Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1138 Codice della Navigazione – Impossessamento della nave o dell’aeromobile

    Art. 1138 Codice della Navigazione – Impossessamento della nave o dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I componenti dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, i quali se ne impossessano, sono puniti: 1) con la reclusione da dieci a venti anni, se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia in danno del comandante, degli ufficiali della nave o dei graduati dell'aeromobile; 2) con la reclusione da tre a dodici anni, se il fatto è commesso clandestinamente o con mezzi fraudolenti. Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un terzo. Se il fatto è commesso da persona estranea all'equipaggio, le pene sono ridotte di un terzo.

  • Art. 170 D.P.R. 115/2002

    Art. 170 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall' articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .)) 29

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . 29

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . 29

  • Art. 114 TUEL – Articolo 114

    Art. 114 TUEL – Articolo 114

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. L’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L’azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile . 83

    2. L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L’istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell’ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 151, comma 2. L’ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all’art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l’adozione della contabilità economico-patrimoniale. 83

    3. Organi dell’azienda e dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell’ente locale.

    4. L’azienda e l’istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo dell’equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l’istituzione, l’obbligo del pareggio finanziario. 83

    5. Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell’ente locale da cui dipendono.

    5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

    6. L’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

    7. Il collegio dei revisori dei conti dell’ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo, di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

    8. 8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell’azienda da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale: 83 a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; 83 c) il bilancio di esercizio; 83 d) il piano degli indicatori di bilancio. 83

    8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell’istituzione da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale:

    a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell’istituzione;

    b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;

    c) le variazioni di bilancio;

    d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.

    83

  • Art. 43 D.Lgs. 150/2022 – Principi generali e obiettivi

    Art. 43 D.Lgs. 150/2022 – Principi generali e obiettivi

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. La giustizia riparativa in materia penale si conforma ai seguenti principi: a) la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell’offesa e della vittima del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall’offesa; b) l’equa considerazione dell’interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa; c) il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa; d) il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa; e) la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa; f) la ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti; g) l’indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa; h) la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma.

    2. I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.

    3. L’accesso ai programmi di giustizia riparativa è assicurato ai soggetti che vi hanno interesse con le garanzie previste dal presente decreto ed è gratuito.

    4. L’accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona. Può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma.

  • Art. 129 Cod. Amb. – accessi ed ispezioni

    Art. 129 Cod. Amb. – accessi ed ispezioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. L’autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

  • Art. 182 TULPS – Procedimento di assegnazione al confino di polizia

    Art. 182 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    L'assegnazione al contino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla Commissione provinciale di cui all'art. 166, su rapporto motivato del questore.

    Nell'ordinanza è determinata la durata.

    La Commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.

    Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore .

  • Art. 174 D.P.R. 115/2002

    Art. 174 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.

    2. Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.

  • Art. 10-ter Rev. Leg. – Organizzazione interna

    Art. 10-ter Rev. Leg. – Organizzazione interna

    Art. 10 Ter Rev. Leg. – Organizzazione interna

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. La società di revisione legale, al fine di tutelare l’indipendenza e l’obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto della società di revisione legale, stabilisce direttive e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 8.

    2. Il revisore legale o la società di revisione legale si dota di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi di controllo interno della qualità sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della società di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale.

    3. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti, nonchè tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente all’attività di revisione legale dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l’incarico.

    4. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che l’esternalizzazione di attività di revisione non sia effettuata in modo tale da compromettere l’efficacia del suo controllo interno della qualità, nè la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto, da parte del revisore o della società di revisione legale, degli obblighi di cui al presente decreto e, ove applicabile, di cui al Regolamento europeo. L’esternalizzazione di attività di revisione non influisce sulla responsabilità del revisore legale o della società di revisione legale nei confronti dell’ente sottoposto a revisione.

    5. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la sua indipendenza ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.

    6. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce un sistema di controllo interno della qualità configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il sistema di controllo interno della qualità comprende direttive e procedure adeguate per garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento dell’attività e per organizzare la struttura del fascicolo di revisione di cui all’articolo 10-quater, comma 7, non- chè per la formazione, il monitoraggio e il riesame del lavoro di coloro che partecipano direttamente alla revisione.

    7. Il revisore legale o la società di revisione legale effettua annualmente una valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno della qualità stabilito in applicazione del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. Il revisore legale o la società di revisione legale conserva la documentazione dei risultati di tale valutazione e degli interventi individuati per superare le eventuali carenze rilevate.

    8. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per fronteggiare e documentare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull’integrità della propria attività di revisione legale.

    9. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta direttive e procedure in materia di retribuzioni, inclusa la partecipazione agli utili, atte a fornire adeguati incentivi alla qualità del lavoro di revisione legale. Ai fini della valutazione e della retribuzione del personale che partecipa alla revisione o che può influenzarne lo svolgimento non viene considerata l’entità del fatturato derivante dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione legale all’ente sottoposto a revisione.

    10. Le direttive e procedure di cui al presente articolo sono documentate e comunicate ai dipendenti e collaboratori del revisore legale o della società di revisione legale.

    11. Il sistema di controllo interno della qualità è proporzionato all’ampiezza e alla complessità delle attività di revisione legale svolte. Il revisore legale o la società di revisione legale è in grado di dimostrare all’autorità competente che le direttive e le procedure di controllo interno della qualità sono adeguate in considerazione dell’ampiezza e della complessità delle attività di revisione legale svolte. 11 bis. Il presente articolo si applica anche all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

  • Art. 82 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 82 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 58 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 58 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 58 L. Fall. – Obbligazioni e titoli di debito

    Obbligazioni e titoli di debito

  • Art. 18 Cont. Trib. – Il ricorso: contenuto e forma

    Art. 18 Cont. Trib. – Il ricorso: contenuto e forma

    Art. 18 Cont. Trib. – Il ricorso

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado.

    2. Il ricorso deve contenere l’indicazione: a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonchè del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata; c) dell’ufficio […] nei cui confronti il ricorso è proposto; d) dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda; e) dei motivi.

    3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l’indicazione: a) della categoria di cui all’articolo 12 alla quale appartiene il difensore; b) dell’incarico a norma dell’articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; c) dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

    4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.

  • Art. 17-ter Cont. Trib. – atti del processo tributario

    Art. 17-ter Cont. Trib. – atti del processo tributario

    Art. 17 Ter Cont. Trib. – Degli atti in generale

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.

    2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all’articolo 79, comma 2-quater, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonchè gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.

    3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 4-bis dell’articolo 16-bis, nonchè di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l’obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

    4. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.