Autore: Andrea Marton

  • Malattia e infortunio nel CCNL Edilizia Industria: tutele e comporto

    CCNL Edilizia Industria (ANCE)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Industria prevede tutele specifiche per malattia e infortunio, considerando il rischio elevato del settore. Il comporto malattia varia in base alla categoria (operai/impiegati) e anzianità. L’infortunio sul lavoro è gestito dall’INAIL con copertura ampia, anche per gli operai a giornata. Il Fondo Sanedil offre prestazioni integrative supplementari.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCE · Legacoop · Confcooperative · Agci · FenealUil · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    29 gennaio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~600.000

    Tabella riepilogativa

    Tutele malattia e infortunio CCNL Edilizia
    Evento Comporto / Durata Trattamento economico
    Malattia operai (anzianità <3 anni) 9 mesi INPS integrato da Cassa Edile
    Malattia operai (anzianità 3-10 anni) 10 mesi INPS integrato
    Malattia operai (anzianità >10 anni) 12 mesi INPS integrato
    Malattia impiegati 9-12 mesi INPS + integrazione datore
    Infortunio sul lavoro Sospensione fino a guarigione INAIL (60-75%) + integrazione
    Malattia professionale Sospensione fino a riconoscimento INAIL + tutele rendita

    Comporto malattia

    Il periodo di comporto per malattia nel CCNL Edilizia varia in base alla categoria (operai/impiegati) e all’anzianità di servizio:

    • Operai con anzianità <3 anni: comporto 9 mesi nell’anno solare
    • Operai con anzianità 3-10 anni: comporto 10 mesi
    • Operai con anzianità >10 anni: comporto 12 mesi
    • Impiegati: comporto da 9 a 12 mesi in base ad anzianità

    Durante la malattia il lavoratore percepisce indennità INPS, integrata dal datore di lavoro o tramite Cassa Edile per garantire continuità reddituale. Superato il comporto, il datore può recedere.

    Infortunio sul lavoro: INAIL e prevenzione

    L’edilizia è uno dei settori a maggior rischio infortunistico. La copertura INAIL è ampia:

    • Carenza (giorni 1-3): pagati al 100% dal datore di lavoro
    • Giorni 4-90: indennità INAIL al 60% della retribuzione
    • Dal 91° giorno: indennità INAIL al 75%
    • Integrazione: alcune Casse Edili territoriali prevedono integrazione fino al 100%
    • Inabilità permanente: rendita INAIL parametrata al grado di invalidità
    • Decesso: rendita INAIL ai superstiti + indennità funeraria

    Durante l’infortunio sul lavoro il rapporto di lavoro è sospeso senza limite (non si applica il comporto malattia). Il datore non può recedere fino a guarigione clinica o riconoscimento dei postumi.

    Sanedil: la sanità integrativa

    Sanedil è il fondo di sanità integrativa per i lavoratori dell’edilizia, attivo dal 2021. Eroga prestazioni aggiuntive rispetto al SSN:

    • Visite specialistiche e accertamenti diagnostici
    • Prestazioni odontoiatriche
    • Ricoveri ospedalieri con maggiorazioni
    • Cure post-infortunio
    • Sostegno allo studio dei figli (15 milioni € stanziati nel 2026)
    • Prestazioni straordinarie per superstiti di lavoratori deceduti

    Iscrizione automatica tramite Cassa Edile. Contributi a carico del datore di lavoro.

    Sicurezza sul lavoro: obblighi specifici edilizia

    L’edilizia ha una disciplina specifica della sicurezza sul lavoro:

    • Piano Operativo di Sicurezza (POS) obbligatorio per ogni cantiere
    • DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) richiesto per appalti
    • Formazione obbligatoria: corso 16 ore lavori in quota, 8 ore PIMUS, formazione specifica per ogni macchinario
    • Sorveglianza sanitaria: visite mediche periodiche per esposizione a rischi specifici
    • DPI obbligatori: caschi, scarpe antinfortunistiche, imbragature, ecc.

    Casi pratici

    Tizio – Influenza di 5 giorni
    Tizio (3° livello, 4 anni anzianità) ha l’influenza per 5 giorni. Primi 3 giorni (carenza): coperti al 100% dal datore. Giorni 4-5: indennità INPS al 50% integrata dalla Cassa Edile per arrivare al 100%. Tutela retributiva piena per tutta la malattia.
    Caia – Infortunio sul lavoro grave
    Caia (impiegata 3° livello) cade da una scaletta e ha una frattura. Resta a casa per 4 mesi. Primi 3 giorni: 100% datore. Giorni 4-90: INAIL 60% + eventuale integrazione. Dal 91° giorno: INAIL 75%. Conservazione del posto senza limite (non si applica comporto malattia).
    Sempronio – Malattia professionale
    Sempronio (operaio 3° livello, 18 anni in edilizia) sviluppa silicosi (malattia professionale documentata). INAIL riconosce la malattia professionale e gli eroga rendita parametrata al grado di invalidità. Sanedil interviene con prestazioni integrative per cure. Il datore non può recedere per la malattia professionale.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto malattia nel CCNL Edilizia?
    Da 9 a 12 mesi nell’anno solare in base ad anzianità e categoria. Operai <3 anni: 9 mesi; 3-10 anni: 10 mesi; >10 anni: 12 mesi.
    Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
    Il datore di lavoro al 100%. La carenza INPS è coperta interamente dall’azienda nel CCNL Edilizia.
    L'infortunio sul lavoro ha le stesse regole?
    No, è gestito dall’INAIL: 60% giorni 4-90, 75% dal 91°. Non si applica il comporto malattia: il rapporto è sospeso fino a guarigione completa o riconoscimento postumi.
    Cos'è Sanedil?
    Fondo di sanità integrativa per lavoratori edili, attivo dal 2021. Iscrizione automatica via Cassa Edile, contributi a carico del datore. Eroga visite, ricoveri, odontoiatria, cure post-infortunio.
    Posso essere licenziato per malattia?
    Sì se superi il comporto. Il datore deve comunicare formalmente il superamento, concedere preavviso (o indennità sostitutiva). In caso di infortunio sul lavoro il rapporto è sospeso senza limite e il licenziamento è impossibile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e paga base operai e impiegati, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Edilizia Industria, il ruolo della Cassa Edile, Maternità e congedi parentali nel CCNL Edilizia Industria, Gratifica natalizia e mensilità aggiuntive nel CCNL Edilizia Industria e operai e impiegati.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Industria (ANCE). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 5-bis Rev. Leg. – Formazione dei soggetti incaricati dei co

    Art. 5-bis Rev. Leg. – Formazione dei soggetti incaricati dei co

    Art. 5 Bis Rev. Leg. – Formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualita’

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con proprio decreto i criteri di accreditamento dei corsi di formazione per i soggetti incaricati dei controlli della qualità, nonchè i programmi e il contenuto minimo di tali corsi.

    2. Le autorità vigilanti provvedono autonomamente alla formazione del personale interno incaricato di effettuare i controlli di qualità anche attraverso la definizione di programmi di aggiornamento professionale condivisi.

  • Art. 124 T.U. Stupefacenti – Conservazione del posto di lavoro per lavoratori tossicodipendenti

    Art. 124 T.U. Stupefacenti – Lavoratori tossicodipendenti

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unita' sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e' dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

    2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalita' per l'esercizio della facolta' di cui al comma

    1. Salvo piu' favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo e' considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendente ne attesti la necessita'.

    3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 e' consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1 secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.

    230. Nell'ultimo del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.

    4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'eccesso all'impiego, nonche' quelle che, per il personale delle Forze di polizia, per quello che riveste la qualita' di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio. Torna al sommario

  • Art. 93 D.Lgs. 141/2024 – Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata

    Art. 93 D.Lgs. 141/2024 – Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore a un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.

    2. Ad assicurare l’esecuzione di tale misura concorre la Guardia di finanza.

  • Art. 61 D.Lgs. 504/1995 – Disposizioni generali

    Art. 61 D.Lgs. 504/1995 – Disposizioni generali

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II e dall’imposta di fabbricazione sui fiammiferi, si applicano con le seguenti modalità: a) l’imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l’aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l’immissione in consumo; b) obbligato al pagamento dell’imposta è: 1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato; 2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria; 3) l’importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi; c) l’immissione in consumo si verifica: 1) per i prodotti nazionali, all’atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; 2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all’atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell’esercizio di una impresa, arte o professione; 3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all’atto dell’importazione; 4) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all’atto della loro constatazione; d) i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10 per cento dell’imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all’imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell’imposta; e) l’imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall’amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell’accertamento, entro il mese successivo a quello cui si rifensce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell’imposta. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell’imposta possono essere modificati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze; f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi l’imposta viene accertata e riscossa dall’Agenzia delle dogane con le modalità previste per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere dilazionato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari; g) per i tardivi pagamenti dell’imposta si applicano le indennità di mora e gli interessi previsti nell’art. 3, comma 4.

