Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 86 T.U.B.: Accertamento del passivo

    Art. 86 T.U.B.: Accertamento del passivo

    Art. 86 T.U.B. – Accertamento del passivo.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore l’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s’intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore. Se il destinatario ha sede o risiede all’estero, la comunicazione puo’ essere effettuata con le stesse modalita’ al suo rappresentante in Italia, se esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e’ onere comunicare ai commissari, con l’avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3.

    2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca, nonche’ ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari.

    2-bis. Nei casi disciplinati dall’articolo 92-bis, i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, possono provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per singole categorie di aventi diritto, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in uno o piu’ quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l’invito a consultare l’elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L’elenco e’ depositato presso la sede della societa’ o messo altrimenti a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso il diritto di ciascuno di prendere visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5 decorre dalla pubblicazione dell’avviso di cui al presente comma.

    3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore e’ tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.

    4. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, all’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.

    5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l’esistenza, la specie e l’entita’ dei propri diritti e indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente articolo.

    6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d’Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l’elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l’ordine degli stessi, nonche’ gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui e’ stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo.

    7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonche’ dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e’ stato negato il riconoscimento delle pretese.

    8. Successivamente i commissari comunicano senza indugio, a mezzo posta elettronica certificata, a coloro ai quali e’ stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell’avvenuto deposito dello stato passivo e’ dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

    9-bis. I commissari, previa autorizzazione della Banca d’Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono non procedere all’accertamento del passivo relativamente ai crediti di cui al comma 1 se risulta che non puo’ essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei titolari di tali crediti, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

    9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla presentazione alla Banca d’Italia degli elenchi di cui al comma 6.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Articolo 102 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 102 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 102 CCII – Finanziamenti prededucibili dei soci

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l’emissione di garanzie e controgaranzie, fino all’ottanta per cento del loro ammontare.

    2. Il medesimo beneficio opera per l’intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo […].

  • Art. 110 TUEL – Articolo 110

    Art. 110 TUEL – Articolo 110

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’ incarico. 139

    2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

    3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

    4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 139

    5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

    6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

  • Articolo 92 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 92 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 92 CCII – Commissario giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

    2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137, in quanto compatibili, nonchè le disposizioni di cui agliarticoli 35, comma 4-bis,e 35.1 deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano alresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto decreto.

    3. Il commissario giudiziale vigila sull’attività del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonchè ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all’articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione. Nel concordato in continuità aziendale il commissario giudiziale può affiancare il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta.

    4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.

    5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Articolo 105 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 105 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 105 CCII – Operazioni e relazione del commissario

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l’impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita […] almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero.

    2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

    3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare […] e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all’articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa è trasmessa al pubblico ministero.

    4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

    5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell’espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed è trasmessa al pubblico ministero.

  • Art. 18 L. 68/1999 – Disposizioni transitorie e finali

    Art. 18 L. 68/1999 – Disposizioni transitorie e finali

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell’adempimento dell’obbligo stabilito dalla stessa.

    2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all’articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.

    3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all’articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 6.

  • CCNL Florovivaismo: orario di lavoro, stagionalita e straordinario

    CCNL Florovivaismo e Giardinaggio

    In sintesi

    Il CCNL florovivaismo prevede un orario normale di 39 ore settimanali (come nel comparto agricolo). Il lavoro stagionale puo comportare intensificazioni nei periodi di punta (semina, trapianto, raccolta fiori, allestimento serre). Lo straordinario e compensato con maggiorazioni definite dal contratto nazionale e integrate dai CPL. La stagionalita e un elemento strutturale del settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA-Agricoltori Italiani · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, accordo nazionale per il quadriennio 2026-2029 degli operai agricoli e florovivaisti
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029, integrato dai contratti provinciali di lavoro che fissano i salari effettivi. Aumento del 5,1% per il biennio economico 2026-2027: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati
    Platea
    ~80.000-100.000 (operai florovivaisti OTI/OTD, giardinieri, addetti vivai e garden)

    Tabella riepilogativa

    Orario e maggiorazioni straordinario – CCNL Florovivaismo
    Tipologia Maggiorazione Note
    Orario normale settimanale 39 ore Distribuzione su 6 giorni (lun-sab)
    Straordinario diurno feriale +25% Oltre le 39 ore settimanali
    Straordinario notturno (22-6) +50% Se non turno ordinario
    Lavoro domenicale +30% (o riposo compensativo) Previsto da CPL
    Lavoro festivo nazionale +50% o riposo compensativo 11 festivi nazionali + 4 giugno
    Lavoro notturno ordinario (turni) +20% (maggiorazione turno) Se turno fisso notturno

    Orario contrattuale e distribuzione settimanale

    Il CCNL degli operai agricoli e florovivaisti fissa l’orario normale a 39 ore settimanali, di norma distribuite su sei giorni (dal lunedi al sabato). La giornata lavorativa tipo e di 6 ore e 30 minuti. Nei vivai e nelle serre, l’orario puo essere concentrato in certi periodi dell’anno e ridotto in altri, compatibilmente con la stagionalita delle colture.

