Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 41 L. 218/1995 — Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione
Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.
2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 41 D.Lgs. 504/1995 — Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
- Articolo 41 L. 184/1983: Vigilanza consolare sull'affidamento preadottivo all'estero
- Art. 41 Reg. (UE) 2024/1689 — Specifiche comuni
- Art. 41 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 41 D.Lgs. 148/2015 — Contratto di espansione
- Art. 41 D.Lgs. 159/2011 — Gestione delle aziende sequestrate