In sintesi
- L’art. 31 del D.Lgs. 346/1990 fissa il termine per presentare la dichiarazione di successione: dodici mesi dall’apertura della successione.
- Sono obbligati alla presentazione gli eredi, i chiamati, i legatari e gli altri soggetti indicati dalla legge.
- La dichiarazione è oggi telematica; dal 2025 gli eredi autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione.
- La presentazione tardiva non è prevista a pena di decadenza, ma comporta sanzioni; meglio regolarizzare prima dell’accertamento d’ufficio.
La norma (art. 31, comma 1, D.Lgs. 346/1990)
«La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, che coincide con quella della morte del contribuente.»
| Elemento | Contenuto |
|---|---|
| Termine | 12 mesi dall’apertura della successione |
| Obbligati | Eredi, chiamati, legatari, rappresentanti |
| Modalità | Telematica |
| Imposta (dal 2025) | Autoliquidata dagli eredi |
| Tardività | Sanzioni (non decadenza) |
Tre casi pratici
Termine in scadenza
Sono trascorsi quasi dodici mesi dalla morte e la dichiarazione non è ancora pronta.
Cosa fare: Presentare la dichiarazione entro i dodici mesi per evitare sanzioni; se il termine sta per scadere, raccogliere subito la documentazione dei beni e delle passività.
Dichiarazione presentata in ritardo
La dichiarazione viene presentata dopo la scadenza ma prima di qualsiasi accertamento.
Cosa fare: L’ufficio liquida comunque l’imposta sulla dichiarazione tardiva; conviene avvalersi del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni.
Più eredi obbligati
Diversi eredi sono tenuti alla dichiarazione.
Cosa fare: È sufficiente un’unica dichiarazione presentata da uno degli obbligati per conto di tutti: evitare duplicazioni coordinando gli adempimenti tra coeredi.
Spunti pratici
- Il termine decorre dalla data di apertura (morte); per i chiamati che rinunciano o accettano con beneficio d’inventario vi sono regole specifiche di decorrenza.
- Non sono obbligati a dichiarare il coniuge e i parenti in linea retta quando l’attivo è modesto e non comprende immobili, entro le soglie di legge.
- Il ravvedimento operoso consente di sanare la tardività con sanzioni ridotte.
- Dal 2025 il versamento autoliquidato avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione.
Norme collegate
- Valore dell’asse ereditario (art. 8 TUS)
- Territorialità della successione (art. 2 TUS)
- Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472)
Fonti affidabili
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31 (TUS)
- D.Lgs. 139/2024 (autoliquidazione dell’imposta)
- Agenzia delle Entrate, dichiarazione di successione telematica
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