Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 12 L. 218/1995 – Legge regolatrice del processo

Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 12 della legge 218/1995 sancisce il principio della lex fori in materia processuale: il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana. La norma, di apparente semplicità, ha un ruolo sistematico fondamentale: separa nettamente la legge sostanziale applicabile al rapporto giuridico controverso - determinata dai criteri di collegamento degli articoli successivi - dalla legge processuale, che è sempre e invariabilmente quella italiana. Indipendentemente quindi da quale diritto straniero debba essere applicato al merito della causa, le forme degli atti processuali, i termini, le modalità di notifica, la struttura delle udienze, i mezzi di prova e le impugnazioni seguono le regole del codice di procedura civile e delle leggi processuali italiane.
Indice dei contenuti

Il principio della lex fori e la sua ratio

L'articolo 12 esprime uno dei principi più consolidati del diritto processuale internazionale: il processo si svolge secondo le regole del foro, cioè del paese in cui ha sede il giudice adito. Questo principio - denominato lex fori regit processum - ha radici storiche profonde e risponde a esigenze pratiche irrinunciabili. Il giudice italiano conosce il proprio sistema processuale, applica le proprie norme con piena padronanza e non può essere tenuto ad adattare le forme del processo alle leggi procedurali straniere, che variano da Stato a Stato e che potrebbero essere incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, a partire dal diritto al contraddittorio garantito dall'articolo 111 della Costituzione.

Separazione tra lex fori e lex causae

L'importanza sistematica dell'articolo 12 risiede nella netta separazione che esso opera tra due distinte leggi: la lex fori, che governa il processo, e la lex causae, cioè la legge sostanziale applicabile al rapporto oggetto della controversia. Un tribunale italiano che debba applicare, ad esempio, il diritto tedesco a un contratto stipulato in Germania tra un italiano e un tedesco, applicherà comunque le norme italiane del codice di procedura civile per quanto riguarda i termini per la comparsa di risposta, le modalità di ammissione delle prove, la struttura delle udienze e le modalità di impugnazione. La legge tedesca rileverà soltanto per stabilire il contenuto degli obblighi contrattuali e le relative conseguenze giuridiche.

Ambito applicativo: cosa rientra nella lex fori

Rientrano nell'ambito della lex fori, e dunque nella disciplina della legge italiana, tutti gli aspetti che attengono allo svolgimento del processo in senso stretto: la forma e i termini degli atti processuali; la notificazione delle citazioni; la struttura del fascicolo di causa; i mezzi di prova ammissibili e il loro regime (prova documentale, testimonianze, perizie); i termini di decadenza processuale; le modalità di deliberazione e pubblicazione della sentenza; le impugnazioni ordinarie e straordinarie. Non rientrano invece nella lex fori le questioni attinenti all'onere della prova in senso sostanziale o alle presunzioni legali che il diritto straniero applicabile collega a determinati fatti: questi profili appartengono alla lex causae, poiché incidono sui diritti sostanziali delle parti e non sull'organizzazione del processo.

Prove e zona grigia tra lex fori e lex causae

La distinzione tra lex fori e lex causae non è sempre netta, e il settore delle prove è quello in cui la tensione emerge con maggiore evidenza. L'ammissibilità e l'assunzione dei mezzi di prova (se una testimonianza è consentita, come si svolge un esame testimoniale) sono generalmente regolate dalla lex fori. Tuttavia, l'onere della prova - su chi grava la dimostrazione di un fatto rilevante - appartiene spesso alla lex causae quando è strettamente collegato alla struttura del diritto sostanziale azionato. Il confine viene tracciato caso per caso dal giudice, tenendo conto della funzione della norma in questione: se serve a organizzare il processo, si applica la legge italiana; se serve a definire il contenuto del diritto sostanziale, si applica la legge straniera richiamata.

Interazione con le convenzioni internazionali

Il principio della lex fori subisce deroghe quando convenzioni internazionali vincolanti per l'Italia introducono regole processuali uniformi. Ad esempio, il Regolamento europeo n. 1206/2001 sull'assunzione delle prove in materia civile e commerciale consente che prove vengano assunte direttamente da un giudice straniero secondo le forme da esso richieste, purché compatibili con i principi dell'ordinamento italiano. Analogamente, la Convenzione dell'Aja del 1965 sulla notificazione degli atti all'estero disciplina le modalità con cui gli atti processuali italiani devono essere portati a conoscenza di destinatari residenti in altri paesi aderenti, derogando parzialmente alle forme ordinarie previste dalla legge italiana.

La prescrizione: lex fori o lex causae?

Un esempio classico di zona grigia riguarda la prescrizione: nei sistemi di common law essa è tradizionalmente qualificata come istituto processuale (limitation of actions), soggetto quindi alla lex fori; nei sistemi continentali, tra cui quello italiano, la prescrizione è un istituto sostanziale, soggetto alla legge che disciplina il rapporto giuridico. La legge 218/1995 non risolve espressamente questo conflitto di qualificazione, ma la dottrina prevalente e la prassi giurisprudenziale italiana qualificano la prescrizione come istituto sostanziale, sottoponendola alla lex causae e non alla lex fori italiana.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Se in Italia si applica un diritto straniero, le norme processuali sono comunque quelle italiane?

Sì. L'articolo 12 stabilisce che il processo civile che si svolge in Italia è sempre regolato dalla legge italiana, indipendentemente dal diritto sostanziale applicabile al merito della causa.

Cosa si intende per «legge processuale» ai fini dell'articolo 12?

Rientrano nella legge processuale italiana: i termini degli atti, le modalità di notifica, l'ammissibilità e l'assunzione delle prove, la struttura delle udienze, e le regole sulle impugnazioni. Non rientra invece l'onere della prova in senso sostanziale, che segue la legge applicabile al merito.

Le convenzioni internazionali possono derogare al principio della lex fori?

Sì. Convenzioni e regolamenti europei (come il Regolamento n. 1206/2001 sull'assunzione delle prove) possono introdurre regole processuali uniformi che derogano alla legge italiana, nei limiti della loro compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento.

La prescrizione è regolata dalla legge italiana o dalla legge straniera applicabile al merito?

Nell'ordinamento italiano la prescrizione è qualificata come istituto sostanziale, quindi segue la lex causae (la legge straniera applicabile al rapporto), non la lex fori italiana.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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