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Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Soggetti obbligati al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale: chi richiede la formalità (trascrizione, iscrizione, voltura) e i pubblici ufficiali tenuti al pagamento del registro o delle successioni/donazioni.
  • Solidarietà passiva di tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura.
  • Nelle iscrizioni e rinnovazioni, sono solidali anche i debitori contro cui l'ipoteca è iscritta o rinnovata.
  • Solidale anche l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria (leasing immobiliare).
  • Solidarietà ampia che tutela l'erario e responsabilizza tutti i soggetti dell'operazione immobiliare.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 11 Ipot. Cat. – Soggetti obbligati al pagamento

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato

1. Sono obbligati al pagamento dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale coloro che richiedono le formalità di cui all’art. 1 e le volture di cui all’art. 10 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’ imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura.

2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l’ipoteca, nonché l’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria.

L'art. 11 individua i soggetti passivi delle imposte ipotecaria e catastale, con un'ampia previsione di solidarietà passiva che riflette la struttura «formale» del tributo: chi richiede la formalità è il debitore principale, ma tutti coloro che hanno interesse alla pubblicità (acquirente, venditore, creditore ipotecario, debitore, utilizzatore in leasing) rispondono solidalmente. È una norma di tutela rafforzata dell'erario che il professionista deve conoscere per ripartire correttamente costi e rischi.

Il principale obbligato: chi richiede la formalità

Il comma 1 individua come soggetto principale il richiedente della formalità ex art. 1 (trascrizioni, iscrizioni, rinnovazioni, annotazioni) o della voltura ex art. 10. Per le formalità immobiliari pubbliche, il richiedente è di norma il notaio rogante in qualità di pubblico ufficiale obbligato anche al registro e al TUS (artt. 57 TUR e 36 TUS). Il notaio anticipa quindi le ipo/cat in nome e per conto delle parti, addebitandole nel preventivo dell'atto. Per le iscrizioni di ipoteca giudiziale, il richiedente è il creditore (o il suo difensore tecnico) che si rivolge al conservatore. Per le volture catastali residuali (non da MUI), il richiedente è il contribuente o il professionista delegato.

I pubblici ufficiali obbligati: notai, ufficiali giudiziari, cancellieri

Il comma 1 specifica che sono obbligati al pagamento «i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni». La norma incrocia gli artt. 57 TUR e 36 TUS, che fanno gravare sui notai (per gli atti rogati o autenticati), sui cancellieri (per le sentenze e i provvedimenti giudiziari), sugli ufficiali giudiziari (per i verbali di asta), sui segretari comunali (per gli atti amministrativi soggetti a registrazione) l'obbligazione tributaria per imposte e diritti accessori, ivi comprese ipo/cat. Tipico è il caso del notaio rogante: anticipa il tributo, lo addebita al cliente in parcella, ed è solidalmente responsabile con le parti.

La solidarietà del comma 2: interesse alla formalità

Il comma 2 estende la solidarietà a «tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura». Nei trasferimenti immobiliari, ciò significa che sia acquirente sia venditore sono solidalmente responsabili per le ipo/catastali (anche se per pattuizione le imposte sono di norma a carico dell'acquirente). Nelle successioni, sono solidali tra loro tutti gli eredi e legatari per le ipo/cat sui beni caduti in successione (art. 36 TUS richiamato per il combinato).

La solidarietà nelle iscrizioni: il debitore ipotecario

La seconda parte del comma 2 precisa che, nelle iscrizioni e rinnovazioni, sono solidali anche i debitori contro i quali l'ipoteca è iscritta o rinnovata. Significa che, anche se l'iscrizione è richiesta dal creditore, il debitore (chi concede l'ipoteca, ad es. il mutuatario) ne risponde solidalmente sul piano tributario. Nelle ipoteche giudiziali, ancorché iscritte unilateralmente dal creditore a seguito di sentenza, il debitore può essere chiamato in solido per l'imposta proporzionale. In pratica però la prassi commerciale è invariata: i mutui prevedono la traslazione contrattuale dei costi sul debitore.

La solidarietà dell'utilizzatore in leasing

La parte finale del comma 2 — aggiunta dalla L. 220/2010 — solidarizza l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria. È la norma che ha messo ordine nei leasing immobiliari, in cui formalmente è la società di leasing a comprare e a iscrivere l'eventuale ipoteca, ma chi gode dell'immobile e ne assume gli oneri è l'utilizzatore. La solidarietà ipo/cat tutela l'erario nei casi di insolvenza della società di leasing e responsabilizza l'utilizzatore già dal momento della stipula. Si combina con la disciplina del leasing immobiliare prima casa (L. 208/2015), che prevede regimi specifici per l'utilizzatore persona fisica.

Profili di rivalsa

La solidarietà tributaria non incide sui rapporti interni: nei contratti notarili è prassi consolidata che le ipo/cat siano a carico dell'acquirente (compravendita) o del beneficiario (donazione). Le clausole di accollo tributario sono opponibili all'erario solo nei limiti dell'art. 8 c. 2 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000): le pattuizioni privatistiche tra le parti non liberano il pubblico ufficiale dall'obbligazione, ma legittimano la rivalsa interna. Per le successioni, gli eredi possono ripartirsi le ipo/cat secondo le quote ereditarie o accollarle a un singolo erede (es. quello che riceve l'immobile in divisione).

Aspetti pratici

1) Verificare nel preventivo notarile chi è il soggetto obbligato e chi anticipa: il notaio anticipa tutto, ma le clausole di addebito vanno controllate. 2) Nelle successioni con più eredi e immobili in più catasti, raccomandare un mandato collettivo che individui il referente erario. 3) Nei leasing immobiliari, ricordare all'utilizzatore la solidarietà ipo/cat — spesso ignorata fino al primo accertamento. 4) Nelle iscrizioni di ipoteca giudiziale, valutare in sede di precetto/pignoramento la rivalsa sulle imposte anticipate dal creditore.

Massime di Cassazione

Cass. , sent. n. /

Fonte ufficiale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Chi paga le ipo/catastali in una compravendita?

Formalmente il notaio rogante (pubblico ufficiale obbligato ex art. 57 TUR e art. 11 D.Lgs. 347/1990) che le anticipa e le addebita in parcella. Solidalmente sono responsabili acquirente e venditore (interesse alla formalità). Per prassi contrattuale gravano sull'acquirente, ma è una pattuizione interna non opponibile all'erario.

Gli eredi sono solidali per le ipo/catastali sulla successione?

Sì, ai sensi dell'art. 11 c. 2 in combinato con l'art. 36 TUS. Tutti gli eredi e i legatari rispondono solidalmente verso l'erario. Internamente possono ripartirsi le imposte secondo le quote ereditarie o accollarle a un singolo erede (es. quello che riceve l'immobile).

Il debitore del mutuo è obbligato per l'ipotecaria sull'iscrizione?

Sì: il comma 2 lo include espressamente fra i solidali. Anche se l'iscrizione è richiesta dal creditore, il debitore mutuatario risponde dell'imposta in solido. Nei mutui standard è il debitore a sopportare il costo, addebitato in fattura dal notaio.

Nel leasing immobiliare chi paga ipo/catastali?

Formalmente la società di leasing acquirente, ma l'utilizzatore è solidalmente responsabile ex art. 11 c. 2 (norma introdotta dalla L. 220/2010). Contrattualmente l'utilizzatore riconosce e rimborsa alla società di leasing le imposte. Per il leasing prima casa persona fisica vige la disciplina speciale L. 208/2015.

Posso accollarmi le ipo/catastali con clausola contrattuale?

Sì sul piano interno (rivalsa fra le parti), ma l'art. 8 c. 2 dello Statuto del contribuente non rende le pattuizioni opponibili all'erario: il pubblico ufficiale rogante e tutti i solidali restano obbligati. La clausola serve per la rivalsa civilistica fra le parti.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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