Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Dimissioni senza preavviso: conseguenze e trattenute

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Chi si dimette senza lavorare il preavviso deve corrispondere al datore un’indennità pari alla retribuzione del periodo omesso. Il datore trattiene l’importo dalla liquidazione finale. Se il lavoratore non può o non vuole accordarsi, il datore può agire per ottenere anche il risarcimento del danno concreto subito.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Conseguenze delle dimissioni senza preavviso
    Conseguenza Dettaglio
    Indennità sostitutiva Dovuta al datore: retribuzione globale × giorni di preavviso omessi
    Trattenuta dalla liquidazione Il datore può compensare il suo credito con TFR, ferie, ratei
    Risarcimento del danno Possibile se il datore prova un danno concreto (difficile da provare)
    Segnalazione a INPS/enti Non prevista per mancato preavviso
    Referenze negative Non obbligate ma possibili in via informale

    L'obbligo di indennità sostitutiva

    Chi lascia il lavoro senza lavorare il preavviso è debitore nei confronti del datore di un’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione globale di fatto per i giorni omessi. È la sola conseguenza automatica prevista dall’art. 2118 c.c. L’indennità viene di norma compensata con le somme che il datore deve al lavoratore a titolo di liquidazione (TFR, ferie, ratei): se la liquidazione copre il debito, la partita si chiude; se non copre, il datore ha un credito residuo.

    Il risarcimento del danno: quando è possibile

    Oltre all’indennità sostitutiva, l’art. 2118 c.c. prevede che si possa domandare il risarcimento del danno se la mancanza di preavviso ha causato un pregiudizio concreto e documentabile (es. perdita di un contratto importante dovuta all’improvvisa mancanza del lavoratore, costi di sostituzione urgente). In pratica il risarcimento è difficile da ottenere perché il datore deve provare il danno: non basta l’inadempimento formale. Nella grande maggioranza dei casi il datore si limita all’indennità sostitutiva.

    Come tutelarsi se si vuole partire subito

    Se si vuole lasciare prima del termine del preavviso, le opzioni pratiche sono: accordarsi con il datore per una riduzione consensuale del preavviso (senza indennità o con riduzione concordata); oppure accettare la trattenuta dalla liquidazione come costo dell’uscita anticipata. In ogni caso è bene assicurarsi di ricevere il saldo finale corretto e di verificare che la trattenuta non ecceda l’importo dovuto.

    Casi pratici

    Tizio – abbandona il lavoro il lunedì

    Tizio non si presenta più dal lunedì senza preavviso. Il suo CCNL prevede 20 giorni. Il datore trattiene dalla liquidazione l’equivalente di 20 giorni di retribuzione. Se il TFR e le ferie coprono l’importo, la partita è chiusa; altrimenti il datore potrà richiedere il residuo.

    Caia – accordo per uscire prima

    Caia ha un preavviso di 30 giorni ma ha già firmato il contratto con il nuovo datore che la vuole tra 10 giorni. Si accorda con il vecchio datore per uscire a 10 giorni contro il pagamento consensuale di una somma pari a 20 giorni di paga. Entrambi sono soddisfatti e non ci sono strascichi.

    Sempronio – datore vuole il risarcimento del danno

    Sempronio era il solo tecnico in grado di completare un progetto urgente. Lascia senza preavviso e l’azienda perde il contratto. Il datore vuole risarcimento oltre all’indennità. Dovrà provare il nesso causale in giudizio: senza prove documentali del danno concreto, è un percorso lungo e incerto.

    Domande frequenti

    Se me ne vado subito senza preavviso, cosa mi trattiene il datore?

    L’equivalente della retribuzione globale di fatto per i giorni di preavviso omessi, compensata con TFR, ferie e ratei dovuti. Se la liquidazione è sufficiente, si chiude lì; altrimenti il datore ha un credito residuo.

    Il datore può tenermi forzatamente in ufficio durante il preavviso?

    No. Non esiste un obbligo eseguibile coattivamente: il lavoratore che abbandona il posto non può essere fisicamente trattenuto. Le conseguenze sono solo economiche (indennità sostitutiva) e, in casi estremi, il risarcimento del danno.

    La trattenuta del preavviso si applica anche al TFR?

