Art. 37 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Pagamento dell’imposta
In vigore dal 01/01/1991
1. Il contribuente esegue il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 31. Il pagamento dell’imposta principale liquidata dall’ufficio in sede di controllo dell’autoliquidazione con gli interessi e quello dell’imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 è eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. (1)(2) 2. Dalla data di scadenza dei termini (3) di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora […] (4). (5) 3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative (6), non superiore a euro 10 (7). 4. Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione è effettuato secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. (8) Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Il pagamento dell’imposta principale dell’imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell’imposta suppletiva deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione.“. (2) Ai sensi dell’art. 6, comma 3, DM 21.5.2009, a decorrere dall’1.1.2010, sono stabiliti nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni, versate entro i termini previsti dal presente comma. (3) Le parole “di scadenza dei termini” sono state sostituite alle precedenti “di scadenza del termine” dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Le parole “nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, DM 21.5.2009, gli interessi per i rimborsi dell’imposta di successione di cui al presente comma sono dovuti nella misura dell’1%, per ogni semestre compiuto, a decorrere dall’1.1.2010. (6) Le parole “sanzioni amministrative” sono state sostituite alla precedente “soprattasse” dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 18.12.1997 n. 473, pubblicato in G.U. 8.1.1998 n. 5. (7) Le parole “a euro 10” sono state sostituite alle precedenti “a lire ventimila” dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (8) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ii), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Il contribuente può pagare, oltre che in contanti, con cedole di titoli del debito pubblico scadute, e nei casi previsti dalla legge anche non scadute, computate per il loro importo netto, nonché con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita.“.
In sintesi
L’art. 37 del D.Lgs. 346/1990, profondamente riscritto dal D.Lgs. 139/2024, disciplina i termini e le modalità di pagamento dell’imposta di successione. È il punto operativo che chiude il ciclo della dichiarazione: senza versamento tempestivo, la dichiarazione perde di efficacia liberatoria e si attivano interessi, sanzioni e, nei casi gravi, l’iscrizione a ruolo.
I termini di pagamento
Il comma 1, riscritto dalla riforma 2024 e applicabile alle successioni aperte dal 1° gennaio 2025, distingue due ipotesi:
La distinzione tra imposta principale, complementare e suppletiva, terminologia consolidata nella prassi tributaria, non è più presente nel nuovo testo del comma 1, che richiama solo principale e complementare in coerenza con il nuovo sistema di autoliquidazione.
Interessi e tasso di mora
Il comma 2 prevede che dalla scadenza dei termini decorrano gli interessi di mora. La riforma 2024 ha soppresso il riferimento al tasso fisso del 4,5% per semestre compiuto, rinviando implicitamente ai tassi vigenti per le diverse fattispecie. Per i pagamenti tempestivi entro il termine ordinario, il D.M. 21 maggio 2009 stabiliva un tasso del 2,5% semestrale; per i rimborsi, l'1% semestrale. La materia rimane in continua evoluzione e va verificata caso per caso al momento della notifica.
La soglia minima di non versamento
Il comma 3 introduce una soglia di non significatività: non si versano somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superiore a 10 euro. È una previsione di buon senso, allineata alla soglia generale di cui all’art. 25 DPR 602/1973. La riforma 2024 ha aggiornato la vecchia soglia espressa in lire ventimila (oggi circa 10 euro), rendendo esplicito il valore in euro.
Le modalità operative
Il comma 4, completamente riscritto, demanda al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di versamento. Storicamente, il canale è il modello F24, oggi obbligatoriamente telematico, con i codici tributo istituiti dalla risoluzione AE n. 2/E del 10 gennaio 2025. È stato definitivamente soppresso il vecchio testo che ammetteva pagamenti «con cedole di titoli del debito pubblico scadute» e altri strumenti di credito: la modernizzazione operativa porta a un canale unico digitale.