    L’orario effettivo puo essere organizzato con flessibilita stagionale: nei periodi di punta (trapianto, raccolta, allestimento) si lavora piu delle 39 ore settimanali, recuperando nei periodi di minore attivita. Tale flessibilita deve essere concordata a livello aziendale o territoriale.

    Stagionalita e picchi di lavoro

    Il florovivaismo e un settore a forte connotazione stagionale. I periodi di intensita massima variano per tipologia di coltura:

    • Floricoltura in serra: picco gennaio-marzo (San Valentino, Festa della Donna, Pasqua) e ottobre-novembre (Ognissanti)
    • Vivai ornamentali: marzo-maggio (messa a dimora) e settembre-ottobre (semina autunnale)
    • Manutenzione del verde: picco primavera-estate, con lavori di potatura concentrati in inverno

    Gli OTD vengono assunti proprio per coprire questi picchi stagionali. Gli OTI godono di maggiore continuita ma possono essere soggetti a riduzioni dell’orario nei periodi di stasi.

    Straordinario: limiti e compensazione

    Lo straordinario nel settore agricolo segue il D.Lgs. 66/2003 (limite 48 ore medie settimanali su 4 mesi) con le specificita del CCNL agricolo. Il limite individuale annuo di straordinario e fissato dai CPL (di norma 200-250 ore).

    Le maggiorazioni del 25% per il diurno feriale, del 50% per il notturno e del 30-50% per festivi si applicano sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Alcuni CPL prevedono in alternativa la compensazione con riposo compensativo (ROL), da fruire entro l’anno.

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario durante la campagna di San Valentino
    Tizio lavora in una floricoltura in serra in Liguria. Nel periodo gennaio-febbraio lavora 46 ore settimanali per tre settimane di fila. Le 7 ore settimanali eccedenti le 39 ordinarie sono straordinario diurno feriale: maggiorazione del 25%. Su una quota oraria di 8 € lordi, lo straordinario vale 10 €/ora. Per 21 ore di straordinario Tizio percepisce 210 € aggiuntivi lordi in quel periodo.
    Caia – Lavoro domenicale in garden center
    Caia lavora in un garden center aperto la domenica nel periodo primaverile. Il CPL provinciale prevede per il lavoro domenicale una maggiorazione del 30% sulla paga oraria ordinaria. Caia lavora 6 domeniche da 6 ore ciascuna: 36 ore domenicali x maggiorazione 30% = 10,8 ore aggiuntive di retribuzione, ovvero circa 86 € lordi di maggiorazione complessiva.
    Sempronio – Flessibilita stagionale: come funziona
    Sempronio e OTI in un vivaio toscano. Il contratto aziendale prevede flessibilita: 45 ore settimanali nei mesi di marzo-maggio, 33 ore settimanali in luglio-agosto, con compensazione a fine anno. Le ore eccedenti le 39 nei mesi intensi non vengono pagate come straordinario ma vanno in banca ore. Sempronio verifica che il totale annuo non superi le ore ordinarie complessive: se le ore non vengono restituite, diventano straordinario da retribuire.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Florovivaismo?
    39 ore settimanali, distribuite di norma su 6 giorni. Si tratta dello stesso orario del CCNL operai agricoli generali.
    Come e compensato lo straordinario?
    Con maggiorazioni sulla quota oraria: +25% per il diurno feriale, +50% per il notturno, +30% per il domenicale, +50% per i festivi nazionali. I CPL possono prevedere in alternativa il riposo compensativo (ROL).
    Il lavoro stagionale implica orari piu lunghi?
    Si, nei periodi di punta e frequente lavorare oltre le 39 ore settimanali. Questo puo essere regolato come straordinario (con maggiorazione) oppure come flessibilita con recupero nei periodi di stasi, se previsto da accordo aziendale o CPL.
    Esiste un limite annuo agli straordinari?
    Si, di norma 200-250 ore annue individuali, come fissato dai CPL. Il limite di legge di 48 ore medie settimanali su 4 mesi si applica comunque.
    I turni notturni fissi sono diversi dallo straordinario notturno?
    Si. Il turno notturno ordinario (inserito nel piano di lavoro programmato) e compensato con una maggiorazione di turno (di norma +20%). Lo straordinario notturno, cioe ore eccedenti l’orario normale svolte di notte, e compensato con maggiorazione piu alta (+50%).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita per gli operai, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR e liquidazione a fine rapporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 85 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 85 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 75 D.Lgs. 209/2005 – Protocolli di autonomia

    Art. 75 D.Lgs. 209/2005 – Protocolli di autonomia

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l' IVASS può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, … , una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l'entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l'autonomia dell'impresa.

