Art. 36 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Soggetti obbligati al pagamento
In vigore dal 01/01/1991
1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 2. Il coerede che ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria. 3. Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l’art. 58 del testo unico sull’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 4. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate (1) può chiedere la fissazione di un termine per l’accettazione dell’eredità a norma dell’articolo 481 del codice civile o la nomina di un curatore dell’eredità giacente a norma dell’art. 528 dello stesso codice. 5. I legatari sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati. 5 bis. Il regime di responsabilità solidale di cui al presente articolo non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto e dell’articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. (2) Note: (1) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, L. 4.7.2024 n. 104, pubblicata in G.U. 19.7.2024 n. 168.
In sintesi
L’art. 36 del D.Lgs. 346/1990 risponde a una domanda apparentemente semplice ma operativamente cruciale: chi deve pagare l’imposta di successione e in che misura? La norma costruisce un sistema di solidarietà passiva graduata in base alla posizione del soggetto (erede, legatario, chiamato non ancora accettante) e all’eventuale beneficio d'inventario. È una norma di rilievo strategico nel contenzioso: spesso l’Agenzia notifica avvisi a un solo coerede sulla base della solidarietà, e occorre conoscere i limiti dell’obbligazione per impostare la difesa.
La solidarietà piena degli eredi (comma 1)
Il principio cardine è quello della solidarietà passiva piena tra coeredi: ciascun erede risponde dell’intera imposta dovuta complessivamente da tutti gli eredi e dai legatari. Significa che l’Agenzia delle entrate può notificare l’avviso di liquidazione (art. 33) o l’avviso di rettifica (art. 34) a uno solo dei coeredi e richiedergli il pagamento integrale; spetta poi all’erede che ha pagato esercitare l’azione di regresso pro quota nei confronti degli altri (art. 1299 c.c.).
Questa regola, di forte impatto patrimoniale, va sempre comunicata ai coeredi prima della rinuncia o dell’accettazione: chi accetta «assume il rischio» dell’imposta intera. La conseguenza più frequente nella pratica è la concentrazione del pagamento sull’erede economicamente più solvibile, spesso quello con redditi da lavoro o pensione strutturati.
L’accettazione con beneficio d'inventario (comma 2)
Il comma 2 introduce la prima limitazione importante: il coerede che ha accettato con beneficio d'inventario (artt. 484-511 c.c.) risponde solidalmente nel limite del valore della propria quota ereditaria. La separazione del patrimonio dell’erede da quello ereditario, propria del beneficio d'inventario, opera anche ai fini dell’imposta di successione: l’erede non rischia il patrimonio personale oltre il valore della quota ricevuta.
È un’opzione spesso suggerita dai professionisti per eredità di sospetta consistenza passiva, eredità di minori (per i quali è obbligatoria, art. 471 c.c.), eredità di soggetti incapaci (art. 472 c.c.) e per chi abbia ricevuto donazioni anteriori al decuius rilevanti per la collazione.
I chiamati e gli altri obbligati alla dichiarazione (comma 3)
Una previsione di forte rilievo pratico è quella del comma 3, che disciplina la fase in cui l’eredità non è stata ancora accettata o non da tutti. I chiamati all’eredità (cioè coloro a favore dei quali la legge o il testamento prevede la chiamata) e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione di successione (esecutori testamentari, amministratori, curatori dell’eredità giacente, art. 28, comma 2), esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari posseduti.
Il riferimento è al «possesso dei beni ereditari» di cui all’art. 485 c.c.: il chiamato che si trova nel possesso (anche di fatto) dei beni del defunto è gravato di obblighi inventariali e, per il TUS, anche fiscali. Si applica inoltre l’art. 58 del TUR (DPR 131/1986) per quanto compatibile, in tema di solidarietà tra coobbligati.
Strumenti procedimentali a disposizione dell’ufficio (comma 4)
L’Agenzia non resta passiva di fronte ad eredità giacenti o non accettate: il comma 4 le riconosce due strumenti di natura civilistica:
Sono strumenti deflattivi di prassi consolidata negli uffici, particolarmente attivati in successioni di soggetti senza eredi prossimi o con eredità contestate.
