Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 22 L. 689/1981 – Opposizione all’ordinanza-ingiunzione

    Art. 22 L. 689/1981 – Opposizione all’ordinanza-ingiunzione

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale

    Salvo quanto previsto dall’ articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , e da altre disposizioni di legge, contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

    L’opposizione è regolata dall’ articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .

    [Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150] [Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150] [Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150] [Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150] [Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150] [Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150]

    È abrogato un comma, non l’articolo. L’articolo resta in vigore. Le parti soppresse sono segnate fra parentesi quadre nel testo (D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150).

  • Articolo 31 L. 184/1983: Incarico all’ente autorizzato e svolgimento della procedura

    Art. 31 L. 184/1983 – Incarico all’ente autorizzato e svolgimento della procedura

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.

    2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.

    3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione: a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione; b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinchè le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare; c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita; d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero; e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario; f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi; g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia; h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi; i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione; l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinchè questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti; m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti; n) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

  • Vendo le quote della mia SRL nel 2026: rivalutare conviene? caso pratico

    In sintesi

    • Chi vende quote Srl nel 2026 sceglie tra regime ordinario (plusvalenza al 26%) e rivalutazione opzionale (21% sul valore periziato).
    • L’aliquota della rivalutazione è salita dal 18% al 21% per effetto del comma 144 LB 2026.
    • Il costo della perizia giurata è un elemento da inserire nel calcolo di convenienza.
    • La rivalutazione conviene quando la plusvalenza latente è elevata rispetto al valore periziato.
    • La scelta deve essere effettuata prima della cessione, non dopo.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 144 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) sostituisce le parole ‘al 18 per cento’ con ‘al 21 per cento’ nell’art. 5, comma 2, della L. 448/2001, innalzando l’aliquota dell’imposta sostitutiva opzionale per la rivalutazione di partecipazioni e terreni. La norma modifica gli artt. 67-68 TUIR relativi al regime delle plusvalenze e alla rilevanza del costo rivalutato in caso di cessione.

    Approfondimento normativo completo: Comma 144 LB 2026: aliquota rivalutazione partecipazioni al 21%.

    Vendere quote di Srl nel 2026: il bivio fiscale tra plusvalenza ordinaria e rivalutazione

    Chi si appresta a cedere la propria partecipazione in una Srl nel corso del 2026 si trova davanti a una scelta fiscale rilevante: applicare il regime ordinario delle plusvalenze oppure optare per la rivalutazione introdotta dalla legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199). Le due strade portano a carichi fiscali profondamente diversi a seconda della storia e del valore della partecipazione.

    Con il regime ordinario, la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo di cessione e il costo fiscalmente riconosciuto (tipicamente il prezzo di acquisto o il valore di sottoscrizione). Per le partecipazioni non qualificate, l’aliquota è del 26% in regime di risparmio amministrato o gestito. Con la rivalutazione opzionale, invece, il contribuente versa il 21% sul valore di perizia al 1° gennaio 2026 e azzera di fatto la plusvalenza pregressa.

    La scelta corretta dipende da tre variabili: l’entità della plusvalenza latente, il valore corrente della partecipazione (base della rivalutazione) e il costo della perizia giurata. I tre casi pratici che seguono illustrano scenari tipici di soci di Srl che pianificano una cessione nel 2026, con importi esemplificativi costruiti per rendere chiari i meccanismi di calcolo.

    Cosa controllare prima di decidere

    • Verificare se la partecipazione è qualificata o non qualificata ai sensi del TUIR (soglie percentuali e di diritti di voto).
    • Raccogliere la documentazione del costo fiscale storico (rogiti, atti di sottoscrizione, eventuali precedenti rivalutazioni).
    • Farsi rilasciare una stima preliminare del valore corrente da un commercialista o perito per orientare la scelta.
    • Verificare i termini di versamento dell’imposta sostitutiva previsti dalla norma attuativa.
    • Considerare l’impatto di eventuali acconti già versati su precedenti rivalutazioni della stessa partecipazione.

    Caso 1: Tizio, quota acquistata molti anni fa a prezzo irrisorio

    Scenario. Tizio è socio fondatore di una Srl e detiene il 30% del capitale. Il costo storico della sua partecipazione è di 3.000 euro (versamento iniziale del 2010). Un acquirente ha offerto 250.000 euro per la quota, valore confermato anche dalla perizia al 1° gennaio 2026. La cessione è prevista entro il primo semestre 2026.

    Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, la plusvalenza imponibile sarebbe di 247.000 euro e l’imposta al 26% ammonterebbe a 64.220 euro. Con la rivalutazione al 21% sul valore periziato di 250.000 euro, l’imposta sostitutiva sarebbe 52.500 euro. Il risparmio sarebbe di 11.720 euro al lordo del costo della perizia. Per una partecipazione di questo valore, la perizia può costare da 2.000 a 4.000 euro: anche nella stima più conservativa, il saldo rimane positivo per circa 7.700 euro. La rivalutazione è quindi conveniente in modo netto per Tizio.