    2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni dell’articolo 3, comma 4, sesto periodo, dell’articolo 4, dell’articolo 5, commi 3 e 4, dell’articolo 6, commi 5 e 13, dell’articolo 14, dell’articolo 15, dell’articolo 16, dell’articolo 17, dell’articolo 18 e dell’articolo 19. 2-bis. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilità esercenti fabbriche o depositi di prodotti di cui al presente titolo dall’obbligo di prestare cauzione, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a). Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione è prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

    3. L’inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, lettera d) e del divieto di estrazione di cui all’art. 3, comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente dall’azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto comma 1, lettera d).

    4. Per le violazioni che costituiscono sottrazione al pagamento dell’imposta si applicano le sanzioni stabilite dall’articolo 40, commi 1, 2, 3 e 4 nonché la confisca di cui all’articolo 44. Se la quantità sottratta al pagamento dell’imposta è inferiore a 200 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro. Si applicano le penalità previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell’art. 50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da 258 euro a 1549 euro. 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle violazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies.

    5. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all’immissione in consumo è assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa.

    6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i quantitativi di prodotti, acquistati all’estero dai privati e da loro trasportati, che possono essere introdotti in territorio nazionale senza la corresponsione dell’imposta.

  • Art. 201 RD 12/1941 – Computo dell’anzianità

    Art. 201 RD 12/1941 – Computo dell’anzianità

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    127. Resta salva la diversa decorrenza di anzianità stabilita dalle disposizioni in vigore in relazione allo stato civile dei magistrati.

  • Art. 35 bis T.U.IVA: Eredi del contribuente

    Art. 35 bis T.U.IVA: Eredi del contribuente

    Art. 35 bis T.U.IVA – Eredi del contribuente

    In vigore dal 01/01/1999 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241 Articolo 11

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Nel dettaglio, per la vigenza, si rinvia all’art. 12, DLG n. 241/97.”Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi,
    ancorche’ i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della
    data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.
    Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni
    effettuate, anche ai fini della liquidazione dell’azienda, dagli eredi
    dell’imprenditore.”

    Commento del professionista
    Inquadramento della norma

    La morte di un soggetto passivo IVA – imprenditore, artista o professionista – non estingue automaticamente le obbligazioni tributarie sorte durante l’attività. Queste si trasmettono agli eredi, i quali si trovano a dover gestire una situazione spesso complessa: adempimenti del defunto rimasti in sospeso, operazioni ancora da fatturare o da registrare, e talvolta un’azienda da liquidare o proseguire.

    L’art. 35-bis del D.P.R. 633/1972, introdotto nel 1979 e modificato nel 1997, fornisce la disciplina di riferimento per questi casi. Il testo è volutamente sintetico – appena due commi – ma le implicazioni operative sono tutt’altro che banali. Vale segnalare che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’intero D.P.R. 633/1972 sarà abrogato e sostituito dal nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10): i riferimenti normativi si intenderanno trasferiti alle disposizioni corrispondenti del nuovo testo.

    La norma si articola intorno a due situazioni distinte che è fondamentale non confondere: le operazioni effettuate dal contribuente deceduto prima della morte (disciplinate dal comma 1) e le operazioni effettuate dagli eredi dopo il decesso (disciplinate dal comma 2).

    1. Il comma 1: adempimenti sulle operazioni del defunto

    Il primo comma stabilisce una regola di grande importanza pratica: gli obblighi IVA derivanti dalle operazioni già effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi entro sei mesi dalla data della morte. La proroga opera anche quando i relativi termini ordinari siano già scaduti, purché non siano scaduti da più di quattro mesi prima del decesso.

