Autore: Andrea Marton

  • Art. 19-bis D.Lgs. 502/1992 – Commissione nazionale per l’accreditamento e la qualità dei servizi sanitari

    Art. 19-bis D.Lgs. 502/1992 – Commissione nazionale per l’accreditamento e la qualità dei servizi sanitari

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. È istituita, presso l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per l’accreditamento e la qualità dei servizi sanitari. Con regolamento adottato su proposta del Ministro della sanità, ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione, composta da dieci esperti di riconosciuta competenza a livello nazionale in materia di organizzazione e programmazione dei servizi, economia, edilizia e sicurezza nel settore della sanità.

    2. La Commissione, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Piano sanitario nazionale e avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi, sanitari regionali, svolge i seguenti compiti: a) definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l’accreditamento delle strutture pubbliche e private di cui all’art. 8-quater, comma 5; b) valuta l’attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private; c) esamina i risultati delle attività di monitoraggio di cui al comma 3 e trasmette annualmente al Ministro della sanità e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sull’attività svolta.

    3. Le regioni individuano le modalità e gli strumenti per la verifica della attuazione del modello di accreditamento, trasmettendo annualmente alla Commissione nazionale i risultati della attività di monitoraggio condotta sullo stato di attuazione delle procedure di accreditamento.

  • Art. 32 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 32 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 32 L. Fall. – Esercizio delle attribuzioni del curatore

    Esercizio delle attribuzioni del curatore

  • Malattia e infortunio nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi

    CCNL Turismo e Pubblici Esercizi

    In sintesi

    Il CCNL Turismo Pubblici Esercizi prevede un comporto malattia di 6 mesi nell’anno (gennaio-dicembre) per i lavoratori a tempo indeterminato. Per gli stagionali la conservazione del posto è limitata al periodo della stagione. Carenza dei primi 3 giorni coperta dal datore al 100%. Trattamento economico INPS integrato dal datore fino al 100% nei primi periodi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalberghi · FIPE · FAITA · Fiavet · Federreti · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 luglio 2024 (tabelle in vigore da maggio 2026)
    Vigenza
    Aggiornato con rinnovi 2024-2026
    Platea
    ~1,3 milioni

    Tabella riepilogativa

    Tutele malattia CCNL Turismo
    Evento Comporto Trattamento
    Malattia tempo indeterminato 6 mesi nell’anno (1/1-31/12) INPS + integrazione
    Malattia stagionali Limitata al periodo stagionale INPS + integrazione
    Carenza (giorni 1-3) 100% datore
    Giorni 4-20 50% INPS + integrazione
    Dal 21° giorno 66,66% INPS + integrazione
    Infortunio sul lavoro Senza limite INAIL 60-75%

    Comporto di 6 mesi nell'anno

    Il CCNL Turismo prevede un periodo di comporto di 6 mesi nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) per i lavoratori a tempo indeterminato. Si computano tutti i giorni di assenza per malattia, anche per patologie diverse.

    Una particolarità rispetto ad altri CCNL (es. Metalmeccanici che computa su 36 mesi precedenti): il calcolo è sull’anno solare, quindi al 1° gennaio “ricomincia” il computo.

    Carenza e integrazione INPS

    Come negli altri settori:

    • Primi 3 giorni (carenza): 100% datore
    • Giorni 4-20: 50% INPS + integrazione = 100%
    • Dal 21° giorno: 66,66% INPS + integrazione
    • Oltre la copertura piena: 80% retribuzione fino al limite del comporto

    Stagionali: tutela limitata al periodo

    Per i lavoratori stagionali a tempo determinato, la conservazione del posto durante la malattia è limitata al periodo della stagione (fino alla scadenza naturale del contratto a termine).

    Se la malattia si prolunga oltre la fine del contratto stagionale, il rapporto cessa per scadenza naturale (non per superamento del comporto). Il lavoratore mantiene il diritto all’indennità INPS fino a guarigione.

    Infortunio sul lavoro nel settore turistico

    Il settore turistico ha rischi specifici:

    • Tagli e ustioni in cucina
    • Cadute e scivolamenti su pavimenti bagnati
    • Sollevamento carichi (bagagli, vasche cucina)
    • Esposizione a prodotti chimici (pulizie)
    • Rischio aggressioni in pubblici esercizi notturni

    INAIL copre l’infortunio sul lavoro: 60% dal giorno 4 al 90°, 75% dal 91°. Carenza 100% datore. Rapporto sospeso fino a guarigione.

