- Le parti contraenti e i pubblici ufficiali sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta.
- I notai non rispondono delle imposte complementari e suppletive (solo della principale).
- Gli agenti immobiliari rispondono in solido per le scritture mediate.
- L'utilizzatore in leasing è solidalmente obbligato per gli immobili in leasing finanziario.
- Per i decreti ingiuntivi e le condanne pecuniarie la registrazione è eseguita anche senza preventivo pagamento (riforma).
Art. 57 Imp. Reg. – Soggetti obbligati al pagamento
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato
1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli […] 796, 800 e 825 del codice di procedura civile, salvo quanto previsto dal comma 1.1. 1 1. Per i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all’articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell’imposta. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell’imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L’avviso di liquidazione per la richiesta dell’imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell’imposta se l’azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell’imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi. 1 bis. Gli agenti immobiliari di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. 1 ter. L’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l’immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.
2. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.
3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta dovuta quando si verifica la condizione o l’atto produce i suoi effetti prima dell’avverarsi di essa.
4. L’imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.
5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell’imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.
6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l’obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.
7. Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta è unicamente l’altra parte contraente, anche in deroga all’art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle amministrazioni dello Stato.
8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l’imposta è dovuta solo dall’ente espropriante o dall’acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all’art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l’imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato.
Stesso numero, altri codici
- Art. 57 Codice Civile: Prova della morte dell'assente
- Articolo 57 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 57 Codice del Consumo: Fornitura non richiesta
- Articolo 57 Codice della Strada: Macchine agricole
- Articolo 57 Codice di Procedura Civile: Attività del cancelliere
- Articolo 57 Codice di Procedura Penale: Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
L'articolo 57 TUR disciplina i soggetti passivi dell'imposta di registro, articolando un complesso sistema di responsabilità solidale fra parti contraenti, pubblici ufficiali, intermediari e nuovi soggetti come l'utilizzatore in leasing. La norma è il pendant operativo dell'art. 10 (soggetti obbligati a registrare): chi paga l'imposta e in quale misura.
La regola generale: solidarietà passiva
Il comma 1 stabilisce la responsabilità solidale al pagamento dell'imposta in capo a: 1) pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto; 2) soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione; 3) parti contraenti; 4) parti in causa (per atti giudiziari); 5) sottoscrittori delle denunce ex artt. 12 e 19. È una solidarietà piena: ciascuno può essere escusso per l'intero. Le parti possono regolare internamente la ripartizione (rivalsa), ma verso il fisco la solidarietà è inderogabile.
I provvedimenti giudiziari: comma 1.1
Il nuovo comma 1.1 (introdotto dalla riforma) ha rivoluzionato la registrazione dei decreti ingiuntivi e delle sentenze di condanna al pagamento: oggi la registrazione avviene a prescindere dal pagamento dell'imposta, in deroga al principio dell'art. 16. L'ufficio richiede successivamente l'imposta alla parte condannata (o al debitore del decreto ingiuntivo) tramite avviso di liquidazione. Le altre parti del giudizio rispondono in solido solo se l'azione di riscossione verso il debitore principale risulta infruttuosa. È una norma importante per gli avvocati: il creditore può ottenere subito il decreto ingiuntivo senza dover anticipare l'imposta, che resta a carico del soccombente.
L'utilizzatore in leasing: comma 1-ter
Norma anti-elusione che ha chiuso una falla storica: prima della riforma, nei leasing immobiliari l'imposta gravava formalmente solo sul concedente (banca), che poteva non corrispondere e generava poi contenzioso recuperatorio sull'utilizzatore (impresa cliente). Oggi l'utilizzatore è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta sull'immobile, anche da costruire, acquisito dal concedente per la conclusione del contratto. Modifica importante per i contratti di leasing su immobili strumentali.
