Art. 40 L. 218/1995 – Giurisdizione in materia di adozione
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché: a) gli adottanti o uno di essi o l’adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia; b) l’adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.
2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l’adottato e l’adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall’articolo 3, ogni qualvolta l’adozione si è costituita in base al diritto italiano. articolo precedente articolo successivo
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In sintesi
L'articolo 40 della legge 218/1995 definisce i criteri di giurisdizione dei giudici italiani nelle controversie in materia di adozione. Il comma 1 elenca quattro situazioni che fondano la giurisdizione: quando gli adottanti, anche uno solo di essi, o l'adottando sono cittadini italiani; quando gli adottanti o uno di loro sono stranieri ma residenti in Italia; quando l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia. Il comma 2 estende la giurisdizione ai rapporti personali o patrimoniali tra adottato e famiglia adottiva in tutti i casi in cui l'adozione si è costituita in base al diritto italiano, aggiungendo tale criterio a quelli generali dell'articolo 3.
Indice dei contenuti
La struttura della norma: due commi, due ambiti distinti
L'articolo 40 distingue nettamente due profili della giurisdizione in materia adottiva. Il comma 1 riguarda i procedimenti volti alla costituzione, modifica o revoca dell'adozione stessa. Il comma 2 si occupa invece delle controversie successive relative ai rapporti tra adottato e famiglia adottiva, disponendo che, oltre ai criteri generali dell'articolo 3, i giudici italiani sono competenti ogniqualvolta l'adozione sia stata costituita in base al diritto italiano. È una norma di chiusura che garantisce la continuità del controllo giurisdizionale italiano sulle adozioni costituite nel nostro ordinamento.
La cittadinanza italiana come criterio di giurisdizione
Il primo criterio del comma 1 è la cittadinanza italiana di uno degli adottanti o dell'adottando. La norma usa la congiunzione «ovvero», il che significa che è sufficiente che anche uno solo tra gli adottanti sia cittadino italiano, o che lo sia l'adottando, affinché i giudici italiani possano conoscere della causa. Questo approccio permissivo riflette l'interesse dell'ordinamento italiano a esercitare il proprio controllo quando i propri cittadini sono coinvolti in un'operazione così rilevante per il loro status personale e familiare come l'adozione. La cittadinanza si valuta al momento della proposizione della domanda.
La residenza in Italia degli adottanti stranieri
Il secondo criterio del comma 1 riguarda gli adottanti stranieri residenti in Italia. Anche qui è sufficiente che uno solo dei due adottanti abbia la residenza in Italia perché si radichi la giurisdizione italiana. La residenza è il collegamento con il territorio italiano che giustifica il coinvolgimento dei giudici nazionali: chi risiede stabilmente in Italia è inserito nel tessuto sociale e giuridico del Paese, e l'ordinamento italiano ha un interesse legittimo a controllare i processi adottivi che si sviluppano nel suo territorio. La residenza va intesa in senso effettivo, come dimora abituale, non meramente formale.
Il minore abbandonato in Italia
Il terzo criterio - il minore in stato di abbandono in Italia - è di particolare rilievo umanitario e pratico. Lo stato di abbandono del minore in territorio italiano attrae la giurisdizione italiana indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza degli adottanti. Questo criterio riflette l'obbligo dell'ordinamento italiano di proteggere i minori presenti nel suo territorio che si trovino in condizione di vulnerabilità: se un minore straniero è abbandonato in Italia e nessuno se ne prende cura, i giudici italiani devono poter intervenire per assicurargli una famiglia e la tutela che merita.
Il comma 2: giurisdizione sui rapporti post-adozione
Il comma 2 amplia la giurisdizione italiana per le controversie relative ai rapporti tra adottato e famiglia adottiva (disciplinati dall'articolo 39) aggiungendo ai criteri generali dell'articolo 3 - domicilio o residenza del convenuto in Italia, rappresentante autorizzato in Italia - il criterio dell'adozione costituita in base al diritto italiano. Questo significa che se un'adozione è stata pronunciata dal giudice italiano o è stata disciplinata dal diritto italiano, i nostri giudici mantengono la competenza per le controversie successive, anche se tutte le parti si sono successivamente trasferite all'estero. È una forma di giurisdizione «derivata» che assicura continuità tra il momento costitutivo e la gestione degli effetti dell'adozione.