    Casi pratici

    Tizio – Influenza 5 giorni
    Tizio (5° livello) ha l’influenza per 5 giorni. Primi 3 giorni: 100% datore. Giorni 4-5: 50% INPS + 50% datore = 100%. Retribuzione piena per tutto il periodo.
    Caia – Patologia di 4 mesi
    Caia (3° livello, tempo indeterminato) è malata 120 giorni in un anno solare. Comporto totale 180 giorni: ancora dentro il limite. Trattamento: 100% per i primi 122 giorni circa, poi 80%. Conservazione del posto garantita.
    Sempronio – Infortunio sul lavoro in cucina
    Sempronio (cuoco 4° livello) si taglia gravemente con un coltello in cucina. INAIL copre il ricovero + 60 giorni di prognosi. Carenza 100% datore. Rapporto sospeso fino a guarigione, datore non può recedere.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL Turismo?
    6 mesi nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) per i lavoratori a tempo indeterminato. Per stagionali: limitato al periodo della stagione.
    Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
    Il datore di lavoro al 100%. La carenza INPS è coperta integralmente dall’azienda nel CCNL Turismo.
    Se sono stagionale e mi ammalo cosa succede?
    La conservazione del posto è limitata alla scadenza del contratto a termine. INPS paga l’indennità fino a guarigione anche oltre la fine del contratto, ma il rapporto cessa per scadenza naturale.
    Posso essere licenziato per malattia?
    No durante il comporto (6 mesi nell’anno). Superato il comporto il datore può recedere con preavviso. Per infortunio sul lavoro nessun limite: rapporto sospeso fino a guarigione.
    Le pulizie in ristorante hanno tutele specifiche?
    Sì, sorveglianza sanitaria per esposizione a prodotti chimici, eventuali vaccinazioni (epatite A per addetti cucina), DPI specifici. Per malattie professionali tutele INAIL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi, Preavviso e licenziamento nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Ferie e permessi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Maternità e congedi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi e Periodo di prova nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 68 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 68 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 68 CCII – Presentazione della domanda e attivita’ dell’OCC

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma

    2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.

    202. Non è necessaria l’assistenza di un difensore.

    2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell’OCC, che deve contenere: a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l’indicazione presunta dei costi della procedura.

    3. L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

    4. L’OCC, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

    5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

  • Art. 10 Rev. Leg. – Indipendenza e obiettività

    Art. 10 Rev. Leg. – Indipendenza e obiettività

    Art. 10 Rev. Leg. – Indipendenza e obiettivita’

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonchè qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l’esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. 1 bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa. 1 ter. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d’affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.

    2. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall’esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d’affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l’esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.

    3. Il revisore legale, la società di revisione legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o società di revisione legale e che partecipa direttamente alle attività di revisione legale, nonchè le persone a loro strettamente legate ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE, non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non devono avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.

    4. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonchè le misure adottate per limitare tale rischi.

    5. I soggetti di cui al comma 3 non possono partecipare nè influenzare in alcun modo l’esito di una revisione legale di un ente sottoposto a revisione se: a) possiedono strumenti finanziari dell’ente medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati; b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati; c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d’affari o di altro tipo con l’ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-bis, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.

    6. Se, durante il periodo cui si riferisce il bilancio, una società sottoposta a revisione legale viene rilevata da un’altra società, si fonde con essa o la rileva, il revisore legale o la società di revisione legale deve individuare e valutare eventuali interessi o relazioni in essere o recenti, inclusi i servizi diversi dalla revisione prestati a detta società, tali da poter compromettere, tenuto conto delle misure disponibili, la sua indipendenza e la sua capacità di proseguire la revisione legale dopo la data di efficacia della fusione o dell’acquisizione. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto di fusione o di acquisizione, tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli interessi o alle relazioni di cui al presente comma e, ove possibile, adotta misure intese a ridurre al minimo i rischi per la propria indipendenza derivanti da tali interessi e relazioni.

