Art. 268 c.p.c. – Termine per l’intervento
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.
Il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio.
Articolo così sostituito dall’art. 28, L. 26 novembre 1990, n. 353.
