Art. 39 L. 218/1995 – Rapporto fra adottato e famiglia adottiva
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. I rapporti personali e patrimoniali fra l’adottato e l’adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell’adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. articolo precedente articolo successivo
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'articolo 39 della legge 218/1995 individua la legge applicabile ai rapporti personali e patrimoniali che si instaurano tra l'adottato e la famiglia adottiva una volta che il vincolo adottivo sia stato costituito. La norma richiama gli stessi criteri di collegamento previsti dall'articolo 38 per la costituzione dell'adozione: legge nazionale comune degli adottanti, in via sussidiaria legge dello Stato di comune residenza, in ulteriore subordine legge dello Stato di prevalente localizzazione della vita matrimoniale. In tal modo si assicura coerenza tra la legge che ha costituito l'adozione e quella che ne regola gli effetti quotidiani.
Indice dei contenuti
Il campo di applicazione: rapporti personali e patrimoniali post-adozione
L'articolo 39 disciplina la fase successiva alla costituzione del vincolo adottivo, occupandosi dei rapporti che si sviluppano tra l'adottato e la famiglia adottiva nella vita corrente. Il campo di applicazione comprende sia i rapporti di natura personale - obblighi di mantenimento reciproci, diritto all'educazione, residenza, diritti e doveri di cura - sia quelli di natura patrimoniale, inclusi i diritti successori dell'adottato nella famiglia adottiva, le questioni di rappresentanza legale e l'amministrazione dei beni. L'articolo regola anche i rapporti con i parenti degli adottanti, cioè con i nonni, zii e cugini adottivi, che assumono rilevanza giuridica soprattutto in materia successoria.
La coerenza con i criteri dell'articolo 38
La scelta del legislatore di richiamare i medesimi criteri dell'articolo 38 non è casuale: risponde all'esigenza di evitare che la legge regolatrice del rapporto post-adozione sia diversa da quella che ha presieduto alla sua costituzione. Se si applicassero leggi diverse alla costituzione e agli effetti dell'adozione, si potrebbero creare incoerenze gravi: un'adozione valida secondo la legge X ma i cui effetti vengono valutati secondo la legge Y potrebbe produrre conseguenze del tutto imprevedibili per le parti. Il parallelismo tra articolo 38 e articolo 39 garantisce dunque continuità normativa e prevedibilità per tutti i soggetti coinvolti.
Legge nazionale comune e sue implicazioni pratiche
Quando gli adottanti hanno la stessa cittadinanza, la loro legge nazionale regola integralmente i rapporti personali e patrimoniali con l'adottato. Questo significa che diritti e obblighi delle parti - comprese questioni come il mantenimento dell'adottato maggiorenne, i doveri di cura verso genitori adottivi anziani, le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale durante la minore età - sono valutati secondo i parametri di quell'ordinamento. Nella pratica, l'interprete deve confrontarsi con sistemi giuridici molto diversi: ordinamenti che prevedono l'adozione piena (con recisione totale dei legami con la famiglia di origine) e ordinamenti che conoscono solo l'adozione semplice (con mantenimento parziale di legami originari). La distinzione è cruciale perché incide sulla natura e sull'intensità dei diritti dell'adottato nella famiglia adottiva.
I criteri sussidiari e il momento di riferimento
In assenza di legge nazionale comune, la norma individua la legge applicabile seguendo la medesima gerarchia dell'articolo 38: residenza comune degli adottanti, e poi prevalente localizzazione della vita matrimoniale. Il momento di riferimento è quello dell'adozione, il che significa che i criteri si cristallizzano alla data in cui il vincolo è stato costituito. Un eventuale trasferimento successivo degli adottanti in un altro Paese non comporta un automatico mutamento della legge regolatrice dei rapporti con l'adottato: la legge si fissa al momento dell'adozione e rimane tendenzialmente stabile, salvo che le parti non agiscano per ottenere una modifica del rapporto davanti all'autorità competente.
Interazione con la disciplina della responsabilità genitoriale
I rapporti personali tra adottato minorenne e adottanti si intrecciano con la disciplina della responsabilità genitoriale, che secondo l'articolo 36 della stessa legge 218/1995 è regolata dalla legge nazionale del figlio. Nel contesto dell'adozione, il figlio adottivo ha acquisito uno status che - almeno nell'adozione piena - lo equipara al figlio biologico. Possono dunque emergere tensioni tra la legge applicabile ai rapporti genitoriali ai sensi dell'articolo 36 (legge nazionale del figlio) e quella applicabile ai rapporti nella famiglia adottiva ai sensi dell'articolo 39 (legge degli adottanti). In caso di adozione piena che attribuisce all'adottato la nazionalità degli adottanti, il problema tende a ridursi poiché le due leggi coincidono; in caso di adozione semplice o di mantenimento della nazionalità originaria, il coordinamento tra le due norme va operato dal giudice caso per caso.
Tutela dell'ordine pubblico e limiti applicativi
Come per ogni altra disposizione della legge 218/1995, anche l'applicazione della legge individuata dall'articolo 39 incontra il limite dell'ordine pubblico internazionale ex articolo 16. In materia di rapporti adottivi, questo limite potrebbe rilevare qualora la legge straniera applicabile neghi all'adottato diritti considerati fondamentali nell'ordinamento italiano - come il diritto al mantenimento, il diritto all'istruzione, o la tutela contro discriminazioni tra figli adottivi e biologici. In questi casi, il giudice italiano disapplicherebbe la norma straniera e applicherebbe la soluzione offerta dall'ordinamento italiano, garantendo un livello minimo di protezione all'adottato.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Quale legge regola i diritti successori dell'adottato nella famiglia adottiva?
I diritti successori rientrano nei rapporti patrimoniali tra adottato e famiglia adottiva, disciplinati dall'articolo 39 con gli stessi criteri dell'articolo 38: legge nazionale comune degli adottanti, poi residenza comune, poi prevalente localizzazione della vita matrimoniale.
La legge applicabile ai rapporti post-adozione cambia se gli adottanti si trasferiscono in un altro Paese?
No. Il criterio si cristallizza al momento dell'adozione. Un trasferimento successivo non modifica automaticamente la legge regolatrice dei rapporti tra adottato e famiglia adottiva.
L'articolo 39 si applica anche ai rapporti con i parenti degli adottanti?
Sì. La norma menziona espressamente sia l'adottante o gli adottanti sia i loro parenti, includendo quindi nonni, zii e gli altri congiunti della famiglia adottiva.
Cosa succede se la legge straniera applicabile nega all'adottato gli stessi diritti dei figli biologici?
Se la legge straniera produce effetti contrari all'ordine pubblico internazionale italiano, il giudice non la applica e si rivolge alla legge italiana, che garantisce la piena parità tra figli adottivi e biologici.
I rapporti personali tra adottato minore e adottanti seguono l'articolo 39 o l'articolo 36?
Possono rilevarsi entrambi. L'articolo 36 regola la responsabilità genitoriale in base alla legge nazionale del figlio, mentre l'articolo 39 regola i rapporti nella famiglia adottiva. In caso di adozione piena con acquisizione della nazionalità degli adottanti le due leggi tendono a coincidere.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
L'articolo 39 della legge 218/1995 individua la legge applicabile ai rapporti personali e patrimoniali che si instaurano tra l'adottato e la famiglia adottiva una volta che il vincolo adottivo sia stato costituito. La norma richiama gli stessi criteri di collegamento previsti dall'articolo 38 per la costituzione dell'adozione: legge nazionale comune degli adottanti, in via sussidiaria legge dello Stato di comune residenza, in ulteriore subordine legge dello Stato di prevalente localizzazione della vita matrimoniale. In tal modo si assicura coerenza tra la legge che ha costituito l'adozione e quella che ne regola gli effetti quotidiani.Indice dei contenuti
Il campo di applicazione: rapporti personali e patrimoniali post-adozione
L'articolo 39 disciplina la fase successiva alla costituzione del vincolo adottivo, occupandosi dei rapporti che si sviluppano tra l'adottato e la famiglia adottiva nella vita corrente. Il campo di applicazione comprende sia i rapporti di natura personale - obblighi di mantenimento reciproci, diritto all'educazione, residenza, diritti e doveri di cura - sia quelli di natura patrimoniale, inclusi i diritti successori dell'adottato nella famiglia adottiva, le questioni di rappresentanza legale e l'amministrazione dei beni. L'articolo regola anche i rapporti con i parenti degli adottanti, cioè con i nonni, zii e cugini adottivi, che assumono rilevanza giuridica soprattutto in materia successoria.
La coerenza con i criteri dell'articolo 38
La scelta del legislatore di richiamare i medesimi criteri dell'articolo 38 non è casuale: risponde all'esigenza di evitare che la legge regolatrice del rapporto post-adozione sia diversa da quella che ha presieduto alla sua costituzione. Se si applicassero leggi diverse alla costituzione e agli effetti dell'adozione, si potrebbero creare incoerenze gravi: un'adozione valida secondo la legge X ma i cui effetti vengono valutati secondo la legge Y potrebbe produrre conseguenze del tutto imprevedibili per le parti. Il parallelismo tra articolo 38 e articolo 39 garantisce dunque continuità normativa e prevedibilità per tutti i soggetti coinvolti.
Legge nazionale comune e sue implicazioni pratiche
Quando gli adottanti hanno la stessa cittadinanza, la loro legge nazionale regola integralmente i rapporti personali e patrimoniali con l'adottato. Questo significa che diritti e obblighi delle parti - comprese questioni come il mantenimento dell'adottato maggiorenne, i doveri di cura verso genitori adottivi anziani, le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale durante la minore età - sono valutati secondo i parametri di quell'ordinamento. Nella pratica, l'interprete deve confrontarsi con sistemi giuridici molto diversi: ordinamenti che prevedono l'adozione piena (con recisione totale dei legami con la famiglia di origine) e ordinamenti che conoscono solo l'adozione semplice (con mantenimento parziale di legami originari). La distinzione è cruciale perché incide sulla natura e sull'intensità dei diritti dell'adottato nella famiglia adottiva.
I criteri sussidiari e il momento di riferimento
In assenza di legge nazionale comune, la norma individua la legge applicabile seguendo la medesima gerarchia dell'articolo 38: residenza comune degli adottanti, e poi prevalente localizzazione della vita matrimoniale. Il momento di riferimento è quello dell'adozione, il che significa che i criteri si cristallizzano alla data in cui il vincolo è stato costituito. Un eventuale trasferimento successivo degli adottanti in un altro Paese non comporta un automatico mutamento della legge regolatrice dei rapporti con l'adottato: la legge si fissa al momento dell'adozione e rimane tendenzialmente stabile, salvo che le parti non agiscano per ottenere una modifica del rapporto davanti all'autorità competente.
Interazione con la disciplina della responsabilità genitoriale
I rapporti personali tra adottato minorenne e adottanti si intrecciano con la disciplina della responsabilità genitoriale, che secondo l'articolo 36 della stessa legge 218/1995 è regolata dalla legge nazionale del figlio. Nel contesto dell'adozione, il figlio adottivo ha acquisito uno status che - almeno nell'adozione piena - lo equipara al figlio biologico. Possono dunque emergere tensioni tra la legge applicabile ai rapporti genitoriali ai sensi dell'articolo 36 (legge nazionale del figlio) e quella applicabile ai rapporti nella famiglia adottiva ai sensi dell'articolo 39 (legge degli adottanti). In caso di adozione piena che attribuisce all'adottato la nazionalità degli adottanti, il problema tende a ridursi poiché le due leggi coincidono; in caso di adozione semplice o di mantenimento della nazionalità originaria, il coordinamento tra le due norme va operato dal giudice caso per caso.
Tutela dell'ordine pubblico e limiti applicativi
Come per ogni altra disposizione della legge 218/1995, anche l'applicazione della legge individuata dall'articolo 39 incontra il limite dell'ordine pubblico internazionale ex articolo 16. In materia di rapporti adottivi, questo limite potrebbe rilevare qualora la legge straniera applicabile neghi all'adottato diritti considerati fondamentali nell'ordinamento italiano - come il diritto al mantenimento, il diritto all'istruzione, o la tutela contro discriminazioni tra figli adottivi e biologici. In questi casi, il giudice italiano disapplicherebbe la norma straniera e applicherebbe la soluzione offerta dall'ordinamento italiano, garantendo un livello minimo di protezione all'adottato.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Quale legge regola i diritti successori dell'adottato nella famiglia adottiva?
I diritti successori rientrano nei rapporti patrimoniali tra adottato e famiglia adottiva, disciplinati dall'articolo 39 con gli stessi criteri dell'articolo 38: legge nazionale comune degli adottanti, poi residenza comune, poi prevalente localizzazione della vita matrimoniale.
La legge applicabile ai rapporti post-adozione cambia se gli adottanti si trasferiscono in un altro Paese?
No. Il criterio si cristallizza al momento dell'adozione. Un trasferimento successivo non modifica automaticamente la legge regolatrice dei rapporti tra adottato e famiglia adottiva.
L'articolo 39 si applica anche ai rapporti con i parenti degli adottanti?
Sì. La norma menziona espressamente sia l'adottante o gli adottanti sia i loro parenti, includendo quindi nonni, zii e gli altri congiunti della famiglia adottiva.
Cosa succede se la legge straniera applicabile nega all'adottato gli stessi diritti dei figli biologici?
Se la legge straniera produce effetti contrari all'ordine pubblico internazionale italiano, il giudice non la applica e si rivolge alla legge italiana, che garantisce la piena parità tra figli adottivi e biologici.
I rapporti personali tra adottato minore e adottanti seguono l'articolo 39 o l'articolo 36?
Possono rilevarsi entrambi. L'articolo 36 regola la responsabilità genitoriale in base alla legge nazionale del figlio, mentre l'articolo 39 regola i rapporti nella famiglia adottiva. In caso di adozione piena con acquisizione della nazionalità degli adottanti le due leggi tendono a coincidere.