Esempio pratico
Tizio muore il 1° marzo 2025. La figlia Caia deve presentare la dichiarazione entro il 1° marzo 2026. L’imposta autoliquidata in sezione EF del modello ammonta a 8.000 euro. Caia ha tempo fino al 29 maggio 2026 (90 giorni dalla scadenza del 1° marzo 2026) per versare l’imposta tramite F24 telematico. Se versa il 30 giugno 2026 (un mese di ritardo), maturano interessi di mora e si applica una sanzione per tardivo versamento (oggi pari al 25%, art. 13 D.Lgs. 471/1997 come modificato dalla riforma sanzionatoria), riducibile con il ravvedimento operoso (1/10 entro 30 giorni, 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro un anno).
Caso diverso: l’Agenzia, in sede di controllo dell’autoliquidazione, rileva un errore di calcolo e notifica avviso di liquidazione per ulteriori 1.500 euro il 15 ottobre 2026. Caia ha 60 giorni (fino al 14 dicembre 2026) per pagare. Se paga entro tale termine, la sanzione del 25% si riduce a 1/3 ai sensi dell’art. 33, comma 3.
Coordinamento con la dilazione
L’art. 37 disciplina solo il versamento in unica soluzione. La rateazione è regolata dal successivo art. 38, che consente di pagare almeno il 20% entro il termine dell’art. 37 e il resto in 8 rate trimestrali (o 12 per importi superiori a 20.000 euro). La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
Soglia minima e «lieve inadempimento»
Anche per il versamento ex art. 37 si applica la disciplina dell’art. 38, comma 4, sul «lieve inadempimento»: insufficiente versamento per frazione non superiore al 3% e a 10.000 euro, oppure tardivo versamento dell’acconto del 20% non superiore a 7 giorni, non determinano decadenza dalla rateazione e ravvedimento operoso integrale. È una previsione di favore particolarmente utile in caso di errori di calcolo o di differenze marginali tra autoliquidato e liquidato dall’ufficio.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 2/E del 10 gennaio 2025
Agenzia delle Entrate
L’Agenzia istituisce i codici tributo per il versamento tramite modello F24 delle somme dovute in relazione alle dichiarazioni di successione presentate ex D.Lgs. 346/1990, e ridenomina i codici tributo esistenti in coerenza con il D.Lgs. 139/2024. È il riferimento operativo per i pagamenti dell’imposta autoliquidata e degli importi liquidati dall’ufficio.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCircolare n. 3/E del 16 aprile 2025
Agenzia delle Entrate
L’Agenzia illustra il nuovo termine di 90 giorni per il versamento dell’imposta autoliquidata, applicabile alle successioni aperte dal 1° gennaio 2025, e conferma il regime delle sanzioni ridotte in caso di pagamento entro 60 giorni dall’avviso di liquidazione emesso in sede di controllo.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Entro quanti giorni devo pagare l’imposta autoliquidata di successione?
Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Considerando che la dichiarazione va presentata entro 12 mesi dall’apertura della successione, il versamento può essere effettuato fino a 15 mesi dal decesso. Per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025 valgono regole previgenti (60 giorni dalla notifica dell’avviso).
Come si versa l’imposta di successione oggi?
Tramite modello F24 telematico, con i codici tributo istituiti dalla risoluzione AE n. 2/E del 10 gennaio 2025. La riforma 2024 ha eliminato i vecchi sistemi di pagamento alternativi (cedole di titoli del debito pubblico, titoli di credito) demandando le modalità operative a provvedimento del direttore.
Quali interessi maturano in caso di ritardo nel pagamento?
Dalla scadenza del termine maturano interessi di mora. La riforma 2024 ha soppresso il riferimento al tasso fisso del 4,5% semestrale, rinviando ai tassi vigenti per le diverse fattispecie. Il D.M. 21.5.2009 prevedeva un tasso del 2,5% semestrale per i versamenti tempestivi.
Esiste una soglia minima al di sotto della quale non devo versare?
Sì: il comma 3 prevede che non si versino somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni, non superiore a 10 euro. È una soglia di non significatività allineata alla disciplina generale della riscossione.
Cosa succede se pago in ritardo entro 60 giorni dall’avviso di liquidazione?
Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso emesso dall’ufficio in sede di controllo dell’autoliquidazione (art. 33, comma 3), la sanzione amministrativa è ridotta a un terzo. È un meccanismo simile all’acquiescenza dell’accertamento ordinario.