Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 128 Codice della Navigazione – Organizzazione e disciplina del personale

    Art. 128 Codice della Navigazione – Organizzazione e disciplina del personale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale della navigazione interna provvedono le autorità preposte all'esercizio della navigazione interna.

  • Art. 127 Codice della Navigazione – Assunzione all’estero

    Art. 127 Codice della Navigazione – Assunzione all’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorità consolare. Del personale della navigazione interna

  • Art. 126 Codice della Navigazione

    Art. 126 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 125 Codice della Navigazione

    Art. 125 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 124 Codice della Navigazione – Rilascio dei documenti di abilitazione

    Art. 124 Codice della Navigazione – Rilascio dei documenti di abilitazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a e b del primo e del secondo comma dell'articolo precedente è di competenza del direttore marittimo. Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali è di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.

  • Art. 123 Codice della Navigazione – Titoli professionali del personale marittimo

    Art. 123 Codice della Navigazione – Titoli professionali del personale marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione . Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:

    a) medico di bordo;

    b) marconista. I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento, e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali. Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresì i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca. I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento. ————– AGGIORNAMENTO Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne".

  • Art. 122 Codice della Navigazione – Documenti di lavoro del personale marittimo

    Art. 122 Codice della Navigazione – Documenti di lavoro del personale marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La gente di mare è munita di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di ricognizione e di un certificato d'iscrizione. Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento.

  • Art. 121 Codice della Navigazione – Reiscrizione nelle matricole e nei registri

    Art. 121 Codice della Navigazione – Reiscrizione nelle matricole e nei registri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c ed e dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di età stabilito nell'articolo 119. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b ed f possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di età, entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta. La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.

  • Art. 120 Codice della Navigazione – Cancellazione dalle matricole e dai registri

    Art. 120 Codice della Navigazione – Cancellazione dalle matricole e dai registri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253, si procede per i seguenti motivi:

    a) morte dell'iscritto;

    b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attività marittima;

    c) perdita della cittadinanza italiana;

    d) perdita permanente dell'idoneità fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali;

    e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole;

    f) cessazione dall'esercizio della navigazione. La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi. La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.

  • Art. 119 Codice della Navigazione – Requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri

    Art. 119 Codice della Navigazione – Requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai sedici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica. Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti, può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal ministro per le comunicazioni. Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria. A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma e interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.

  • Art. 118 Codice della Navigazione – Matricole e registri del personale marittimo

    Art. 118 Codice della Navigazione – Matricole e registri del personale marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.

  • Art. 117 Codice della Navigazione – Personale tecnico delle costruzioni navali

    Art. 117 Codice della Navigazione – Personale tecnico delle costruzioni navali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende: 1) gli ingegneri navali; 2) i costruttori navali; 3) i maestri d'ascia e i calafati.

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