    Sì. Il datore compensa il suo credito con tutte le somme dovute in liquidazione, TFR compreso. Non può però trattenere più del dovuto: l’indennità è esattamente pari alla retribuzione dei giorni omessi.

    Le dimissioni senza preavviso incidono sulla disoccupazione?

    La NASpI non spetta comunque per dimissioni volontarie (salvo giusta causa). Il mancato preavviso non aggiunge ulteriori penalizzazioni sul fronte previdenziale.

    Il datore può licenziarmi per il mancato preavviso?

    No. Una volta ricevute le dimissioni, il rapporto è destinato a cessare. Il mancato preavviso è un inadempimento contrattuale che dà diritto all’indennità, non un motivo di licenziamento.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 96 D.Lgs. 141/2024 – Sanzioni amministrative

    Art. 96 D.Lgs. 141/2024 – Sanzioni amministrative

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all’articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente: a) l’ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000; b) l’ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 100.000.

    2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo quando i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3 per cento di quelli dichiarati.

    3. Fermo restando quanto previsto al comma 4, la sanzione di cui al comma 1 non si applica se l’ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati.

    4. Quando nella dichiarazione non sono indicati in maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli e l’ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati, in luogo della sanzione di cui al comma 1 si applica la sanzione nella misura da euro 150 a euro 1.000; in presenza di più articoli, tale sanzione si applica una sola volta.

    5. Qualora, nella verifica delle merci immesse nei magazzini o recinti di custodia temporanea o nei depositi, si trovi, rispetto alla giacenza dichiarata, un’eccedenza di quantità inferiore al 2 per cento o una deficienza di quantità inferiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 non si applica.

    6. Se la deficienza di quantità di cui al comma 5 è superiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 è calcolata sull’intera differenza, senza tener conto di detto calo. Se non si conosce il peso della merce mancante, questo è calcolato in base alla media di quelle della stessa specie.

    7. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della fattispecie di cui all’articolo 82 e salvo quanto previsto dall’articolo 118, comma 8, è sempre ordinata la confisca amministrativa delle merci oggetto dell’illecito. Il relativo provvedimento è adottato dall’Ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.

    8. La confisca di cui al comma 7 riguarda anche i mezzi di trasporto utilizzati per commettere la violazione che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l’autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate.

    9. Il comma 7 non si applica, oltre che nei casi di cui al comma 14, per la violazione di cui al comma 1 relativa alla fattispecie di cui all’articolo 79, ove ricorra una delle seguenti condizioni: a) quando, pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale; b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l’ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il 5 per cento per ciascun singolo dichiarato; d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica; e) quando le violazioni rientrano nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

    10. Quando la violazione consiste in una differenza tra la quantità dichiarata e quella accertata, la confisca ha a oggetto la quantità di merce eccedente quella dichiarata. Nel caso di beni indivisibili, la confisca ha a oggetto l’intero bene. Nel caso di beni a seguito di viaggiatori, la confisca si applica qualora il valore complessivo dei beni rinvenuti sia pari o superiore a tre volte la franchigia doganale.

    11. Per le merci e i mezzi di cui è ordinata la confisca, ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 95. I provvedimenti per i quali, in base al citato articolo 95, è competente l’autorità giudiziaria sono adottati dall’Ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.

    12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche in caso di violazione di cui all’articolo 84, commi 2 e 3. In tali casi è sempre ordinata la confisca amministrativa dei tabacchi lavorati di contrabbando.

    13. Non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all’articolo 42 è avviata su istanza del dichiarante, semprechè l’istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Sugli eventuali maggiori diritti di confine sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 49, qualora l’istanza di revisione della dichiarazione sia presentata oltre novanta giorni dopo lo svincolo delle merci cui detta dichiarazione si riferisce.

    14. Nell’ipotesi di cui all’articolo 79, quando l’autorità giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa, l’autore è punito, a titolo di colpa, con la sanzione amministrativa dall’80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione e comunque in misura non inferiore a euro 500. In tale ipotesi, si applicano, altresì, i commi 2, 3 e 4.

