Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 82 T.U.B.: Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza

    Art. 82 T.U.B.: Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza

    Art. 82 T.U.B. – Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369

    “1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove essa ha il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o piu’ creditori, su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti la Banca d’Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l’insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza.

    2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l’insolvenza non e’ stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell’articolo 298 del codice della crisi e dell’insolvenza.

    3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza.”

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  • Articolo 110 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 110 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 110 CCII – Adesioni alla proposta di concordato

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. All’esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all’espressione dei voti.

    2. Il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore.

    3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l’approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza di cui all’articolo 48, comma 1, per modificare il voto.

  • Art. 94 CPI – Menzione di riserva

    Art. 94 CPI – Menzione di riserva

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da: a) il segno T racchiuso da un cerchio; b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale; c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.

    2. Tale menzione prova l’avvenuta registrazione della topografia, ovvero la rivendicazione della titolarità sulla topografia o l’intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.

    3. La menzione non può essere riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata entro i due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia stata rifiutata definitivamente.

  • Art. 98 Reg. (UE) 2024/1689 – Procedura di comitato

    Art. 98 Reg. (UE) 2024/1689 – Procedura di comitato

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n, 182/2011.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n, 182/2011.

  • Art. 21 Imp. Reg. – atti con più disposizioni

    Art. 21 Imp. Reg. – atti con più disposizioni

    Art. 21 Imp. Reg. – Atti che contengono più disposizioni

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.

    2. Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.

    3. Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.

  • Art. 89 D.Lgs. 209/2005 – Disposizioni particolari

    Art. 89 D.Lgs. 209/2005 – Disposizioni particolari

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 , al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 .

    2. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile , l' IVASS , con regolamento, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate.

  • CCNL Florovivaismo: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Florovivaismo e Giardinaggio

    In sintesi

    In caso di malattia, gli operai florovivaisti OTI hanno diritto a un periodo di comporto entro cui il rapporto e protetto dal licenziamento. L’INPS eroga l’indennita di malattia dal quarto giorno (i primi tre sono a carico del datore secondo CCNL). In caso di infortunio sul lavoro, l’INAIL interviene con indennita e rendita. Per gli OTD le tutele sono ridotte e legate alla durata del contratto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA-Agricoltori Italiani · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, accordo nazionale per il quadriennio 2026-2029 degli operai agricoli e florovivaisti
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029, integrato dai contratti provinciali di lavoro che fissano i salari effettivi. Aumento del 5,1% per il biennio economico 2026-2027: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati
    Platea
    ~80.000-100.000 (operai florovivaisti OTI/OTD, giardinieri, addetti vivai e garden)

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio – tutele operai florovivaisti
    Evento Indennita A carico di Durata massima
    Malattia (giorni 1-3, carenza) 50% retribuzione (CCNL) Datore di lavoro 3 giorni per evento
    Malattia (dal 4° giorno) 50% (giorni 4-20) / 66,67% (dal 21°) INPS (integrazione datore da CPL) Fino al comporto
    Infortunio sul lavoro (dal 4° giorno) 60% fino al 90° giorno; 75% dal 91° INAIL Inabilita temporanea assoluta
    Inabilita permanente parziale Rendita INAIL (% danno biologico) INAIL Permanente
    Periodo di comporto OTI Conservazione del posto 180 giorni in 12 mesi (indicativo CPL)

    Malattia: periodo di carenza e integrazione

    I primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) sono a carico del datore di lavoro nella misura fissata dal CCNL (di norma il 50% della retribuzione). Dal quarto giorno subentra l’INPS con l’indennita di malattia: 50% della retribuzione media globale giornaliera per i giorni dal 4° al 20°, e il 66,67% dal 21° giorno in poi.

    Il CCNL e i CPL spesso prevedono un’integrazione datoriale dell’indennita INPS per portare il trattamento complessivo a percentuali piu alte (es. 75-100% della retribuzione), specie per gli OTI con anzianita di servizio.

    Periodo di comporto e protezione dal licenziamento

    Durante la malattia, il datore non puo licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo fino al superamento del periodo di comporto. Per gli operai florovivaisti OTI il comporto e di norma fissato dai CPL in 180 giorni nell’arco di 12 mesi (comporto secco) o in 240-270 giorni per malattie oncologiche o gravi patologie (comporto per sommatoria con maggiorazione).

    Superato il comporto, il datore puo risolvere il rapporto con preavviso e TFR, senza obbligo di motivare con cause disciplinari.

    Infortunio sul lavoro: INAIL e obblighi aziendali

    Il settore florovivaistico ha profili di rischio specifici: uso di mezzi agricoli (trattori, pale), esposizione a prodotti fitosanitari, lavori in quota (potatura), microclima sfavorevole (serre calde e umide). L’iscrizione INAIL e obbligatoria per tutti i lavoratori.