    2. L' IVASS può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

  • Art. 81 D.Lgs. 209/2005 – Vigilanza prudenziale

    Art. 81 D.Lgs. 209/2005 – Vigilanza prudenziale

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS , al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nell'articolo 79 , può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

    2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento … dell'impresa, l' IVASS ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

    3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l' IVASS nomina un commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 230, un commissario per la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria oppure la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

    ((

    4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, la decurtazione di pari importo dai fondi propri a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

    ))

  • Maternità e congedi parentali nel CCNL Studi Professionali

    CCNL Studi Professionali

    In sintesi

    Il CCNL Studi Professionali garantisce alle lavoratrici in maternità obbligatoria il 100% della retribuzione (80% INPS + 20% datore). Congedo parentale 6+6 mesi al 30% INPS. Il fondo Cadiprof offre prestazioni aggiuntive a sostegno della genitorialità: contributi per asilo nido, baby-sitter, scuole materne, sostegno familiare.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confprofessioni · Consilp · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Triennio 2024-2026 (ultimo aumento dicembre 2026)
    Vigenza
    2024 – 2026 (in fase di rinnovo)
    Platea
    ~700.000

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi CCNL Studi Professionali
    Tipologia Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100% (80% INPS + 20% datore)
    Paternità obbligatoria 10 giorni 100% INPS
    Congedo parentale 0-12 anni 6+6 mesi 30% INPS
    Allattamento 2 ore/giorno fino a 1 anno 100% INPS
    Cadiprof – asilo nido Contributo annuale Rimborso parziale
    Cadiprof – baby-sitter Contributo In casi specifici

    Maternità obbligatoria al 100%

    Maternità obbligatoria di 5 mesi (2+3 o flessibilità). L’INPS eroga l’80%, il CCNL Studi prevede integrazione al 100%.

    Durante la maternità maturano regolarmente ferie, 13ª, TFR. Conservazione del posto fino al 1° compleanno del bambino.

    Paternità obbligatoria

    10 giorni lavorativi al 100% INPS. Fruibili dai 2 mesi prima al 5° mese dopo la nascita. Anticipata dal datore.

    Congedo parentale

    Regole nazionali (D.Lgs. 105/2022):

    • Madre: 6 mesi
    • Padre: 6 mesi (7 se ≥3 continuativi)
    • Limite congiunto: 10-11 mesi
    • Indennità INPS 30%

    Negli studi professionali, il congedo parentale è spesso integrato con il part-time per agevolare il rientro al lavoro.

    Cadiprof e Gestione Professionisti: welfare familiare

    Il fondo Cadiprof offre prestazioni specifiche a sostegno della genitorialità:

    • Contributo asilo nido: rimborso parziale delle tasse di iscrizione
    • Contributo baby-sitter: in caso di particolari esigenze familiari
    • Contributo scuole materne
    • Contributo per attività estive dei figli
    • Sostegno per non autosufficienti: assistenza anziani in famiglia

    Le richieste si fanno tramite la piattaforma Cadiprof con documentazione delle spese sostenute.

    Casi pratici

    Tizia – Maternità con prestazioni Cadiprof
    Tizia (2° livello) entra in maternità. Per 5 mesi percepisce il 100% (80% INPS + 20% datore). Dopo il rientro, usufruisce del contributo Cadiprof per asilo nido del figlio: ~600 € annui di rimborso.
    Caia – Smart working post-maternità
    Caia (3° livello) chiede smart working 3 giorni/settimana al rientro dalla maternità per gestire l’allattamento e l’asilo. Lo studio acconsente per i primi 12 mesi del bambino. Retribuzione invariata.
    Sempronio – Paternità obbligatoria
    Sempronio (1° livello, praticante) chiede 10 giorni di paternità. Indennità INPS 100% per tutti i 10 giorni lavorativi. Maturano regolarmente ferie e 13ª.

    Domande frequenti

    Quanto dura la maternità nel CCNL Studi?
    5 mesi totali (2+3 o flessibilità). Indennità al 100% (80% INPS + 20% integrazione datore).
    Cadiprof offre contributi per asilo nido?
    Sì, contributo annuale per rimborso parziale della tassa di iscrizione all’asilo nido. Da richiedere tramite piattaforma Cadiprof con documentazione spese.
    Posso fare smart working dopo la maternità?
    Sì, il settore è leader in smart working. È prassi diffusa concordare modalità di lavoro agile per il rientro post-maternità (smart parziale o integrale per alcuni mesi).
    Il congedo parentale incide sulle ferie?
    No, il periodo di congedo parentale è equiparato al servizio ai fini di maturazione di ferie, 13ª, TFR. Lo stesso vale per maternità obbligatoria.
    Posso essere licenziata se sono incinta?
    No, divieto assoluto di licenziamento dalla comunicazione della gravidanza fino al 1° compleanno del bambino, salvo causa di forza maggiore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso e licenziamento nel CCNL Studi Professionali, Ferie e permessi nel CCNL Studi Professionali, Tredicesima e premi nel CCNL Studi Professionali, Malattia e infortunio nel CCNL Studi Professionali e Periodo di prova nel CCNL Studi Professionali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Professionali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.