Autore: Andrea Marton

  • Dichiarazione di successione in ritardo o incompleta: esempi pratici sull’art. 31 D.Lgs. 346/1990

    Dichiarazione di successione in ritardo o incompleta: esempi pratici sull’art. 31 D.Lgs. 346/1990

    In sintesi

    • L’art. 31 del D.Lgs. 346/1990 fissa il termine per presentare la dichiarazione di successione: dodici mesi dall’apertura della successione.
    • Sono obbligati alla presentazione gli eredi, i chiamati, i legatari e gli altri soggetti indicati dalla legge.
    • La dichiarazione è oggi telematica; dal 2025 gli eredi autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione.
    • La presentazione tardiva non è prevista a pena di decadenza, ma comporta sanzioni; meglio regolarizzare prima dell’accertamento d’ufficio.

    La norma (art. 31, comma 1, D.Lgs. 346/1990)

    «La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, che coincide con quella della morte del contribuente.»

    Elemento Contenuto
    Termine 12 mesi dall’apertura della successione
    Obbligati Eredi, chiamati, legatari, rappresentanti
    Modalità Telematica
    Imposta (dal 2025) Autoliquidata dagli eredi
    Tardività Sanzioni (non decadenza)

    Tre casi pratici

    Termine in scadenza

    Sono trascorsi quasi dodici mesi dalla morte e la dichiarazione non è ancora pronta.

    Cosa fare: Presentare la dichiarazione entro i dodici mesi per evitare sanzioni; se il termine sta per scadere, raccogliere subito la documentazione dei beni e delle passività.

    Dichiarazione presentata in ritardo

    La dichiarazione viene presentata dopo la scadenza ma prima di qualsiasi accertamento.

    Cosa fare: L’ufficio liquida comunque l’imposta sulla dichiarazione tardiva; conviene avvalersi del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni.

    Più eredi obbligati

    Diversi eredi sono tenuti alla dichiarazione.

    Cosa fare: È sufficiente un’unica dichiarazione presentata da uno degli obbligati per conto di tutti: evitare duplicazioni coordinando gli adempimenti tra coeredi.

    Spunti pratici

    • Il termine decorre dalla data di apertura (morte); per i chiamati che rinunciano o accettano con beneficio d’inventario vi sono regole specifiche di decorrenza.
    • Non sono obbligati a dichiarare il coniuge e i parenti in linea retta quando l’attivo è modesto e non comprende immobili, entro le soglie di legge.
    • Il ravvedimento operoso consente di sanare la tardività con sanzioni ridotte.
    • Dal 2025 il versamento autoliquidato avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31 (TUS)
    • D.Lgs. 139/2024 (autoliquidazione dell’imposta)
    • Agenzia delle Entrate, dichiarazione di successione telematica

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  • Art. 87 T.U.B.: Opposizioni allo stato passivo

    Art. 87 T.U.B.: Opposizioni allo stato passivo

    Art. 87 T.U.B. – Opposizioni allo stato passivo.

    In vigore dal 01/09/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369

    “1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell’art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso previsto dal medesimo comma 8.

    2. L’opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. Si applica l’articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell’insolvenza.

    3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice relatore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in piu’ sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice relatore.

    4. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 29, lett. d) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).

    5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l’esibizione di un estratto dell’elenco dei creditori chirografari previsto dall’art. 86, comma 6; l’elenco non viene messo a disposizione.”

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  • Art. 17 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

    Art. 17 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, … ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .

    2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, … con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

  • Art. 1136 Codice della Navigazione – Nave sospetta di pirateria

    Art. 1136 Codice della Navigazione – Nave sospetta di pirateria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle carte di bordo, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Si applica il secondo comma dell'articolo precedente. Art. 1137 (Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte dell'equipaggio). Il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale del Regno commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale, è punito a norma dell'articolo 1135 del presente codice. Si applica il secondo comma dell'articolo predetto.

  • Articolo 104 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 104 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 104 CCII – Convocazione dei creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.

