Art. 283 c.p.c. – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva, con o senza cauzione.
Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza e’ revocabile con la sentenza che definisce il giudizio [1].
Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1q, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
[1] Comma aggiunto dall’art. 27, L. 12 novembre 2011, n. 183, in vigore dall’1 gennaio 2012.