  • Part-time, clausole elastiche e lavoro supplementare nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Part-time, clausole elastiche e lavoro supplementare nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    In un settore dove il tempo parziale è la regola più che l’eccezione, conoscere le regole del lavoro supplementare e delle clausole elastiche è decisivo: sono gli strumenti con cui l’azienda adatta l’orario alle punte di attività, ma operano solo entro precisi limiti di legge e di contratto.

    In sintesi

    Il part-time può essere orizzontale, verticale o misto. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche permettono all’azienda di variare durata e collocazione dell’orario, ma richiedono i presupposti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL: limiti, preavviso e compensi. Il trattamento è riproporzionato e vale il diritto di precedenza verso il tempo pieno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare e clausole elastiche · Trasformazione e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche: gli strumenti di flessibilità

    Sono i due strumenti che, nei settori a part-time diffuso, consentono all’azienda di modulare l’orario. Operano però entro presupposti precisi del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL.

    Il lavoro supplementare

    È il lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto part-time, ma entro il limite del tempo pieno. La legge ne consente il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo di ore, causali e maggiorazione. In assenza di regolazione contrattuale, il lavoratore può rifiutare la prestazione supplementare solo per giustificati motivi; dove il CCNL la regola, vanno rispettati i relativi limiti.

    Le clausole elastiche

    Consentono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata. Richiedono un patto scritto, un preavviso minimo di due giorni lavorativi e specifiche compensazioni; il CCNL ne fissa condizioni e modalità. Il lavoratore non può subire un licenziamento per il rifiuto di sottoscrivere una clausola elastica.

    Per alcune categorie (studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori con figli piccoli, titolari di permessi L. 104) la legge prevede facoltà di revoca o di non adesione alle clausole elastiche.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — clausola elastica e variazione del turno
    Tizio è assunto part-time con orario pomeridiano. L’azienda gli chiede di anticipare il turno al mattino per due settimane. Può farlo solo in forza di una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con il preavviso minimo di due giorni e le compensazioni previste dal CCNL. Se Tizio non ha mai firmato alcuna clausola elastica, può legittimamente rifiutare la variazione.
    Caia — lavoro supplementare richiesto a fine turno
    Caia, part-time a 20 ore, lavora due ore in più per coprire un’assenza. Sono lavoro supplementare (restano sotto il tempo pieno) e vanno retribuite con l’eventuale maggiorazione fissata dal CCNL. Se il contratto non regola il supplementare, Caia può rifiutarlo solo per giustificati motivi.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    L’azienda può cambiarmi gli orari del part-time quando vuole?
    No. La variazione della collocazione oraria richiede una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con preavviso di almeno due giorni lavorativi e le compensazioni previste dal CCNL. Senza clausola elastica firmata, la variazione può essere rifiutata.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 139 Cod. Amb. – obblighi del condannato

    Art. 139 Cod. Amb. – obblighi del condannato

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale , il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino. Nota all’art. 139: – L’ art. 444 del codice di procedura penale è riportato alle note dell’art. 138.

  • Art. 2 L. 24/2017 – Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente

    Art. 2 L. 24/2017 – Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.

    2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

    3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.

    4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3.

    5. All' articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».

  • Art. 116 TUEL – [Abrogato]

    Art. 116 TUEL – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Articolo 115 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 115 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 115 CCII – Azioni del liquidatore giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

    2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l’azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.

    3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l’azione di responsabilità prevista dall’articolo 2394 del codice civile.

  • Art. 118 DPR 230/2000 – Centro di servizio sociale

    Art. 118 DPR 230/2000 – Centro di servizio sociale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Ai centri di servizio sociale per adulti, e relative sedi distaccate, è assegnato il personale determinato con apposite tabelle organiche, relative a tutte le aree di attività.

    2. Presso detti centri sono organizzate le aree di servizio sociale, di segreteria ed amministrativo-contabile.

    3. Nell'area di servizio sociale possono essere inseriti esperti secondo quanto previsto dell'articolo 80 della legge, che forniscono, ove occorra, consulenza e collaborazione, sotto il coordinamento del direttore del centro o del responsabile dell'area.