Legatari (comma 5)
I legatari rispondono dell’imposta solo relativamente al proprio legato. Non sono coinvolti nella solidarietà per l’imposta degli eredi e non possono essere chiamati a pagare oltre il valore di quanto ricevuto. È una posizione di favore che riflette la natura particolare del legato (acquisto a titolo particolare, art. 588 c.c.).
L’esclusione di solidarietà per i trasferimenti esenti (comma 5-bis)
Il comma 5-bis, introdotto dalla L. 104/2024 (in vigore dal 4 agosto 2024), introduce una rilevante eccezione: la solidarietà non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all’imposta di successione e donazione e alle ipocatastali, ai sensi dell’art. 3 del TUS (trasferimenti a favore dello Stato, regioni, enti locali, fondazioni, ONLUS) e dell’art. 82, comma 2, del codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017). Chi riceve un legato a favore di una ONLUS, ad esempio, non è solidalmente responsabile per l’imposta sugli altri trasferimenti dell’asse.
Esempio pratico
Tizio muore lasciando come eredi i tre figli Caio, Sempronio e Tizia, e disponendo un legato di 100.000 euro a favore di un’associazione ONLUS. L’imposta complessiva sulle quote ereditarie è di 60.000 euro. L’Agenzia notifica l’avviso di liquidazione a Caio, che ha redditi stabili: Caio è obbligato a pagare l’intero importo, salvo regresso verso i fratelli. La ONLUS legataria, grazie al comma 5-bis, non risponde dei 60.000 euro pur essendo beneficiaria di un legato; risponde solo dell’eventuale imposta sul proprio legato (che peraltro è esente ex art. 3 TUS). Se Sempronio accetta con beneficio d'inventario e la sua quota vale 20.000 euro, la sua responsabilità solidale è limitata a tale importo.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello n. 296 del 25 maggio 2022
Agenzia delle Entrate
L’Agenzia esamina i soggetti obbligati alla dichiarazione di successione ex art. 28 D.Lgs. 346/1990, confermando che gli obblighi dichiarativi e di pagamento ricadono sugli eredi, chiamati nel possesso dei beni e legatari secondo lo schema dell’art. 36 e con la conseguente solidarietà passiva.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCircolare n. 3/E del 16 aprile 2025
Agenzia delle Entrate
L’Agenzia illustra il nuovo comma 5-bis dell’art. 36 introdotto dalla L. 104/2024, che esclude la solidarietà passiva per i beneficiari di trasferimenti non soggetti all’imposta di successione e donazione ex art. 3 TUS e art. 82, comma 2, codice del Terzo settore.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Posso essere obbligato a pagare tutta l’imposta di successione anche se sono solo uno dei coeredi?
Sì: l’art. 36, comma 1, prevede la solidarietà passiva piena. L’Agenzia può rivolgersi a un solo coerede per l’intero importo; spetta poi al pagante esercitare il regresso pro quota verso gli altri (art. 1299 c.c.). È una regola che condiziona spesso la scelta dell’erede a cui notificare gli atti.
L’accettazione con beneficio d'inventario limita la responsabilità fiscale?
Sì: ai sensi del comma 2, il coerede che ha accettato con beneficio d'inventario risponde solidalmente solo nel limite del valore della propria quota ereditaria. La separazione patrimoniale tipica del beneficio opera anche per l’imposta di successione. È un’opzione consigliata in caso di patrimoni di consistenza incerta o con passività rilevanti.
Cosa succede se non ho ancora accettato l’eredità?
Il comma 3 prevede che i chiamati nel possesso dei beni ereditari e gli altri obbligati alla dichiarazione (esclusi i legatari) rispondano solidalmente nel limite del valore dei beni posseduti. È quindi possibile essere obbligati anche prima di una formale accettazione, in base alla situazione di fatto.
Il legatario è responsabile per l’imposta degli altri eredi?
No: il legatario è obbligato solo per l’imposta relativa al proprio legato (comma 5). Non partecipa alla solidarietà tra coeredi. È una posizione di favore che riflette la natura particolare del legato come acquisto a titolo particolare.
Una ONLUS legataria deve pagare l’imposta degli altri eredi?
No: il comma 5-bis (L. 104/2024) esclude espressamente la solidarietà per i beneficiari di trasferimenti non soggetti a imposta ex art. 3 TUS e art. 82, comma 2, del codice del Terzo settore. Le ONLUS, gli enti del Terzo settore e gli enti pubblici beneficiari sono al riparo dalla solidarietà.