Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 120 Quinquies Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 120 Quinquies Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 120 Quinquies CCII – Esecuzione delle operazioni societarie

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Con riguardo alla società debitrice, la sentenza di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza determina qualsiasi modificazione dello statuto prevista dal piano, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, e tiene luogo delle deliberazioni delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione. Il tribunale demanda agli amministratori l’adozione degli atti esecutivi eventualmente necessari e, in caso di inerzia, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori può nominare un amministratore giudiziario attribuendogli i poteri necessari, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori inerti.

    2. Se il notaio incaricato della redazione di atti esecutivi delle operazioni di cui al comma 1, ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono ricorrere, per i provvedimenti necessari, al tribunale che ha omologato lo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

    3. Le modificazioni della compagine sociale conseguenti all’esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla società. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

  • Art. 74 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 74 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 74 L. Fall. – Contratti ad esecuzione continuata o

    Contratti ad esecuzione continuata o

  • Art. 1142 Codice della Navigazione – Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo

    Art. 1142 Codice della Navigazione – Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 1140.

  • Articolo 122 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 122 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 122 CCII – Poteri del tribunale concorsuale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell’intera procedura e: a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore; c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonchè i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

    2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.

  • Art. 22 Imp. Reg. – enunciazione di atti non registrati

    Art. 22 Imp. Reg. – enunciazione di atti non registrati

    Art. 22 Imp. Reg. – Enunciazione di atti non registrati

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69.

    2. L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.

    3. Se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell’autorità giudiziaria indicati nell’art. 37, l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.

  • Art. 1143 Codice della Navigazione – Impiego abusivo della nave o dell’aeromobile

    Art. 1143 Codice della Navigazione – Impiego abusivo della nave o dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il galleggiante o l'aeromobile a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila. Non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantità.

  • Art. 23 Imp. Reg. – beni soggetti ad aliquote diverse, eredità

    Art. 23 Imp. Reg. – beni soggetti ad aliquote diverse, eredità

    Art. 23 Imp. Reg. – Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredità e comunioni indivise

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.

    2. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, nè per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell’eredità o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.

    3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.

    4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l’azienda o il ramo di azienda, sulla base dell’imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell’atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l’aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1.

  • Contratto nullo: esempi pratici sull’art. 1418 c.c.

    Contratto nullo: esempi pratici sull’art. 1418 c.c.

    In sintesi

    • L’art. 1418 c.c. individua le cause di nullità del contratto, il vizio più grave che colpisce l’accordo.
    • Il contratto è nullo se contrario a norme imperative (nullità virtuale), salvo che la legge disponga diversamente.
    • È nullo per mancanza di un requisito essenziale (art. 1325), per illiceità di causa o motivi, o per difetto dei requisiti dell’oggetto.
    • La nullità è insanabile, rilevabile d’ufficio e l’azione è imprescrittibile.

    La norma (art. 1418 c.c.)

    «Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.»

    Causa di nullità Riferimento
    Contrarietà a norme imperative Nullità virtuale (comma 1)
    Mancanza di requisiti essenziali Art. 1325
    Illiceità di causa o motivi Artt. 1343-1345
    Oggetto privo dei requisiti Art. 1346

    Tre casi pratici

    Contratto contrario a norma imperativa

    Un accordo viola un divieto di legge posto a tutela di un interesse generale.

    Cosa fare: Il contratto è nullo (nullità virtuale): la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice.

    Manca un requisito essenziale

    Un contratto è privo di causa o di oggetto determinato/determinabile.

    Cosa fare: La mancanza di un requisito dell’art. 1325 determina la nullità: il contratto non produce effetti e ciò che è stato eseguito va restituito.

    Differenza dall’annullabilità

    Una parte lamenta un vizio del consenso (errore, dolo, violenza).

    Cosa fare: In quel caso il contratto è annullabile (non nullo): l’azione spetta solo alla parte tutelata e si prescrive in cinque anni.

    Spunti pratici

    • La nullità è insanabile e l’azione è imprescrittibile (salva l’usucapione e la prescrizione dell’azione di restituzione).
    • Esistono nullità di protezione (es. nei contratti con i consumatori) rilevabili a vantaggio della parte debole.
    • Distinguere sempre nullità e annullabilità: effetti e legittimazione sono diversi.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • Codice civile, art. 1418
    • Codice civile, artt. 1325, 1343-1346 (requisiti e illiceità)
    • Codice civile, artt. 1425 e seguenti (annullabilità)

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  • Art. 19 D.Lgs. 33/2013 – Bandi di concorso

    Art. 19 D.Lgs. 33/2013 – Bandi di concorso

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione , nonché i criteri di valutazione della Commissione , le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori .

    2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1 . 2-bis. I soggetti di cui all’articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell’accessibilità ai sensi dell’ articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

  • Art. 72 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 72 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 72 Bis L. Fall. – Contratti relativi ad immobili da costruire

    Contratti relativi ad immobili da costruire

  • Art. 88 D.Lgs. 209/2005 – Disposizioni applicabili

    Art. 88 D.Lgs. 209/2005 – Disposizioni applicabili

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

    3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attività nei ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.

  • Art. 209 RD 12/1941 – Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario

    Art. 209 RD 12/1941 – Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    (Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario). Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie. L’autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell’articolo 12, è richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all’interessato. Contro il diniego dell’autorizzazione l’interessato può proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura. 110a