Art. 63 L. Fall. – Coobbligato o fideiussore del fallito con
Coobbligato o fideiussore del fallito con
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Coobbligato o fideiussore del fallito con

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il piano di concordato che prevede la trasformazione, la fusione o la scissione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede la società debitrice e le altre società partecipanti, unitamente al progetto di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile e agli altri documenti previsti dalla legge.
2. L’opposizione dei creditori della società debitrice e delle altre società partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 è proposta nel procedimento di cui all’articolo 48. Tra la data dell’ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l’udienza fissata dal tribunale ai sensi dell’articolo 48 devono intercorrere almeno quarantacinque giorni.
3. Le operazioni di cui al comma 1, non possono essere attuate fino a quando il concordato non è omologato con sentenza anche non passata in giudicato. Se richiesto, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare l’attuazione anticipata, se ritiene che l’attuazione successiva all’omologazione pregiudicherebbe l’interesse dei creditori della società debitrice, a condizione che risulti il consenso di tutti i creditori delle altre società partecipanti o che le stesse provvedano al pagamento a favore di coloro che non hanno dato il consenso oppure depositino le somme corrispondenti presso una banca.
4. Intervenuta l’omologazione, anche con sentenza non passata in giudicato, l’invalidità delle deliberazioni previste dal piano di concordato, aventi a oggetto le operazioni di cui al comma 1, non può essere pronunciata e gli effetti delle operazioni sono irreversibili. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato dalla invalidità della deliberazione e il credito è soddisfatto come credito prededucibile.
5. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato.
6. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino alla loro attuazione.
Il CCNL Studi Professionali prevede orario di lavoro di 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni dal lunedì al venerdì. È il settore con la maggiore diffusione dello smart working (lavoro agile) tra i CCNL del terziario. Maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo previste dal contratto. Il rinnovo 2024-2026 ha previsto specifiche tutele per lavoro agile e disconnessione.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Orario settimanale | 40 ore (5 giorni) |
| Straordinario feriale diurno | +25% |
| Straordinario notturno (22-6) | +50% |
| Straordinario festivo | +50% |
| Limite annuo straordinario | 250 ore |
| Smart working | Diffuso, regolato per accordo |
L’orario di lavoro è di 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni dal lunedì al venerdì (8 ore al giorno). Tipicamente:
La distribuzione concreta è definita per accordo individuale o per regolamento dello studio.
Il CCNL Studi Professionali è il settore con la più alta diffusione dello smart working in Italia (insieme al credito). Caratteristiche:
Il rinnovo 2024-2026 ha previsto specifiche tutele:
Le maggiorazioni per straordinario:
Limite annuo: 250 ore. Periodo di alta intensità: scadenze fiscali (giugno – dichiarazioni), chiusura bilanci (febbraio-aprile), termini processuali.
Per gli studi professionali è raro il lavoro nei giorni festivi, ma può capitare in occasione di scadenze critiche (es. udienze legali, scadenze fiscali in caduta festiva). In questi casi:
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso e licenziamento nel CCNL Studi Professionali, Ferie e permessi nel CCNL Studi Professionali, Maternità e congedi parentali nel CCNL Studi Professionali, Tredicesima e premi nel CCNL Studi Professionali e Malattia e infortunio nel CCNL Studi Professionali.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Professionali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato
1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l’atto ricevuto o autenticato all’estero, hanno l’obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell’atto o del deposito.
2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell’atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.
3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l’indicazione degli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta ipotecaria.
Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.
Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL, decorre di norma dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.
Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.
Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.
Il modulo si compila e si trasmette in due modi:
| Modalità | Come |
|---|---|
| In autonomia | Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE) |
| Con un intermediario | Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro |
Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.
Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).
Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dal CCNL e cresce, in genere, con il livello e con l’anzianità: per gli importi e i giorni precisi si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.
Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.
Spesso il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.
| Aspetto | Dimissioni volontarie | Dimissioni per giusta causa |
|---|---|---|
| Riferimento | Art. 2118 c.c. | Art. 2119 c.c. |
| Preavviso | Dovuto, secondo il CCNL | Non dovuto (recesso immediato) |
| Modulo telematico | Sì | Sì |
| NASpI | Di regola no | Sì, spetta |
| Esempi tipici | Nuovo impiego, scelta personale | Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie |
La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:
In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.
Aperture domenicali, festivi lavorati, turni serali: nel commercio, nel turismo e nei servizi il lavoro nei giorni e nelle ore «non ordinarie» è frequentissimo. La legge garantisce riposi e protezioni; la maggiorazione in busta paga è invece fissata dal CCNL applicato. Ecco come funziona e cosa controllare.
Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore (di norma la domenica) e, se si lavora di domenica, a un riposo compensativo. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Le maggiorazioni economiche sono stabilite dal CCNL applicato.
Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.
Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — commercio, turismo, servizi — si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. In tal caso, e nei giorni festivi, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione:
| Situazione | Cosa prevede di norma il CCNL |
|---|---|
| Lavoro nel giorno festivo | Maggiorazione sulla retribuzione oraria; talvolta riposo compensativo |
| Lavoro domenicale (riposo in altro giorno) | Maggiorazione per il disagio della domenica lavorata |
| Festività coincidente con la domenica | Spesso una quota aggiuntiva a titolo di festività non goduta |
| Lavoro serale/notturno | Maggiorazione di turno secondo le fasce orarie del contratto |
Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:
| Riposo | Durata minima di legge | Fonte |
|---|---|---|
| Riposo giornaliero | 11 ore consecutive ogni 24 ore | Art. 7 D.Lgs. 66/2003 |
| Riposo settimanale | 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica | Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c. |
Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.
