Autore: Andrea Marton

  • Art. 121 Cod. Amb. – Piani di tutela delle acque

    Art. 121 Cod. Amb. – Piani di tutela delle acque

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell’Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.

    2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e gli enti di governo dell’ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.

    3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

    4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare: a) i risultati dell’attività conoscitiva; b) l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; c) l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento; d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; e) l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; f) il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti; g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici; g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini; h) l’analisi economica di cui all’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici; i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

    5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 . Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.

  • Articolo 97 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 97 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 97 CCII – Contratti pendenti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano nè funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all’istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte.

    2. La richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.

    3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l’istanza il debitore propone anche una quantificazione dell’indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.

    4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria […] entro sette giorni dall’avvenuta notificazione dell’istanza.

    5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall’articolo 47, provvede sull’istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.

    6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all’altro contraente effettuata a cura del debitore. Tra la data della notificazione dell’istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo la controparte non può esigere dal debitore la prestazione dovuta nè invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

    7. La sospensione richiesta ai sensi dell’articolo 44, comma 1-quater, non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a). Quando sono presentati” proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una maggior durata, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.

    8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

    9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.

    10. In caso di mancato accordo sulla misura dell’indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice competente secondo le regole ordinarie. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell’articolo 109.

    11. L’indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione dei crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione di cui all’articolo 40, comma 3, e prima della notificazione di cui al comma 6.

    12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonchè le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazio- ne per il tempo necessario alla vendita. La somma versata al debitore a norma del primo periodo è acquisita alla procedura. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato. La vendita o l’allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

    13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonchè ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.

    14. Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all’articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6.

  • Articolo 94 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 94 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 94 CCII – Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all’omologazione, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

    2. Fermo il disposto dell’articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

    3. L’autorizzazione può essere concessa prima dell’omologazione, sentito il commissario giudiziale, se l’atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

    4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al comma 2.

    5. L’alienazione e l’affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità.

    6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso irreparabilmente l’interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell’atto deve comunque essere data adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori. 6 bis. Quando il piano prevede l’offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l’affitto o il trasferimento in suo favore dell’azienda o di uno o più rami d’azienda, si applica l’articolo 91.

  • Art. 162 D.P.R. 115/2002

    Art. 162 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.

  • Art. 52 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 52 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 52 L. Fall. – Concorso dei creditori

    Concorso dei creditori

  • Art. 99 CPI – Tutela

    Art. 99 CPI – Tutela

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.

    1-bis. L’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all’articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell’acquisizione, dell’utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma

    1. 1-ter. La produzione, l’offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma

    1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.

    1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.

  • Articolo 98 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 98 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 98 CCII – Prededuzione nel concordato preventivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.

  • Art. 90 T.U.B.: Liquidazione dell’attivo

    Art. 90 T.U.B.: Liquidazione dell’attivo

    Art. 90 T.U.B. – Liquidazione dell’attivo (1).

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l’attivo. In caso di alienazione di beni immobili e di altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, la Banca d’Italia, su richiesta dei commissari liquidatori, dispone la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche’ delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

    2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono cedere attivita’ e passivita’, l’azienda, rami d’azienda nonche’ beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni per l’intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti o l’intervento di questi e’ insufficiente, al fine di favorire lo svolgimento della liquidazione, la cessione puo’ avere ad oggetto passivita’ anche solo per una quota di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo il rispetto della parita’ di trattamento dei creditori e del loro ordine di priorita’. La cessione puo’ avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passivita’ risultanti dallo stato passivo, tenuto conto dell’esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi dell’articolo 87. Si applicano le disposizioni dell’art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo.

    3. I commissari possono, nei casi di necessita’ e per il miglior realizzo dell’attivo, previa autorizzazione della Banca d’Italia, continuare l’esercizio dell’impresa o di determinati rami di attivita’, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell’esercizio dell’impresa disposta all’atto dell’insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell’articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo.

    4. Anche ai fini dell’eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attivita’ aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia.”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 32 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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  • Art. 201 D.Lgs. 174/2016 – Forma della domanda e procedimento

    Art. 201 D.Lgs. 174/2016 – Forma della domanda e procedimento

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    2. Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui all’articolo 86, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso dell’articolo 200, comma 2, l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

    3. L’opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito dall’articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata.

    4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine non inferiore a trenta giorni per la notificazione.

    5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.

    6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, si costituiscono mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

    7. L’opposizione non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte inserita nel ricorso e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il giudice dell’opposizione può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

    8. Per il procedimento si applica il comma 6 dell’articolo 190.

    9. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, può condannare l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria equitativamente determinata.

  • Art. 1135 Codice della Navigazione – Pirateria

    Art. 1135 Codice della Navigazione – Pirateria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera, è punito con la reclusione da dieci a venti anni. Per gli altri componenti dell'equipaggio la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena è ridotta fino alla metà.

  • Art. 72 D.Lgs. 209/2005 – Nozione di controllo

    Art. 72 D.Lgs. 209/2005 – Nozione di controllo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall' articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

    2. 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile ; b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 1) la trasmissione degli utili o delle perdite; 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.

  • Art. 126 Cod. Amb. – approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

    Art. 126 Cod. Amb. – approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Tale disciplina deve tenere conto dei criteri di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell’impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano altresì le modalità di autorizzazione provvisoria necessaria all’avvio dell’impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali.