Autore: Andrea Marton

  • Art. 73 L. 218/1995 – Abrogazioni

    Art. 73 L. 218/1995 – Abrogazioni

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all’805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 119 Codice del Processo Amministrativo – Rito abbreviato comune a determinate materie

    Art. 119 Codice del Processo Amministrativo – Rito abbreviato comune a determinate materie

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

    a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;

    b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;

    c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali; c-bis) i provvedimenti adottati nell’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni; d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;

    e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento; f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;

    g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;

    h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;

    i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell’articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

    l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia; m-bis) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego; m-ter) i provvedimenti dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall’articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall’articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo. m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999; m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

    m-septies) l’autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli atti che definiscono l’intesa Stato-regione.

    2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.

    3. Salva l’applicazione dell’articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.

    4. Con l’ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.

    5. Quando almeno una delle parti, nell’udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d’udienza.

    6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell’esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell’esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

    7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

  • Art. 96 ter T.U.B.: Poteri della Banca d’Italia

    Art. 96 ter T.U.B.: Poteri della Banca d’Italia

    Art. 96 ter T.U.B. Poteri della Banca d’Italia.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacità dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti:

    a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all’articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;

    b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, al fine di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla Banca d’Italia, l’articolo 54, comma 1;

    c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di banche di Stato terzo sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto previsto all’articolo 96, comma 3;

    d) definisce le procedure di coordinamento con le autorità degli Stati membri in ordine all’adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

    e) congiuntamente alle autorità degli Stati membri interessati, approva l’istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;

    f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente presenta criticità tali da poter determinare l’attivazione del sistema;

    g) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione.

    2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d’Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso.”

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  • Art. 12 Imp. Reg. – registrazione contratti verbali e operazioni

    Art. 12 Imp. Reg. – registrazione contratti verbali e operazioni

    Art. 12 Imp. Reg. – Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all’art. 17, presentando all’ufficio una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti dall’ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalità e il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l’oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.

    2. Per le operazioni di cui all’art. 4, quando non risultino da atto scritto, la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della società o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente.

    3. Ai fini del presente testo unico la denuncia assume qualità di atto.

  • Articolo 70 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 70 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 70 CCII – Apertura e omologazione del piano

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell’OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

    2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l’articolo 10, comma 3.

    3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC, indicato nella comunicazione.

    4. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonchè le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento […]. Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

    5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d’ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l’istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte, e provvede con decreto.

    6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.

    7. Il giudice, verificata l’ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell’OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell’opponente può essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.

    8. La sentenza che provvede sull’omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell’articolo 51.

    9. […]

    10. In caso di diniego dell’omologazione, il giudice […] dichiara l’inefficacia delle misure protettive accordate. […]

    11. […]

    12. […]

  • Art. 349 DPR 495/1992 – Inversione

    Art. 349 DPR 495/1992 – Inversione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nelle aree urbane la manovra di inversione ad 'Ù è vietata quando per compierla è necessario attraversare la mezzeria della strada segnata con striscia longitudinale continua; è parimenti vietata in corrispondenza dei bracci di strada adducenti alle aree di intersezione, oltre che negli altri casi previsti dall'articolo 154, comma 6, del codice.

  • Articolo 71 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 71 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 71 CCII – Esecuzione del piano

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l’OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell’esecuzione.

    2. Il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonchè di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell’articolo 70, comma 7.

    3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 70, comma 1.

    4. Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all’OCC un acconto sul compenso.

    5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l’omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 72. Nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo il compenso dell’OCC è liquidato dal giudice tenuto conto dell’attività svolta.

    6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC.

  • Art. 86 CPI – Rinvio

    Art. 86 CPI – Rinvio

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.

    2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.

  • Art. 65 D.Lgs. 209/2005 – (Attivi a copertura delle riserve tecniche)

    Art. 65 D.Lgs. 209/2005 – (Attivi a copertura delle riserve tecniche)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Le riserve tecniche di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa in conformità dell'articolo 38 e dell'articolo 41.

    1-bis. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passività derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione.

    ))

  • Art. 103 Cod. Amb. – scarichi sul suolo

    Art. 103 Cod. Amb. – scarichi sul suolo

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall’articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell’articolo 101, comma

    2. Sino all’emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

    2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all’articolo 99, comma

    1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

    3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

  • Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Energia e Petrolio

    CCNL Energia e Petrolio

    Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Energia e Petrolio

    Dove il servizio non può fermarsi — impianti, assistenza, soccorso, presidio continuo — la reperibilità è un istituto centrale: compensa la disponibilità a intervenire fuori orario, mentre l’eventuale chiamata genera lavoro effettivo da retribuire a parte. A questo si affiancano trasferta e rimborsi spese.

    In sintesi

    La reperibilità compensa con un’indennità il vincolo di restare disponibili a intervenire fuori orario; l’intervento effettivo è lavoro a tutti gli effetti, da retribuire a parte e nel rispetto del riposo minimo di legge. A questo si aggiungono trasferta e rimborsi spese, con le soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Reperibilità e interventi · Trasferta e rimborsi · Indennità di turno
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Reperibilità: disponibilità, chiamata e riposo

    Dove il servizio è continuo, la reperibilità è l’istituto attorno a cui ruota l’organizzazione fuori orario. È bene distinguere con precisione le sue tre fasi, perché ciascuna ha un trattamento proprio.

    La disponibilità

    È il solo vincolo di restare raggiungibili e pronti a intervenire. Non è lavoro effettivo: viene compensata da un’indennità di reperibilità, di regola parametrata alla giornata e di importo diverso tra feriale e festivo, secondo quanto stabilito dal CCNL e dagli accordi aziendali.

    L’intervento

    Se la chiamata arriva, le ore effettivamente lavorate sono retribuite a parte come lavoro prestato, con le maggiorazioni che ricorrono (notturne, festive). L’indennità di disponibilità non assorbe il compenso per l’intervento.

    Il riposo

    L’intervento incide sul riposo giornaliero: l’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 garantisce 11 ore consecutive ogni 24. Quando la chiamata notturna comprime questo riposo, va riconosciuto un riposo compensativo. Anche il riposo settimanale e i limiti di durata massima vanno rispettati nella programmazione dei turni di reperibilità.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — reperibilità nel weekend con chiamata notturna
    Tizio è in reperibilità da sabato a domenica e percepisce la relativa indennità. Alle 2 di notte viene chiamato e lavora due ore. Quelle ore non sono coperte dalla sola indennità: vanno retribuite come lavoro effettivo, con la maggiorazione notturna del CCNL. Se l’intervento gli ha tolto parte del riposo, ha diritto a un riposo compensativo a tutela delle 11 ore di legge.
    Caia — settimana di reperibilità senza interventi
    Caia è reperibile per un’intera settimana ma non viene mai chiamata. Le spetta comunque l’indennità di reperibilità per ciascun giorno di disponibilità, feriali e festivi secondo gli importi del CCNL: l’indennità remunera il vincolo, non l’effettivo intervento.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Se durante la reperibilità non vengo chiamato, mi spetta comunque qualcosa?
    Sì: l’indennità di reperibilità remunera il vincolo di disponibilità, non l’intervento. Spetta per ogni giorno di reperibilità anche in assenza di chiamate, negli importi previsti dal CCNL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Art. 8 Rev. Leg. – Sezione A e B del Registro

    Art. 8 Rev. Leg. – Sezione A e B del Registro

    Art. 8 Rev. Leg. – Sezione A e B del Registro

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro acquisisce con le modalità di cui all’articolo 21, comma 6, lettera d), gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto legislativo. Le società di revisione legale comunicano, per ciascun incarico, il responsabile dell’incarico e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento.

    2. I revisori legali iscritti al Registro che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un’attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti, sono collocati in un’apposita sezione denominata «Sezione A».

    3. Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un’attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi, sono collocati, d’ufficio, in un’apposita sezione del registro denominata «Sezione B», e non sono soggetti ai controlli di qualità di cui all’articolo 20.

    4. I soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella «Sezione B» del Registro, sono in ogni caso tenuti agli obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto informativo ai sensi dell’articolo 7, ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua, nonchè al pagamento del contributo annuale di iscrizione.