    Riepilogo Caso 1

    • Costo storico partecipazione: 3.000 euro
    • Prezzo di cessione / valore perizia: 250.000 euro
    • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 52.500 euro
    • Imposta senza rivalutazione (26% su 247.000): 64.220 euro
    • Risparmio lordo: 11.720 euro

    Caso 2: Caia, quota acquistata di recente con costo elevato

    Scenario. Caia ha acquistato il 20% di una Srl nel 2023 per 120.000 euro. L’azienda ha avuto un buon andamento e la perizia al 1° gennaio 2026 indica un valore corrente di 160.000 euro. Caia ha ricevuto un’offerta di 160.000 euro e vuole capire se rivalutare abbia senso in vista della cessione.

    Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, la plusvalenza imponibile è di 40.000 euro e l’imposta al 26% è pari a 10.400 euro. Con la rivalutazione al 21% su 160.000 euro, l’imposta sostitutiva sarebbe 33.600 euro: più del triplo rispetto al regime ordinario. In questo caso la rivalutazione è chiaramente sconveniente: il costo fiscale storico di 120.000 euro è già elevato e la plusvalenza latente (40.000 euro) non giustifica di pagare il 21% sull’intero valore corrente. Caia deve vendere applicando il regime ordinario delle plusvalenze.

    Riepilogo Caso 2

    • Costo storico partecipazione: 120.000 euro
    • Prezzo di cessione / valore perizia: 160.000 euro
    • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 33.600 euro
    • Imposta senza rivalutazione (26% su 40.000): 10.400 euro
    • Valutazione: rivalutazione non conveniente, applicare regime ordinario

    Caso 3: Sempronio, quota con plusvalenza media e valutazione al limite

    Scenario. Sempronio detiene il 15% di una Srl acquistato nel 2017 per 30.000 euro. La perizia al 1° gennaio 2026 indica un valore di 120.000 euro. La cessione è prevista entro giugno 2026 a un prezzo atteso pari al valore periziato. Sempronio vuole sapere se optare per la rivalutazione oppure applicare il regime ordinario.

    Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, la plusvalenza è di 90.000 euro e l’imposta al 26% è 23.400 euro. Con la rivalutazione al 21% su 120.000 euro, l’imposta sostitutiva è 25.200 euro: leggermente superiore al regime ordinario. Aggiungendo il costo della perizia (stimabile in 1.000-2.000 euro), il saldo è negativo per circa 2.800-3.800 euro. Sempronio dovrebbe quindi preferire il regime ordinario, salvo che non preveda un prezzo di vendita superiore al valore periziato, nel qual caso il calcolo andrebbe rifatto considerando la plusvalenza residua che la rivalutazione potrebbe limitare.

    Riepilogo Caso 3

    • Costo storico partecipazione: 30.000 euro
    • Valore perizia al 01/01/2026: 120.000 euro
    • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 25.200 euro
    • Imposta senza rivalutazione (26% su 90.000): 23.400 euro
    • Valutazione: regime ordinario preferibile nel confronto diretto

    Quando conviene una verifica

    Ogni cessione di quote è un caso a sé: il confronto tra i due regimi richiede analisi personalizzata. Parla con un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Posso rivalutare le quote della mia Srl anche se ho già rivalutato in passato?

    Sì. La riapertura dei termini di rivalutazione operata dalla legge di bilancio 2026 è autonoma rispetto alle edizioni precedenti della norma. Se hai già rivalutato la stessa partecipazione in passato, il nuovo valore periziato al 1° gennaio 2026 sostituisce il precedente e l’imposta sostitutiva si calcola sul nuovo valore. Occorre però verificare se e in che misura l’imposta precedentemente versata possa essere scomputata: è una verifica tecnica che richiede l’assistenza di un professionista.

    La rivalutazione si applica anche alle partecipazioni qualificate?

    Sì, la rivalutazione opzionale di cui alla L. 448/2001, modificata dal comma 144 della legge di bilancio 2026, si applica sia alle partecipazioni qualificate sia a quelle non qualificate. L’aliquota del 21% è unica e non differenziata. Ciò che cambia è il regime ordinario di tassazione delle plusvalenze con cui confrontare la convenienza: per le partecipazioni qualificate il trattamento ordinario può essere diverso da quello delle non qualificate.

    Entro quando devo pagare l'imposta sostitutiva per la rivalutazione 2026?

    Il comma 144 della legge di bilancio 2026 non fissa direttamente i termini di versamento, che sono rimessi alle disposizioni attuative. Storicamente le edizioni precedenti della norma hanno previsto la scadenza entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, con possibilità di rateazione in tre rate annuali. È necessario attendere i provvedimenti attuativi o una circolare dell’Agenzia delle Entrate per conoscere i termini definitivi applicabili alla rivalutazione 2026.