    7. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell’ente che ha conferito l’incarico di revisione nè prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell’ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all’incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonchè a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all’esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell’incarico di revisione legale.

    8. I soci e i componenti dell’organo di amministrazione della società di revisione legale o di un’affiliata non possono intervenire nell’espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l’indipendenza e l’obiettività del responsabile dell’incarico.

    9. Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, nè può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l’incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.

    10. Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo: a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, eco- nomiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l’incarico, nonchè ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo; b) alla preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione richiede; c) alla necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11.

    11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall’esito delle revisioni da essi compiute.

    12. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

    13. I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o accettano regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall’ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante. 13 bis. Il presente articolo si applica anche all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, ad eccezione del comma 12. 13 ter. I revisori della sostenibilità e le società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano i principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonchè di indipendenza e obiettività, tenendo conto dei principi di etica e indipendenza internazionali, elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze sentita la Consob, sulla base della medesima convenzione di cui agli articoli 9 e 9-bis e del comma 12.

  • Art. 92 bis T.U.B.: Procedure prive di risorse liquide o con ris

    Art. 92 bis T.U.B.: Procedure prive di risorse liquide o con ris

    Art. 92 bis T.U.B. – Procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti (1).

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Il presente articolo si applica quando la liquidazione coatta amministrativa e’ priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della procedura liquidatoria. Per clienti si intendono coloro che sono iscritti nella sezione separata dello stato passivo ai sensi dell’articolo 86, comma 6.

    2. L’autorita’ di risoluzione italiana anticipa agli organi liquidatori, agli organi dell’amministrazione straordinaria e al commissario della gestione provvisoria che hanno preceduto la liquidazione coatta amministrativa le indennita’ ad essi spettanti e, sulla base della relativa documentazione giustificativa, le spese per lo svolgimento dell’incarico. Le somme anticipate a questo titolo, comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse finanziarie della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo l’eventuale rimborso dei clienti ai sensi del comma 4 e prima del pagamento degli altri crediti prededucibili.

    3. I commissari pagano, con priorita’ rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della procedura, per lo svolgimento delle attivita’ di interesse dei clienti, per l’accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell’attivo, per l’esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della procedura. A questo fine, i commissari utilizzano, nel seguente ordine:

    a) le risorse liquide eventualmente disponibili della procedura;

    b) le risorse liquide o agevolmente liquidabili dei clienti, proporzionalmente al valore dei rispettivi patrimoni, fino ad un importo pari alla somma delle spese necessarie per lo svolgimento delle attivita’ di interesse dei clienti medesimi e della quota parte ad essi riferibile delle altre spese;

    c) se le risorse dei clienti sono insufficienti, illiquide o di non agevole liquidazione, una somma che puo’ essere anticipata dall’autorita’ di risoluzione fino ad un importo massimo di euro 400.000 o, se superiore, fino al doppio delle indennita’ degli organi liquidatori.

    4. Le somme anticipate ai sensi del comma 3, lettera c), comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse liquide della procedura, con priorita’ rispetto al pagamento degli altri crediti prededucibili, e poi su quelle dei clienti che si rendano successivamente disponibili, nei limiti stabiliti dal comma 3, lettera b). Le somme indicate al comma 3, lettera b), comprensive degli interessi legali, sono recuperate a beneficio dei clienti sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, prima del pagamento degli altri crediti prededucibili e dopo il rimborso di quanto anticipato dall’autorita’ di risoluzione ai sensi del presente comma.

    5. Il pagamento dei crediti prededucibili e’ effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. Prima del pagamento, l’elenco di questi crediti e’ comunicato dai commissari all’autorita’ di risoluzione.

    6. Se le risorse utilizzabili ai sensi dei commi 2 e 3 sono insufficienti per la prosecuzione della procedura o non vi sono prospettive di utile realizzo dei beni e dei diritti della procedura o dei clienti, i commissari procedono alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in uno o piu’ quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l’invito a presentare offerte vincolanti per l’ acquisto dei beni e dei diritti residui della procedura o dei clienti. Al termine della procedura competitiva, i beni e i diritti sono assegnati, indipendentemente dall’importo offerto, al migliore offerente. Gli assegnatari subentrano nei giudizi relativi ai beni e ai diritti oggetto di cessione e i commissari sono estromessi su propria richiesta.”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, aggiunto dall’art. 1, comma 35 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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  • Articolo 91 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 91 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 91 CCII – Offerte concorrenti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un’offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, dispone che dell’offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d’azienda.

