In sintesi
- La base imponibile dell'imposta proporzionale di trascrizione è la stessa valida per registro o successioni/donazioni (rinvio integrale).
- Se l'atto è esente dal registro o dalle successioni/donazioni, o vi è soggetto in misura fissa, si applicano comunque i criteri di determinazione della base previsti per quelle imposte.
- Per gli immobili abitativi acquistati da privati o con prezzo-valore, base imponibile = valore catastale (rendita × coefficiente).
- Comma 2-bis: per la trascrizione dei contratti preliminari ex art. 2645-bis c.c. l'imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa (€200), indipendentemente dagli acconti caparra/prezzo.
- Dal 2027 confluirà nell'art. 72 del D.Lgs. 1.8.2025 n. 123 con la stessa logica.
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Art. 2 Ipot. Cat. – Base imponibile per le trascrizioni
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato
1. L’imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni.
2. Se l’atto o la successione è esente dall’imposta di registro o dall’imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte. 2 bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile l’imposta è dovuta nella misura fissa.
Stesso numero, altri codici
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- Articolo 2 Codice di Procedura Penale: Cognizione del giudice
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L'art. 2 del TU 347/1990 disciplina la base imponibile dell'imposta proporzionale di trascrizione. La norma è formalmente sintetica ma operativamente densissima, perché opera un rinvio integrale alle regole di determinazione della base imponibile previste per l'imposta di registro (DPR 131/1986) e per l'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990). Significa che chi conosce le tecniche di valutazione del registro conosce automaticamente quelle dell'ipotecaria proporzionale, salvo le specificità del comma 2-bis sui preliminari.
Il rinvio al TU del registro: criteri di valutazione
Per le compravendite di immobili, la base imponibile è il corrispettivo pattuito (art. 43 TUR) salvo che ricorrano i presupposti del prezzo-valore (art. 1 c. 497 L. 266/2005): per le cessioni a favore di persone fisiche non agenti nell'esercizio di impresa, di immobili abitativi e relative pertinenze, l'acquirente può chiedere al notaio l'applicazione della base imponibile catastale (rendita catastale rivalutata × coefficiente: 110 prima casa, 120 altri fabbricati, 90 terreni). Il vantaggio è duplice: si paga il registro sul valore catastale, normalmente inferiore al prezzo, e si neutralizza il potere di accertamento dell'Agenzia sul valore (purché si dichiari per intero il corrispettivo effettivo). Per l'ipotecaria proporzionale, la regola è la stessa: si applica l'imposta sulla base così determinata.
Permute, conferimenti, divisioni
Nelle permute di beni immobili la base imponibile è il valore del bene di maggior valore (art. 43 c. 1 lett. b TUR). Nei conferimenti in società di immobili, la base è il valore venale del bene conferito al netto delle passività accollate. Nelle divisioni ereditarie con conguagli, l'ipotecaria proporzionale colpisce il valore del conguaglio che importa trasferimento (art. 34 TUR). In tutti questi casi la logica del rinvio dell'art. 2 garantisce simmetria tra registro e ipotecaria, evitando duplicazioni di valutazione.
Successioni: rinvio alle regole del TUS
Per gli immobili caduti in successione, la base imponibile ipotecaria è la stessa della successione: valore catastale automatico (rendita × coefficienti rivalutati: 110 prima casa eredi, 120 altri fabbricati, 75 terreni con coefficiente catastale) per gli immobili dichiarati al loro valore catastale; valore venale negli altri casi. Nelle successioni i versamenti delle ipo/catastali sono in autoliquidazione contestuali alla dichiarazione di successione telematica (modello SuccessioniWeb).
Atti esenti o soggetti a imposta fissa: comma 2
Quando l'atto è esente dal registro o dalle successioni/donazioni o vi è soggetto in misura fissa, il comma 2 chiarisce che la base imponibile ai fini ipotecari va comunque determinata come se il tributo principale fosse applicato in misura proporzionale. Tipico caso: cessioni soggette a IVA. Il registro è fisso ma l'ipotecaria, se proporzionale (3% strumentali, 1% per casi residuali), va calcolata sul valore venale dell'immobile (di norma il corrispettivo IVA inclusa al netto dell'IVA stessa, secondo Risoluzione 1/E/2014).
Comma 2-bis: contratti preliminari ex 2645-bis c.c.
La trascrizione del contratto preliminare (introdotta dall'art. 3 D.L. 669/1996, conv. L. 30/1997, e dal nuovo art. 2645-bis c.c.) è uno strumento di tutela dell'acquirente che blocca il bene per tre anni (un anno se il definitivo non è stipulato). Il comma 2-bis chiarisce che l'imposta ipotecaria su tale trascrizione è dovuta in misura fissa (€200, ridotti i precedenti €168 dal 2014). Attenzione: il registro sul preliminare è invece proporzionale sugli acconti (0,5% di caparra confirmatoria; 3% sugli acconti non caparra) e fisso sulla parte non rilevante. Il pagamento del registro sugli acconti si imputa al definitivo (art. 10 nota II TUR).
Pratica notarile e visure
Il professionista, ricostruita la base imponibile, deve verificare: 1) coerenza fra valore dichiarato e valutazione automatica catastale (rendita aggiornata su visura DOCFA); 2) inserimento corretto della richiesta prezzo-valore nell'atto notarile; 3) classificazione catastale (A/1, A/8, A/9 escluse dal prezzo-valore «agevolato» e dalle aliquote ridotte); 4) verifica successive variazioni post-rogito (per evitare accertamenti su valore in difformità).
Massime di Cassazione
Cass. , sent. n. /
Fonte ufficiale
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
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Domande frequenti
Come si calcola l'imposta ipotecaria proporzionale su una compravendita?
Si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta di registro: corrispettivo pattuito oppure, su richiesta del privato acquirente di abitativi, valore catastale (rendita × coefficiente 110 prima casa o 120 altri fabbricati) col meccanismo prezzo-valore ex art. 1 c. 497 L. 266/2005.
Sulla trascrizione del preliminare quanto pago di ipotecaria?
€200 in misura fissa (comma 2-bis). Sul registro invece paghi proporzionale sugli acconti: 0,5% sulla caparra, 3% sugli acconti non caparra; il versato si imputa al definitivo come acconto del registro su quel rogito.
Le successioni con immobili: che base uso per ipo/catastali?
La stessa della dichiarazione di successione: valore catastale automatico (rendita rivalutata × 110 prima casa o 120 altri fabbricati per i fabbricati, ovvero 75 con coefficiente catastale per i terreni) o, se non si può, valore venale di mercato.
Nelle cessioni con IVA come si calcola l'ipotecaria?
Quando il registro è fisso ma l'ipotecaria è proporzionale (es. cessione di strumentale dal costruttore: 3% di ipotecaria, 1% di catastale), la base imponibile è il valore venale dell'immobile, normalmente il corrispettivo al netto dell'IVA (Ris. 1/E/2014).
Il prezzo-valore vale anche per l'ipotecaria?
Sì: il rinvio dell'art. 2 al TU registro è integrale e include il prezzo-valore. Se l'acquirente persona fisica chiede in atto l'applicazione dell'art. 1 c. 497 L. 266/2005, la base catastale vale sia per registro sia per ipo/catastali fisse o proporzionali.