Art. 33 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Liquidazione dell’imposta in base alla dichiarazione
In vigore dal 01/01/1991
1. I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio, tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell’articolo 28, comma 6, e dell’articolo 31, comma 3, nonchè dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati fino alla presentazione della dichiarazione della successione. Se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere, nei termini indicati nell’articolo 31, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. (1) 1 bis. […] (2) 2. L’ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonchè dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell’imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. In sede di liquidazione, l’ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e dell’imposta e a escludere: a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonchè gli oneri non deducibili a norma dell’articolo 8, comma 1; b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione; c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione. (3) 3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l’invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l’integrazione dell’imposta versata, nonchè della sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo. (4) 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell’imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ff), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “L’ufficio del registro liquida l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell’articolo 28, comma 6, e dell’articolo 31, comma 3, nonchè dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione.“. In precedenza, le parole “, nonchè dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione” erano state inserite dall’art. 11, comma 1, lett. c), DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. (2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. ff), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell’articolo 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili, il suddetto versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall’articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione competente in base all’ultima residenza del defunto o, se questa era all’estero o non è nota, al concessionario del servizio per la riscossione di Roma.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 11, comma 1, lett. e), DL 28.3.1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.5.1997 n. 140. (3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ff), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “In sede di liquidazione l’ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere: a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonché gli oneri non deducibili a norma dell’art. 8, comma 1; b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell’ufficio; c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell’ufficio.“. (4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ff), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2 devono risultare nell’avviso di liquidazione dell’imposta.“.
In sintesi
L’art. 33 del D.Lgs. 346/1990 è il fulcro della riforma 2024 in materia di successioni: il passaggio dalla liquidazione d'ufficio all’autoliquidazione del contribuente. Prima della novella introdotta dal D.Lgs. 139/2024, era l’ufficio del registro (poi Agenzia delle entrate) a calcolare l’imposta sulla base della dichiarazione presentata e a notificare l’avviso di liquidazione. Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, invece, l’imposta viene autoliquidata direttamente dai soggetti obbligati al pagamento, in sezione EF del modello telematico.
Il nuovo principio dell’autoliquidazione
Il comma 1 stabilisce che i soggetti obbligati al pagamento (eredi, legatari, esecutori testamentari, curatori dell’eredità giacente) autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione, anche se presentata tardivamente ma prima che sia stato notificato l’accertamento d'ufficio. Il calcolo deve tenere conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate (art. 28, comma 6, e art. 31, comma 3) e dei rimborsi fiscali eventualmente erogati prima della presentazione. Se la dichiarazione comprende immobili o diritti reali, gli stessi soggetti devono autoliquidare e versare anche le imposte ipotecaria e catastale, di bollo e le tasse per i servizi ipotecari, nei termini dell’art. 31. Il modello F24 telematico è oggi l’unico canale di versamento, con i codici tributo istituiti dalla risoluzione AE n. 2/E del 10 gennaio 2025.
Il controllo dell’ufficio
Il comma 2 disciplina la fase di controllo. L’Agenzia, anche tramite procedure automatizzate, verifica la regolarità dell’autoliquidazione e la rispondenza con i dati dichiarati. In sede di liquidazione, l’ufficio può:
Si noti una differenza importante rispetto al testo previgente: l’esclusione di passività e oneri opera solo se non risultano dai documenti allegati alla dichiarazione, non più «o su richiesta dell’ufficio». È un vincolo a documentare immediatamente, senza più potersi affidare a integrazioni successive non spontanee.
L’avviso di liquidazione e il termine biennale
Il comma 3 prevede che, se dalla verifica risulta dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifichi un avviso di liquidazione entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione, a pena di decadenza. È un termine breve, pensato per chiudere rapidamente i controlli «di facciata». Se il contribuente paga entro 60 giorni dall’avviso, la sanzione amministrativa (art. 13 D.Lgs. 471/1997, di norma il 25% dell’imposta dovuta) è ridotta a un terzo, oggi pari quindi a un terzo del 25% (8,33%).
Esempio pratico
Tizio muore il 10 febbraio 2025 lasciando alla figlia Caia un immobile da 800.000 euro e un portafoglio titoli da 300.000 euro, per un totale di 1.100.000 euro. Caia presenta la dichiarazione di successione il 10 febbraio 2026, calcolando l’imposta sulle successioni con aliquota 4% sull’eccedenza rispetto alla franchigia di 1.000.000 euro: 4.000 euro. Versa contestualmente le ipocatastali (3% + 1% sul valore catastale dell’immobile) e l’imposta sulle successioni con il modello F24, codici tributo della ris. 2/E/2025. Tre mesi dopo, l’ufficio rileva che Caia ha erroneamente applicato la franchigia su un coniuge non più sposato e non spettante: notifica avviso di liquidazione per maggiore imposta entro il 10 febbraio 2028. Se Caia paga entro 60 giorni, la sanzione del 25% è ridotta a 1/3 (circa 8,33%).
Dichiarazioni sostitutive e integrative
Il comma 4 chiarisce che le regole dell’autoliquidazione e del controllo si applicano anche alla riliquidazione in base a dichiarazione sostitutiva e alla liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa. È il caso, ad esempio, di un erede che scopre dopo sei mesi un conto deposito non dichiarato e presenta integrativa: dovrà autoliquidare la maggiore imposta secondo lo stesso schema, beneficiando del ravvedimento operoso se la presentazione è spontanea (sanzione ridotta a 1/8 entro un anno).
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025
Agenzia delle Entrate
L’Agenzia illustra il passaggio all’autoliquidazione dell’imposta sulle successioni introdotto dal D.Lgs. 139/2024, applicabile alle successioni aperte dal 1° gennaio 2025. Tra l’altro, conferma il meccanismo del controllo automatizzato, il termine biennale per l’avviso di liquidazione e la riduzione a un terzo della sanzione in caso di pagamento entro 60 giorni.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisoluzione n. 2/E del 10 gennaio 2025
Agenzia delle Entrate
Istituisce i codici tributo per il versamento tramite F24 delle somme dovute in relazione alle dichiarazioni di successione presentate ex D.Lgs. 346/1990, e ridenomina i codici esistenti in coerenza con il D.Lgs. 139/2024.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Da quando si applica l’autoliquidazione dell’imposta di successione?
Dalle successioni aperte dal 1° gennaio 2025. Per le successioni precedenti l’imposta continua a essere liquidata dagli uffici dell’Agenzia, con pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (art. 37, vecchio testo).
Come si versa l’imposta autoliquidata?
Tramite modello F24 telematico, utilizzando i codici tributo istituiti dalla risoluzione AE n. 2/E del 10 gennaio 2025. Il versamento va effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (art. 37, nuovo testo).
Cosa controlla l’ufficio sull’autoliquidazione?
Verifica la regolarità del calcolo, la rispondenza con i dati dichiarati, gli errori materiali e di calcolo, la deducibilità delle passività e degli oneri, la spettanza di riduzioni e detrazioni. Se le passività non risultano dai documenti allegati, l’ufficio le esclude in sede di riliquidazione.
Entro quanto l’ufficio può notificare l’avviso di liquidazione?
Entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione, a pena di decadenza (art. 33, comma 3). È un termine speciale rispetto a quello quinquennale per la rettifica di cui all’art. 27.
Come si riducono le sanzioni in caso di pagamento dell’avviso?
Se il contribuente paga entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 D.Lgs. 471/1997 è ridotta a un terzo. È un meccanismo simile all’acquiescenza prevista nell’accertamento ordinario.