    Cosa succede se vendo prima di aver versato l'imposta sostitutiva?

    La rivalutazione è efficace solo se la perizia è redatta e l’imposta sostitutiva è versata nei termini di legge. Se cedi la partecipazione prima di completare questi adempimenti, non puoi avvalerti del valore rivalutato come costo fiscale e la plusvalenza viene calcolata sul costo storico con le regole ordinarie. La pianificazione dei tempi è quindi fondamentale: la rivalutazione deve precedere l’atto di cessione.

    La rivalutazione si applica anche alle quote di società di persone?

    Sì. La norma di riferimento (L. 448/2001, art. 5, comma 2, modificato dal comma 144 LB 2026) riguarda le partecipazioni in senso ampio, incluse le quote di società di persone. Anche in questo caso è necessaria la perizia giurata e il versamento del 21% sul valore periziato. Il commercialista che assiste il contribuente deve verificare la corretta qualificazione della partecipazione e il trattamento della plusvalenza nel regime applicabile.

  • Art. 190 CPI – Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

    Art. 190 CPI – Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le notizie previste dall’ articolo 11 dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992 e (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio

    1996. Nota all’art. 190: – Il regolamento (CEE) 18 giugno 1992, n. 1768 «Istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea 2 luglio 1992, n. L

    182. Il regolamento (CE) 23 luglio 1996, n. 1610 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea 8 agosto 1996, n. 198.

  • Art. 67 D.Lgs. 79/2011 – Composizione delle controversie in materia di turismo

    Art. 67 D.Lgs. 79/2011 – Composizione delle controversie in materia di turismo

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista.

    2. Resta salva la facoltà del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell’ articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facoltà di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione è disciplinata dagli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. articolo precedente articolo successivo

  • Conviene affrancare le riserve in sospensione nel 2026? esempio di calcolo

    In sintesi

    • Aliquota sostitutiva del 10% su saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta.
    • Possibilità di affrancamento parziale: la società sceglie liberamente quali poste e per quale importo affrancare.
    • La sostitutiva sostituisce anche l’IRAP che sarebbe dovuta sull’emersione ordinaria delle poste affrancate.
    • Versamento obbligatorio in 4 rate annuali di pari importo, a partire dalla scadenza del saldo IRES/IRPEF per il 2025.
    • Dopo l’affrancamento, le successive distribuzioni della riserva seguono le regole ordinarie dei dividendi (incluso il regime PEX per i soci società di capitali).

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 44 L. 199/2025 consente di affrancare, in tutto o in parte, le riserve e i fondi in sospensione d’imposta esistenti al 31 dicembre 2024 e residui al 31 dicembre 2025, con un’imposta sostitutiva IRES/IRPEF e IRAP del 10%. La sostitutiva si liquida nella dichiarazione dei redditi 2025 e si versa in 4 rate annuali di pari importo.

    Approfondimento normativo completo: Comma 44 LB26: affrancamento riserve in sospensione imposta sost.

    Cosa sono le riserve in sospensione e perché affrancarle nel 2026

    Le riserve in sospensione d’imposta sono poste del patrimonio netto che non hanno ancora scontato una tassazione definitiva: tipicamente derivano da rivalutazioni fiscali di beni, agevolazioni pregresse o operazioni straordinarie. Finché rimangono in sospensione, la loro distribuzione ai soci o il loro utilizzo per copertura di perdite fa scattare la tassazione ordinaria in capo alla società, con IRES (o IRPEF) e IRAP.

    Il comma 44 della Legge di Bilancio 2026 offre la possibilità di ‘liberare’ queste poste pagando un’imposta sostitutiva del 10%, eliminando definitivamente lo stato di sospensione. Una volta affrancate, le riserve possono essere distribuite ai soci senza ulteriore imposizione in capo alla società, e il regime fiscale per il socio è quello ordinario dei dividendi – con le relative esenzioni per i soci persone giuridiche (regime PEX, 95% esente).

    La convenienza dell’operazione dipende dal confronto tra il 10% pagato ora e l’aliquota IRES/IRPEF + IRAP che si applicherebbe in futuro sull’emersione ordinaria. Per molte società la sostitutiva risulta significativamente inferiore, ma occorre considerare anche il costo finanziario della rateazione e i tempi di effettivo utilizzo delle riserve.

    Checklist: quando conviene affrancare?