    2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l’invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2. Nello stesso avviso è contenuto l’avvertimento che si applica l’articolo 10, comma 3. […]

    3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’avviso, non è comunicato l’indirizzo di cui all’invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono ai sensi dell’articolo 10, comma 3. […]

    4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l’autorizzazione prevista dall’articolo 242.

    5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la vota- zione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.

  • Art. 207 RD 12/1941

    Art. 207 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 161 D.P.R. 115/2002

    Art. 161 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. 1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri: a) registro delle spese pagate dall'erario; b) registro delle spese prenotate a debito; c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.

  • Articolo 94 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 94 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 94 Bis CCII – Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuita’ aziendale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell’emissione del decreto di apertura di cui all’articolo 47 oppure della richiesta o della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

    2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell’articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività del debitore.

  • Art. 116 Cod. Amb. – programmi di misure

    Art. 116 Cod. Amb. – programmi di misure

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le regioni, nell’ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all’articolo 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui all’Allegato 11 alla parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per l’approvazione all’Autorità di bacino. Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l’Autorità di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalità per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev’essere aggiornato ogni sei anni . 1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell’ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione

  • Art. 18 Imp. Reg. – effetti della registrazione

    Art. 18 Imp. Reg. – effetti della registrazione

    Art. 18 Imp. Reg. – Effetti della registrazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. La registrazione, eseguita ai sensi dell’art. 16, attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell’art. 2704 del codice civile.

    2. L’Agenzia delle entrate conserva, anche con modalità telematiche e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti registrati ai sensi dell’articolo 16 e i modelli di cui all’articolo 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all’archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che sono distrutti.

    3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all’estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. Nei casi previsti dall’art 17 in luogo del rilascio della copia è attestato il contenuto del modello di versamento.

  • Art. 16 Cont. Trib. – comunicazioni e notificazioni

    Art. 16 Cont. Trib. – comunicazioni e notificazioni

    Art. 16 Cont. Trib. – Comunicazioni e notificazioni

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell’avviso da parte dell’ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2. 1 bis. […]

    2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall’art. 17.

    3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente o a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto, ovvero all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

    4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

    5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.

  • Detrazione IVA sugli acquisti: esempi pratici sull’art. 19 T.U.IVA

    Detrazione IVA sugli acquisti: esempi pratici sull’art. 19 T.U.IVA

    L’art. 19 T.U.IVA non dice semplicemente che l’IVA sugli acquisti si scarica. La detrazione richiede soggetto passivo, fattura corretta, collegamento con l’attività e rispetto dei tempi di registrazione.

    La domanda pratica

    Quando arriva una fattura, molti guardano solo due cose: intestazione e importo IVA. Ma la detrazione richiede di più. Bisogna chiedersi se l’acquisto serve davvero all’attività, se il soggetto può detrarre, se ci sono limitazioni specifiche e se il documento è registrato correttamente.

    La detrazione non è automatica

    L’art. 19 T.U.IVA esprime il principio di neutralità dell’IVA per chi esercita impresa, arte o professione: l’imposta assolta sugli acquisti può essere detratta dall’IVA sulle operazioni attive. Ma il principio funziona solo quando l’acquisto è collegato all’attività e l’operazione da cui deriva dà diritto alla detrazione.

    In pratica servono quattro controlli: il soggetto deve essere un soggetto passivo IVA; il documento deve essere corretto; il bene o servizio deve essere inerente all’attività; il diritto deve essere esercitato nei tempi e con le registrazioni corrette. Se uno di questi passaggi manca, la fattura intestata alla partita IVA non basta.

    Ci sono poi limiti e casi particolari. Alcuni acquisti possono avere IVA indetraibile o solo parzialmente detraibile; le operazioni esenti incidono sul pro-rata; i regimi speciali, come il forfettario, cambiano la logica ordinaria della detrazione. Anche la fatturazione elettronica conta: la ricezione tramite Sistema di Interscambio e la corretta conservazione aiutano a dimostrare il percorso del documento.

