Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 106 CPI – Stabilità

    Art. 106 CPI – Stabilità

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

  • Art. 67 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 67 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 67 Bis L. Fall. – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

    Patrimoni destinati ad uno specifico affare

  • Art. 172 D.P.R. 115/2002

    Art. 172 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.

  • Art. 1141 Codice della Navigazione – Danneggiamento della nave o dell’aeromobile

    Art. 1141 Codice della Navigazione – Danneggiamento della nave o dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque commette il fatto previsto nell'articolo 635 del codice penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di bordo è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso dal componente dell'equipaggio in danno della nave, del galleggiante o dall'aeromobile su cui è imbarcato, la pena è aumentata fino a un terzo; se è commesso dal comandante, la pena è aumentata fino alla metà. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente. Si procede in ogni caso d'ufficio.

  • Articolo 99 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 99 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 99 CCII – Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Con la domanda di accesso, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all’esercizio dell’attività aziendale sino all’omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all’apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.

    2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l’assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l’attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonchè che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l’urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all’attività aziendale.

    3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell’istanza di autorizzazione.

    4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.

    5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo […], quando i finanziamenti sono previsti dal relativo piano e purchè la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo […].

    6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che: a) il ricorso o l’attestazione di cui al comma 2 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l’autorizzazione; b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell’erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).

  • Art. 137 Cod. Amb. – sanzioni penali

    Art. 137 Cod. Amb. – sanzioni penali

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

    2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro .

    3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all’articolo 29-quattuordecies, comma 3, , effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni.

    4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la gestione dei controlli in automatico o l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all’articolo 131 è punito con la pena di cui al comma

    3. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

    6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

    7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all’articolo 110, comma 5, si applica la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

    8. Il titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all’articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell’arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell’ articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale .

    9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all’articolo 137, comma

    1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 84, comma 4, ovvero dell’articolo 85, comma 2, è punito con l’ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

    11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l’arresto sino a tre anni.

    12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell’articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell’articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 87, comma 3, è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

    13. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente.

    14. Chiunque effettui l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all’articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l’ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l’arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

  • Art. 84 T.U.B.: Poteri e funzionamento degli organi liquidatori

    Art. 84 T.U.B.: Poteri e funzionamento degli organi liquidatori

    Art. 84 T.U.B. – Poteri e funzionamento degli organi liquidatori (1).

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

    2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell’esercizio delle loro funzioni, controlla l’operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d’Italia.

    3. La Banca d’Italia puo’ emanare direttive per lo svolgimento della procedura e puo’ stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell’inosservanza delle direttive della Banca d’Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

    4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d’Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull’andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. I commissari pubblicano altresi’ una informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti indicati nell’articolo 86, comma 2, e ai soci sull’andamento della liquidazione, secondo le direttive delle Banca d’Italia.

    5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’ e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonche’ dell’azione del creditore sociale contro la societa’ o l’ente che esercita l’attivita’ di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia.

    6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l’art. 72, commi 7, 8 e 9.

    7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d’Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita’ e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 27 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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  • Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    In un’organizzazione articolata su turni avvicendati, accanto alle maggiorazioni per il lavoro notturno o festivo trovano spazio l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità e, per chi si sposta, la trasferta. Sono voci dal peso economico spesso sottovalutato, con regimi fiscali diversi tra loro.

    In sintesi

    L’indennità di turno compensa l’articolazione del lavoro su turni avvicendati ed è distinta dalle maggiorazioni per notturno e festivo. Con essa convivono reperibilità e trasferta: voci a natura retributiva, con regimi fiscali differenti, che il CCNL quantifica e che incidono su TFR e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Indennità di turno · Trasferta e rimborsi · Reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Indennità di turno: che cos’è e come si distingue

    Nei settori organizzati su turni avvicendati, l’indennità di turno compensa il disagio della rotazione (mattino, pomeriggio, notte) e va tenuta distinta dalle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o domenicale, che remunerano invece la singola fascia oraria disagiata.

    Indennità di turno e maggiorazioni

    L’indennità di turno è tipicamente fissa (giornaliera o mensile) e legata all’inserimento del lavoratore in un ciclo a turni; le maggiorazioni sono invece percentuali sulla retribuzione oraria e si applicano alle ore effettivamente prestate in fascia notturna o festiva. Le due voci possono cumularsi.

    Turni e riposi

    La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.