    • Censire tutte le riserve e i fondi in sospensione d’imposta presenti nel bilancio al 31 dicembre 2024 che residuano al 31 dicembre 2025.
    • Stimare l’aliquota effettiva che si applicherebbe all’emersione ordinaria (IRES 24% + IRAP variabile, o IRPEF + IRAP per società di persone) e confrontarla con il 10%.
    • Valutare se si prevede di distribuire o utilizzare le riserve nel breve-medio termine: più è prossimo l’utilizzo, più è conveniente affrancare.
    • Verificare la capienza finanziaria per sostenere il versamento in 4 rate annuali: la prima scade alla data del saldo IRES/IRPEF per il 2025.
    • Considerare il regime fiscale del socio destinatario: per i soci persone fisiche la tassazione dei dividendi post-affrancamento (26% su cedolare) va confrontata con il totale dell’operazione.

    Caso Tizio: Srl con riserva di rivalutazione da affrancare

    Scenario. Tizio è socio al 100% di una Srl che ha in bilancio una riserva di rivalutazione fiscale di 500.000 euro, esistente al 31 dicembre 2024 e residua al 31 dicembre 2025. La Srl vuole distribuirla entro il 2027. Senza affrancamento, la distribuzione farebbe emergere la posta con IRES al 24%.

    Come si legge in pratica. Affrancando l’intera riserva con la sostitutiva del 10%, la Srl paga 50.000 euro in 4 rate da 12.500 euro ciascuna. Senza affrancamento, al momento della distribuzione la società avrebbe dovuto versare IRES al 24% pari a 120.000 euro. Il risparmio è di 70.000 euro, cui va sottratto il costo finanziario della rateazione quadriennale.

    Confronto Tizio

    • Riserva in sospensione: 500.000 euro
    • Sostitutiva affrancamento (10%): 50.000 euro in 4 rate da 12.500
    • IRES ordinaria evitata (24%): 120.000 euro
    • Risparmio lordo: 70.000 euro
    • Distribuzione post-affrancamento: soggetta a ritenuta ordinaria dividendi in capo al socio

    Caso Caia: affrancamento parziale per gestire la liquidità

    Scenario. Caia è socia di una Srl che ha riserve in sospensione per complessivi 800.000 euro, ma prevede di distribuirne solo 300.000 nel breve periodo. Vuole affrancare solo la porzione che intende distribuire presto.

    Come si legge in pratica. Il comma 44 consente l’affrancamento parziale. Caia sceglie di affrancare 300.000 euro, con sostitutiva di 30.000 euro (10%) in 4 rate da 7.500 ciascuna. I restanti 500.000 euro rimangono in sospensione e potranno essere affrancati (se la norma verrà rinnovata) o emergeranno con tassazione ordinaria quando utilizzati. La scelta parziale ottimizza il costo finanziario immediato.

    Riepilogo Caia

    • Riserve totali in sospensione: 800.000 euro
    • Porzione affrancata (scelta): 300.000 euro
    • Sostitutiva (10%): 30.000 euro in 4 rate da 7.500
    • Riserve non affrancate: 500.000 euro (rimangono in sospensione)
    • Flessibilità: l’affrancamento parziale è esplicitamente consentito dal comma 44

    Caso Sempronio: società di persone con fondo in sospensione

    Scenario. Sempronio è socio al 50% di una Snc che ha un fondo in sospensione d’imposta da agevolazione fiscale pregressa pari a 200.000 euro. In assenza di affrancamento, il fondo emergerebbe come reddito imponibile IRPEF (aliquota marginale di Sempronio: 43%) e IRAP.

    Come si legge in pratica. Affrancando il fondo con la sostitutiva del 10%, la Snc versa 20.000 euro in 4 rate da 5.000. L’imposta sostitutiva copre sia la componente IRPEF sia l’IRAP. Senza affrancamento, la quota di Sempronio (100.000 euro) sarebbe stata tassata a IRPEF al 43%, con un’imposta di circa 43.000 euro sulla sola quota socio. Il risparmio è sostanziale, pur tenendo conto che l’imposta è pagata dalla Snc e non dal singolo socio.

    Riepilogo Sempronio

    • Fondo in sospensione: 200.000 euro
    • Sostitutiva (10%): 20.000 euro in 4 rate da 5.000
    • IRPEF ordinaria sulla quota Sempronio (43% su 100.000): circa 43.000 euro
    • Sostitutiva copre anche IRAP: non dovuta separatamente
    • Prima rata: scadenza al saldo IRPEF per il periodo d’imposta 2025

    Quando conviene una verifica

    La convenienza dell’affrancamento dipende dall’aliquota effettiva della società, dal momento atteso di utilizzo delle riserve e dal costo finanziario della rateazione. Un commercialista può costruire il confronto puntuale per la tua situazione. Calcola la convenienza con un esperto.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quali poste possono essere affrancate con il comma 44?

    Il comma 44 si riferisce ai saldi attivi di rivalutazione, alle riserve e ai fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e residui al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025. Non rientrano le riserve già tassate o liberamente distribuibili: l’affrancamento riguarda esclusivamente le poste che, senza la norma, genererebbero tassazione ordinaria al momento della distribuzione o utilizzo.