    Controllo minimo prima di detrarre

    • verifica soggetto, partita IVA e regime fiscale;
    • controlla fattura, data di ricezione e registrazione;
    • documenta l’inerenza dell’acquisto all’attività;
    • separa acquisti promiscui, esenti o con limiti specifici;
    • riconcilia liquidazione IVA, registri e dichiarazione annuale.

    Caso 1: computer intestato alla SRL ma usato dal socio

    Scenario. Una SRL compra un computer da 2.400 euro + IVA. La fattura è intestata alla società, ma il bene resta a casa del socio e non compare in nessun inventario.

    Come si gestisce. L’intestazione non basta. In caso di controllo bisogna dimostrare che il bene serve all’attività della società e non è un acquisto personale mascherato.

    Prova operativa

    • fattura intestata correttamente;
    • ordine o richiesta interna;
    • assegnazione a dipendente, socio o reparto;
    • inventario cespiti o beni aziendali;
    • policy uso personale, se il bene è promiscuo.

    Caso 2: forfettario che vuole detrarre l’IVA

    Scenario. Caia è in regime forfettario e compra un software da 1.000 euro + 220 euro IVA. Vuole recuperare l’IVA perché il software serve al lavoro.

    Come si gestisce. Il regime forfettario cambia la logica: il contribuente normalmente non addebita IVA e non detrae IVA sugli acquisti. Il costo può rilevare nella convenienza complessiva del regime, ma non come detrazione IVA ordinaria.

    Caso 3: attività con operazioni imponibili ed esenti

    Scenario. Sempronio svolge consulenza imponibile IVA e anche operazioni esenti. Compra servizi amministrativi comuni da 12.000 euro + IVA.

    Come si gestisce. Se gli acquisti sono comuni a operazioni imponibili ed esenti, la detrazione potrebbe non essere integrale. Serve una mappa tra acquisti esclusivi, acquisti comuni e ricavi esenti/imponibili.

    Tabella da costruire

    • ricavi imponibili dell’anno;
    • ricavi esenti dell’anno;
    • acquisti collegati solo a operazioni imponibili;
    • acquisti collegati solo a operazioni esenti;
    • acquisti comuni e criterio di riparto.

    Caso 4: fattura ricevuta tardi

    Scenario. Una società riceve a febbraio una fattura datata dicembre. Il costo è reale, ma la fattura non è stata considerata nella liquidazione IVA di fine anno.

    Come si gestisce. Per detrarre l’IVA bisogna verificare diritto alla detrazione, ricezione della fattura e registrazione. Le fatture di fine anno vanno controllate con particolare attenzione per evitare salti tra liquidazioni e dichiarazione annuale.

    Controllo di fine mese

    • fatture ricevute da SDI;
    • fatture attese ma non ricevute;
    • documenti registrati nel mese;
    • acquisti con IVA indetraibile o parzialmente detraibile;
    • riconciliazione con liquidazione IVA.

    Quando serve una verifica IVA

    Serve una verifica quando ci sono beni promiscui, auto, telefoni, immobili, operazioni esenti, regime forfettario in uscita o fatture ricevute a cavallo d’anno. Per imprese con acquisti ricorrenti e liquidazioni IVA: verifica la procedura IVA.

    Norme collegate

    Art. 19 T.U.IVA sulla detrazione, art. 19-bis1 T.U.IVA sulle esclusioni o limitazioni, calcolatore scorporo IVA.

    Fonti normative verificate

    Domande frequenti

    Una fattura intestata alla partita IVA basta per detrarre?

    No. Serve anche collegamento con l’attività e rispetto delle regole di detrazione.

    Il forfettario può detrarre l’IVA sugli acquisti?

    Normalmente no. Il regime forfettario non segue la detrazione IVA ordinaria.

    Cosa succede con attività esenti e imponibili?

    La detrazione può essere parziale e richiede una mappa degli acquisti e dei ricavi.

    Qual è il controllo più utile?

    Una chiusura mensile con fatture ricevute, fatture attese, IVA detraibile, IVA indetraibile e liquidazione.

    Vedi anche: Registri IVA, Acquisti intracomunitari, Quadro VF, Detrazione IVA 50% acquisto abitazione classe A o B, Rimborso IVA e IVA presupposti applicativi.