi di internazionalita. La norma adotta un approccio favor matrimonii: il matrimonio e considerato valido quanto alla forma se risulta tale alla stregua della legge del luogo di celebrazione, oppure della legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione, oppure ancora della legge dello Stato di comune residenza dei nubendi nel medesimo momento. Basta che uno solo di questi tre ordinamenti riconosca la forma adottata perche il matrimonio sia formalmente valido per il diritto italiano. La disposizione rispecchia il principio del favor validitatis tipico del diritto internazionale privato in materia familiare, evitando che vizi meramente formali travolgano unioni sostanzialmente legittime.Indice dei contenuti
Il principio del favor matrimonii nella forma
L'articolo 28 costituisce la prima norma sostanziale del Titolo III della legge 218/1995, dedicato alla famiglia, e riguarda esclusivamente la validita formale del matrimonio, distinta dalla capacita e dalle condizioni di sostanza che sono disciplinate dall'articolo 27. La scelta del legislatore e stata quella di moltiplicare i criteri di collegamento in modo da favorire al massimo la salvaguardia del vincolo matrimoniale gia costituito: si tratta di un approccio comparativamente diffuso negli ordinamenti di civil law europei, radicato nell'idea che l'invalidita formale produce conseguenze sproporzionate rispetto alla tutela che essa mira a garantire.
I tre criteri alternativi
La disposizione prevede tre criteri alternativi, ciascuno sufficiente da solo a fondare la validita formale. Il primo e la lex loci celebrationis, ossia la legge del luogo in cui il matrimonio viene celebrato: se le forme richieste da quello Stato sono state rispettate, il matrimonio e formalmente valido. Il secondo criterio e la legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione: cosi, se uno dei due sposi e cittadino di uno Stato che ammette il matrimonio religioso trascritto come equivalente al matrimonio civile, tale forma potra essere riconosciuta valida anche se la lex loci non la prevede. Il terzo criterio e la legge dello Stato di comune residenza al momento della celebrazione: questo collegamento mira a tutelare le coppie stabilitesi in un paese straniero che abbiano celebrato il matrimonio conformemente alle usanze di quella societa.
Rapporto con la lex loci celebrationis e il matrimonio all'estero
Nella prassi, la lex loci celebrationis rimane il criterio piu frequentemente invocato, sia perche le coppie tendono a seguire le formalita locali sia perche gli uffici consolari italiani all'estero certificano la celebrazione secondo le forme locali. Tuttavia, il rispetto della sola legge del luogo non e piu un requisito esclusivo: il carattere alternativo dei criteri consente di sanare retroattivamente situazioni in cui la forma locale non fosse stata rispettata, purche una delle altre leggi richiamate la riconosca valida. Questo assetto e coerente con l'articolo 16 della Convenzione dell'Aia del 1978 sui matrimoni, alla quale l'Italia non ha aderito ma dalla quale la legge 218/1995 ha tratto ispirazione.
Matrimonio consolare e matrimonio religioso con effetti civili
Un caso pratico di grande rilevanza e quello del matrimonio celebrato davanti alle autorita consolari italiane all'estero ai sensi dell'articolo 115 del codice civile: in tale ipotesi la forma e quella della legge italiana, e l'articolo 28 garantisce il riconoscimento ove la legge dello Stato di celebrazione non richiedesse forme differenti o incompatibili. Parimenti, il matrimonio concordatario celebrato in Italia o all'estero con rito canonico trascritto nei registri civili e valido nella forma ove cosi previsto dalla legge del luogo o dalla legge nazionale di uno dei coniugi, poiche il codice di diritto canonico e la legge nazionale dei cattadini che lo applicano. Problemi pratici sorgono invece per i matrimoni celebrati con riti religiosi non riconosciuti dalla legge del luogo (es. matrimoni islamici celebrati in paesi occidentali senza atto civile) ove nessuna delle tre leggi richiamate attribuisca effetti civili alla sola cerimonia religiosa.
Distinzione tra forma e sostanza
E fondamentale distinguere l'ambito dell'articolo 28 da quello dell'articolo 27. La forma comprende le modalita esteriori della celebrazione: la presenza dell'ufficiale di stato civile o del ministro di culto competente, la pubblicita preventiva, le dichiarazioni solenni delle parti, i testimoni, la trascrizione. La sostanza riguarda invece i requisiti intrinseci: la capacita matrinoniale, l'assenza di impedimenti (parentela, precedente matrimonio non sciolto), il consenso libero. Questa distinzione non e sempre nitida nella prassi: la presenza obbligatoria di testimoni, ad esempio, e classificata diversamente nei vari ordinamenti. Il giudice italiano dovra qualificare autonomamente, secondo la lex fori, se il requisito in discussione attiene alla forma o alla sostanza, prima di applicare la legge competente.
Ordine pubblico internazionale e limiti al riconoscimento
Anche quando la forma del matrimonio risulti valida secondo uno dei tre criteri dell'articolo 28, il riconoscimento degli effetti nell'ordinamento italiano puo essere precluso dall'ordine pubblico internazionale ex articolo 16 della legge 218/1995. La giurisprudenza ha ad esempio considerato contrario all'ordine pubblico il matrimonio poligamico, anche se formalmente valido secondo la legge del luogo di celebrazione e secondo la legge nazionale di entrambi i coniugi. Allo stesso modo, la mancanza assoluta di consenso o la presenza di una costrizione fisica manifesta rende il matrimonio inopponibile all'ordinamento italiano, indipendentemente dal rispetto delle forme locali.
Effetti pratici per la trascrizione nei registri dello stato civile
In sede di trascrizione del matrimonio straniero nei registri dello stato civile italiani, l'ufficiale di stato civile deve verificare, tra l'altro, che le forme adottate soddisfino uno dei criteri alternativi dell'articolo 28. Questa valutazione e condotta sulla base della documentazione prodotta (atto di matrimonio straniero, traduzione giurata, eventuale apostille ex Convenzione dell'Aia del 1961) e, in caso di dubbio, mediante richiesta di parere al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il rifiuto di trascrizione puo essere impugnato davanti al tribunale ai sensi del decreto legislativo 150/2011.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un matrimonio celebrato solo con rito religioso all'estero e valido in Italia?
Dipende: se la legge del luogo di celebrazione, o la legge nazionale di uno dei coniugi, o la legge dello Stato di comune residenza attribuisce effetti civili a quel rito religioso, il matrimonio e formalmente valido ex articolo 28. Se nessuna delle tre leggi lo riconosce, manca il presupposto formale.
Cosa si intende per 'legge nazionale' ai fini dell'articolo 28?
E la legge dello Stato di cui il soggetto e cittadino al momento della celebrazione. In caso di doppia cittadinanza occorre determinare la cittadinanza prevalente ai sensi dell'articolo 19 della legge 218/1995.
L'articolo 28 riguarda anche i requisiti di eta e di consenso?
No. L'articolo 28 riguarda esclusivamente la forma esteriore della celebrazione. I requisiti sostanziali come la capacita, l'assenza di impedimenti e il consenso sono disciplinati dall'articolo 27.
Un matrimonio formalmente valido ex articolo 28 puo comunque essere rifiutato in Italia?
Si. L'ufficiale di stato civile o il giudice possono negare il riconoscimento se il matrimonio contrasta con l'ordine pubblico internazionale italiano, ad esempio in caso di poligamia o di manifesta assenza di consenso.
Serve un apostille per far trascrivere il matrimonio straniero?
Per gli atti formati in paesi aderenti alla Convenzione dell'Aia del 1961 e necessaria l'apostille o, in alternativa, la legalizzazione consolare. Per i paesi con accordi bilaterali con l'Italia l'apostille puo non essere richiesta.