    Come funziona la rateazione in 4 rate prevista dal comma 44?

    L’imposta sostitutiva del 10% si liquida nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (tipicamente Unico 2026 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare). Il versamento è obbligatoriamente suddiviso in 4 rate annuali di pari importo: la prima scade entro il termine del saldo delle imposte sui redditi per il 2025, le successive entro i termini dei saldi degli esercizi 2026, 2027 e 2028.

    Dopo l'affrancamento, come vengono tassate le distribuzioni ai soci?

    Una volta affrancata la riserva, le sue successive distribuzioni ai soci seguono le regole ordinarie dei dividendi. Per i soci persone fisiche si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 26% (o tassazione progressiva IRPEF per partecipazioni qualificate in certi casi). Per i soci società di capitali si applica il regime PEX con esclusione del 95% della distribuzione dalla base imponibile IRES. La società non dovrà pagare ulteriori imposte sulla distribuzione delle riserve già affrancate.

    L'affrancamento è conveniente anche se la società non prevede di distribuire le riserve presto?

    Se l’utilizzo delle riserve è lontano nel tempo, il confronto deve tenere conto del valore temporale del denaro: pagare il 10% oggi ha un costo finanziario reale rispetto a pagare imposte ordinarie tra molti anni. Tuttavia, per società con aliquote marginali elevate (IRES 24% + IRAP), l’affrancamento rimane conveniente nella maggior parte degli scenari anche con un orizzonte temporale di utilizzo pluriennale. L’analisi va fatta caso per caso.

    È possibile affrancare solo una parte delle riserve in sospensione?

    Sì, il comma 44 prevede espressamente la possibilità di affrancamento parziale: la società può scegliere liberamente quali poste e per quale importo avvalersi dell’agevolazione. Questa flessibilità consente di ottimizzare il costo finanziario immediato, affrancando solo le poste che si prevede di utilizzare a breve e lasciando in sospensione le restanti, con la possibilità (non certa) di beneficiare di eventuali futuri rinnovi della norma.

  • Art. 179 TUEL – Accertamento

    Art. 179 TUEL – Articolo 179

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. L’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo “Accensione prestiti” sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio. 83

    2. 2. L’accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni : 83 a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge; b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico; c) per le entrate relative a partite compensative delle spese del titolo “Servizi per conto terzi e partite di giro”, in corrispondenza dell’assunzione del relativo impegno di spesa; 83 c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell’atto amministrativo di impegno dell’amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento; 83 d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile. mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici , salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l’accertamento per cassa. 83

    3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l’idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell’annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell’ente , nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni. 83

    3-bis. L’accertamento dell’entrata è registrato quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. È vietato l’accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

  • Art. 209 Cod. Amb. – rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale

    Art. 209 Cod. Amb. – rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit , che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .)

    2. L’autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell’impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell’esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

    3. L’autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l’autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all’esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 . Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatorie di cui all’ articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

    4. L’autocertificazione e i relativi documenti mantengono l’efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all’interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma

    1. 5. Salva l’applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell’autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l’ articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e

    2. 6. Resta ferma l’applicazione del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del medesimo.

    7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell’amministrazione che li rilascia, all’ISPRA che cura l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all’articolo 208, comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

  • Art. 189 CPI – Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori

    Art. 189 CPI – Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: a) domande di brevetto o di registrazione con l’indicazione dell’eventuale priorità o richiesta di differimento dell’accessibilità al pubblico; b) brevetti e registrazioni concessi; c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale; d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico; e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria; f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione; g) domande di trascrizione degli atti di cui all’articolo 138 e trascrizioni avvenute. g-bis) sentenze di cui all’art. 197, comma

    6.

    2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).

    3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

  • Buono celiachia 2026: importi e come funziona, caso pratico

    In sintesi

    • AIFA effettua la revisione annuale del Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) entro il 30 novembre di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.
    • La revisione del PFN si basa su criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza, facilità di accesso, costo-beneficio ed economicità per il SSN.
    • Il buono dematerializzato per la celiachia è rilasciato dal Sistema tessera sanitaria (MEF) sotto forma di codice personale valido su tutto il territorio nazionale.
    • Il buono è utilizzabile in farmacie, parafarmacie, negozi alimentari specializzati e grande distribuzione organizzata (GDO).
    • Il buono riporta il limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente per l’erogazione di prodotti senza glutine a carico del SSN.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 376-382 della L. 199/2025 prevedono la revisione annuale del Prontuario Farmaceutico Nazionale da parte di AIFA (con criteri di efficacia, sicurezza e costo-beneficio) e introducono il buono dematerializzato per la celiachia: un codice personale valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Sistema tessera sanitaria, utilizzabile per acquistare prodotti senza glutine in farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e GDO, entro il limite massimo di spesa della legislazione vigente.

