Art. 219 c.p.c. – Redazione di scritture di comparazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.
Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.