Cambiare reparto, ruolo o punto vendita è frequente nei servizi, ma il datore deve rispettare l’art. 2103 c.c.: le nuove mansioni devono essere coerenti con l’inquadramento e il trasferimento di sede è legittimo solo per comprovate ragioni organizzative. Conoscere queste regole serve a distinguere una riorganizzazione legittima da un demansionamento illecito.
Il datore può assegnare mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale (art. 2103 c.c.). Le mansioni superiori, decorso il periodo del CCNL (in mancanza 6 mesi), danno diritto alla promozione. Il demansionamento è legittimo solo per modifica degli assetti organizzativi, mantenendo livello e stipendio. Il trasferimento di sede serve comprovate ragioni organizzative; tutele rafforzate per chi assiste un disabile.
Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:
Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).
Quando il dipendente svolge mansioni di un livello superiore (ad esempio un addetto che coordina di fatto il punto vendita), gli spetta subito la retribuzione del livello più alto. Trascorso il periodo previsto dal CCNL — in mancanza 6 mesi continuativi — ha diritto alla promozione definitiva, a meno che stia sostituendo un collega assente con diritto alla conservazione del posto.
Assegnare mansioni di livello inferiore è possibile solo se c’è una reale modifica degli assetti organizzativi che tocca la posizione del lavoratore (art. 2103 c.c.). Anche allora il datore deve conservare il livello e lo stipendio: un demansionamento «punitivo» o senza ragioni organizzative è illegittimo e dà diritto al risarcimento.
Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.
Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.
Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione legati agli anni di servizio. A differenza degli aumenti dei minimi (che arrivano con i rinnovi), gli scatti maturano a scadenze fisse e restano acquisiti. Il CCNL ne stabilisce numero massimo, cadenza e valore: ecco come funzionano e cosa controllare nel cedolino.
Lo scatto di anzianità è un aumento automatico che matura con gli anni di servizio. Il CCNL fissa cadenza (di solito biennale o triennale), numero massimo e importo per livello: per i valori esatti si rinvia al contratto. Gli scatti già maturati sono irreversibili ed entrano nella base di calcolo di TFR e tredicesima. Da non confondere con gli aumenti dei minimi tabellari dei rinnovi.
Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.
La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.
Lo scatto di anzianità si lega all’anzianità di servizio, cioè agli anni trascorsi alle dipendenze del datore. Il CCNL stabilisce gli elementi chiave:
| Elemento | Regola tipica del CCNL |
|---|---|
| Decorrenza dell’anzianità | Dalla data di assunzione |
| Cadenza dello scatto | A scadenze fisse (spesso biennio o triennio) |
| Tetto massimo | Numero massimo di scatti previsto dal contratto |
| Valore | Importo per livello, indicato nelle tabelle |
Gli scatti dipendono dalla tua anzianità; gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con i rinnovi del contratto e valgono per tutti. Sono due voci diverse della retribuzione.
Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.
Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
Il CCNL Turismo Pubblici Esercizi prevede 26 giorni di ferie annue per i lavoratori del settore. Una particolarità: assenze per maternità obbligatoria, malattia e infortunio non riducono il monte ferie. Per i lavoratori stagionali ferie e indennità sono proporzionate al periodo di lavoro. Il monte permessi comprende ex festività e riduzioni orario specifiche.
| Voce | Spettanza | Note |
|---|---|---|
| Ferie annue | 26 giorni lavorativi | Dopo anzianità minima |
| Maternità e malattia | Non riducono ferie | Tutela ferie |
| Ex festività | 32 ore (4 giorni) | Festività civili abolite |
| Permessi specifici (matrimonio, lutto, ecc.) | Variabili per evento | Standard CCNL |
| Stagionali: ferie | Pro-rata | Proporzionate al periodo |
Il CCNL Turismo Pubblici Esercizi prevede 26 giorni di ferie annue per i lavoratori. Su settimana di 5,5 giorni corrispondono a circa 5 settimane di calendario.
La maturazione è di 2,17 giorni al mese (26/12). Le ferie sono irrinunciabili e monetizzabili solo alla cessazione del rapporto.
Una particolarità importante del CCNL Turismo: il periodo di maternità obbligatoria e i periodi di malattia o infortunio NON sono detratti dall’anzianità di servizio ai fini del calcolo del diritto alle ferie.
Questo significa che chi è stato in maternità o malattia per parte dell’anno mantiene il diritto pieno alle ferie maturate per il periodo, senza riduzioni.
Dal 1° dicembre 2027, anche il congedo parentale non comporterà riduzione di ferie, riposi, 13ª e 14ª.
Oltre alle ferie, il CCNL prevede:
Per i lavoratori stagionali (contratti a termine tipici del settore turistico):
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi, Preavviso e licenziamento nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Maternità e congedi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Malattia e infortunio nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi e Periodo di prova nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Fermo quanto previsto nell’articolo 109, il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall’omologazione.