    Approfondimento normativo completo: Commi 376-382 LB 2026: revisione PFN AIFA e buono celiachia dema.

    Il buono celiachia dematerializzato e la riforma del Prontuario Farmaceutico

    I commi 376-382 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) intervengono su due fronti distinti ma collegati della spesa farmaceutica e sanitaria pubblica. Il primo riguarda la revisione annuale del Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) da parte dell’AIFA: la norma stabilisce che l’Agenzia deve completare la revisione e l’aggiornamento del PFN entro il 30 novembre di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo. I criteri di revisione sono: efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d’uso, facilità di accesso per l’assistito, costo-beneficio ed economicità complessiva per il SSN. A seguito della revisione, l’AIFA individua i farmaci da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal PFN, nonché quelli per cui procedere alla rinegoziazione del prezzo.

    Il secondo ambito di intervento – disciplinato dai commi 381 e 382 – riguarda l’erogazione dei prodotti senza glutine a carico del SSN per i soggetti affetti da celiachia. La norma introduce il buono dematerializzato, generato nell’infrastruttura del Sistema tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il buono assume la forma di un codice personale valido su tutto il territorio nazionale, con indicazione contestuale del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente. Questo meccanismo supera il precedente sistema di buoni cartacei o regionalmente frammentati, garantendo una gestione uniforme e tracciabile a livello nazionale.

    Il comma 382 definisce la rete dei punti vendita dove il buono dematerializzato può essere utilizzato: farmacie, parafarmacie, negozi alimentari specializzati e negozi della grande distribuzione organizzata (GDO). L’estensione alla GDO rappresenta una novità rilevante rispetto al regime previgente, che in molte Regioni limitava l’utilizzo dei buoni alle sole farmacie. Le modalità operative – inclusa la gestione informatica dei codici e la rendicontazione ai fini del rimborso SSN – sono definite ai sensi del comma 384.

    Cosa fare per accedere al buono celiachia dematerializzato

    • Accertarsi di essere in possesso della diagnosi di celiachia certificata e della relativa esenzione per patologia (codice 007) rilasciata dall’ASL competente.
    • Verificare sul portale del Sistema tessera sanitaria (o tramite il proprio medico di base) le modalità e i tempi di rilascio del codice personale buono dematerializzato.
    • Controllare il limite massimo di spesa annuo assegnato: è indicato contestualmente al codice personale e corrisponde ai tetti fissati dalla legislazione regionale e nazionale vigente.
    • Verificare quali farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e punti GDO nella propria area accettano già il buono dematerializzato, in attesa del completamento del rollout informatico.
    • Conservare i giustificativi degli acquisti effettuati con il buono dematerializzato per eventuali controlli da parte dell’ASL o del SSN.

    Tizio: adulto celiaco con esenzione attiva

    Scenario. Tizio ha 42 anni, è celiaco certificato dal 2019 con esenzione per patologia attiva (codice 007). Ogni mese si reca in farmacia per ritirare prodotti senza glutine utilizzando il buono cartaceo regionale. Vorrebbe capire cosa cambia con il nuovo sistema.

    Come si legge in pratica. Con il comma 381, il buono cartaceo regionale è sostituito da un codice personale dematerializzato generato dal Sistema tessera sanitaria. Tizio riceverà un codice valido su tutto il territorio nazionale – e non più solo nella sua Regione – entro il limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente. Il codice potrà essere utilizzato non solo in farmacia, ma anche in parafarmacie, negozi specializzati e GDO. Le modalità operative precise (accesso al codice, interfaccia di utilizzo) saranno definite ai sensi del comma 384.

    Cosa cambia per Tizio con il buono dematerializzato

    • Il buono cartaceo regionale è sostituito da un codice personale digitale del Sistema tessera sanitaria.
    • Il codice è valido su tutto il territorio nazionale, non più limitato alla Regione di residenza.
    • Il limite massimo di spesa rimane quello stabilito dalla legislazione vigente e viene indicato contestualmente al codice.
    • Il buono può essere utilizzato in farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e GDO.
    • Le modalità di accesso al codice e di utilizzo agli sportelli saranno definite dalle istruzioni operative ex comma 384.

    Caia: bambina celiaca e genitore che gestisce il buono

    Scenario. La figlia di Caia ha 7 anni e ha ricevuto diagnosi di celiachia confermata a gennaio 2026. Il pediatra ha attivato l’esenzione. Caia vuole capire se può acquistare prodotti senza glutine anche al supermercato sotto casa con il nuovo sistema.

