Art. 38 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Dilazione del pagamento
In vigore dal 01/01/1991
1. Il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all’articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. (2) 2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell’imposta autoliquidata (3) ai sensi dell’articolo 33. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. 3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell’imposta autoliquidata (4), entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi. 4. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a euro diecimila; b) tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette giorni. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione. 6. Si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 7, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 159, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Testo precedente: “Art. 38 (Dilazione del pagamento). – 1. Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora nei termini di cui all’articolo 37, comma 1, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell’apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa. 2. Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi a scalare nella misura determinata con decreto del Ministro delle finanze. 3. La dilazione è concessa a condizione che sia prestata idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata. Gli atti e le formalità relativi alla costituzione e alla estinzione di queste garanzie sono soggetti all’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa. 4. Il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere la dilazione se offre di iscrivere ipoteca su beni o diritti compresi nell’attivo ereditario di valore complessivo superiore di almeno un terzo all’importo da dilazionare, maggiorato dell’ammontare dei crediti garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore iscritte sugli stessi beni e diritti. 5. Il contribuente, salva l’applicazione delle sanzioni stabilite per il ritardo nel pagamento, decade dal beneficio della dilazione se non provvede al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso. È tuttavia in facoltà dell’ufficio competente di concedere una nuova dilazione. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 10, comma 1, L. 18.2.1999 n. 28, G.U. 22.2.1999 n. 43; – l’art. 5, comma 3, DM 21.5.2009. (2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ll), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Il contribuente può eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento dell’imposta liquidata ai sensi dell’articolo 33, nel termine di sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione, e per il rimanente importo in un numero di otto rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a ventimila euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro.“. (3) La parola “autoliquidata” è stata sostituita alla precedente “liquidata” dall’art. 1, comma 1, lett. ll), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) La parola “autoliquidata” è stata sostituita alla precedente “liquidata” dall’art. 1, comma 1, lett. ll), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.
In sintesi
L’art. 38 del D.Lgs. 346/1990, riscritto dapprima dal D.Lgs. 159/2015 e poi adeguato al regime di autoliquidazione dal D.Lgs. 139/2024, disciplina la dilazione del pagamento dell’imposta di successione. È uno strumento essenziale di sostenibilità finanziaria: trasferimenti mortis causa di patrimoni importanti generano spesso imposte di decine o centinaia di migliaia di euro, difficilmente affrontabili in unica soluzione subito dopo il decesso.
Il meccanismo della rateazione
Il comma 1, nella nuova formulazione, è strutturato in modo lineare:
La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro: per somme così esigue il legislatore privilegia il versamento in unica soluzione.
Gli interessi sugli importi dilazionati
Il comma 2 dispone che sugli importi dilazionati siano dovuti interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del 20% iniziale. Il tasso di riferimento è quello del D.M. 21 maggio 2009, attualmente fissato al 4% annuo (rivedibile con decreti successivi). Le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre civile: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre.
La decadenza dalla rateazione
Il comma 3 disciplina la decadenza: si decade dalla rateazione in due ipotesi:
La decadenza comporta che l’importo dovuto, dedotto quanto già versato, sia iscritto a ruolo con sanzioni e interessi. È un meccanismo automatico, che attiva la riscossione coattiva ad opera dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il «lieve inadempimento» (commi 4-5)
I commi 4 e 5 introducono una clausola di tolleranza particolarmente utile nella pratica:
La disposizione si applica anche al versamento in unica soluzione (comma 5). È una previsione di equità che salvaguarda il contribuente da decadenze sproporzionate per errori marginali o ritardi minimi. In caso di lieve inadempimento, restano dovuti gli interessi e la sanzione ridotta del ravvedimento operoso, ma non scatta la perdita del beneficio.
Rinvio all’art. 15-ter DPR 602/1973
Il comma 6 richiama i commi 5 e 6 dell’art. 15-ter del DPR 602/1973, che disciplinano l’applicazione delle sanzioni ridotte in caso di tardivo versamento e l’imputazione dei pagamenti parziali. È il coordinamento con la disciplina generale della riscossione.
Esempio pratico
Tizio muore il 1° marzo 2025 lasciando alla nipote Caia (parente in linea collaterale) un patrimonio di 600.000 euro: applicando l’aliquota dell'8% sull’eccedenza rispetto a una franchigia inesistente per i nipoti collaterali, l’imposta dovuta è di 48.000 euro. Caia presenta la dichiarazione entro il 1° marzo 2026 e indica la richiesta di rateazione. Entro il 29 maggio 2026 (90 giorni dopo) versa il 20% iniziale, pari a 9.600 euro. I restanti 38.400 euro, essendo superiori a 20.000 euro, possono essere dilazionati in 12 rate trimestrali da 3.200 euro ciascuna, da pagare il 30 giugno 2026, il 30 settembre 2026, e così via fino al 31 marzo 2029. Su ogni rata maturano interessi al tasso vigente.
Se Caia versa una rata di 3.000 euro invece di 3.200 (insufficienza di 200 euro, ben sotto la soglia del 3%), opera la clausola di «lieve inadempimento» e non decade. Se invece omette completamente la rata del 31 marzo 2027 e non la versa entro il 30 giugno 2027 (scadenza della rata successiva), decade dalla rateazione: l’importo residuo viene iscritto a ruolo con sanzioni piene.
Confronto con il regime previgente
Il vecchio testo dell’art. 38 prevedeva un sistema molto diverso: dilazione fino a 5 anni dall’apertura della successione, garanzie mediante ipoteca o fideiussione, interessi a scalare e una procedura di concessione discrezionale entro 90 giorni dalla richiesta. Il nuovo regime è automatico, snello, senza garanzie: una forte semplificazione che riflette la fiducia nell’autoliquidazione e nei meccanismi di riscossione coattiva.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025
Agenzia delle Entrate
L’Agenzia illustra le modifiche all’art. 38 introdotte dal D.Lgs. 139/2024: l’imposta dilazionabile è quella autoliquidata ex art. 33, il 20% iniziale si versa entro il termine dell’art. 37 (90 giorni) e la comunicazione di rateazione si effettua in sede di dichiarazione. Restano fermi i meccanismi di lieve inadempimento e il rinvio all’art. 15-ter DPR 602/1973.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Posso rateizzare l’imposta di successione?
Sì, se l’imposta autoliquidata è almeno pari a 1.000 euro. Devi versare almeno il 20% entro il termine dell’art. 37 (90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione) e dilazionare il resto in 8 rate trimestrali, o 12 rate se l’importo supera 20.000 euro. La richiesta si fa in sede di dichiarazione di successione.
Come funzionano gli interessi sulla dilazione?
Maturano dal primo giorno successivo al pagamento del 20% iniziale e si calcolano al tasso fissato dal D.M. 21 maggio 2009 (attualmente 4% annuo, rivedibile). Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre solare.
Cosa succede se non pago una rata?
Se non paghi una rata entro la scadenza della rata successiva, decadi dalla rateazione: l’importo residuo viene iscritto a ruolo con sanzioni piene e interessi. Stesso esito se non versi il 20% iniziale entro il termine ordinario.
Cos'è il «lieve inadempimento»?
È una clausola di tolleranza dell’art. 38, comma 4: non scatta la decadenza se la rata è versata per una frazione non superiore al 3% e a 10.000 euro, oppure se il versamento del 20% iniziale ritarda non più di 7 giorni. È utile per salvaguardare il contribuente da errori marginali o ritardi minimi.
La rateazione richiede garanzie?
No: il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. 159/2015 e adeguato dal D.Lgs. 139/2024 non richiede più garanzie ipotecarie o fideiussorie. È un meccanismo automatico, attivabile con semplice comunicazione in sede di dichiarazione di successione.