    2. La medesima disciplina si applica quando, prima dell’apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo d’azienda o di specifici beni aziendali.

    3. Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l’apertura della procedura competitiva.

    4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, l’aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono essere presta- te dagli offerenti, le forme di pubblicità e la data dell’udienza per l’esame delle offerte se la vendita avviene davanti al giudice.

    5. La pubblicità è in ogni caso disposta sul portale delle vendite pubbliche di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblicità di cui al predetto articolo per quanto compatibili.

    6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.

    7. Le offerte sono rese pubbliche nel giorno stabilito per la gara alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, si procede alla gara tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l’aggiudicazione abbia luogo dopo l’omologazione.

    8. Con la vendita o con l’aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall’originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell’originario offerente il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell’offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

    9. Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all’esito della gara.

    10. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l’originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all’offerta indicata al comma 1.

    11. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nel caso in cui il debitore abbia chiesto l’assegnazione del termine previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera a).

  • Art. 1132 Codice della Navigazione – Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di aeromobile

    Art. 1132 Codice della Navigazione – Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione a persona non autorizzata, è punito con la multa da lire mille a diecimila. Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui. Se la costruzione viene iniziata, la pena è aumentata fino a un terzo.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Energia e Petrolio: causali e durata

    CCNL Energia e Petrolio

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Energia e Petrolio: causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 98 bis T.U.B.: Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione…

    Art. 98 bis T.U.B.: Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione…

    Art. 98 bis T.U.B. Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

    In vigore dal 27/06/2015 al 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    Soppresso dal 16/11/2015 da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia puo’ disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della capogruppo al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 70, comma 1, lettera a), e 98, comma 2, lettera a). Si applica il comma 4 dell’articolo 70.

    2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d’Italia convoca l’assemblea della capogruppo per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

    3. Resta salva la possibilita’ in ogni momento di disporre l’amministrazione straordinaria della capogruppo di cui all’articolo 98, secondo le modalita’ e con gli effetti previsti dal presente capo.”

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  • Art. 128 Reg. (UE) 2023/1114 – Cooperazione con altre autorità

    Art. 128 Reg. (UE) 2023/1114 – Cooperazione con altre autorità

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    Se un emittente di un token collegato ad attività significativo o un emittente di un token di moneta elettronica significativo svolge attività diverse da quelle contemplate dal presente regolamento, l’ABE coopera con le autorità responsabili della vigilanza di tali altre attività come previsto dal pertinente diritto dell’Unione o nazionale, comprese le autorità fiscali e le pertinenti autorità di vigilanza di paesi terzi che non sono membri del collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettera m).

  • Apprendistato nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi

    CCNL Turismo e Pubblici Esercizi

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi dura fino a 36 mesi con sotto-inquadramento progressivo. Il rinnovo 2026 ha esteso anche agli apprendisti l’Indennità Mensile per Mancato Contratto (IMMC), garantendo continuità retributiva durante eventuali periodi di vacatio contrattuale. Formazione obbligatoria di 120 ore/anno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalberghi · FIPE · FAITA · Fiavet · Federreti · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 luglio 2024 (tabelle in vigore da maggio 2026)
    Vigenza
    Aggiornato con rinnovi 2024-2026
    Platea
    ~1,3 milioni

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato Turismo – Caratteristiche
    Voce Valore
    Età 18-29 anni
    Durata massima 36 mesi
    Livelli ammessi Dal 2° al 7°
    Sotto-inquadramento iniziale Fino a 2 livelli sotto destinazione
    Formazione obbligatoria 120 ore/anno
    Aliquota contributiva ridotta 10% (vs 30%)
    IMMC dal 1° aprile 2026 Estesa anche agli apprendisti

    Caratteristiche dell'apprendistato nel turismo

    L’apprendistato è particolarmente importante nel settore turistico per la trasmissione di competenze specifiche (cucina, sommellerie, accoglienza, lingue). Caratteristiche:

    • Età: 18-29 anni compiuti
    • Durata: fino a 36 mesi (24 per profili meno qualificati)
    • Livelli: ammesso dal 2° al 7° (esclusi Quadri e 1°)
    • Sotto-inquadramento progressivo: fino a 2 livelli sotto destinazione
    • Formazione: 120 ore/anno (80 esterne + 40 interne)

    IMMC: novità del rinnovo 2026

    Il rinnovo del 10 marzo 2026 ha introdotto un’importante novità: l’IMMC (Indennità Mensile per Mancato Contratto) è stata estesa anche agli apprendisti dal 1° aprile 2026.

