In sintesi
L'articolo 32 della legge 218/1995 estende la giurisdizione italiana in materia di nullita e annullamento del matrimonio, separazione personale e divorzio, andando oltre i criteri generali dell'articolo 3. Oltre ai casi ordinari (convenuto domiciliato o residente in Italia, rappresentante autorizzato in Italia), la giurisdizione italiana sussiste anche quando uno dei coniugi e cittadino italiano oppure quando il matrimonio e stato celebrato in Italia. Questi criteri aggiuntivi riflettono l'interesse dello Stato italiano alla disciplina dei rapporti coniugali che coinvolgono suoi cittadini o che sono stati costituiti nel suo territorio, anche quando le parti risiedono all'estero. La norma va coordinata con il Regolamento UE n. 2019/1111 (Bruxelles IIter) che prevale per le controversie tra coniugi con residenza in Stati membri dell'Unione Europea.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 L. 218/1995 — Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio
Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall’articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 32 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione
- Articolo 32 L. 184/1983: Autorizzazione all'ingresso del minore straniero adottato
- Art. 32 Reg. (UE) 2024/1689 — Presunzione di conformità ai requisiti relativi agli organismi notificati
- Art. 32 Cod. Amb. — Consultazioni transfrontaliere
- Art. 32 D.Lgs. 148/2015 — Prestazioni ulteriori
- Art. 32 D.Lgs. 159/2011 — Confisca della cauzione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ambito di applicazione e materie coperte
L'articolo 32 riguarda quattro distinte tipologie di procedimenti relativi al vincolo matrimoniale: la nullita del matrimonio, l'annullamento del matrimonio, la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio (divorzio). Per ciascuna di queste materie la norma amplia la giurisdizione italiana rispetto ai criteri generali stabiliti dall'articolo 3. Si tratta di materie particolarmente sensibili, in cui lo Stato italiano ha un interesse diretto: garantire che i propri cittadini possano accedere alla giustizia italiana anche quando il coniuge straniero risiede all'estero e rifiuta di presentarsi davanti al giudice italiano.
I criteri aggiuntivi di giurisdizione
Oltre ai criteri ordinari dell'articolo 3 (domicilio o residenza del convenuto in Italia, presenza di un rappresentante autorizzato), l'articolo 32 aggiunge due titoli di giurisdizione speciali. Il primo e la cittadinanza italiana di uno dei coniugi: se uno solo dei due e cittadino italiano, la giurisdizione italiana sussiste indipendentemente dalla residenza delle parti. Il secondo e la celebrazione del matrimonio in Italia: se il matrimonio e stato celebrato nel territorio italiano, i giudici italiani hanno giurisdizione anche se entrambi i coniugi risiedono all'estero. Questi due criteri operano in modo alternativo e ciascuno e sufficiente da solo a fondare la giurisdizione italiana.
Rapporto con il Regolamento Bruxelles IIter
La norma interna dell'articolo 32 deve essere letta in combinato con il Regolamento UE n. 2019/1111 del Consiglio (Bruxelles IIter), in vigore per le procedure avviate dal 1° agosto 2022, che ha sostituito il previgente Regolamento n. 2201/2003 (Bruxelles IIa). Il Regolamento Bruxelles IIter stabilisce norme di giurisdizione uniformi per la materia matrimoniale all'interno dell'Unione Europea e prevale sulle disposizioni nazionali degli Stati membri nei confronti di convenuti residenti in un altro Stato membro. L'articolo 32 della legge 218/1995 trova dunque applicazione residuale: nei rapporti con Stati terzi (non UE) e nei casi non coperti dal Regolamento (es. matrimoni poligamici, coppie con residenza al di fuori dell'UE).
La cittadinanza italiana come titolo di giurisdizione
Il criterio della cittadinanza italiana di uno dei coniugi e particolarmente significativo dal punto di vista pratico. Significa che il coniuge italiano residente all'estero puo proporre ricorso per separazione o divorzio davanti al tribunale italiano del luogo dove e iscritto all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) o dell'ultimo domicilio in Italia. Questa regola e molto utile per i cittadini italiani emigrati che si trovino in paesi con sistemi giurisdizionali inefficienti o con norme discriminatorie. Analogamente, l'altro coniuge straniero puo essere convenuto davanti al giudice italiano anche se non risiede in Italia, salvo i limiti derivanti dal Regolamento Bruxelles IIter per i residenti in Stati UE.
