Art. 42 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Rimborso dell’imposta
In vigore dal 01/01/1991
1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l’imposta: a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell’art. 40, commi da 1 a 3; b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all’apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell’atto di acquisto; c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne è accertata l’esistenza; d) pagata da enti ai quali è stata negata l’autorizzazione ad accettare l’eredità o il legato, ovvero da eredi e legatari se l’ente ottiene tardivamente il riconoscimento legale; e) risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria; f) risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell’esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni; g […] (1) h) risultante pagata in più a seguito della chiusura della liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata (2) dopo la presentazione della dichiarazione della successione. 2. Il rimborso, salvo il disposto dell’art. 40, commi 1 e 3, deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. La domanda deve essere presentata all’ufficio competente, che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. 3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora di cui all’articolo 37, comma 2. (3) 4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e sanzioni amministrative, non superiori a euro 10 (4); gli importi superiori sono rimborsati per l’intero ammontare. Note: (1) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. pp), n. 1.1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “g) risultante pagata in più a seguito di accertamento della parentela naturale successivamente alla liquidazione;“. (2) Le parole “della liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata” sono state sostituite alle precedenti “del fallimento del defunto dichiarato” dall’art. 1, comma 1, lett. pp), n. 1.2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, DM 21.5.2009, gli interessi per i rimborsi dell’imposta di successione, di cui al presente comma, sono dovuti nella misura dell’1%, per ogni semestre compiuto, a decorrere dall’1.1.2010. (4) Le parole “gli importi, comprensivi di interessi e sanzioni amministrative, non superiori a euro 10” sono state sostituite alle precedenti “gli importi, comprensivi di interessi e soprattasse, non superiori a lire ventimila” dall’art. 1, comma 1, lett. pp), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. CAPO VI – Norme particolari per le successioni testamentarie
In sintesi
L’art. 42 D.Lgs. 346/1990 è il perno del sistema di restituzione dell’imposta di successione: elenca in modo tassativo le ipotesi di rimborso, fissa il termine triennale di decadenza per la domanda, disciplina forma di presentazione e calcolo degli interessi. Il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 ha ritoccato la norma su tre fronti: ha abrogato la lettera g) sulla parentela naturale (oggi superata dalla parificazione fra figli), ha aggiornato il riferimento al «fallimento del defunto» sostituendolo con «liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto» (in linea con il Codice della crisi d'impresa) e ha sostituito la vecchia soglia minima di rimborso (ventimila lire) con i nuovi 10 euro.
Le ipotesi di rimborso al comma 1
Il catalogo è tassativo. Si rimborsa l’imposta:
Esempio pratico: Tizio versa l’imposta di successione sul presupposto che un immobile facesse parte dell’asse. Successivamente Caio, terzo rivendicante, ottiene con sentenza definitiva il riconoscimento della proprietà per causa anteriore alla morte. Tizio ha diritto al rimborso dell’imposta corrispondente al valore dell’immobile estraneo all’asse, ai sensi della lettera b).
Il termine triennale di decadenza
Il comma 2 fissa una regola tassativa: la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione. La precisazione del dies a quo è cruciale: in molte ipotesi tipiche (lett. b, c, d, e, f, h) il diritto sorge da un evento successivo (passaggio in giudicato della sentenza, ritorno dello scomparso, chiusura della liquidazione giudiziale) e il triennio decorre solo da quel momento. Per i rimborsi conseguenti a giudizio tributario (art. 40, commi 1 e 3) opera invece il regime speciale del rimborso d'ufficio entro 90 giorni, senza domanda di parte.
Forma della domanda: presentazione presso l’ufficio competente con ricevuta, oppure spedizione mediante raccomandata senza busta con avviso di ricevimento (la formula tutela il contribuente dal rischio di smarrimento e fornisce data certa). La presentazione telematica nei canali Agenzia delle entrate è oggi possibile attraverso i servizi online (modello F24 EP per i versamenti, istanze telematiche per i rimborsi).
Interessi di mora e soglia minima
Il comma 3 lega la decorrenza degli interessi di mora alla data di presentazione della domanda di rimborso. Ai sensi del DM 21 maggio 2009, dal 1° gennaio 2010 il saggio è dell'1% per semestre compiuto (corrispondente al 2% annuo, calcolato su semestri interi e non in proporzione ai giorni). Il comma 4 esclude il rimborso per importi (comprensivi di interessi e sanzioni) non superiori a 10 euro: oltre tale soglia, il rimborso è dovuto per intero, senza franchigia.
Le novità della riforma 2024
Tre interventi del D.Lgs. 139/2024: (1) abrogazione della lettera g), che disciplinava il rimborso per accertamento di parentela naturale, oggi superata dalla riforma della filiazione (L. 219/2012) che ha parificato figli legittimi e naturali; (2) sostituzione del «fallimento del defunto» con la «liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto» (lett. h), coerente con il D.Lgs. 14/2019 (CCII); (3) sostituzione della vecchia soglia in lire con i 10 euro attuali.
Errori frequenti
Tre trappole pratiche: (1) attendere la fine del giudizio civile prima di calcolare il triennio, dimenticando che il diritto sorge dal passaggio in giudicato della sentenza, non dalla sua notifica; (2) inviare la domanda con raccomandata in busta chiusa, ipotesi non prevista dalla norma e fonte di possibili contestazioni sull’avvenuta presentazione; (3) confondere il rimborso d'ufficio ex art. 40 con quello su domanda ex art. 42, presentando istanza superflua nei casi di lite vinta (e perdendo tempo prezioso prima di sollecitare gli interessi).
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025
Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni operative sulle novità del D.Lgs. 139/2024, tra cui l’aggiornamento della soglia minima di rimborso dell’imposta di successione (oggi 10 euro), la sostituzione del riferimento al fallimento con la liquidazione giudiziale e l’abrogazione della lettera g) sull’accertamento di parentela naturale.
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Quanto tempo ho per chiedere il rimborso dell’imposta di successione?
Tre anni dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione (sentenza passata in giudicato, ritorno dello scomparso, chiusura della liquidazione giudiziale, ecc.). Il termine è di decadenza: trascorso, il diritto si estingue.
Come si presenta la domanda di rimborso?
Va depositata all’ufficio competente con rilascio di ricevuta, oppure spedita mediante raccomandata senza busta con avviso di ricevimento. Sono accettati anche i canali telematici dell’Agenzia delle entrate per le istanze di rimborso.
Da quando decorrono gli interessi sul rimborso?
Dalla data di presentazione della domanda. Il saggio è dell'1% per ogni semestre compiuto (ai sensi del DM 21 maggio 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010), calcolato su semestri interi.
Esiste una soglia minima sotto cui il rimborso non è dovuto?
Sì: per importi (comprensivi di interessi e sanzioni amministrative) non superiori a 10 euro non si fa luogo al rimborso. La soglia è stata aggiornata dal D.Lgs. 139/2024, che ha sostituito la vecchia previsione in lire.
Se la sentenza tributaria mi dà ragione, devo presentare comunque domanda di rimborso?
No, in quel caso opera il regime speciale dell’art. 40 commi 1 e 3: il rimborso è d'ufficio entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla sua notifica, senza necessità di istanza ex art. 42.