    Effetti sulla retribuzione differita

    Avendo natura retributiva continuativa, l’indennità di turno rientra di norma nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive, nei limiti previsti dal CCNL. Per gli importi esatti si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno in ciclo avvicendato
    Tizio è inserito in un ciclo di turni e questa settimana è di notte. In busta paga trova due voci distinte: l’indennità di turno, fissa per l’inserimento nella rotazione, e la maggiorazione notturna, percentuale sulle ore effettivamente prestate di notte. Le due voci si cumulano e non vanno confuse.
    Caia — corso di formazione fuori sede
    Caia, addetta su turni, è inviata due giorni a un corso in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda rimborsa viaggio e pernottamento a piè di lista (non imponibili). Se le riconosce anche un’indennità forfettaria, questa è esente solo nei limiti ridotti previsti per il rimborso misto.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Indennità di turno e maggiorazione notturna sono la stessa cosa?
    No. L’indennità di turno è fissa e compensa l’inserimento nella rotazione; la maggiorazione notturna è una percentuale sulle ore effettivamente lavorate di notte. Le due voci si cumulano.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Art. 65 D.Lgs. 171/2005 – Regolamento di attuazione

    Art. 65 D.Lgs. 171/2005 – Regolamento di attuazione

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate: a) modalità di iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto; b) procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto; d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE); e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo; f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l’introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l’uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori; g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo; h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229; i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido; l) disciplina relativa alla… navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione; m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione.

    2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.

  • Articolo 113 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 113 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 113 CCII – Chiusura della procedura

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell’articolo 48.

    2. L’omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 40.

  • Art. 134 Cod. Amb. – sanzioni in materia di aree di salvaguardia

    Art. 134 Cod. Amb. – sanzioni in materia di aree di salvaguardia

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. L’inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.

  • Art. 10-quater Rev. Leg. – Organizzazione del lavoro

    Art. 10-quater Rev. Leg. – Organizzazione del lavoro

    Art. 10 Quater Rev. Leg. – Organizzazione del lavoro

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Ove la revisione legale sia effettuata da una società di revisione legale, la stessa dovrà designare almeno un responsabile dell’incarico. Al responsabile dell’incarico vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e capacità necessarie per espletare in modo adeguato le proprie attività. 1 bis. Ove l’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità è effettuata da una società di revisione legale, la stessa designa almeno un responsabile della sostenibilità, che può essere anche il responsabile dell’incarico di revisione. Al responsabile della sostenibilità sono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni. 1 ter. La qualità della revisione legale e dell’attestazione di conformità, l’indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta dei responsabili dell’incarico di revisione legale e, se del caso, dei responsabili della sostenibilità, da parte della società di revisione legale ai fini della relativa designazione.

    2. Il responsabile dell’incarico è attivamente coinvolto nello svolgimento dell’incarico di revisione di cui ha la responsabilità.

    3. Nello svolgimento della revisione legale, il responsabile dell’incarico dedica sufficiente tempo all’incarico e assegna risorse sufficienti allo stesso al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni.

    4. Il revisore legale o la società di revisione legale conservano la documentazione delle violazioni delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo , ad eccezione di quelle di lieve entità, nonchè delle eventuali conseguenze di tali violazioni, delle misure adottate per porvi rimedio e per modificare il proprio sistema di controllo interno della qualità. Il revisore legale o la società di revisione legale predispongono annualmente una relazione contenente una descrizione generale delle eventuali modifiche adottate e comunicano tale relazione al proprio personale.

    5. Nel caso in cui il revisore legale o la società di revisione legale si rivolga a consulenti esterni, è tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti. 5 bis. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dal responsabile della sostenibilità.

    6. Il revisore legale o la società di revisione legale deve mantenere una registrazione relativa a ogni cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazione sociale, l’indirizzo e il luogo di attività del cliente, i responsabili chiave della revisione, ove la stessa venga condotta da una società di revisione legale, i corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio finanziario. 6 bis. Il revisore della sostenibilità o la società di revisione deve creare un fascicolo per ogni incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, contenente i pertinenti dati di cui al comma 6.

    7. Il revisore legale o la società di revisione legale deve creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale, contenente i dati e i documenti di cui all’articolo 10-bis e, ove applicabile, i dati e i documenti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento europeo. Il fascicolo di revisione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all’articolo 14 e, ove applicabile, delle relazioni di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento europeo, nonchè i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di revisione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione di revisione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma nonchè, ove applicabile, quelli di cui all’articolo 15 del Regolamento europeo sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono. 7 bis. Il fascicolo di attestazione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti di cui all’articolo 10-bis e, ove applicabile, di cui all’articolo 9bis, comma 8-quater, i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all’articolo 14bis, nonchè i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di attestazione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma sono conservati per dieci anni dalla data della relazione alla quale si riferiscono.

    8. Il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all’esecuzione delle revisioni legali o delle attestazioni di sostenibilità, effettuate per dieci anni dalla data della relazione di revisione o di attestazione alla quale si riferiscono.