Il matrimonio celebrato in Italia come titolo aggiuntivo
Il secondo criterio aggiuntivo — la celebrazione del matrimonio in Italia — ha un fondamento storico-simbolico: l'ordinamento italiano ritiene di avere un interesse nella sorte del matrimonio che si e costituito nel proprio territorio. In pratica, questo titolo si rivela utile soprattutto quando le parti non hanno piu alcun collegamento con l'Italia (nessuno dei due e cittadino italiano, nessuno risiede in Italia) ma il matrimonio fu celebrato qui. In tali casi, pero, la concreta utilita della giurisdizione italiana puo essere limitata: la sentenza italiana dovra poi essere riconosciuta nel paese in cui le parti risiedono, con possibili problemi di exequatur.
Profili processuali: il giudice competente e il rito
La giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 32 deve essere esercitata davanti al tribunale competente per territorio secondo le regole ordinarie del codice di procedura civile, come integrate dall'articolo 3 della legge 218/1995. Per i procedimenti di separazione e divorzio si applica, a partire dal 1° marzo 2023, il rito unitario per le persone, i minorenni e le famiglie introdotto dal decreto legislativo 149/2022 (Riforma Cartabia), che ha superato la distinzione tra ricorso per separazione e ricorso per divorzio unificandoli in un unico procedimento. Il difetto di giurisdizione puo essere eccepito dal convenuto o rilevato d'ufficio nei termini e con le modalita previste dall'articolo 11 della legge 218/1995.
Riconoscimento delle sentenze straniere e coordinamento
L'ampliamento della giurisdizione italiana ex articolo 32 deve essere letto anche in chiave difensiva rispetto al riconoscimento delle sentenze straniere. Se la giurisdizione italiana sussiste ai sensi dell'articolo 32, una sentenza straniera che abbia deciso sulla stessa materia potrebbe essere rifiutata se pronunciata in violazione della giurisdizione esclusiva italiana. D'altra parte, l'articolo 64 e seguenti della legge 218/1995 disciplinano il riconoscimento delle sentenze straniere in Italia, richiedendo tra l'altro che il giudice straniero abbia avuto giurisdizione secondo i principi della legge italiana: se l'articolo 32 e piu esteso rispetto alle regole dello Stato straniero, cio non impedirebbe il riconoscimento della sentenza straniera, ma potrebbe creare conflitti positivi di giurisdizione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un cittadino italiano residente all'estero puo divorziare in Italia?
Si. L'articolo 32 prevede che la giurisdizione italiana sussista quando uno dei coniugi e cittadino italiano, indipendentemente dalla residenza. Il ricorso va presentato al tribunale italiano competente.
Se il matrimonio e stato celebrato in Italia ma entrambi i coniugi sono stranieri, il giudice italiano ha giurisdizione?
Si, ex articolo 32 la celebrazione del matrimonio in Italia e un titolo autonomo di giurisdizione. Tuttavia, se entrambi risiedono in uno Stato UE, prevale il Regolamento Bruxelles IIter.
Il Regolamento Bruxelles IIter prevale sull'articolo 32?
Si, per le controversie tra coniugi con residenza in Stati membri dell'UE. L'articolo 32 si applica nei rapporti con paesi terzi e nei casi non coperti dal Regolamento.
Qual e il tribunale italiano competente per il divorzio di un italiano residente all'estero?
Si applicano le regole ordinarie di competenza territoriale: in genere il tribunale dell'ultimo domicilio in Italia o, per gli iscritti all'AIRE, il tribunale di Roma come foro suppletivo.
Il difetto di giurisdizione in materia matrimoniale puo essere rilevato d'ufficio?
Si, ai sensi dell'articolo 11 della legge 218/1995, il difetto di giurisdizione e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo quando il convenuto e contumace o quando la giurisdizione e esclusa da una norma internazionale.
Vedi anche