    4. Il centro di servizio sociale è ubicato in locali distinti dagli istituti e dagli uffici giudiziari.

    5. Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle attività, mediante una ripartizione del lavoro relativamente alle aree di appartenenza; impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento. Il direttore organizza periodiche riunioni con il personale di servizio sociale su problematiche o tematiche emergenti, ed espleta il controllo tecnico; assicura lo svolgimento delle attività dirette alla supervisione professionale del personale.

    6. Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza, nonché degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli istituti, il centro di servizio sociale coordina le attività di competenza nell'ambito dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul territorio.

    7. Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento. Tale coordinamento viene promosso e attuato osservando gli indirizzi generali dettati in materia dall'amministrazione penitenziaria.

    8. 8. In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati: a) dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo; b) da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale; c) da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza; d) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo.

  • Art. 57 D.Lgs. 198/2006

    Art. 57 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 69 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 69 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 69 L. Fall. – Atti compiuti tra coniugi

    Atti compiuti tra coniugi

  • Periodo di prova nel CCNL Studi Professionali

    CCNL Studi Professionali

    In sintesi

    Il periodo di prova nel CCNL Studi Professionali ha durata massima di 60 giorni di lavoro effettivo, indipendentemente dal livello di inquadramento. Forma scritta obbligatoria. Durante la prova il rapporto può essere risolto da entrambe le parti senza preavviso, con riconoscimento di TFR, ratei di mensilità e indennità ferie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confprofessioni · Consilp · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Triennio 2024-2026 (ultimo aumento dicembre 2026)
    Vigenza
    2024 – 2026 (in fase di rinnovo)
    Platea
    ~700.000

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova CCNL Studi Professionali
    Voce Valore
    Durata massima 60 giorni di lavoro effettivo
    Modulazione per livello NO (durata uniforme)
    Forma scritta Obbligatoria
    Sospensione Per malattia, infortunio, ferie
    Recesso Libero, senza preavviso
    Ratei dovuti al recesso TFR + mensilità supplementari + ferie

    Durata massima 60 giorni effettivi

    Particolarità del CCNL Studi: la durata del periodo di prova è uniforme per tutti i livelli (massimo 60 giorni di lavoro effettivo), a differenza di altri CCNL che la modulano per livello.

    I 60 giorni si computano come giorni di lavoro effettivo: ferie, malattia, permessi sospendono il computo. Su settimana di 5 giorni, 60 giorni effettivi sono ~12 settimane di calendario (circa 3 mesi).

    Forma scritta obbligatoria

    Il periodo di prova deve risultare da atto scritto nel contratto di assunzione. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.

    La clausola deve indicare durata, livello, mansioni, decorrenza.

    Recesso e ratei dovuti

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Il CCNL Studi prevede comunque il riconoscimento dei ratei per il periodo lavorato:

    • TFR maturato (anche su poche settimane)
    • Tredicesima pro-rata
    • Indennità sostitutiva ferie non godute

    Anche un recesso al 5° giorno comporta erogazione di tutti i ratei pro-rata sul brevissimo periodo lavorato.

    Sospensione e prolungamento

    Il periodo di prova è sospeso per:

    • Malattia
    • Infortunio
    • Ferie
    • Permessi (esami, donazione sangue, ecc.)

    La durata si prolunga di altrettanti giorni di sospensione.

    Casi pratici

    Tizio – Praticante con prova 60 giorni
    Tizio è assunto come praticante (1° livello). Prova 60 giorni di lavoro effettivo. Inizio 1° marzo. Lavorando 5 giorni/settimana, il termine effettivo cade verso fine maggio (~12 settimane di calendario).
    Caia – Recesso del datore al 30° giorno
    Caia è in prova come contabile (3° livello). Al 30° giorno il datore comunica recesso. Caia riceve la retribuzione dei 30 giorni + ratei 13ª pro-rata + indennità ferie pro-rata + TFR sul periodo.
    Sempronio – Malattia in prova
    Sempronio è in prova (60 gg). Si ammala 10 giorni durante la prova. La prova si estende di 10 giorni: termine al 70° giorno di calendario (se eventuali sospensioni).

