Art. 40 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Riscossione in pendenza di giudizio
In vigore dal 01/01/1991
1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell’imposta principale. La somma che risulta pagata in più in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d’ufficio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione è divenuta definitiva. 2. L’imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all’art. 37, per due terzi dopo la decisione della corte di giustizia tributaria (1) di primo grado e per il resto dopo la decisione della corte di giustizia tributaria (1) di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l’intendente di finanza, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della corte di giustizia tributaria (1) di primo grado. 3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui al comma 2 devono essere pagate, in base ad apposito avviso, a norma dell’art. 37; se l’imposta liquidata per effetto della decisione della corte di giustizia tributaria (1) è inferiore a quella già pagata, la differenza deve essere rimborsata d’ufficio al contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della decisione. 4. […] (2) Note: (1) Le parole “corte di giustizia tributaria” sono state sostituite alle precedenti “Commissione tributaria” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. nn), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “L’imposta suppletiva deve essere pagata, in base ad apposito avviso, per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte d’appello o dell’ultima decisione non impugnata.“.
In sintesi
L’art. 40 D.Lgs. 346/1990 governa uno snodo delicato per chi impugna l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione: il ricorso non sospende la riscossione del tributo principale, ma per la parte complementare opera un meccanismo di pagamento frazionato che evita di esporre il contribuente al rischio di anticipare somme poi rivelatesi non dovute. La norma, sopravvissuta a oltre trent'anni di riforme processuali, è stata aggiornata dal D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 sostituendo il riferimento alla «Commissione tributaria» con quello alla «corte di giustizia tributaria» e abrogando il vecchio comma 4 sull’imposta suppletiva.
L’architettura della riscossione frazionata
Il sistema poggia su tre tranches espressamente disciplinate dal comma 2:
La distinzione tra imposta «principale» (autoliquidata o liquidata d'ufficio sulla dichiarazione) e «complementare» (quella che emerge da rettifiche o accertamenti successivi) ha conseguenze pratiche enormi: solo la seconda beneficia del frazionamento. La principale va versata per intero, senza che il ricorso paralizzi la pretesa erariale.
La sospensione su istanza per gravi motivi
Il comma 2 conserva la facoltà del Direttore regionale dell’Agenzia delle entrate (subentrato all’intendente di finanza) di sospendere amministrativamente la riscossione fino alla sentenza di primo grado in presenza di gravi motivi. È una valvola di sicurezza che si affianca, senza sostituirla, alla sospensione giurisdizionale prevista dall’art. 47 D.Lgs. 546/1992 davanti alla corte tributaria. Il contribuente con liquidità limitata e fumus boni iuris robusto ha quindi due strade parallele: l’istanza al Direttore regionale (più rapida ma discrezionale) e il ricorso cautelare al giudice (più garantito ma soggetto al carico del ruolo).
Il rimborso d'ufficio come obbligo, non come facoltà
Il cuore «pro contribuente» dell’art. 40 sta nel meccanismo di rimborso: se l’esito finale della lite riduce l’imposta dovuta, l’amministrazione deve restituire d'ufficio l’eccedenza entro novanta giorni. Il comma 1 lega il termine al passaggio in giudicato della decisione, il comma 3 alla notifica della sentenza non ancora definitiva ma esecutiva. La regola dispensa il contribuente dall’onere della domanda formale prevista in via generale dall’art. 42 e segna una netta differenza rispetto al regime ordinario di rimborso.
Esempio pratico: Tizio riceve avviso di liquidazione per €60.000 di imposta complementare. Versa €20.000 entro 60 giorni, ricorre, perde in primo grado, versa altri €20.000 (per arrivare ai due terzi), vince in appello con riduzione a €30.000. L’Agenzia deve rimborsargli d'ufficio €10.000 entro 90 giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado, anche prima del passaggio in giudicato.
Cosa è cambiato con la riforma 2024
La sostituzione lessicale «corte di giustizia tributaria» allinea il testo alla nuova denominazione introdotta dalla L. 130/2022. Più sostanziosa la soppressione del comma 4, che disciplinava il pagamento dell’imposta suppletiva (quella su errori materiali o duplicazioni di liquidazione): la categoria stessa di «imposta suppletiva» è stata abrogata coerentemente con la nuova architettura della riscossione introdotta dal D.Lgs. 139/2024, che dal 1° gennaio 2025 impone l'autoliquidazione da parte del dichiarante (codice tributo 1539 su modello F24) entro 90 giorni dal termine di dichiarazione.
Coordinamento con la riscossione coattiva
L’art. 40 va letto in combinato disposto con l’art. 41 (riscossione coattiva e prescrizione) e con le ordinarie disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali (DPR 602/1973). Se il contribuente non versa l’imposta principale entro il termine, l’amministrazione affida il ruolo all’Agente della riscossione e si avvia il procedimento esecutivo (cartella di pagamento, intimazione, eventualmente fermo o ipoteca). La sospensione amministrativa ex comma 2 e quella giurisdizionale ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 sono gli strumenti per bloccare temporaneamente la macchina esecutiva in pendenza del giudizio di merito.
Errori frequenti da evitare
Tre trappole ricorrenti nella gestione del contenzioso ex art. 40: (1) confondere imposta principale e complementare, omettendo il versamento immediato della prima sul presupposto erroneo che il ricorso sospenda tutto; (2) non monitorare il decorso dei 90 giorni per il rimborso d'ufficio, lasciando maturare ritardi che si traducono in interessi a favore del contribuente ma anche in inutili tensioni di cassa; (3) trascurare la possibilità della sospensione amministrativa, che in alcuni casi (lite documentale, errore evidente) ottiene in poche settimane ciò che il ricorso cautelare otterrebbe in mesi.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025
Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate ha illustrato le novità del D.Lgs. 139/2024 in materia di imposta sulle successioni e donazioni, incluse le modifiche alla riscossione e l’introduzione dell’autoliquidazione per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025.
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Il ricorso contro l’avviso di liquidazione sospende il pagamento dell’imposta di successione?
No per l’imposta principale, che va versata integralmente entro 60 giorni dalla notifica. Sì in modo parziale per l’imposta complementare, che si paga frazionata: un terzo subito, due terzi dopo la sentenza di primo grado, il resto dopo l’appello.
Devo presentare una domanda formale per ottenere il rimborso dopo aver vinto la lite?
No. L’art. 40 stabilisce che il rimborso è d'ufficio: l’Agenzia deve restituire l’eccedenza entro 90 giorni dalla notifica della sentenza (comma 3) o dal passaggio in giudicato (comma 1), senza necessità di istanza ex art. 42.
Cosa cambia con la riforma del D.Lgs. 139/2024 in vigore dal 2025?
È stato abrogato il comma 4 sull’imposta suppletiva, coerentemente con il passaggio al sistema di autoliquidazione. Inoltre il riferimento alla «Commissione tributaria» è stato sostituito con «corte di giustizia tributaria».
Posso ottenere la sospensione della riscossione anche fuori dal giudizio?
Sì. Il Direttore regionale dell’Agenzia delle entrate (ex intendente di finanza) può sospendere amministrativamente la riscossione fino alla sentenza di primo grado in presenza di gravi motivi, indipendentemente dal ricorso cautelare al giudice tributario.
Sull’imposta principale posso chiedere la rateazione?
Sì, secondo le regole generali della riscossione coattiva. Ma il ricorso giurisdizionale non sospende automaticamente il debito principale: chi non versa rischia l’iscrizione a ruolo e la successiva cartella, salvo sospensione concessa dal giudice o dal Direttore regionale.