Art. 4 L. 218/1995 — Accettazione e deroga della giurisdizione
Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. Quando non vi sia giurisdizione in base all’articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa. articolo precedente articolo successivo
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