Limiti della responsabilità del notaio: comma 2
Il notaio risponde solo dell'imposta principale (autoliquidata), non delle complementari (da accertamento per maggior valore o riqualificazione) né delle suppletive (da errori dell'ufficio). È la regola fondamentale per la deontologia notarile: il notaio anticipa, ma non rischia oltre la principale. Le parti restano esposte per l'eventuale recupero in sede di accertamento.
Atti sotto condizione e responsabilità solidale
Il comma 3 estende la solidarietà alle parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva: quando la condizione si verifica, tutte rispondono dell'imposta. Norma importante per le compravendite condizionate al mutuo, dove l'imposta proporzionale scatta all'erogazione e tutte le parti sono coobbligate.
Imposta complementare per colpa di una parte: comma 4
Se l'imposta complementare è dovuta per fatto imputabile a una sola parte (es. dichiarazione di valore inesatta resa solo dal venditore), il carico è esclusivamente di quella parte. Norma di equità che protegge chi non ha responsabilità diretta nell'inesattezza.
Caso d'uso e registrazione volontaria: comma 5
Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso (Parte II tariffa) e per quelli presentati volontariamente, l'obbligo grava esclusivamente su chi ha richiesto la registrazione. È una deroga alla solidarietà generale, giustificata dal fatto che la registrazione era facoltativa o derivata da uso di una parte sola.
Atti dello Stato e espropriazioni: commi 7 e 8
Per i contratti in cui è parte lo Stato, paga solo l'altro contraente. Per gli atti di espropriazione, paga solo l'ente espropriante o l'acquirente senza diritto di rivalsa. Se espropriante o acquirente è lo Stato, l'imposta non è dovuta. Norme di favore per la P.A. che vanno tenute presenti nelle operazioni con enti pubblici.
Pratica operativa
Per il commercialista che assiste imprese clienti: 1) nei leasing immobiliari preventivare l'imposta come solidale, anche se il concedente è la banca; 2) nelle compravendite con agente immobiliare, ricordare che l'agente è coobbligato per la mediazione; 3) nei contenziosi su accertamenti di maggior valore, verificare se l'imposta complementare è imputabile a una sola parte (comma 4); 4) nei decreti ingiuntivi, ricordare che oggi il creditore non anticipa più il registro al momento del deposito.
Domande frequenti
Chi paga l'imposta di registro su una compravendita?
L'imposta è dovuta solidalmente da venditore, acquirente e notaio rogante (art. 57 TUR). Per consuetudine paga l'acquirente, ma è regola privatistica: verso il fisco tutti i coobbligati rispondono per l'intero. Il notaio anticipa l'imposta principale e si rivale sulle parti.
Il notaio risponde anche delle imposte da accertamento?
No. L'art. 57 comma 2 limita la responsabilità del notaio alla sola imposta principale (autoliquidata in sede di registrazione). Le imposte complementari (da accertamento di maggior valore o riqualificazione) e suppletive (da errori ufficio) restano esclusivamente a carico delle parti contraenti.
Chi paga il registro su un decreto ingiuntivo?
Dopo la riforma del 2020, il decreto ingiuntivo viene registrato anche senza preventivo pagamento (art. 57 comma 1.1 TUR). L'imposta è richiesta poi al debitore (parte condannata o destinatario del decreto). Il creditore risponde in solido solo se l'azione verso il debitore risulta infruttuosa.
L'utilizzatore in leasing immobiliare paga il registro?
Sì. L'art. 57 comma 1-ter rende l'utilizzatore solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta sull'immobile acquistato dal concedente per la conclusione del leasing. Norma anti-elusione introdotta per superare le criticità sui leasing immobiliari strumentali.
Posso fare un patto interno per attribuire il registro a una sola parte?
Sì, ai fini privatistici (rivalsa interna fra le parti). Ma verso il fisco la solidarietà ex art. 57 TUR è inderogabile: l'Agenzia può escutere chiunque dei coobbligati per l'intera imposta. Il patto interno serve solo per regolare i rapporti fra le parti, non per esonerare verso lo Stato.