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Studi?
    Massimo 60 giorni di lavoro effettivo, uniforme per tutti i livelli. Su settimana 5 giorni: ~12 settimane di calendario.
    La durata varia per livello?
    No, il CCNL Studi prevede una durata uniforme (60 giorni effettivi) per tutti i livelli, dal Quadro al 4°. Particolarità rispetto ad altri CCNL.
    Cosa significa "giorni effettivi"?
    Giorni di lavoro effettivamente prestato. Malattia, ferie, permessi sospendono il computo e prolungano la durata di altrettanti giorni.
    Cosa ricevo se vengo licenziato in prova?
    Retribuzione del periodo lavorato + TFR pro-rata + ratei 13ª + indennità ferie. Il CCNL Studi riconosce sempre i ratei anche per recessi brevi.
    Cosa succede dopo la prova?
    Se nessuno recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso e licenziamento nel CCNL Studi Professionali, Ferie e permessi nel CCNL Studi Professionali, Maternità e congedi parentali nel CCNL Studi Professionali, Tredicesima e premi nel CCNL Studi Professionali e Malattia e infortunio nel CCNL Studi Professionali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Professionali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 32 bis T.U.IVA: Contribuenti minimi in franchigia

    Art. 32 bis T.U.IVA: Contribuenti minimi in franchigia

    Art. 32 bis T.U.IVA – Contribuenti minimi in franchigia. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l’art.37, comma 17, D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n.248.)

    In vigore dal 01/01/2007 al 01/01/2008

    Modificato da: Legge del 27/12/2006 n. 296 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2008 da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    Nota:Ripristino”1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita’ commerciali, agricole e professionali che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato
    o, in caso di inizio di attivita’, prevedono di realizzare un volume di
    affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non
    effettuare cessioni all’esportazione, sono esonerati dal versamento
    dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad
    eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
    acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione
    telematica dei corrispettivi.
    2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l’imposta a titolo
    di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli
    acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
    3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si
    avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta e i soggetti non
    residenti.
    4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che
    in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni
    di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8), del
    presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma
    1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
    5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto
    direttoriale di cui al comma 15, l’ufficio attribuisce un numero speciale di
    partita IVA.
    6. I soggetti che, nell’intraprendere l’esercizio di imprese, arti o
    professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno
    comunicazione all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio
    attivita’ di cui all’articolo 35.
    7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono
    optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione, valida
    per almeno un triennio, e’ comunicata con la prima dichiarazione annuale da
    presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo
    di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno
    successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta
    operata. La revoca e’ comunicata con le stesse modalita’ dell’opzione ed ha
    effetto dall’anno in corso.
    8. L’applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della
    detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se
    il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario
    dell’imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l’imposta
    dovuta per effetto della rettifica di cui all’articolo 19-bis2 e’ versata in
    tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il
    versamento del saldo a decorrere dall’anno nel quale e’ intervenuta la
    modifica. Il debito puo’ essere estinto anche mediante compensazione ai
    sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
    con l’utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni
    periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta
    l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
    471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
    9. Nell’ultima dichiarazione annuale in cui l’imposta e’ applicata nei
    modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta dovuta relativa alle
    operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 per le quali non si e’
    ancora verificata l’esigibilita’.
    10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall’articolo 30,
    l’eccedenza detraibile emergente dall’ultima dichiarazione annuale IVA
    presentata dai soggetti di cui al comma 1 e’ utilizzata in compensazione ai
    sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
    successive modificazioni.
    11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per
    le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano
    la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che
    versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione
    delle operazioni.
    12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente
    articolo trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare
    complessivo delle operazioni effettuate.
    13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli
    adempimenti tributari dall’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate
    competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di
    una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da
    utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle
    entrate.
    14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il
    contribuente e’ assoggettato alla disciplina di determinazione dell’imposta
    sul valore aggiunto nei modi ordinari:
    a) a decorrere dall’anno solare successivo a quello in cui risulta
    superato uno dei limiti di cui al comma 1;
    b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d’affari
    dichiarato dal contribuente o rettificato dall’ufficio supera il limite di
    cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso;
    in tal caso sara’ dovuta l’imposta relativa ai corrispettivi delle
    operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, salvo il diritto
    alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
    15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
    stabilite le modalita’ da osservare in occasione dell’opzione per il regime
    ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del
    presente articolo.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata