Autore: Andrea Marton

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Energia e Petrolio

    CCNL Energia e Petrolio

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Energia e Petrolio

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • CCNL Turismo Pubblici Esercizi: orario, straordinari e turni stagionali

    CCNL Turismo e Pubblici Esercizi

    In sintesi

    Il CCNL Turismo prevede orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni e mezzo. Il settore ha particolarità per stagionalità, picchi di lavoro nei weekend e in alta stagione, lavoro notturno frequente (ristoranti, hotel). Maggiorazioni per straordinario, notturno (22-6) e festivo. Sistema di banca ore per gestire la flessibilità stagionale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalberghi · FIPE · FAITA · Fiavet · Federreti · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 luglio 2024 (tabelle in vigore da maggio 2026)
    Vigenza
    Aggiornato con rinnovi 2024-2026
    Platea
    ~1,3 milioni

    Tabella riepilogativa

    Orario e maggiorazioni CCNL Turismo
    Voce Valore
    Orario settimanale 40 ore su 5,5 giorni
    Straordinario feriale diurno +25-30%
    Straordinario notturno (22-6) +50%
    Straordinario festivo +50%
    Lavoro notturno ordinario (turno) Indennità specifica
    Lavoro festivo (non straordinario) Maggiorazione + riposo compensativo
    Limite annuo straordinario 250 ore

    Orario settimanale distribuito su 5,5 giorni

    L’orario nel CCNL Turismo è di 40 ore settimanali distribuite di norma su 5 giorni e mezzo. Il mezzo giorno settimanale di riposo aggiuntivo è una caratteristica peculiare del settore.

    Distribuzione tipica:

    • 5 giorni × 8 ore = 40 ore
    • Oppure 5,5 giorni con orari variabili
    • Possibili turni spezzati (es. 10-14 + 18-22) tipici della ristorazione

    La flessibilità oraria è importante: i picchi sono nei weekend, sere, alta stagione.

    Lavoro notturno e turni serali

    Il settore turistico ha frequente lavoro notturno e serale:

    • Receptionist hotel su turni 22-06
    • Camerieri di ristoranti con apertura serale
    • Barman e personale discoteche/locali
    • Cuochi su turno sera/notte

    Maggiorazione del 50% per straordinario notturno; indennità specifica per turno notturno ordinario. Sorveglianza sanitaria periodica per turnisti notturni (D.Lgs. 66/2003).

    Banca ore e flessibilità stagionale

    Una soluzione comune nel settore è la banca ore:

    • Le ore extra in alta stagione si accumulano nella banca
    • Vengono fruite come riposi in bassa stagione
    • Permette di gestire i picchi senza ricorrere all’eccessivo straordinario

    La banca ore va disciplinata da accordo aziendale o sindacale aziendale.

    Lavoro festivo: pratica frequente

    Hotel e ristoranti restano aperti nei giorni festivi:

    • Maggiorazione 50% per ore lavorate in festività
    • Diritto al riposo compensativo da fruire entro 30 giorni
    • Il riposo settimanale può cadere in giorno diverso dalla domenica

    Casi pratici

    Tizio – Cameriere con turno spezzato
    Tizio (5° livello) ha turno spezzato 10-14 + 18-22 in un ristorante. 8 ore di lavoro effettivo + 4 ore di pausa. Le 8 ore sono retribuite normalmente; la pausa intermedia non è orario di lavoro (a meno che il lavoratore resti a disposizione).
    Caia – Receptionist con turni notturni
    Caia (5° livello) lavora 3 turni notte/settimana 22-06. Indennità lavoro notturno specifica + visite mediche periodiche. Su 40 ore con 3 turni notte: ~24 ore con maggiorazione.
    Sempronio – Banca ore stagionale
    Sempronio (4° livello) accumula 60 ore in alta stagione (luglio-agosto, lavorando spesso 50h/settimana). Le ore in più vengono accantonate in banca ore. In bassa stagione (novembre) le fruisce come riposi prolungati.

    Domande frequenti

    Qual è l'orario CCNL Turismo?
    40 ore settimanali distribuite di norma su 5 giorni e mezzo. Possibili turni spezzati e flessibilità per esigenze stagionali.
    Come si calcola lo straordinario notturno?
    Maggiorazione del 50% sulla quota oraria normale per le ore prestate tra le 22 e le 6, esclusi i turni regolari di servizio (che hanno indennità specifica).
    Cos'è la banca ore?
    Sistema di gestione della flessibilità stagionale: le ore extra in alta stagione si accumulano e si fruiscono come riposi in bassa stagione. Va disciplinata da accordo aziendale.
    Il lavoro festivo è obbligatorio?
    Dipende dal turno contrattuale. Se la festività cade in giorno di turno regolare, va lavorata con maggiorazione 50% e riposo compensativo entro 30 giorni.
    Devo fare visite mediche se lavoro di notte?
    Sì, il D.Lgs. 66/2003 prevede sorveglianza sanitaria specifica per lavoratori notturni (turni che includono almeno 3 ore tra 22 e 6).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi, Preavviso e licenziamento nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Ferie e permessi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Maternità e congedi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi e Malattia e infortunio nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Poste: welfare aziendale, Fondoposte e assistenza sanitaria

    CCNL Poste

    In sintesi

    Il CCNL Poste prevede un sistema di welfare aziendale tra i piu sviluppati del settore dei servizi: Fondoposte (previdenza complementare con contributo aziendale), assistenza sanitaria integrativa, borse di studio per i figli dei dipendenti, servizi di supporto psicologico e welfare di cura. I benefit possono essere attivati in conversione del premio di risultato con vantaggio fiscale aggiuntivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Poste Italiane SpA · SLC-CGIL · SLP-CISL · UILposte · FAILP-CISAL · CONFSAL · FNC-UGL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2023-2025 (ultimo aggiornamento retributivo 2024)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (trattative 2025-2026)
    Platea
    Oltre 100.000 dipendenti

    Tabella riepilogativa

    Welfare aziendale Poste Italiane – Principali istituti
    Istituto Contenuto Contributo aziendale
    Fondoposte Previdenza complementare negoziale 1,5-2% retribuzione utile (se aderisce anche il lavoratore)
    Assistenza sanitaria integrativa Polizza sanitaria collettiva (visite, ricoveri, odontoiatria) Contributo aziendale annuo per dipendente
    Borse di studio Figli dipendenti: scuola secondaria, universita Importi variabili da accordo aziendale
    Supporto psicologico Servizio di counseling e supporto per stress lavoro-correlato Gratuito per il lavoratore
    Welfare di cura Assistenza anziani, badanti, asili nido convenzionati Voucher o rimborso parziale
    Buoni acquisto Voucher spesa per beni e servizi Da piano welfare aziendale annuale

    Fondoposte: previdenza complementare

    Fondoposte e il fondo pensione negoziale di categoria istituito per i dipendenti di Poste Italiane SpA e delle societa del gruppo. Si tratta di un fondo a contribuzione definita: ogni mese vengono versate quote da lavoratore e azienda che si capitalizzano nel conto individuale del dipendente.

    Il dipendente che aderisce sceglie un comparto di investimento (garantito, bilanciato, azionario) in base al proprio profilo di rischio e all’orizzonte temporale. All’eta pensionabile potra scegliere tra: rendita vitalizia, 50% in capitale e 50% in rendita, o (in casi specifici) riscatto totale in capitale. I contributi versati sono deducibili dal reddito IRPEF fino a 5.164,57 euro/anno.

    Assistenza sanitaria integrativa

    Il CCNL Poste prevede l’adesione dei dipendenti a un piano di assistenza sanitaria integrativa collettiva. La polizza copre tipicamente: visite specialistiche, esami diagnostici, ricoveri ospedalieri (in strutture convenzionate), interventi chirurgici, odontoiatria, oculistica e fisioterapia.

    L’azienda contribuisce al premio annuale della polizza per ciascun dipendente. Il lavoratore puo estendere la copertura ai familiari a carico pagando un supplemento. I rimborsi delle spese sanitarie coperte dalla polizza integrativa non costituiscono reddito imponibile per il dipendente.

    Welfare di cura e borse di studio

    Il piano di welfare aziendale Poste comprende:

    • Borse di studio per i figli dei dipendenti in eta scolare (scuole secondarie) e universitaria, con importi variabili per merito o condizione economica.
    • Asili nido convenzionati: rimborso o voucher per le rette di asili nido per i figli dei dipendenti.
    • Assistenza anziani e disabili: voucher per badanti e assistenti familiari per i dipendenti con familiari non autosufficienti.
    • Supporto psicologico: servizio di counseling gratuito per dipendenti con situazioni di stress lavoro-correlato, burnout o problematiche personali.

    La conversione del premio di risultato in welfare e incentivata fiscalmente: i benefit erogati come welfare non concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore.

    Casi pratici

    Tizio – Adesione Fondoposte e risparmio fiscale
    Tizio ha 28 anni e aderisce a Fondoposte versando il 2% della retribuzione (~33 euro/mese). L’azienda versa un uguale contributo aggiuntivo (~33 euro/mese). Tizio deduce il proprio contributo dall’IRPEF: su aliquota marginale 27% risparmia circa 107 euro/anno di tasse. In 35 anni, con rendimento medio 3%, accumula un capitale pensionistico significativo.
    Caia – Polizza sanitaria e odontoiatria
    Caia ha bisogno di una cura ortodontica da 2.000 euro. La polizza integrativa copre il 70% delle spese odontoiatriche presso le strutture convenzionate: rimborso di 1.400 euro. Caia sostiene solo 600 euro di tasca propria. Senza polizza avrebbe pagato l’intera cifra.
    Sempronio – Welfare cura anziani
    La madre di Sempronio e non autosufficiente. Sempronio utilizza il voucher welfare aziendale per l’assistente familiare: il piano welfare rimborsa 400 euro/mese per la badante. L’importo e esente da tasse per Sempronio. Equivale a un aumento netto di 400 euro mensili senza impatto fiscale.

    Domande frequenti

    L'adesione a Fondoposte e obbligatoria?
    No, e volontaria. Tuttavia il lavoratore che non aderisce rinuncia al contributo aziendale aggiuntivo, che rappresenta un benefit economico significativo. E fortemente consigliata l’adesione, specialmente per i giovani con lungo orizzonte previdenziale.
    La polizza sanitaria copre anche i familiari?
    La polizza integrativa di base copre il dipendente. E possibile estendere la copertura al coniuge o convivente e ai figli a carico pagando un supplemento di premio, in genere a condizioni agevolate rispetto al mercato.
    Il welfare aziendale e tassato?
    No, le prestazioni di welfare aziendale (voucher, rimborsi, contributi sanitari e previdenziali) sono esenti da IRPEF e da contributi previdenziali entro i limiti di legge (art. 51 TUIR), rendendoli fiscalmente piu vantaggiosi della retribuzione in denaro.
    Posso trasferire la posizione Fondoposte se cambio lavoro?
    Si. La posizione Fondoposte e portabile: in caso di cambio datore il lavoratore puo trasferire la posizione maturata al fondo pensione del nuovo CCNL, mantenere la posizione in Fondoposte come lavoratore non piu attivo, o riscattare anticipatamente in casi previsti dallo statuto del fondo.
    Cosa copre il supporto psicologico aziendale?
    Il servizio di counseling gratuito offre colloqui con psicologi professionisti per affrontare situazioni di stress lavoro-correlato, burnout, difficolta relazionali con colleghi o superiori, e problematiche personali che impattano sul lavoro. Il servizio e riservato e confidenziale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione a Fondoposte.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 350 DPR 495/1992 – Limiti sonori massimi

    Art. 350 DPR 495/1992 – Limiti sonori massimi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all'articolo 155, comma 3, del codice, non può superare nell'uso 60 LAeq dB (A) misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo.

    2. L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'articolo 155, comma 4, del codice deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.

  • Art. 49 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 49 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 49 L. Fall. – Obbligo di residenza del fallito

    Obbligo di residenza del fallito

  • Ferie e permessi nel CCNL Pulizie Multiservizi

    CCNL Pulizie e Multiservizi

    In sintesi

    Il CCNL Pulizie Multiservizi prevede 22 giorni di ferie per chi lavora su settimana di 5 giorni e 26 giorni per chi lavora su 6 giorni, con anzianità minima di 12 mesi. Non sono previsti ROL come riduzione orario, ma 32 ore di ex festività (4 giorni) per le festività civili abolite. Per il part-time la spettanza è proporzionata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIP-Confindustria · Legacoop · Confcooperative · Agci-Servizi · UNIONSERVIZI Confapi · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    13 giugno 2025 (memorandum 6 agosto 2025)
    Vigenza
    1° giugno 2025 – 31 dicembre 2028
    Platea
    ~600.000

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi CCNL Pulizie Multiservizi
    Voce Spettanza annua Note
    Ferie (settimana 5 giorni) 22 giorni lavorativi Dopo 12 mesi anzianità
    Ferie (settimana 6 giorni) 26 giorni lavorativi Dopo 12 mesi anzianità
    ROL (riduzione orario) NON previsti Particolarità del CCNL
    Ex festività 32 ore (4 giorni) Festività civili abolite
    Ore di recupero festività infrasettimanali Variabile Da concordare con datore

    Ferie: differenza per settimana di 5 o 6 giorni

    Il CCNL Pulizie Multiservizi differenzia il monte ferie in base alla distribuzione settimanale del lavoro:

    • Settimana di 5 giorni (lun-ven): 22 giorni lavorativi di ferie annui
    • Settimana di 6 giorni (lun-sab): 26 giorni lavorativi di ferie annui

    In entrambi i casi corrispondono a circa 4,5 settimane di calendario. L’anzianità minima di servizio richiesta è di 12 mesi presso l’impresa per maturare il diritto completo. Per il primo anno la maturazione è proporzionata ai mesi di servizio.

    ROL: non previsti

    A differenza di altri CCNL del settore privato (Metalmeccanici, Commercio, Studi Prof), il CCNL Pulizie Multiservizi non prevede i ROL come riduzione dell’orario di lavoro.

    La compensazione delle 39 ore (anziché 40) è gestita in altro modo: le aziende possono organizzare l’orario su settimana di 39 ore reali (es. 5 giorni × 7h48′ invece di 5 × 8h) oppure mantenere 40 ore con una riduzione proporzionata su base annua.

    Ex festività: le 4 giornate aggiuntive

    Come altri CCNL, il Multiservizi compensa le festività civili abolite dalla L. 54/1977 con 32 ore aggiuntive di permesso retribuito (4 giornate full-time):

    • S. Giuseppe (19 marzo)
    • Ascensione
    • Corpus Domini
    • SS. Pietro e Paolo (29 giugno)
    • Unità Nazionale (4 novembre)

    Le 4 giornate equivalenti si fruiscono come permessi durante l’anno.

    Part-time: proporzionalità delle ferie

    Per i lavoratori part-time la spettanza di ferie ed ex festività è proporzionata all’orario contrattuale:

    • Part-time 50% (es. 20h/sett su 40h): ferie 50% del full-time
    • Part-time verticale 3 giorni/sett (su 5): ferie proporzionate al ridotto numero di giorni

    Il calcolo segue il principio di parità: il lavoratore part-time ha gli stessi diritti del full-time, ma proporzionati all’orario effettivo.

    Casi pratici

    Tizio – Pulitore full-time 5 giorni
    Tizio (5° livello, full-time, settimana 5 giorni, 13 mesi anzianità) ha diritto a 22 giorni di ferie + 32 ore ex festività + ferie maturate per i mesi precedenti. Le ferie vanno fruite di norma entro 18 mesi dalla maturazione.
    Caia – Part-time 50% su 6 giorni
    Caia lavora 20 ore/settimana su 6 giorni (part-time 50%). Ferie spettanti: 26 giorni × 50% = 13 giorni equivalenti di settimana di 6 giorni. Ex festività proporzionate.
    Sempronio – Primo anno di servizio
    Sempronio è assunto a luglio. A dicembre ha 6 mesi di anzianità. Ferie maturate: 22 (o 26) × 6/12 = 11 o 13 giorni. Il diritto pieno scatta dopo 12 mesi continuativi.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie nel CCNL Multiservizi?
    22 giorni lavorativi se settimana 5 giorni; 26 giorni se settimana 6 giorni. Spettanza piena dopo 12 mesi di anzianità.
    Ci sono i ROL?
    No, il CCNL Multiservizi non prevede i ROL come riduzione orario. La riduzione delle 40 ore a 39 è gestita a livello aziendale (orario ridotto o compensazione annuale).
    Cos'è il monte ex festività?
    32 ore aggiuntive di permesso retribuito (4 giornate full-time) per le festività civili abolite dalla L. 54/1977.
    Per il part-time le ferie sono proporzionate?
    Sì, principio di parità: stesso diritto del full-time, ma proporzionato all’orario effettivo. Part-time 50% = 11 giorni (su settimana 5) o 13 giorni (su settimana 6).
    Cambiando appalto perdo le ferie?
    No, la clausola sociale di subentro tutela l’anzianità maturata. Il nuovo datore subentra nei diritti contrattuali del lavoratore inclusa la maturazione ferie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Pulizie Multiservizi, Maternità e congedi nel CCNL Pulizie Multiservizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Pulizie Multiservizi, Malattia e infortunio nel CCNL Pulizie Multiservizi e Periodo di prova nel CCNL Pulizie Multiservizi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pulizie e Multiservizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 14 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

    Art. 14 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all’ articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441 , nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo

    7. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 9

    1-ter. Ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’ articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 . L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

    1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’ articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

    1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’ articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , nonché nei casi di cui all’ articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

    2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5.

  • Preavviso e licenziamento nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi

    CCNL Turismo e Pubblici Esercizi

    In sintesi

    Il preavviso nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi va da 15 giorni di calendario (livelli 6°-7° con anzianità fino a 5 anni) a 6 mesi (Quadri con anzianità lunga). Particolarità: il preavviso ha la stessa durata sia per il licenziamento sia per le dimissioni del lavoratore (non dimezzato). Non può iniziare durante malattia o ferie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalberghi · FIPE · FAITA · Fiavet · Federreti · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 luglio 2024 (tabelle in vigore da maggio 2026)
    Vigenza
    Aggiornato con rinnovi 2024-2026
    Platea
    ~1,3 milioni

    Tabella riepilogativa

    Preavviso CCNL Turismo (sintesi)
    Livello Anzianità ≤5 anni Anzianità 5-10 anni Anzianità >10 anni
    Quadri A / B 3-4 mesi 4-5 mesi 5-6 mesi
    1° / 2° 1 mese 2 mesi 3 mesi
    3° / 4° 20-30 giorni 30-45 giorni 60 giorni
    15-20 giorni 20-30 giorni 30-45 giorni
    6°S / 6° / 7° 15 giorni 20 giorni 30 giorni

    Importante: la durata del preavviso è la stessa sia per il licenziamento sia per le dimissioni (non dimezzato come in altri CCNL).

    Preavviso uguale per dimissioni e licenziamento

    Una particolarità del CCNL Turismo: il preavviso ha la stessa durata sia per il licenziamento (datore) sia per le dimissioni (lavoratore). Negli altri CCNL spesso le dimissioni hanno preavviso dimezzato; nel Turismo no.

    Questo riflette la natura del settore con elevata mobilità dei lavoratori e necessità di garantire continuità operativa anche all’azienda.

    Decorrenza: non durante malattia o ferie

    Il CCNL Turismo prevede che il preavviso non possa iniziare durante malattia o ferie. Se il lavoratore è in malattia al momento della comunicazione di licenziamento, il preavviso inizia a decorrere solo dal giorno successivo al rientro al lavoro.

    Le ferie non possono essere fruite durante il preavviso (le ferie residue saranno monetizzate come indennità).

