Art. 34 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Rettifica e liquidazione della maggiore imposta
In vigore dal 01/01/1991
1. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate (1), se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto. 2. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, […] (2) con l’indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l’indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l’indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19 […] (3); l’indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta. Per i beni e i diritti di cui ai commi 3 e 4 devono essere indicati anche gli elementi in base ai quali, secondo le disposizioni ivi contenute, ne è stato determinato il valore o il maggior valore. 2 bis. La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma. (4) 3. Il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari è determinato dall’ufficio, avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che hanno avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni for- nite dai comuni. 4. Per la determinazione del valore delle aziende, dei diritti reali su di esse e delle azioni o quote di cui all’art. 16, lettera b), l’ufficio può tenere conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto. 5. Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, né i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell’art. 14. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. 6. Per i fabbricati dichiarati per l’iscrizione nel catasto edilizio ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione della successione la disposizione del comma 5 si applica a condizione: a) che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione della successione; b) che in allegato alla domanda di voltura catastale, la quale in tal caso non può essere inviata per posta, sia presentata specifica istanza di attribuzione della rendita, recante l’indicazione degli elementi di individuazione del fabbricato e degli estremi della dichiarazione di successione, di cui l’ufficio tecnico erariale rilascia ricevuta in duplice esemplare; c) che la ricevuta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, sia prodotta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (1), il quale ne restituisce un esemplare con l’attestazione dell’avvenuta produzione. L’ufficio tecnico erariale, entro dieci mesi dalla presentazione dell’istanza di attribuzione della rendita invia all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (1) un certificato attestante l’avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita; se l’imposta era già stata liquidata in base al valore indicato nella dichiarazione della successione e tale valore risulta inferiore a cento volte la rendita così attribuita e debitamente aggiornata, o al corrispondente valore della nuda proprietà o del diritto reale di godimento, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate (1), nel termine di decadenza di cui al comma 3 dell’art. 27, liquida la maggiore imposta corrispondente alla differenza, con gli interessi di cui al comma 1 dalla data di notificazione della precedente liquidazione e senza applicazione di sanzioni. 6 bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre alle unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione di successione. (5) 7. Ai fini dei commi 5 e 6 le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei relativi decreti ministeriali. Le modifiche dei moltiplicatori di settantacinque e cento volte, previste nell’art. 52, comma 5, del testo unico dell’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, operano anche ai fini dei predetti commi e hanno effetto per le successioni aperte dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto con il quale sono disposte. 8. Ai fini della rettifica e della liquidazione della maggiore imposta non si tiene conto delle differenze di valore relative ai beni indicati nell’art. 16, comma 1, lettere b) e d), e nell’art. 19, dei quali sia evidente la scarsa rilevanza. Note: (1) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi sei mesi,“ sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. gg), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Le parole “, 8, comma 4, e 10” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. gg), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 26.1.2001 n. 32, pubblicato in G.U. 5.3.2001 n. 53. (5) Comma inserito dall’art. 10, comma 21, DL 20.6.1996 n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.1996 n. 425
In sintesi
L’art. 34 del D.Lgs. 346/1990 disciplina lo strumento più temuto dagli eredi: l'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta. È l’atto con cui l’Agenzia delle entrate contesta che la dichiarazione di successione (originaria, sostitutiva o integrativa) sia incompleta o infedele, riprende a tassazione beni omessi o valori sottostimati, esclude passività inesistenti e liquida la maggiore imposta dovuta. Si tratta di un atto autonomamente impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notificazione (art. 19 D.Lgs. 546/1992).
Il contenuto necessario dell’avviso
Il comma 2 elenca con tassativa puntualità il contenuto dell’avviso:
Il comma 2-bis (inserito nel 2001 in attuazione dello Statuto del contribuente) impone la motivazione con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche; se l’atto richiama un altro atto non conosciuto dal contribuente, deve essere allegato a pena di nullità.
Valutazione di immobili e aziende
Il comma 3 disciplina la stima degli immobili: l’ufficio tiene conto dei trasferimenti, divisioni e perizie giudiziarie degli ultimi tre anni anteriori all’apertura della successione, riferiti agli stessi immobili o ad altri di analoghe caratteristiche, oppure del reddito netto capitalizzato al tasso di mercato. Il comma 4 consente, per la stima di aziende, diritti reali su aziende, azioni e quote, di tenere conto degli accertamenti relativi ad altre imposte e di disporre accessi, ispezioni e verifiche secondo le regole IVA.
La valutazione automatica catastale (comma 5): scudo per gli immobili
Il comma 5 è la disposizione di maggior rilievo pratico. Stabilisce che non sono sottoposti a rettifica i valori di immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarati in misura non inferiore a:
aggiornati con i coefficienti per le imposte sui redditi. La disposizione opera anche per nuda proprietà e diritti reali di godimento, calcolati a norma dell’art. 14. È il c.d. scudo della valutazione catastale: se Tizio dichiara un fabbricato per un valore pari al moltiplicatore catastale, l’ufficio non può contestarne la stima anche se il valore di mercato è significativamente superiore. È la più potente forma di certezza fiscale per la pianificazione successoria immobiliare.
