Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 Ipot. Cat. – Termini per la trascrizione

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l’atto ricevuto o autenticato all’estero, hanno l’obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell’atto o del deposito.

2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell’atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l’indicazione degli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta ipotecaria.

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In sintesi

  • Notai e pubblici ufficiali che ricevono o autenticano un atto soggetto a trascrizione devono richiedere la formalità entro trenta giorni dalla data dell'atto (o dal deposito di atto estero).
  • I cancellieri, per atti e provvedimenti giudiziari soggetti a trascrizione, hanno termine di centoventi giorni dalla data del provvedimento o dalla sua pubblicazione.
  • La trascrizione del certificato di successione ex art. 5 va richiesta dall'ufficio entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, previo pagamento dell'imposta ipotecaria.
  • I termini sono perentori e la loro violazione espone notaio e cancelliere a responsabilità disciplinare e sanzioni pecuniarie ex art. 9 TU 347/1990 e art. 158 reg. notarile.
Indice dei contenuti

L'art. 6 stabilisce i termini per richiedere la trascrizione degli atti soggetti a pubblicità immobiliare. La norma articola tre fattispecie: atti notarili, atti dei cancellieri, certificato di successione. È una disposizione di disciplina dell'ufficio ma con ricadute concrete sulla responsabilità professionale del notaio e sulla diligenza dell'amministrazione finanziaria.

Termine ordinario di trenta giorni per i notai

Il comma 1 fissa il termine in trenta giorni dalla data dell'atto per i notai e gli altri pubblici ufficiali (segretari comunali, ufficiali roganti). Per gli atti ricevuti o autenticati all'estero la decorrenza è dal deposito presso un notaio italiano (art. 106 L. 89/1913). Il termine è funzionalmente legato al duplice obbligo di pagamento dell'imposta di registro (sessanta giorni ex art. 13 TUR) e di trascrizione: nella prassi i notai trascrivono in giornata o nei primissimi giorni successivi all'atto, attraverso il modello unico informatico (MUI) ex D.Lgs. 18/2000, che assolve in un solo atto registrazione + trascrizione + voltura catastale.

Atti dei cancellieri: centoventi giorni

Il comma 2 prevede un termine più ampio (centoventi giorni) per i cancellieri rispetto agli atti e provvedimenti giudiziari soggetti a trascrizione: tipicamente sentenze costitutive (es. ex art. 2932 c.c., sentenza traslativa in luogo del contratto definitivo non concluso), decreti di trasferimento nelle esecuzioni immobiliari (art. 586 c.p.c.), pignoramenti immobiliari (la cui trascrizione è in realtà eseguita dal creditore procedente). La decorrenza è dalla data del provvedimento o, se prevista, dalla sua pubblicazione (per le sentenze, dal deposito in cancelleria).

Trascrizione del certificato di successione: sessanta giorni

Il comma 3 disciplina il termine entro cui l'ufficio del registro deve richiedere la trascrizione del certificato di successione ex art. 5: sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, con indicazione degli estremi del pagamento dell'imposta ipotecaria. Il rinvio al pagamento sottolinea l'autoliquidazione: senza F24 quietanzato in atti, il certificato non è trascritto e la pratica resta in sospeso. È un controllo procedimentale che dà conto della funzione del tributo come «titolo» per la formalità.

Conseguenze del ritardo: responsabilità del notaio

Il mancato rispetto del termine espone il pubblico ufficiale a duplice responsabilità: (a) disciplinare ex artt. 135 ss. L. 89/1913 (notarile) o ex normativa degli ordini di appartenenza; (b) tributaria, per le sanzioni dell'art. 9 TU 347/1990 (sanzione amministrativa proporzionale dell'80% dell'imposta dovuta per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, 45% se il ritardo non supera 30 giorni; in precedenza dal 100% al 200%). Civilmente, il ritardo può fondare l'azione del cliente per i danni da mancata opponibilità a terzi (vendita doppia, esecuzione su acquisto non trascritto).

Tecnica del MUI e telematizzazione

Dal 2002 i notai usano il modello unico informatico per registrare e trascrivere contestualmente, con invio telematico all'Agenzia delle Entrate. Il MUI ha ridotto drasticamente i tempi di trascrizione (oggi spesso lo stesso giorno dell'atto) e ha integrato l'autoliquidazione delle imposte (registro, ipotecaria, catastale, bolli) in un unico procedimento. Per gli atti complessi (es. donazioni con riserva di usufrutto, atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.), il rispetto del termine resta comunque a carico del professionista.

Atti dall'estero e deposito

Per gli atti ricevuti all'estero (es. compravendita con notaio svizzero o testamento estero), il termine decorre dal deposito presso il notaio italiano. È il momento in cui l'atto entra nel circuito di pubblicità nazionale, previo eventuale apostille (Convenzione dell'Aja 5.10.1961) e traduzione asseverata se redatto in lingua diversa dall'italiano.

Casi pratici

Caso 1: Tizio notaio rogante non rispetta il termine

Tizio, notaio in Milano, roga una compravendita immobiliare il 5 gennaio. Per disguidi d'ufficio richiede la trascrizione presso la Conservatoria solo il 20 febbraio, oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 6. La violazione comporta sanzione amministrativa pecuniaria e segnalazione al Consiglio Notarile per responsabilita' disciplinare, ferma la validita' dell'atto.

Caso 2: Caio riceve atto estero e calcola dies a quo dal deposito

Caio, notaio, riceve in deposito il 10 marzo un atto di vendita immobiliare stipulato in Svizzera il 2 febbraio. Ai sensi dell'art. 6, il termine di 30 giorni per la richiesta di trascrizione decorre dalla data del deposito presso il notaio italiano, non da quella dell'atto estero. Caio trascrive entro il 9 aprile, rispettando l'obbligo.

Caso 3: Sempronio cancelliere trascura una sentenza

Sempronio, cancelliere del Tribunale, deve curare la trascrizione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. passata in giudicato il 15 aprile. Trasmette la nota alla Conservatoria solo il 30 maggio, oltre i 30 giorni dal giudicato. Scatta la responsabilita' disciplinare interna e la sanzione amministrativa prevista per il pubblico ufficiale inadempiente.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 6 tutela la certezza della circolazione immobiliare imponendo a notai, pubblici ufficiali e cancellieri di attivare la pubblicita' legale entro 30 giorni. Il termine ha natura ordinatoria sotto il profilo della validita' dell'atto, ma perentoria sul piano sanzionatorio: il ritardo genera sanzione amministrativa, responsabilita' disciplinare e potenziale obbligo risarcitorio verso le parti danneggiate da iscrizioni pregiudizievoli intermedie.

Domande frequenti

Entro quanti giorni il notaio deve trascrivere un atto immobiliare?

Trenta giorni dalla data dell'atto (o dal deposito presso un notaio italiano se ricevuto all'estero). In pratica, con il modello unico informatico (MUI), la trascrizione avviene in giornata o entro pochi giorni dal rogito, contestuale alla registrazione.

Quale termine ha il cancelliere per trascrivere una sentenza ex art. 2932 c.c.?

Centoventi giorni dalla data del provvedimento o dalla sua pubblicazione (deposito in cancelleria per le sentenze). Riguarda sentenze costitutive, decreti di trasferimento dell'esecuzione forzata (art. 586 c.p.c.) e altri atti giudiziari soggetti a trascrizione.

Cosa succede se il notaio non rispetta il termine di trenta giorni?

Il notaio incorre in responsabilità disciplinare ex L. 89/1913 e nelle sanzioni amministrative dell'art. 9 TU 347/1990 (80% dell'imposta per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, 45% se il ritardo non supera 30 giorni; in precedenza dal 100% al 200%). Civilmente, può rispondere dei danni al cliente per mancata opponibilità dell'atto a terzi.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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