Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 4 L. 24/2017 – Trasparenza dei dati

    Art. 4 L. 24/2017 – Trasparenza dei dati

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .

    2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 , alle disposizioni del presente comma.

    3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui all' articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , come modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge.

    4. All'articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 , dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia».

  • Art. 47 D.Lgs. 150/2022 – Diritto all’informazione

    Art. 47 D.Lgs. 150/2022 – Diritto all’informazione

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. La persona indicata come autore dell’offesa e la vittima del reato vengono informate senza ritardo da parte dell’autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all’inizio dell’esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.

    2. L’informazione di cui al comma 1 è altresì fornita agli interessati dagli istituti e servizi, anche minorili, del Ministero della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime, dall’autorità di pubblica sicurezza, nonché da altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi soggetti.

    3. I soggetti di cui all’articolo 45 hanno diritto di ricevere dai mediatori una informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito alle garanzie e ai doveri previsti nel presente decreto.

    4. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite all’esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, all’amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all’ articolo 121 del codice penale , nonché ai difensori della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa, ove nominati.

    5. Le informazioni vengono fornite ai destinatari in una lingua comprensibile e in modo adeguato all’età e alle capacità degli stessi. Note all’art. 47: – Si riporta il testo dell’ articolo 121 del codice penale : “Art. 121 (Diritto di querela esercitato da un curatore speciale). – Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v’è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l’esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.”.

  • Articolo 107 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 107 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 107 CCII – Voto dei creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il voto dei creditori è espresso con modalità telematiche.

    2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l’ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l’ordine e l’orario delle votazioni con proprio decreto.

    3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione depositata e inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l’elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell’ammontare per cui sono ammessi.

    4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.

    5. Il commissario giudiziale dà comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.

    6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

    7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

    8. Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale. Tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.

    9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

  • Art. 77 bis T.U.B.: Aumenti di capitale

    Art. 77 bis T.U.B.: Aumenti di capitale

    Art. 77 bis T.U.B. – Aumenti di capitale (1).

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. In deroga ai termini previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e 125-bis e 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nelle banche nei confronti delle quali e’ stata adottata una misura di intervento precoce o disposto l’avvio dell’amministrazione straordinaria, le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale finalizzati a ripristinare l’adeguatezza patrimoniale possono essere convocate fino a dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, se cosi’ e’ previsto dallo statuto.

    2. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea:

    a) la comunicazione effettuata dall’intermediario ai sensi dell’articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea;

    b) il termine di cui all’articolo 126-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ ridotto a cinque giorni;

    c) non trovano applicazione le modalita’ di pubblicita’ di cui all’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    3. Le previsioni di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applicano alle banche nei confronti delle quali e’ stata disposta l’amministrazione straordinaria.

    4. Il presente articolo si applica anche alle capogruppo italiane.

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, aggiunto dall’art. 1, comma 22 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.”

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  • Art. 176 D.P.R. 115/2002

    Art. 176 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore può chiedere il pagamento in contanti sino all'importo indicato dall' articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.

    2. È ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall' articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .

    3. È ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall' articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .

  • Art. 355 DPR 495/1992 – Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli

    Art. 355 DPR 495/1992 – Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall'articolo 159, comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche: a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai… tipi di ruota… indicati dal richiedente l'omologazione del prototipo; b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilità di sfilaggio, neanche quando il pneumatico è sgonfio; c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata; d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, né il pneumatico; e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma; f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo; g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno quattro numeri; h) non superare il peso complessivo di 30 kg; i) essere verniciato con colore sulla tonalità base del giallo.

    2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Nel decreto di omologazione devono essere riportate anche le modalità di applicazione dello stesso attrezzo.

    3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego.

    4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo

    398. 5. È vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.

  • Art. 112 CPI – Nullità del diritto

    Art. 112 CPI – Nullità del diritto

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il diritto di costitutore è nullo se è accertato che: a) le condizioni fissate dalle norme sulla novità e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore; b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneità e sulla stabilità non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore è stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore; c) il diritto di costitutore è stato conferito a chi non aveva diritto e l’avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall’articolo 118.

  • Art. 1144 Codice della Navigazione – Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante

    Art. 1144 Codice della Navigazione – Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro preso a prestito nei casi previsti negli articoli 307, 892, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.

  • Art. 113 CPI – Decadenza del diritto

    Art. 113 CPI – Decadenza del diritto

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte.

    2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell’amministrazione competente: a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà; b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto; c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un’altra denominazione adeguata.

    3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.

  • Art. 87 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 87 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Articolo 117 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 117 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 117 CCII – Effetti del concordato per i creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

    2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

  • Art. 76 T.U.B.: Gestione provvisoria

    Art. 76 T.U.B.: Gestione provvisoria

    Art. 76 T.U.B. – Gestione provvisoria. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.25 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

    In vigore dal 29/02/2004 al 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 17/01/2003 n. 6 Articolo 9

    Soppresso dal 16/11/2015 da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, puo’ disporre, nei casi indicati nell’articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o piu’ commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d’Italia. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
    2. La gestione provvisoria non puo’ avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.
    3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell’articolo 70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall’articolo 71, comma 5.
    4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l’azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalita’ previste dall’articolo 73, comma 1.”

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