    L’IMMC è un’indennità che viene riconosciuta ai lavoratori quando esiste un “vacatio” tra la scadenza del CCNL e il nuovo rinnovo. Serve a garantire continuità retributiva. La sua estensione agli apprendisti elimina una disparità di trattamento.

    L’importo dell’IMMC per gli apprendisti è calcolato sulla classificazione retributiva raggiunta nel periodo di apprendistato.

    Formazione specifica per il settore

    La formazione esterna obbligatoria per gli apprendisti turismo include:

    • Corsi di cucina (per cuochi e aiuto cuochi)
    • Corsi di sala (per camerieri e maître)
    • Corsi di sommellerie (per chef de rang)
    • Corsi di accoglienza e front office (per receptionist)
    • Lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo)
    • Sicurezza alimentare HACCP
    • Sicurezza sul lavoro (obbligatorio prima dell’ingresso in cucina)

    Vantaggi contributivi per il datore

    Come negli altri settori:

    • Aliquota contributiva ridotta al 10% per la durata dell’apprendistato
    • Sgravi per aziende fino a 9 dipendenti
    • Esclusione dal computo per soglie dimensionali
    • Possibilità di sotto-inquadramento progressivo che riduce il costo del lavoro

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista cuoco destinato 4°
    Tizio (20 anni, diploma alberghiero EQF 4) assunto come apprendista per diventare cuoco qualificato (4° livello). Durata ridotta a 30 mesi (diploma inerente). Primi 10 mesi: inquadrato 6° (~1.150 €); mesi 11-20: 5° (~1.300 €); mesi 21-30: 4° (~1.450 €). Al 31° mese: 4° qualificato.
    Caia – Apprendista sommelier
    Caia (25 anni) assunta come apprendista chef de rang con specializzazione sommellerie (3° livello). Durata 36 mesi. Frequenta corso esterno di sommellerie + formazione interna sul servizio. Sotto-inquadramento progressivo 5° → 4° → 3°.
    Sempronio – IMMC per apprendista 2026
    Sempronio è apprendista 5° livello dal 2024. Nel 2026 si verifica un vacatio contrattuale. Dal 1° aprile 2026 anche Sempronio percepisce l’IMMC (indennità per mancato contratto), prima riservata ai lavoratori qualificati.

    Domande frequenti

    Quanto dura l'apprendistato nel CCNL Turismo?
    Fino a 36 mesi (3 anni). Ridotto a 30 mesi per chi ha diploma EQF 4-7 inerente al profilo (es. diploma alberghiero per cuochi/camerieri).
    Come funziona il sotto-inquadramento?
    1° anno: 2 livelli sotto destinazione. 2° anno: 1 livello sotto. 3° anno: livello finale. Esempio: destinato 4° = parte come 6°, poi 5°, poi 4°.
    Cos'è l'IMMC estesa agli apprendisti?
    L’Indennità Mensile per Mancato Contratto, riconosciuta in caso di vacatio contrattuale tra la scadenza del CCNL e il nuovo rinnovo. Dal 1° aprile 2026 estesa anche agli apprendisti del Turismo.
    Quale formazione fa un apprendista cuoco?
    Corsi di cucina (tecniche, materie prime), HACCP, sicurezza alimentare e antincendio, lingue (almeno inglese). Totale 120 ore/anno (80 esterne + 40 interne).
    Quali vantaggi per il datore?
    Aliquota contributiva ridotta al 10%, sotto-inquadramento progressivo (riduce costo lavoro), esclusione dal computo per soglie dimensionali, sgravi aggiuntivi per piccole imprese.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi, Preavviso e licenziamento nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Ferie e permessi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Maternità e congedi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi e Malattia e infortunio nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.