    In caso di infortunio, il datore deve: denuncia entro 2 giorni all’INAIL; anticipo dell’indennita (poi rimborsato da INAIL); comunicazione all’Ispettorato del Lavoro per infortuni gravi. Il lavoratore conserva il posto durante l’inabilita temporanea (non si applica il comporto ordinario per infortuni sul lavoro).

    Casi pratici

    Tizio – Malattia prolungata: calcolo indennita
    Tizio e OTI con retribuzione giornaliera di 52 € lordi. Si ammala per 30 giorni. Giorni 1-3: 50% x 52 = 26 €/giorno (a carico datore, per 3 giorni = 78 €). Giorni 4-20: INPS 50% x 52 = 26 €/giorno per 17 giorni = 442 €. Giorni 21-30: INPS 66,67% x 52 = 34,67 €/giorno per 10 giorni = 346,70 €. Totale: circa 866 € lordi di trattamento (piu eventuale integrazione CPL).
    Caia – Infortunio in serra: procedure
    Caia scivola su una superficie bagnata in serra e si frattura un polso: inabilita temporanea di 45 giorni. Il datore denuncia l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni. INAIL eroga: 60% della retribuzione media giornaliera per 45 giorni. Il posto di Caia e conservato per tutta la durata dell’inabilita temporanea, senza consumare il periodo di comporto per malattia comune.
    Sempronio – Superamento del comporto: licenziamento legittimo?
    Sempronio e OTI e ha accumulato 200 giorni di malattia negli ultimi 12 mesi. Il CPL fissa il comporto a 180 giorni. Il datore notifica il recesso per superamento del comporto con preavviso e TFR. Sempronio verifica che i 200 giorni non includano assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale (escluse dal calcolo del comporto). Escludendo 25 giorni di infortunio, i giorni utili sono 175: inferiori al comporto. Il licenziamento sarebbe illegittimo.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto nel florovivaismo?
    Di norma 180 giorni nell’arco di 12 mesi per gli OTI, secondo i CPL. Alcune province prevedono estensioni per patologie gravi (oncologiche, croniche).
    L'infortunio sul lavoro consuma il periodo di comporto?
    No. Il periodo di inabilita per infortunio sul lavoro o malattia professionale non si computa nel comporto per malattia comune. Il datore non puo licenziare per superamento del comporto durante o computando periodi di infortunio.
    Gli OTD hanno tutele in caso di malattia?
    Tutele ridotte: l’INPS eroga l’indennita solo se il lavoratore ha sufficienti contributi accreditati. Il contratto a termine si esaurisce alla scadenza indipendentemente dalla malattia, salvo specifiche clausole contrattuali.
    Come si denuncia un infortunio sul lavoro?
    Il lavoratore comunica immediatamente al datore. Il datore ha l’obbligo di denuncia all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni). Per infortuni mortali o con pericolo di vita, la denuncia e immediata.
    Il datore integra l'indennita INPS durante la malattia?
    Dipende dal CCNL e dal CPL applicabile. Molti CPL prevedono un’integrazione datoriale per portare il trattamento complessivo (INPS + integrazione) a percentuali piu alte, specie per i lavoratori OTI con anzianita.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita per gli operai, maternita, paternita e congedi parentali, TFR e liquidazione a fine rapporto e assunzione OTD, OTI e contratti stagionali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 163 D.P.R. 115/2002

    Art. 163 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati i modelli dei registri.

  • Art. 135 Cod. Amb. – competenza e giurisdizione

    Art. 135 Cod. Amb. – competenza e giurisdizione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

    2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , ai fini della sorveglianza e dell’accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all’accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l’ambiente marino e costiero.

    3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l’autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative.

    4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Note all’art. 135: – La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. – Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92, S.O. – L’ art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689 è il seguente: «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). – È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l’art. 138 del testo unico approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , con le modifiche apportate dall’ art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 , e] l’art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 . Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore del la presente legge non consentivano l’oblazione.».

  • Art. 180 D.P.R. 115/2002

    Art. 180 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. L'ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.

    2. L'ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire l'accreditamento sul conto corrente postale, ne dà comunicazione alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.

  • Art. 354 DPR 495/1992 – Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti

    Art. 354 DPR 495/1992 – Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE; b) età non inferiore ad anni 21; c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione; d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni; e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione; f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione; g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall' articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verrà determinato con il disciplinare di cui al comma

    2. 14

    2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all'articolo

    12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validità della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

    3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo

    397. 4. È vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.

  • Art. 115 TUEL – Articolo 115

    Art. 115 TUEL – Articolo 115

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all’importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L’eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

    2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l’applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile .

    3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 2343, primo comma, del codice civile . Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.

    4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell’applicazione delle norme di cui al decreto-legge 21 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 .

    5. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 .

    6. Il conferimento e l’assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

    7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell’Azienda, speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile .

    7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l’assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale.

    7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni.