Autore: Andrea Marton

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 87/2024: riforma del ravvedimento operoso

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 87/2024: riforma del ravvedimento operoso

    D.Lgs. 87/2024 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    Ravvedimento operoso. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • Articolo 96.1 del T.U.B.

    Articolo 96.1 del T.U.B.

    Art. 96.1 T.U.B. – Dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia).

    In vigore dal 09/03/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/02/2016 n. 30 Articolo 1

    “1. I sistemi di garanzia hanno una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passivita’ e comunque pari almeno allo 0,8 per cento dell’importo dei depositi protetti delle banche aderenti ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96-bis.1, comma 4, come risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

    2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al comma 1 e’ raggiunto, in modo graduale, entro il 3 luglio 2024. Il termine e’ prorogato sino al 3 luglio 2028, se prima del 3 luglio 2024 il sistema ha impiegato le proprie risorse per un ammontare superiore allo 0,8 per cento dell’importo dei depositi protetti delle banche aderenti al 31 dicembre dell’anno precedente ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96-bis.1, comma 4.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, puo’ prevedere, previa approvazione della Commissione europea, una dotazione finanziaria inferiore a quella indicata al comma 1, e pari almeno allo 0,5 per cento dell’importo dei depositi protetti delle banche aderenti, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96-bis.1, comma 4, se:

    a) e’ improbabile che una quota rilevante della dotazione finanziaria venga utilizzata per misure diverse da quelle di cui all’articolo 96-bis, comma 1-bis, lettere b) e c); e

    b) il settore bancario in cui operano gli aderenti al sistema di garanzia e’ altamente concentrato e una grande quantita’ di attivita’ e’ detenuta da un ridotto numero di banche o di gruppi bancari che, data la loro dimensione, in caso di dissesto sarebbero probabilmente soggetti a risoluzione.

    4. Se, dopo la data indicata al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello-obiettivo ivi indicato, o, se del caso, di quello stabilito ai sensi del comma 3, essa e’ ripristinata mediante il versamento di contributi periodici ai sensi dell’articolo 96.2, comma 1. Il ripristino avviene entro sei anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello-obiettivo.

    5. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascun aderente, nonche’ da ogni altro fondo istituito presso lo stesso sistema di garanzia. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dalla presente Sezione il sistema di garanzia risponde esclusivamente con la dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dalla presente Sezione, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del sistema di garanzia o nell’interesse di quest’ultimo, ne’ quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso sistema di garanzia.”

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  • Art. 19 L. 91/1992

    Art. 19 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell’articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l’Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

  • Art. 36 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 36 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 36 Bis L. Fall. – Termini processuali

    Termini processuali

  • Art. 209 TULPS – Disposizioni penali accessorie (abrogato)

    Art. 209 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1982, N. 17

  • Art. 376 DPR 495/1992 – Presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di Polizia

    Art. 376 DPR 495/1992 – Presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di Polizia

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Quando, in ottemperanza all'invito dell'autorità, sono presentati i documenti o fornite le informazioni richieste a norma dell'articolo 180, comma 8, del codice, entro il termine stabilito, il comando o l'ufficio di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, presso il quale i documenti o le informazioni sono resi, ne prende atto redigendo apposito verbale e, se diverso dal comando o ufficio che ha formulato l'invito, ne dà comunicazione, senza ritardo, a quest'ultimo.

    2. Copia del verbale di cui al comma 1 è consegnata alla persona che ha fornito le informazioni o ha esibito i documenti.

    3. Il verbale di cui al comma 1 è conforme al modello seguente: COMANDO……………… OGGETTO: Verbale di violazione all' art. 180 C.d.S. contestato dall'Ufficio o Comando di…………………….. L'anno………… il giorno……. del mese di………. alle ore…… nell'Ufficio o Comando…………. si è presentato il Sig………………………….. nato a……………… il……………. residente a……….. via…………….. il quale ha esibito:

    1. La patente di guida cat….. n…………… rilasciata dalla prefettura di………… il………… validità rinnovata fino al……………. vidimata per l'anno in corso. Eventuali prescrizioni o annotazioni:………………………..

    2. La carta di circolazione e/o certificato di proprietà del veicolo targato…………. tipo……………… intestato a………………… rilasciato/a il……………………… Revisione:………………. annotazioni:………………….

    3. Il certificato di assicurazione del veicolo targato………… tipo………. dell'impresa di assicurazione……………… n. polizza……………. validità dalle ore…….. del……. alle ore…………….. del……………….. premio pagato il…………………….

    4. Altri documenti:………………………………………………………………………………………………….. I dati sono rilevati dal…………………………………… =================================================================== ============ All'Ufficio o Comando * lì……………….. di………………… prot………….. Si trasmette per quanto di competenza il presente verbale ai sensi dell'art. 376 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. * Da inviare all'Ufficio o Comando che ha contestato la violazione.

  • Art. 84 CPI – Brevettazione alternativa

    Art. 84 CPI – Brevettazione alternativa

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

    2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un’invenzione o viceversa, l’Ufficio italiano brevetti e marchi invita l’interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.

    3. Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un’ invenzione o viceversa, è applicabile l’articolo 161.

  • Art. 64 D.Lgs. 209/2005 – (Riserve tecniche)

    Art. 64 D.Lgs. 209/2005 – (Riserve tecniche)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attività nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III.

    2. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità del Titolo III, Capo II.

    ))

  • Art. 179 D.Lgs. 259/2003 – Categoria delle stazioni radioelettriche di nave

    Art. 179 D.Lgs. 259/2003 – Categoria delle stazioni radioelettriche di nave

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie: a) 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera continuativa per 24 ore al giorno; b) 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al giorno; c) 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al giorno; d) 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8 ore al giorno.

    2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina in quali delle categorie suddette sarà assegnata ogni stazione radioelettrica di bordo. Tale indicazione dovrà essere riportata nella licenza di esercizio radioelettrico di cui all’articolo 183. articolo precedente articolo successivo

  • Periodo di prova nel CCNL Edilizia Industria: operai e impiegati

    CCNL Edilizia Industria (ANCE)

    In sintesi

    Il periodo di prova nel CCNL Edilizia Industria varia da 2 mesi (operai e impiegati di livello base) fino a 6 mesi per la 1ª categoria super (quadri tecnici). Deve essere scritto. Si sospende per malattia, infortunio, ferie. Recesso libero senza preavviso. Per gli operai a giornata il periodo di prova è ridotto (di norma 15 giorni).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCE · Legacoop · Confcooperative · Agci · FenealUil · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    29 gennaio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~600.000

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova – CCNL Edilizia Industria
    Categoria Durata massima
    1ª categoria super (impiegati direttivi) 6 mesi
    Impiegati 1° livello 4 mesi
    Impiegati 2°-4° livello 3 mesi
    Impiegati 5°-7° livello 2 mesi
    Operai (3°-4° livello) 2 mesi
    Operai (1°-2° livello) 30 giorni
    Operai a giornata 15 giorni

    La malattia o l’infortunio sul lavoro sospendono il periodo di prova, prolungandolo di altrettanti giorni.

    Forma scritta obbligatoria

    Il periodo di prova deve risultare da atto scritto nel contratto di assunzione o in clausola separata firmata. In mancanza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.

    L’edilizia ha specifiche modalità di assunzione (a giornata, a tempo determinato di cantiere, a tempo indeterminato): per ciascuna la durata della prova può variare.

    Sospensione della prova

    Il periodo di prova è sospeso per:

    • Malattia ordinaria
    • Infortunio sul lavoro: sospensione fino a guarigione clinica completa
    • Ferie e ROL
    • Congedi (parentali, matrimonio, lutto)
    • Avverse condizioni meteo documentate (cantieri chiusi per pioggia, gelo)

    La durata di prova si prolunga di altrettanti giorni di sospensione.

    Recesso libero durante la prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e senza obbligo di motivazione. Restano vietati i recessi:

    • Discriminatori (sesso, religione, nazionalità, appartenenza sindacale)
    • Ritorsivi (denuncia di irregolarità su sicurezza)
    • Abusivi (se il lavoratore non ha potuto svolgere la prova)

    In edilizia, la denuncia di irregolarità sulla sicurezza è frequente. Il recesso che segua una denuncia documentata è impugnabile come ritorsivo.

    Conferma automatica al termine

    Se al termine della prova nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna comunicazione.

    Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio e nell’accantonamento Cassa Edile.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio 3° livello prova 2 mesi
    Tizio è assunto come muratore specializzato (3° livello). Prova: 2 mesi. Contratto firmato 1° marzo. Termine prova: 30 aprile. Se nessuno recede entro quella data, dal 1° maggio è confermato a tempo indeterminato.
    Caia – Impiegata prova 3 mesi con malattia
    Caia è impiegata 4° livello con prova di 3 mesi dal 1° febbraio. Termine: 30 aprile. Nel periodo è malata 10 giorni. La prova si estende al 10 maggio per recupero della sospensione.
    Sempronio – Recesso del datore per ritorsione
    Sempronio è in prova come operaio comune. Al 25° giorno denuncia all’ITL l’assenza di DPI in cantiere. Al 27° giorno il datore gli comunica recesso “per mancato superamento della prova”. Sempronio impugna come recesso ritorsivo: il sindacato lo aiuta nella causa di lavoro per nullità del recesso.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova in edilizia?
    Da 15 giorni (operai a giornata) a 6 mesi (1ª categoria super impiegati). Operai standard: 30 giorni – 2 mesi. Impiegati: 2-6 mesi.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, obbligatoriamente. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.
    Malattia e infortunio sospendono la prova?
    Sì, malattia ordinaria, infortunio sul lavoro, ferie, congedi e anche avverse condizioni meteo che fermano il cantiere prolungano il periodo di prova di altrettanti giorni.
    Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
    Sì, il recesso è libero senza preavviso. Restano vietati i recessi discriminatori o ritorsivi (es. dopo denuncia irregolarità sicurezza).
    Cosa succede dopo il periodo di prova?
    Conferma automatica a tempo indeterminato se nessuno recede. Il periodo di prova si computa nell’anzianità e nell’accantonamento Cassa Edile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e paga base operai e impiegati, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Edilizia Industria, il ruolo della Cassa Edile, Maternità e congedi parentali nel CCNL Edilizia Industria, Gratifica natalizia e mensilità aggiuntive nel CCNL Edilizia Industria e tutele e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Industria (ANCE). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Welfare CCNL Edilizia Industria: Sanedil, Prevedi e Cassa Edile

    CCNL Edilizia Industria (ANCE)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Industria offre un sistema di welfare contrattuale ricco e specifico per il settore: Sanedil per la sanità integrativa, Prevedi per la pensione complementare, Cassa Edile per ferie, gratifica natalizia e prestazioni varie (sostegno allo studio, sussidi per infortunio, contributi familiari). Tutto è gestito dalla bilateralità di settore, con contributi a carico del datore di lavoro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCE · Legacoop · Confcooperative · Agci · FenealUil · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    29 gennaio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~600.000

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale CCNL Edilizia
    Strumento Tipo Beneficiari Modalità
    Sanedil Sanità integrativa Operai e impiegati Contributo datore via Cassa Edile
    Prevedi Pensione complementare Tutti (volontario) 1,2% datore + lavoratore + TFR
    Cassa Edile Bilateralità territoriale Operai 18,5% accantonamento totale
    FormEdil Formazione continua Tutti Contributi via Scuole Edili
    Sostegno studio figli Borse + contributi Figli lavoratori 15M € via Sanedil (2026)

    Sanedil: la sanità integrativa

    Sanedil è il fondo di sanità integrativa per i lavoratori edili, attivo dal 2021 grazie all’accordo tra le parti sociali. Iscrizione automatica via Cassa Edile per tutti i lavoratori edili (operai e impiegati). Contributi interamente a carico del datore di lavoro.

    Cosa copre Sanedil:

    • Visite specialistiche e accertamenti diagnostici
    • Prestazioni odontoiatriche (ablazione tartaro, otturazioni, ortodonzia ridotta)
    • Ricoveri ospedalieri (anche post-infortunio)
    • Cure riabilitative e fisioterapia
    • Prevenzione oncologica
    • Rimborsi per protesi acustiche, oculistiche
    • Sostegno allo studio dei figli (15M € stanziati 2026)
    • Prestazioni straordinarie per superstiti di lavoratori deceduti

    Prevedi: la pensione complementare

    Prevedi è il fondo pensione complementare di settore, attivo dal 1996. Aderirvi è volontario ma vantaggioso:

    • Contributo datore: 1,2% della retribuzione (versato solo se il lavoratore aderisce e contribuisce a sua volta)
    • Contributo lavoratore: minimo 1%, fino a 5.164 €/anno deducibili fiscalmente
    • TFR: 100% del TFR maturando può essere destinato a Prevedi
    • Continuità contributiva: indipendente dall’impresa (vantaggio per chi cambia spesso datore in edilizia)

    Particolarmente conveniente per chi ha mobilità tra imprese (frequente in edilizia): garantisce continuità della contribuzione previdenziale anche cambiando impresa.

    Cassa Edile: il cuore della bilateralità

    La Cassa Edile è l’ente bilaterale territoriale di settore. Ogni provincia ha la propria Cassa Edile, gestita pariteticamente dalle parti sociali (datori + sindacati).

    Funzioni principali:

    • Riscossione dei contributi (18,5% accantonamento dal datore)
    • Gestione e pagamento ferie operai
    • Gestione e pagamento gratifica natalizia (13ª) operai
    • Registrazione dell’anzianità contributiva di settore
    • Erogazione prestazioni territoriali (sussidi, contributi, formazione)
    • Iscrizione e gestione Sanedil e Prevedi
    • Collaborazione con Scuole Edili per la formazione

    La Cassa Edile è l’interfaccia unica del lavoratore con il sistema bilaterale di settore.

    FormEdil e Scuole Edili: formazione continua

    La formazione professionale è essenziale in edilizia. La rete di Scuole Edili territoriali coordinate da FormEdil nazionale eroga:

    • Corsi di sicurezza obbligatori (lavori in quota, DPI, antincendio, primo soccorso)
    • Corsi di formazione professionale (muratura, carpenteria, ferraio, escavatorista)
    • Corsi di aggiornamento tecnico (nuovi materiali, tecniche di costruzione)
    • Corsi per macchinari edili (gru, escavatori, betoniere, ponteggi)
    • Corsi di lingua per lavoratori stranieri

    I corsi sono gratuiti per i lavoratori iscritti in Cassa Edile. I costi sono coperti dai contributi del datore di lavoro al sistema bilaterale.

    Prestazioni straordinarie e sostegno allo studio

    Il rinnovo del 2025 ha rafforzato le prestazioni straordinarie:

    • 15 milioni di € stanziati da CNCE al Fondo Sanedil entro il 28 febbraio 2026 per il “Sostegno allo studio dei figli di lavoratori edili
    • Borse di studio per studenti meritevoli
    • Prestazioni straordinarie per superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro
    • Sussidi per spese funebri
    • Contributi per asilo nido e scuola materna

    Le prestazioni si richiedono tramite la Cassa Edile territoriale di iscrizione del lavoratore.

    Casi pratici

    Tizio – Ricovero post-infortunio coperto da Sanedil
    Tizio (3° livello) si infortuna in cantiere e viene ricoverato per intervento. INAIL copre il ricovero base; Sanedil interviene con prestazioni integrative (camera singola, fisioterapia post-dimissioni). Risparmio: oltre 1.500 € rispetto a copertura solo SSN.
    Caia – Adesione a Prevedi cambiando imprese
    Caia (impiegata 4° livello) aderisce a Prevedi da subito. Nei 10 anni successivi cambia 3 imprese. Tutte e 3 versano il contributo 1,2% a Prevedi che cumula i versamenti. Su 10 anni: ~25-30k € di montante (contribuiti datore + personale + TFR + rivalutazioni). Continuità garantita.
    Sempronio – Sostegno studio per figlio
    Sempronio (operaio 2° livello) ha un figlio iscritto al liceo. Fa domanda al Fondo Sanedil per il sostegno allo studio. Ottiene un contributo per i libri di testo e una borsa di studio per merito. Erogato direttamente sul conto del figlio.

    Domande frequenti

    Cos'è Sanedil?
    Fondo di sanità integrativa per lavoratori edili, attivo dal 2021. Iscrizione automatica via Cassa Edile, contributi a carico del datore. Copre visite, ricoveri, odontoiatria, cure post-infortunio, sostegno studio figli.
    Conviene aderire a Prevedi se sono in edilizia?
    Particolarmente conveniente per chi cambia spesso impresa: garantisce continuità contributiva indipendente dal datore. Su 30 anni il montante atteso supera del 30-40% il TFR in azienda.
    Cosa fa la Cassa Edile?
    Gestisce ferie operai, gratifica natalizia, sanità integrativa Sanedil, anzianità contributiva di settore, formazione tramite Scuole Edili. È l’interfaccia unica del lavoratore con la bilateralità edile.
    I corsi delle Scuole Edili sono gratuiti?
    Sì, per i lavoratori iscritti in Cassa Edile. Coprono sicurezza obbligatoria, formazione tecnica, aggiornamenti, macchinari, lingue. Costi coperti dai contributi del datore al sistema bilaterale.
    Cosa è il "Sostegno allo studio" da 15 milioni?
    15 milioni € stanziati da CNCE al Fondo Sanedil entro il 28 febbraio 2026 per borse di studio e contributi a figli di lavoratori edili. Prestazioni straordinarie anche per superstiti di lavoratori deceduti per infortunio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e paga base operai e impiegati, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Edilizia Industria, il ruolo della Cassa Edile, Maternità e congedi parentali nel CCNL Edilizia Industria, Gratifica natalizia e mensilità aggiuntive nel CCNL Edilizia Industria e tutele e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Industria (ANCE). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 147 D.P.R. 115/2002

    Art. 147 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.)) 61