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Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Omissione di trascrizione o annotazione obbligatoria: sanzione amministrativa pari all'80% dell'imposta dovuta.
  • Ravvedimento entro 30 giorni: sanzione ridotta al 45% (sanzione lieve).
  • Omissioni di trascrizioni o annotazioni soggette a imposta fissa, non soggette a imposta o da eseguirsi a debito: sanzione da €100 a €2.000.
  • Stessa fattispecie ma con ritardo ≤30 giorni: sanzione fissa ridotta a €50.
  • Riformulato dall'art. 46 D.Lgs. 5.11.2024 n. 173 (riforma sanzioni tributarie, decorrenza 1° settembre 2024 per violazioni successive).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 Ipot. Cat. – Sanzioni

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato

1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa pari all’ottanta per cento dell’imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pari al quarantacinque per cento dell’ammontare delle imposte dovute.

2. Se l’omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l’imposta è stata già pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta è effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni.

L'art. 9 disciplina l'apparato sanzionatorio dell'imposta ipotecaria, riscritto dall'art. 46 del D.Lgs. 5 novembre 2024 n. 173 (riforma del sistema sanzionatorio tributario) con decorrenza 1° settembre 2024 per le violazioni commesse a partire da tale data. La norma è il principale presidio contro l'evasione formale della pubblicità immobiliare e va letta in combinato con il TU del registro (sanzioni di registro) e con il TUS (sanzioni successione e donazione).

Le due fattispecie: omissione proporzionale (comma 1) e fissa (comma 2)

Il comma 1 colpisce l'omissione delle trascrizioni o annotazioni obbligatorie quando da esse sarebbe scaturita un'imposta proporzionale: la sanzione base è l'80% dell'imposta non versata. La precedente formulazione (vigente fino al 31/8/2024) prevedeva il 120%-240% del tributo: la riforma 2024 ha più che dimezzato il tetto, in linea con la legge delega 111/2023 di proporzionalità delle sanzioni. Se il contribuente ravvede entro 30 giorni dalla scadenza del termine (ritardo «lieve»), la sanzione scende al 45%.

Il comma 2 colpisce le omissioni «minori»: trascrizioni o annotazioni soggette a imposta fissa, non soggette a imposta o da eseguirsi a debito (es. formalità nell'interesse dello Stato), ovvero per le quali l'imposta era stata già pagata entro il termine. In questi casi la sanzione è da €100 a €2.000, ridotta a €50 fisso se il ravvedimento avviene entro 30 giorni. È la sanzione tipica delle omesse annotazioni di cancellazione di ipoteche già cessate, o delle volture dovute ma non collegate a un trasferimento imponibile.

Termini per la richiesta della formalità

L'obbligo di trascrizione/annotazione non è eterno: i termini di registrazione e trascrizione sono coordinati con quelli del TU registro (art. 13 e ss. DPR 131/1986) e per le successioni con il TUS (art. 33). Per la trascrizione degli atti di trasferimento immobiliare, il notaio rogante la esegue di norma entro 30 giorni dal rogito (anzi, con il MUI, entro 30 giorni dall'atto). Per le successioni, le ipo/catastali in autoliquidazione si versano insieme alla dichiarazione (12 mesi dall'apertura della successione, eredi). L'omissione del versamento entro questi termini fa scattare il comma 1.

Ravvedimento operoso

Il combinato dell'art. 9 con l'art. 13 D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso) consente al contribuente di ridurre ulteriormente le sanzioni in base al tempo di regolarizzazione: 1/10 della sanzione base se entro 30 giorni (ravvedimento «sprint»: 80% / 10 = 8% del tributo); 1/9 se entro 90 giorni; 1/8 entro l'anno; 1/7 entro due anni; 1/6 oltre due anni. Il calcolo è particolarmente importante per le ipo/catastali successorie omesse o insufficienti, scoperte talvolta solo in sede di pratiche di voltura tardiva.

Soggetti responsabili

Le sanzioni dell'art. 9 colpiscono il richiedente della formalità (il privato acquirente o il pubblico ufficiale rogante che ne è obbligato per legge). Nel caso del notaio, la responsabilità per l'omessa trascrizione/iscrizione si combina con la responsabilità solidale per l'imposta (art. 57 TUR) e con quella disciplinare per inadempimento agli obblighi professionali. Per gli eredi che non versano le ipo/catastali sulla successione, la responsabilità è solidale fra tutti i chiamati (art. 36 TUS).

Definizione agevolata e cumulo giuridico

Le sanzioni dell'art. 9, in quanto sanzioni amministrative tributarie, sono soggette alle ordinarie possibilità di definizione: acquiescenza all'avviso con sanzione ridotta a 1/3 (art. 15 D.Lgs. 218/1997), adesione (1/3), conciliazione (40% in primo grado, 50% in appello). In caso di omissioni plurime relative a più formalità della stessa successione o dello stesso atto, può operare il cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/1997 (sanzione unica più aumento di 1/4 al doppio), che riduce significativamente l'esposizione complessiva.

Quadro post-riforma 2024

La riscrittura dell'art. 9 da parte del D.Lgs. 173/2024 si inserisce nel ridisegno generale delle sanzioni tributarie: dimezzamento dei massimi (dal 120% all'80%), introduzione delle riduzioni «sprint» a 30 giorni, riallineamento con registro e successioni. Il legislatore mira a un sistema sanzionatorio più proporzionato, che premi l'autocorrezione e penalizzi solo le omissioni gravi e protratte. Per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024 resta applicabile la precedente disciplina, salvo l'applicazione del favor rei (art. 3 c. 3 D.Lgs. 472/1997) che impone l'applicazione retroattiva della sanzione più favorevole.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Quanto rischio se ometto la trascrizione di una compravendita?

Sanzione 80% dell'imposta ipotecaria dovuta (45% se rimedi entro 30 giorni). Con ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 puoi scendere all'8% se rimedi entro 30 giorni (1/10 dell'80%). La nuova misura si applica alle violazioni dal 1° settembre 2024.

Le ipo/catastali sulla successione omesse: che sanzione?

Se il versamento era proporzionale, sanzione 80% dell'imposta (riducibile con ravvedimento). Se la formalità era a imposta fissa o esente, sanzione da €100 a €2.000 (ridotta a €50 fisso entro 30 giorni di ritardo).

Posso fare ravvedimento operoso sulle ipo/catastali?

Sì. Ravvedimento sprint entro 30 giorni: 1/10 dell'80% = 8% di sanzione. Entro 90 giorni: 1/9 ≈ 8,9%. Entro un anno: 1/8 = 10%. Oltre, percentuali crescenti fino a 1/6. Devi versare imposta + interessi legali + sanzione ridotta.

Chi paga la sanzione se è il notaio che omette?

Il notaio rogante è solidalmente responsabile con le parti per l'imposta (art. 57 TUR/57 TUS) e quindi anche per le sanzioni. Resta ferma la responsabilità disciplinare verso il Consiglio notarile. Il cliente può rivalersi sul notaio in caso di danno.

Le omissioni anteriori al 1° settembre 2024 sono soggette alle nuove sanzioni?

In linea generale no, salvo il favor rei (art. 3 c. 3 D.Lgs. 472/1997): se la nuova sanzione è più favorevole e non vi è ancora atto definitivo, si applica retroattivamente la più mite. L'80% sostituisce quindi il 120%-240% precedente per le contestazioni non ancora definite.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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