Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 11 L. 218/1995 – Rilevabilità del difetto di giurisdizione
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d’ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 11 della legge 218/1995 disciplina le modalità con cui il difetto di giurisdizione del giudice italiano può essere eccepito o rilevato d'ufficio in una controversia internazionale. La norma distingue due regimi: il convenuto costituito che non abbia accettato la giurisdizione italiana può sollevare l'eccezione in qualsiasi stato e grado del processo; il giudice, invece, può rilevarla d'ufficio solo in tre casi tassativi - contumacia del convenuto, azioni reali su immobili esteri (articolo 5), esclusione della giurisdizione italiana per effetto di una norma internazionale. Questa distinzione tutela il convenuto presente che non abbia accettato la giurisdizione, ma impedisce al giudice di sollevare d'ufficio il difetto quando la parte si sia costituita e non l'abbia eccepito, rispecchiando la logica dell'accettazione tacita della giurisdizione.Indice dei contenuti
La struttura della norma: eccezione di parte e rilevabilità d'ufficio
L'articolo 11 della legge 218/1995 affronta uno dei profili più delicati della disciplina processuale internazionale: quando e come può essere contestata la giurisdizione del giudice italiano. La norma opera una netta distinzione tra l'eccezione sollevata dalla parte e il potere del giudice di rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione. Si tratta di una scelta legislativa ispirata al principio di economia processuale e al rispetto dell'autonomia delle parti: se il convenuto si costituisce senza contestare la giurisdizione, manifestando così un'accettazione tacita, sarebbe irragionevole consentire al giudice di dichiarare il proprio difetto di competenza internazionale d'ufficio, vanificando l'attività processuale svolta.
Il regime dell'eccezione del convenuto costituito
Secondo l'articolo 11, il difetto di giurisdizione può essere rilevato dal convenuto costituito «in qualunque stato e grado del processo», purché questi non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. L'accettazione espressa si verifica quando il convenuto sottoscrive una clausola derogatoria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, o compare in giudizio dichiarando di riconoscere la giurisdizione italiana. L'accettazione tacita si realizza quando il convenuto si costituisce in giudizio senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo: in quel caso, a norma dell'articolo 4, comma 1, la giurisdizione si radica per prorogazione. Il diritto del convenuto di sollevare l'eccezione in qualsiasi stato e grado è invece riconosciuto quando egli non abbia accettato, né espressamente né tacitamente, la giurisdizione del giudice italiano.
I tre casi di rilevabilità d'ufficio
Il giudice italiano può rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione - sempre in qualunque stato e grado - in tre ipotesi tassative. La prima riguarda la contumacia del convenuto: quando il destinatario della domanda non si è costituito, non ha potuto manifestare alcuna accettazione tacita, e il giudice deve verificare autonomamente la propria competenza internazionale per non pregiudicarne i diritti. La seconda ipotesi corrisponde alla fattispecie dell'articolo 5: azioni reali aventi ad oggetto immobili situati all'estero, rispetto alle quali la giurisdizione italiana è esclusa in modo assoluto e non derogabile, indipendentemente dalla condotta processuale delle parti. La terza ipotesi riguarda l'esclusione della giurisdizione italiana per effetto di una norma internazionale - ad esempio un trattato bilaterale o un regolamento europeo che attribuisca la competenza esclusiva a giudici di un altro Stato.
Coordinamento con la disciplina codicistica
L'articolo 11 della legge 218/1995 si affianca alla disciplina del codice di procedura civile sulla giurisdizione interna. Il difetto di giurisdizione, anche nel diritto interno, può essere eccepito dalla parte o rilevato d'ufficio, ma la specialità del contesto internazionale - con la possibilità di accettazione della giurisdizione straniera e il ruolo delle convenzioni internazionali - richiede norme specifiche. In materia di regolamenti europei, come il Regolamento Bruxelles I-bis (n. 1215/2012), l'articolo 27 prevede che il giudice dichiari d'ufficio la propria incompetenza quando sia stato adito in violazione delle disposizioni sulla competenza esclusiva; l'articolo 28 disciplina invece la non comparizione del convenuto. La legge 218/1995 mantiene piena operatività nei rapporti con i paesi non coperti da strumenti europei.
Il momento processuale dell'eccezione
La locuzione «in qualunque stato e grado del processo» significa che sia l'eccezione del convenuto sia il rilievo d'ufficio (nei casi consentiti) possono intervenire anche in sede di appello o di cassazione, senza che la parte decada dal diritto per non averla sollevata in primo grado. Ciò differenzia la giurisdizione dalla competenza interna, che deve essere eccepita entro limiti più stringenti. Tuttavia, il principio della buona fede processuale e il divieto di abuso del processo impongono che l'eccezione sia tempestiva, senza che la parte abbia comunque tenuto una condotta incompatibile con il diniego della giurisdizione italiana.
Effetti della declaratoria di difetto di giurisdizione
Quando il giudice italiano dichiara il proprio difetto di giurisdizione, il processo si chiude senza pronuncia nel merito. Le parti possono rivolgersi al giudice straniero competente, tenendo conto delle norme sulla translatio iudicii e dei limiti posti dalla prescrizione o dalla decadenza, che variano secondo l'ordinamento applicabile. Il difetto di giurisdizione dichiarato in qualunque grado comporta la caducazione di tutti i provvedimenti emessi nel grado o nei gradi precedenti, salvi gli effetti conservativi eventualmente prodotti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando il convenuto può eccepire il difetto di giurisdizione del giudice italiano?
Il convenuto costituito può eccepirlo in qualunque stato e grado del processo, purché non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. L'accettazione tacita avviene quando si costituisce senza sollevare l'eccezione nel primo atto difensivo.
Quando il giudice italiano può rilevare d'ufficio il proprio difetto di giurisdizione?
Il giudice può farlo d'ufficio - in qualunque stato e grado - solo in tre casi: se il convenuto è contumace, se si tratta di azione reale su immobili situati all'estero (art. 5), oppure se la giurisdizione italiana è esclusa da una norma internazionale.
Se il convenuto si costituisce nel merito senza eccepire il difetto di giurisdizione, può farlo in appello?
No. La costituzione senza eccezione integra accettazione tacita della giurisdizione italiana, che resta radicata anche nei gradi successivi del processo.
Cosa succede al processo se viene dichiarato il difetto di giurisdizione?
Il processo si chiude senza pronuncia nel merito. Le parti devono rivolgersi al giudice straniero competente, tenendo conto dei termini di prescrizione previsti dall'ordinamento applicabile.
L'articolo 11 si applica anche nei rapporti tra paesi dell'Unione europea?
Nelle materie coperte dai regolamenti europei (come il Regolamento Bruxelles I-bis), prevalgono le norme europee sulla competenza. L'articolo 11 della legge 218/1995 si applica residualmente nei rapporti con Stati terzi o nelle materie escluse dal diritto dell'Unione.