Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 111 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 111 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 111 CCII – Mancata approvazione del concordato

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce […] al tribunale, che provvede a norma dell’articolo 49, comma 1, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 110, comma 2, richieda l’omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall’articolo 112, comma 2 .

  • Articolo 114 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 114 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 114 CCII – Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita. 1 bis. Quando il piano prevede offerte irrevocabili da parte di un soggetto individuato il tribunale determina le modalità attraverso le quali il liquidatore dà idonea pubblicità delle offerte al fine di acquisire offerte concorrenti.

    2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l’articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto decreto.

    3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.

    4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Le cancellazioni delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuate su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.

    5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all’andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo informatico.

    6. Conclusa l’esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo informatico.

  • Art. 136 Cod. Amb. – proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

    Art. 136 Cod. Amb. – proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all’entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.

  • Art. 1139 Codice della Navigazione – Accordo per impossessarsi della nave o dell’aeromobile

    Art. 1139 Codice della Navigazione – Accordo per impossessarsi della nave o dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I componenti dell'equipaggio, che in un numero di tre o più si accordano al fine di commettere il delitto previsto nell'articolo precedente, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione fino a tre anni. Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un terzo.

  • Art. 118 TUEL – Articolo 118

    Art. 118 TUEL – Articolo 118

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell’articolo 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all’ articolo 2343 del codice civile , nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà.

    2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell’ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274, comma 4, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell’ articolo 116, ovvero per la costituzione , anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 232 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 , e successive modificazioni.

    3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 .

  • Art. 132 Cod. Amb. – interventi sostitutivi

    Art. 132 Cod. Amb. – interventi sostitutivi

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla parte terza del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida la regione a provvedere entro il termine massimo di centottanta giorni ovvero entro il minor termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede, in via sostitutiva, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , previa delibera del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico dell’Ente inadempiente.

    2. Nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un commissario “ad acta” che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine dell’organizzazione del sistema dei controlli.

  • Art. 208 RD 12/1941

    Art. 208 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Professionisti, incassi e spese: esempi pratici sull’art. 54 TUIR

    Professionisti, incassi e spese: esempi pratici sull’art. 54 TUIR

    In sintesi

    • L’art. 54 del TUIR determina il reddito di lavoro autonomo: la differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo d’imposta.
    • Vale il principio di cassa: conta il momento dell’incasso e del pagamento, non quello della fattura o della prestazione.
    • La riforma del lavoro autonomo (D.Lgs. 192/2024, dal 2025) ha riscritto la disciplina introducendo il principio di onnicomprensività dei compensi.
    • Non concorrono al reddito i rimborsi spese addebitati analiticamente al committente e i riaddebiti di spese per immobili e servizi condivisi.

    La norma (art. 54, comma 1, TUIR)

    «Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione […]. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.»

    Componente Rilevanza fiscale
    Compensi percepiti (cassa) Tassati nell’anno di incasso
    Spese sostenute e pagate Deducibili nell’anno di pagamento
    Rimborsi spese analitici al committente Esclusi dal reddito (dal 2025)
    Contributi previdenziali del committente Esclusi dal reddito
    Cessione della clientela Concorre al reddito

    Tre casi pratici

    Fattura emessa a dicembre e incassata a gennaio

    Un professionista emette la parcella il 28 dicembre ma riceve il pagamento il 10 gennaio dell’anno successivo.

    Cosa fare: Tassare il compenso nell’anno di incasso (gennaio): per il principio di cassa conta il pagamento effettivo, non la data della fattura. Annotare l’incasso nei registri di quell’anno.

    Rimborso spese di trasferta

    Lo studio addebita al cliente le spese di viaggio sostenute per l’incarico, documentandole in modo analitico.

    Cosa fare: Dal 2025 questi rimborsi analitici non concorrono al reddito né come compenso né come costo: vanno gestiti separatamente dalle spese deducibili in via ordinaria.

    Vendita dello studio professionale

    Un professionista cede la propria clientela a un collega che subentra nell’attività.

    Cosa fare: Il corrispettivo della cessione della clientela concorre a formare il reddito di lavoro autonomo nell’anno di percezione, salvo l’eventuale tassazione separata se ricorrono le condizioni.

    Spunti pratici

    • I beni strumentali si deducono per ammortamento; per quelli di costo unitario fino a 516,46 euro è ammessa la deduzione integrale.
    • Alcune spese hanno limiti specifici: spese alberghiere e di ristorazione e spese di rappresentanza sono deducibili entro percentuali stabilite.
    • La riforma 2025 ha distribuito la materia nei nuovi articoli da 54 a 54-octies: verificare la collocazione della singola componente.
    • Le plusvalenze e minusvalenze dei beni strumentali concorrono al reddito secondo l’art. 54, comma 1-bis.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • TUIR, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54
    • D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 (riforma del lavoro autonomo)
    • Agenzia delle Entrate, istruzioni quadro RE

    Gestisci il reddito d’impresa o di lavoro autonomo? Per pianificare imposte, deduzioni e operazioni con metodo parti dalla guida pratica Impresa, società e contratti su FiscoInvestimenti.

  • Art. 69 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 69 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 69 Bis L. Fall. – Decadenza dall’azione e computo dei termini

    Decadenza dall’azione e computo dei termini

  • Art. 121 Codice del Processo Amministrativo – Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni

    Art. 121 Codice del Processo Amministrativo – Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il giudice che annulla l’aggiudicazione o gli affidamenti senza bando di cui al comma 2 dell’articolo 120 dichiara l’inefficacia del contratto nei seguenti casi:

    a) se l’aggiudicazione è avvenuta senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della della legge n. 78 del 2022; b) se l’aggiudicazione è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l’omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022; c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall’articolo 18 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione abbia impedito al ricorrente di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento; d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento.

    2. Il giudice precisa, in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante o dell’ente concedente e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o se essa opera in via retroattiva.

    3. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1, qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l’altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall’esecutore attuale. Gli interessi economici sono presi in considerazione come esigenze imperative solo quando l’inefficacia del contratto condurrebbe a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all’eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporta l’obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l’altro i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell’operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.

    4. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 3 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie europee.

    5. Quando, nonostante le violazioni, il contratto è considerato efficace o l’inefficacia è temporalmente limitata, si applicano le sanzioni alternative di cui all’articolo 123.

    6. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non si applica quando la stazione appaltante o l’ente concedente ha seguito la seguente procedura:

    a) con atto motivato anteriore all’avvio della procedura di affidamento ha dichiarato che la procedura senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è consentita dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022; b) rispettivamente per i contratti di rilevanza europea e per quelli sotto soglia, ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea oppure nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell’articolo 86 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, in cui manifesta l’intenzione di concludere il contratto; c) il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno 10 dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera b).”;

  • Articolo 114 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 114 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 114 Bis CCII – Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuita’

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Quando il piano del concordato in continuità prevede la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell’azienda e l’offerente non sia già individuato, nella sentenza di omologazione il tribunale può nominare uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione. Il liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l’efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

    2. Se il piano prevede l’offerta da parte di un soggetto individuato, il tribunale dispone che dell’offerta sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte ai sensi dell’articolo 91.

    3. In caso di nomina del liquidatore, alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, è effettuata su ordine del giudice, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.

  • Art. 119 TUEL – Articolo 119

    Art. 119 TUEL – Articolo 119

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. In applicazione dell’ articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.