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Autore: Andrea Marton

  • Art. 281-septies c.p.c.: Rimessione della causa al giudice monoc

    Art. 281-septies c.p.c.: Rimessione della causa al giudice monoc

    Art. 281-septies c.p.c. – Rimessione della causa al giudice monocratico

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies.

  • Art. 281-sexies c.p.c.: Decisione a seguito di trattazione orale

    Art. 281-sexies c.p.c.: Decisione a seguito di trattazione orale

    Art. 281-sexies c.p.c. – Decisione a seguito di trattazione orale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non dispone a norma dell’articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

  • Art. 281-quinquies c.p.c.: Decisione a seguito di trattazione sc

    Art. 281-quinquies c.p.c.: Decisione a seguito di trattazione sc

    Art. 281-quinquies c.p.c. – Decisione a seguito di trattazione scritta o mista

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell’articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell’articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

    Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell’articolo 190, fissa l’udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all’udienza di discussione.

  • Art. 281-quater c.p.c.: Decisione del tribunale in composizione

    Art. 281-quater c.p.c.: Decisione del tribunale in composizione

    Art. 281-quater c.p.c. – Decisione del tribunale in composizione monocratica

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell’articolo 168-bis o dell’articolo 484, secondo comma.

  • Art. 281-ter c.p.c.: Poteri istruttori del giudice

    Art. 281-ter c.p.c.: Poteri istruttori del giudice

    Art. 281-ter c.p.c. – Poteri istruttori del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

  • Articolo 281-bis Codice di Procedura Civile: Norme applicabili

    Articolo 281-bis Codice di Procedura Civile: Norme applicabili

    Art. 281-bis c.p.c. – Norme applicabili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

  • Art. 281 c.p.c.: Rinnovazione di prove davanti al collegio

    Art. 281 c.p.c.: Rinnovazione di prove davanti al collegio

    Art. 281 c.p.c. – Rinnovazione di prove davanti al collegio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d’ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova.

  • Art. 280 c.p.c.: Contenuto e disciplina dell’ordinanza del colle

    Art. 280 c.p.c.: Contenuto e disciplina dell’ordinanza del colle

    Art. 280 c.p.c. – Contenuto e disciplina dell’ordinanza del collegio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Con la sua ordinanza il collegio fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell’articolo seguente.

    Il cancelliere inserisce l’ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell’articolo 176 secondo comma.

    Per effetto dell’ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Art. 279 c.p.c.: Forma dei provvedimenti del collegio

    Art. 279 c.p.c.: Forma dei provvedimenti del collegio

    Art. 279 c.p.c. – Forma dei provvedimenti del collegio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa [1].

    Il collegio pronuncia sentenza:

    quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione [2];

    quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;

    quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;

    quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa;

    quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l’ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.

    I provvedimenti per l’ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza.

    I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell’ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.

    L’ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.

    Articolo sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Comma sostituito dall’art. 46, comma 9a, L. 18 giugno 2009, n. 69,

    [2] Le parole «o di competenza» sono state soppresse dall’art. 46, comma 9b, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Art. 278 Codice di Procedura Civile: Condanna generica: Provvisionale

    Art. 278 Codice di Procedura Civile: Condanna generica: Provvisionale

    Art. 278 c.p.c. – Condanna generica – Provvisionale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.

    In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.