    Come si legge in pratica. Sì. Il comma 382 della L. 199/2025 estende esplicitamente la rete di utilizzo del buono dematerializzato ai negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), oltre che alle farmacie, parafarmacie e negozi specializzati. Caia potrà quindi acquistare prodotti senza glutine a carico del SSN – entro il limite di spesa assegnato – direttamente al supermercato, senza dover necessariamente recarsi in farmacia. L’utilizzo avviene tramite il codice personale della figlia, generato dal Sistema tessera sanitaria.

    L'acquisto in GDO con il buono celiachia

    • Dal 2026 il buono dematerializzato è utilizzabile anche nei negozi della GDO.
    • La figlia celiaca deve avere esenzione per patologia attiva (codice 007) rilasciata dall’ASL.
    • Il codice personale è generato dal Sistema tessera sanitaria del MEF.
    • Il limite massimo di spesa è indicato direttamente nel codice e non può essere superato.
    • Farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e GDO sono tutti punti vendita abilitati.

    Sempronio: celiaco che si sposta frequentemente per lavoro

    Scenario. Sempronio è un professionista celiaco che per lavoro vive parte del mese a Milano e parte a Napoli. In passato aveva difficoltà a utilizzare il buono regionale fuori dalla propria Regione di residenza.

    Come si legge in pratica. La principale innovazione del buono dematerializzato per un professionista come Sempronio è la validità su tutto il territorio nazionale, esplicitamente prevista dal comma 381. Il codice personale rilasciato dal Sistema tessera sanitaria può essere utilizzato in qualsiasi farmacia, parafarmacia, negozio specializzato o punto GDO abilitato in Italia, indipendentemente dalla Regione di residenza. Sempronio potrà acquistare prodotti senza glutine a carico del SSN ovunque si trovi, entro il limite di spesa assegnato.

    La validità nazionale del buono dematerializzato

    • Il codice personale è valido su tutto il territorio nazionale dal 2026.
    • Non vi sono limitazioni geografiche legate alla Regione di residenza o di iscrizione al SSN.
    • Il limite massimo di spesa è quello stabilito dalla legislazione vigente, indicato nel codice.
    • Il buono è utilizzabile in farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e GDO di qualsiasi Regione.
    • Per chi si sposta frequentemente, la portabilità nazionale elimina la necessità di gestire buoni regionali diversi.

    Quando conviene una verifica

    Per chiarimenti sull’attivazione dell’esenzione per celiachia, sul limite massimo di spesa applicabile nella propria Regione o sulle modalità di utilizzo del buono dematerializzato, è consigliabile rivolgersi al proprio medico di base o a un professionista del settore sanitario. Consulta un esperto per dubbi sulla celiachia e i rimborsi SSN.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Come si ottiene il buono celiachia dematerializzato dal 2026?

    Il comma 381 della L. 199/2025 prevede che il buono dematerializzato per i prodotti senza glutine sia generato dal Sistema tessera sanitaria del MEF e rilasciato ai soggetti affetti da celiachia sotto forma di codice personale. Le modalità operative precise – incluse le modalità di accesso al codice da parte del paziente o del medico prescrittore – sono definite ai sensi del comma 384. Occorre essere in possesso della diagnosi certificata e dell’esenzione per patologia (codice 007) rilasciata dall’ASL competente.

    Qual è il limite massimo di spesa del buono celiachia?

    Il comma 381 stabilisce che il codice personale del buono dematerializzato è rilasciato congiuntamente all’indicazione del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente. I tetti di spesa per età e sesso sono fissati dal D.M. Salute 8 giugno 2001 e possono essere integrati dalle singole Regioni. La L. 199/2025 non modifica questi importi: rimangono quelli già vigenti. Per conoscere il limite applicabile nella propria situazione è necessario fare riferimento alla propria ASL o al proprio medico di base.

    Il buono celiachia può essere usato al supermercato?

    Sì. Il comma 382 della L. 199/2025 estende esplicitamente la rete di utilizzo del buono dematerializzato ai negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), oltre alle farmacie, parafarmacie e negozi alimentari specializzati. Questa estensione è una novità rispetto al regime precedente, che in molte Regioni consentiva l’utilizzo solo in farmacia. L’effettiva disponibilità nei singoli punti vendita dipende dalla progressiva implementazione delle procedure informatiche previste.

    Cosa prevede la revisione annuale del Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN)?

    I commi 376-379 della L. 199/2025 stabiliscono che AIFA deve effettuare la revisione del PFN entro il 30 novembre di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo. I criteri sono: efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d’uso, facilità di accesso, costo-beneficio ed economicità per il SSN. A seguito della revisione, AIFA può includere, mantenere, riclassificare o escludere farmaci dal PFN, e può prevedere misure transitorie per garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento con farmaci esclusi.

    Il buono celiachia dematerializzato è valido anche fuori dalla Regione di residenza?

    Sì. Il comma 381 specifica espressamente che il codice personale è valido su tutto il territorio nazionale. Questa caratteristica elimina le disomogeneità del regime previgente, in cui i buoni regionali non erano utilizzabili fuori dalla Regione di residenza. Dal 2026, un soggetto celiaco residente in Lombardia può utilizzare il proprio codice personale in qualsiasi farmacia, parafarmacia, negozio specializzato o punto GDO abilitato su tutto il territorio italiano, entro il limite di spesa assegnato.

    Vedi anche: Franchigia spese sanitarie, Celiachia, Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche e Spese mediche oltre 15.493 euro.

  • Art. 178 TUEL – Fasi dell’entrata

    Art. 178 TUEL – Articolo 178

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Le fasi di gestione delle entrate sono l’accertamento, la riscossione ed il versamento.

  • Sollecito di pagamento fattura: fac-simile

    Modelli e fac-simile · Crediti e diffide

    In sintesi

    Il sollecito di pagamento è il primo avviso bonario inviato al cliente per una fattura scaduta. Più morbido della messa in mora, mantiene il rapporto commerciale ma fissa la scadenza e prepara, se necessario, i passi successivi.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per ricordare una fattura scaduta al cliente
    Forma
    Scritta (email, PEC o raccomandata)
    Invio consigliato
    Email/PEC; raccomandata per i casi più seri
    Riferimenti
    Art. 1219 c.c.; D.Lgs. 231/2002 (ritardi di pagamento)

    Cos’è e quando si usa

    Il sollecito è la comunicazione con cui si ricorda al cliente che una fattura è scaduta e non risulta pagata. Ha un tono cortese e bonario: serve a ottenere il pagamento mantenendo il rapporto commerciale, prima di passare a strumenti più incisivi come la messa in mora o il decreto ingiuntivo.

    Nei rapporti tra imprese e con la PA, il D.Lgs. 231/2002 prevede termini di pagamento e interessi di mora automatici in caso di ritardo. Anche un semplice sollecito conviene inviarlo per iscritto, così da avere traccia: se restano inascoltati uno o due solleciti, il passo successivo è la formale costituzione in mora.

    Cosa deve contenere

    • Dati del creditore e del cliente
    • Estremi della fattura: numero, data, importo e scadenza
    • Cortese richiamo al mancato pagamento
    • Invito a pagare entro una nuova data
    • Indicazione delle coordinate per il pagamento
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: sollecito di pagamento

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Email / PEC
    
    Spett.le [NOME CLIENTE / RAGIONE SOCIALE]
    [INDIRIZZO / PEC]
    
    Oggetto: sollecito di pagamento - fattura n. [NUMERO] del [DATA]
    
    Gentile Cliente,
    
    dai nostri riscontri risulta non ancora saldata la seguente fattura:
    
    - Fattura n. [NUMERO] del [DATA] - importo euro [IMPORTO] - scaduta il [DATA SCADENZA].
    
    Confidando in una svista, La invitiamo cortesemente a provvedere al pagamento entro il [NUOVA DATA], mediante bonifico sulle seguenti coordinate: [IBAN].
    
    Qualora il pagamento fosse già stato effettuato, La preghiamo di considerare nulla la presente e di trasmetterci la contabile.
    
    Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo cordiali saluti.
    
    [FIRMA / RAGIONE SOCIALE]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Per il primo sollecito basta una email o una PEC, con tono cortese: spesso il mancato pagamento è una semplice dimenticanza. Conserva comunque l’invio. Se il cliente non risponde, invia un secondo sollecito più fermo e poi, se serve, una messa in mora formale.

    Tra imprese, ricorda che maturano interessi di mora automatici ai sensi del D.Lgs. 231/2002, che puoi richiedere insieme al capitale. Se il credito resta insoluto, valuta con un professionista il decreto ingiuntivo: la fattura accettata e registrata è un buon titolo per ottenerlo.

    Errori da evitare

    • Usare subito toni aggressivi col primo sollecito (danneggia il rapporto)
    • Non indicare numero e data esatti della fattura
    • Non conservare traccia dei solleciti inviati
    • Dimenticare di richiedere gli interessi di mora dovuti

    Domande frequenti

    Che differenza c'è tra sollecito e messa in mora?
    Il sollecito è un avviso bonario; la messa in mora è l’atto formale che fa decorrere gli interessi e interrompe la prescrizione. In genere si invia prima il sollecito e, in caso di silenzio, la messa in mora.
    Posso chiedere gli interessi di ritardo?
    Sì. Nei rapporti commerciali tra imprese e con la PA gli interessi di mora maturano automaticamente dalla scadenza, ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
    Quanti solleciti devo inviare prima di agire?
    Non c’è un numero fisso. In pratica si inviano uno o due solleciti; in mancanza di pagamento si passa alla messa in mora e poi al recupero giudiziale del credito.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.