    Indennità sostitutiva

    In caso di recesso immediato, l’indennità sostitutiva è pari alla retribuzione del periodo non lavorato, compresi 13ª, 14ª, ratei, indennità ferie. Imponibile fiscalmente e previdenzialmente.

    Tutele del licenziamento

    Tutele standard del lavoratore:

    • Forma scritta obbligatoria con indicazione dei motivi (art. 2 L. 604/1966)
    • Tentativo di conciliazione obbligatorio per GMO in aziende >15 dipendenti
    • Impugnazione entro 60 giorni dalla comunicazione + 180 giorni per ricorso
    • Tutele per licenziamento illegittimo (regime variabile per Jobs Act/Statuto)

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni cameriere 5° con 3 anni
    Tizio (5° livello, 3 anni) si dimette. Preavviso dovuto: 15-20 giorni di calendario (stesso del licenziamento). Lavora regolarmente fino alla scadenza, riceve ultima busta paga + ratei 13ª/14ª + ferie residue + TFR.
    Caia – Licenziamento Quadro B con 8 anni
    Caia (Quadro B, 8 anni) riceve licenziamento per GMO con effetto immediato. Preavviso dovuto: 4-5 mesi. Indennità sostitutiva: 4-5 × retribuzione mensile + ratei 13ª/14ª + ferie residue + TFR.
    Sempronio – Malattia durante preavviso
    Sempronio (3° livello) riceve lettera di licenziamento il 1° marzo. Preavviso 30 giorni. Il 2 marzo si ammala con prognosi 15 giorni. Il preavviso si sospende: ricomincia il 17 marzo (rientro). Scade il 15 aprile invece del 31 marzo.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi licenzio nel CCNL Turismo?
    Stesso preavviso del licenziamento (particolarità del CCNL Turismo, non dimezzato). Per esempio 5° livello con 3 anni: 15-20 giorni di calendario.
    Il preavviso può iniziare durante la malattia?
    No, il CCNL Turismo prevede espressamente che il preavviso non inizi durante malattia o ferie. Inizia dal rientro al lavoro.
    Posso fruire delle ferie durante il preavviso?
    No, le ferie residue vengono monetizzate come indennità nell’ultima busta paga. Il preavviso va effettivamente lavorato.
    Cosa è l'indennità sostitutiva?
    L’importo che il datore deve pagare se licenzia immediatamente: pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato, compresi 13ª, 14ª e ratei.
    Posso essere licenziato per giusta causa?
    Sì, in caso di comportamenti gravissimi (furto, gravi insubordinazioni, abbandono posto). Senza preavviso. Impugnabile entro 60 giorni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi, Ferie e permessi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Maternità e congedi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Malattia e infortunio nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi e Periodo di prova nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 203 RD 12/1941 – Aspettative

    Art. 203 RD 12/1941 – Aspettative

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Aspettative. Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico, se l’aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare. I relativi posti sono dichiarati vacanti. Al termine dell’aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, previa interpellazione se trattasi di magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, è confermato in aspettativa, ma questa non può eccedere il termine massimo consentito dalla legge.

  • Articolo 89 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 89 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 89 CCII – Riduzione o perdita del capitale della societa’ in crisi

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Dalla data del deposito della domanda e sino all’omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

    2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall’articolo 20, l’applicazione dell’articolo 2486 del codice civile.

  • Art. 118 Cod. Amb. – rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell’impatto esercitato dall’attività antropica

    Art. 118 Cod. Amb. – rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell’impatto esercitato dall’attività antropica

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all’articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l’impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all’analisi economica dell’utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall’allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

    2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all’Allegato 3 alla parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni.

    3. Nell’espletamento dell’attività conoscitiva di cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite.

  • Art. 117 DPR 230/2000 – Visite agli istituti

    Art. 117 DPR 230/2000 – Visite agli istituti

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati. Sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario. Non è consentito fare osservazioni sulla vita dell'istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.

    2. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può autorizzare persone diverse da quelle indicate nell'articolo 67 della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalità della visita. Possono anche essere autorizzate in via generale le visite di persone appartenenti a categorie analoghe a quelle previste dall'articolo 67 della legge.