Attenzione: i moltiplicatori «base» di 75 e 100 vanno rivalutati con i coefficienti vigenti. Per i fabbricati di categoria A (escluso A/10), B e C (escluso C/1), il moltiplicatore catastale effettivo, post-rivalutazioni della L. 350/2003 e del DL 168/2004, è pari a 110 (per la prima casa) o 120 (in tutti gli altri casi). Per i fabbricati di categoria A/10 e D è 60; per quelli di categoria C/1 ed E è 40,8. Sui terreni agricoli il moltiplicatore catastale è 90.
La protezione del comma 5 non opera per i terreni con destinazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici: in quel caso vale il valore venale in comune commercio.
Fabbricati in attesa di rendita (comma 6)
Per i fabbricati ancora non iscritti, il regime di salvaguardia opera a condizioni precise:
Quando l’Ufficio tecnico erariale comunica la rendita attribuita, l’Agenzia può liquidare la maggiore imposta corrispondente alla differenza tra il valore dichiarato e il moltiplicatore catastale, senza applicazione di sanzioni: un’agevolazione importante per chi ha acquisito immobili di nuova costruzione.
Esempio pratico
Tizio eredita dal padre Caio un fabbricato di categoria A/3 con rendita catastale di 800 euro. Applicando il moltiplicatore di 120 (immobile non «prima casa» degli eredi), il valore catastale è di 96.000 euro. Se Tizio dichiara 96.000 euro, l’ufficio non può rettificare nemmeno se il valore di mercato è 250.000 euro: opera lo scudo dell’art. 34, comma 5. Se invece l’immobile fosse un terreno classificato come edificabile dal PRG comunale, il moltiplicatore catastale non opera e Tizio deve dichiarare il valore venale, esponendosi a rettifica se sottostimato.
Beni di scarsa rilevanza
Il comma 8 esclude la rettifica per «beni di scarsa rilevanza» dell’art. 16, lett. b) e d) (titoli quotati, quote di OICR) e dell’art. 19 (crediti): una soglia di buon senso che evita contestazioni su importi minimi.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello n. 5 del 5 gennaio 2021
Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conferma l’applicabilità della valutazione «automatica» dell’art. 34, comma 5, ai fini dell’imposta di successione su immobili iscritti in catasto, ribadendo che il valore dichiarato in misura non inferiore al moltiplicatore catastale rivalutato non è sottoposto a rettifica, salvo i casi di terreni edificabili.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCircolare n. 3/E del 16 aprile 2025
Agenzia delle Entrate
L’Agenzia illustra le modifiche all’art. 34 introdotte dal D.Lgs. 139/2024, tra cui la soppressione del riferimento ai beni alienati negli ultimi sei mesi (art. 10) e alle donazioni anteriori (art. 8, comma 4), oltre alla denominazione «ufficio dell’Agenzia delle entrate».
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Cos'è la «valutazione automatica catastale» dell’art. 34, comma 5?
È una franchigia di accertamento: se un immobile è dichiarato per un valore non inferiore al moltiplicatore catastale (75x reddito dominicale per terreni non edificabili, 100x rendita per fabbricati, rivalutati con i coefficienti vigenti), l’ufficio non può rettificare il valore dichiarato. È il principale strumento di certezza nella pianificazione successoria immobiliare.
I moltiplicatori catastali sono ancora 75 e 100?
No, sono moltiplicatori «base» da rivalutare. Oggi i moltiplicatori effettivi sono: 110 (prima casa) o 120 (altri casi) per A, B, C (escluso C/1); 60 per A/10 e D; 40,8 per C/1 ed E; 90 per terreni agricoli. La rivalutazione segue le imposte sui redditi.
Lo scudo catastale vale per i terreni edificabili?
No: il comma 5 esclude espressamente i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono destinazione edificatoria. Per questi vale il valore venale in comune commercio, da dichiarare in base ai prezzi di mercato della zona.
Cosa accade se ho ereditato un fabbricato non ancora accatastato?
Si applica il regime del comma 6: bisogna manifestare nella dichiarazione la volontà di avvalersi della valutazione catastale, presentare contestualmente istanza di attribuzione di rendita e produrre la ricevuta all’Agenzia entro 60 giorni. Quando arriva la rendita, l’eventuale maggiore imposta è liquidata senza sanzioni.
Quali interessi maturano sulla maggiore imposta accertata?
L’art. 34, comma 1, prevede interessi del 4,5% per ogni semestre compiuto dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale. La misura, anteriore al D.M. 21.5.2009, è quella applicabile alle rettifiche; per i versamenti tempestivi si applicano invece tassi più contenuti.