Coordinamento con le norme speciali in materia di adozione internazionale
Le disposizioni dell'articolo 40 si applicano nei limiti in cui non siano derogate da norme speciali. La legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1993, prevede un sistema autonomo per le adozioni internazionali tra Paesi aderenti, con proprie regole di competenza per i provvedimenti di riconoscimento e attuazione. Il Tribunale per i minorenni è competente per i procedimenti di adozione dei minori ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge 184/1983, e tale competenza per materia si sovrappone ai criteri giurisdizionali dell'articolo 40, che si limita a stabilire quando i giudici italiani hanno giurisdizione a livello internazionale, lasciando alla normativa interna la ripartizione della competenza tra i tribunali nazionali.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
È sufficiente che uno solo degli adottanti sia cittadino italiano per radicare la giurisdizione?
Sì. La norma usa 'ovvero', per cui è sufficiente che anche uno solo degli adottanti o l'adottando sia cittadino italiano, oppure che anche uno solo degli adottanti stranieri risieda in Italia.
Quale tribunale è internamente competente per i procedimenti di adozione in Italia?
L'articolo 40 stabilisce solo la giurisdizione internazionale. Per la competenza interna, il Tribunale per i minorenni è competente per i procedimenti di adozione dei minori ai sensi della legge 184/1983.
Se l'adozione è stata costituita in Italia, i giudici italiani rimangono competenti anche dopo che la famiglia si è trasferita all'estero?
Sì, per le controversie sui rapporti tra adottato e famiglia adottiva. Il comma 2 prevede questa giurisdizione 'derivata' per tutti i casi in cui l'adozione si è costituita in base al diritto italiano.
Un minore straniero abbandonato in Italia può essere adottato da una coppia straniera non residente in Italia?
Ai fini della giurisdizione italiana sì, poiché lo stato di abbandono del minore in Italia fonda di per sé la giurisdizione. La coppia straniera non residente potrà però incontrare ostacoli procedurali legati ai requisiti della legge 184/1983.
L'articolo 40 si applica anche alle adozioni internazionali regolate dalla Convenzione dell'Aja del 1993?
In parte. La Convenzione dell'Aja del 1993 (ratificata con L. 476/1998) prevede norme proprie per le adozioni tra Paesi aderenti; l'articolo 40 opera nei casi non coperti dalla Convenzione.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 40 della legge 218/1995 definisce i criteri di giurisdizione dei giudici italiani nelle controversie in materia di adozione. Il comma 1 elenca quattro situazioni che fondano la giurisdizione: quando gli adottanti, anche uno solo di essi, o l'adottando sono cittadini italiani; quando gli adottanti o uno di loro sono stranieri ma residenti in Italia; quando l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia. Il comma 2 estende la giurisdizione ai rapporti personali o patrimoniali tra adottato e famiglia adottiva in tutti i casi in cui l'adozione si è costituita in base al diritto italiano, aggiungendo tale criterio a quelli generali dell'articolo 3.Indice dei contenuti
La struttura della norma: due commi, due ambiti distinti
L'articolo 40 distingue nettamente due profili della giurisdizione in materia adottiva. Il comma 1 riguarda i procedimenti volti alla costituzione, modifica o revoca dell'adozione stessa. Il comma 2 si occupa invece delle controversie successive relative ai rapporti tra adottato e famiglia adottiva, disponendo che, oltre ai criteri generali dell'articolo 3, i giudici italiani sono competenti ogniqualvolta l'adozione sia stata costituita in base al diritto italiano. È una norma di chiusura che garantisce la continuità del controllo giurisdizionale italiano sulle adozioni costituite nel nostro ordinamento.
La cittadinanza italiana come criterio di giurisdizione
Il primo criterio del comma 1 è la cittadinanza italiana di uno degli adottanti o dell'adottando. La norma usa la congiunzione «ovvero», il che significa che è sufficiente che anche uno solo tra gli adottanti sia cittadino italiano, o che lo sia l'adottando, affinché i giudici italiani possano conoscere della causa. Questo approccio permissivo riflette l'interesse dell'ordinamento italiano a esercitare il proprio controllo quando i propri cittadini sono coinvolti in un'operazione così rilevante per il loro status personale e familiare come l'adozione. La cittadinanza si valuta al momento della proposizione della domanda.
La residenza in Italia degli adottanti stranieri
Il secondo criterio del comma 1 riguarda gli adottanti stranieri residenti in Italia. Anche qui è sufficiente che uno solo dei due adottanti abbia la residenza in Italia perché si radichi la giurisdizione italiana. La residenza è il collegamento con il territorio italiano che giustifica il coinvolgimento dei giudici nazionali: chi risiede stabilmente in Italia è inserito nel tessuto sociale e giuridico del Paese, e l'ordinamento italiano ha un interesse legittimo a controllare i processi adottivi che si sviluppano nel suo territorio. La residenza va intesa in senso effettivo, come dimora abituale, non meramente formale.
Il minore abbandonato in Italia
Il terzo criterio - il minore in stato di abbandono in Italia - è di particolare rilievo umanitario e pratico. Lo stato di abbandono del minore in territorio italiano attrae la giurisdizione italiana indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza degli adottanti. Questo criterio riflette l'obbligo dell'ordinamento italiano di proteggere i minori presenti nel suo territorio che si trovino in condizione di vulnerabilità: se un minore straniero è abbandonato in Italia e nessuno se ne prende cura, i giudici italiani devono poter intervenire per assicurargli una famiglia e la tutela che merita.
Il comma 2: giurisdizione sui rapporti post-adozione
Il comma 2 amplia la giurisdizione italiana per le controversie relative ai rapporti tra adottato e famiglia adottiva (disciplinati dall'articolo 39) aggiungendo ai criteri generali dell'articolo 3 - domicilio o residenza del convenuto in Italia, rappresentante autorizzato in Italia - il criterio dell'adozione costituita in base al diritto italiano. Questo significa che se un'adozione è stata pronunciata dal giudice italiano o è stata disciplinata dal diritto italiano, i nostri giudici mantengono la competenza per le controversie successive, anche se tutte le parti si sono successivamente trasferite all'estero. È una forma di giurisdizione «derivata» che assicura continuità tra il momento costitutivo e la gestione degli effetti dell'adozione.
Coordinamento con le norme speciali in materia di adozione internazionale
Le disposizioni dell'articolo 40 si applicano nei limiti in cui non siano derogate da norme speciali. La legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1993, prevede un sistema autonomo per le adozioni internazionali tra Paesi aderenti, con proprie regole di competenza per i provvedimenti di riconoscimento e attuazione. Il Tribunale per i minorenni è competente per i procedimenti di adozione dei minori ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge 184/1983, e tale competenza per materia si sovrappone ai criteri giurisdizionali dell'articolo 40, che si limita a stabilire quando i giudici italiani hanno giurisdizione a livello internazionale, lasciando alla normativa interna la ripartizione della competenza tra i tribunali nazionali.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
È sufficiente che uno solo degli adottanti sia cittadino italiano per radicare la giurisdizione?
Sì. La norma usa 'ovvero', per cui è sufficiente che anche uno solo degli adottanti o l'adottando sia cittadino italiano, oppure che anche uno solo degli adottanti stranieri risieda in Italia.
Quale tribunale è internamente competente per i procedimenti di adozione in Italia?
L'articolo 40 stabilisce solo la giurisdizione internazionale. Per la competenza interna, il Tribunale per i minorenni è competente per i procedimenti di adozione dei minori ai sensi della legge 184/1983.
Se l'adozione è stata costituita in Italia, i giudici italiani rimangono competenti anche dopo che la famiglia si è trasferita all'estero?
Sì, per le controversie sui rapporti tra adottato e famiglia adottiva. Il comma 2 prevede questa giurisdizione 'derivata' per tutti i casi in cui l'adozione si è costituita in base al diritto italiano.
Un minore straniero abbandonato in Italia può essere adottato da una coppia straniera non residente in Italia?
Ai fini della giurisdizione italiana sì, poiché lo stato di abbandono del minore in Italia fonda di per sé la giurisdizione. La coppia straniera non residente potrà però incontrare ostacoli procedurali legati ai requisiti della legge 184/1983.
L'articolo 40 si applica anche alle adozioni internazionali regolate dalla Convenzione dell'Aja del 1993?
In parte. La Convenzione dell'Aja del 1993 (ratificata con L. 476/1998) prevede norme proprie per le adozioni tra Paesi aderenti; l'articolo 40 opera nei casi non coperti dalla Convenzione.