    In altri termini, la norma costruisce una finestra temporale con due confini:

    sul fronte del passato, copre tutti gli adempimenti i cui termini ordinari siano scaduti entro i quattro mesi precedenti il decesso (si tratta di una sorta di rimessione in termini, pensata per quei casi in cui il contribuente, già malato, non abbia potuto provvedere nei tempi ordinari);

    sul fronte del futuro, copre tutti gli adempimenti che scadono entro i sei mesi successivi al decesso.

    Gli adempimenti interessati da questa proroga sono tutti quelli tipici del ciclo IVA: la fatturazione delle operazioni già effettuate, la registrazione nei registri IVA, le liquidazioni periodiche con i relativi versamenti e la presentazione della dichiarazione annuale. Il termine speciale dei sei mesi assorbe quello ordinario, ma solo quando quest’ultimo sia più breve: se l’adempimento ordinario scadesse in un momento successivo ai sei mesi, prevarrebbe il termine ordinario.

    Un esempio chiarisce meglio: se il contribuente decede il 15 marzo, le fatture relative a prestazioni rese e incassate nei mesi di novembre-gennaio precedenti possono essere emesse dagli eredi fino al 15 settembre dello stesso anno (sei mesi dal decesso), anche se i termini ordinari di fatturazione sarebbero già scaduti. Entro lo stesso termine possono essere effettuate le registrazioni e le liquidazioni periodiche, senza applicazione di sanzioni.

    Se gli eredi non provvedono agli adempimenti omessi dal de cuius, non incorrono in sanzioni per effetto dell’art. 8 del D.Lgs. 472/1997 (che esclude la trasmissibilità delle sanzioni agli eredi), ma il debito d’imposta rimane e si trasferisce all’eredità: l’Erario potrà agire nei confronti degli eredi per recuperare l’imposta dovuta.

    2. Il nodo cruciale per i professionisti: quando si può chiudere la partita IVA?

    La disciplina degli eredi del contribuente professionista – avvocato, commercialista, medico, consulente – presenta aspetti di particolare delicatezza che la prassi amministrativa ha progressivamente chiarito, non senza qualche complicazione.

    Il punto di partenza è il principio ormai consolidato, affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 8059/2016), secondo cui il fatto generatore dell’IVA nelle prestazioni di servizi è la materiale esecuzione della prestazione, non il momento del pagamento. Quest’ultimo identifica solo l’esigibilità dell’imposta – e quindi il momento in cui va emessa la fattura – ma non sposta la rilevanza fiscale dell’operazione.

    Ne consegue che le prestazioni eseguite dal professionista prima della morte rimangono pienamente soggette a IVA anche se non ancora fatturate o incassate al momento del decesso. Gli eredi che ricevono il pagamento di quelle prestazioni hanno l’obbligo di fatturare non in nome proprio, ma in nome del de cuius, avvalendosi della sua partita IVA.

    Questo principio, confermato dall’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 785 del 19 novembre 2021 e, da ultimo, risposta a interpello n. 118 del 22 aprile 2025), comporta una conseguenza pratica di rilievo: gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto finché esistano prestazioni già eseguite ma ancora da fatturare o da incassare, il cui incasso sia ragionevolmente possibile.

    Se la partita IVA è già stata chiusa nel frattempo, l’Agenzia impone la riapertura: l’erede deve richiedere il ripristino della posizione fiscale del de cuius e procedere alla fatturazione. Solo quando l’erede rimanga inerte – e quindi la partita IVA non possa essere riaperta – scattano meccanismi alternativi: ad esempio, nel caso di pagamento da parte di una curatela fallimentare, il compenso dovrà essere corrisposto all’erede al lordo dell’IVA, il quale avrà l’onere di riaprire la partita IVA del de cuius per assolvere i relativi obblighi; solo in caso di persistente inerzia dell’erede la curatela dovrà effettuare la comunicazione dell’irregolarità all’Agenzia delle Entrate (come chiarito dalla risposta a interpello n. 118/2025, che ha parzialmente superato le indicazioni della risposta n. 52/2020 alla luce delle modifiche all’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997).

    3. Adempimenti da assolvere entro 30 giorni: la comunicazione agli uffici

    Indipendentemente dalla scelta di proseguire o meno l’attività, gli eredi devono presentare all’Agenzia delle Entrate – entro trenta giorni dal decesso – la dichiarazione di variazione dati o di cessazione dell’attività prevista dall’art. 35, commi 3 e 4, del D.P.R. 633/1972.

    Le modalità operative dipendono dalla situazione concreta.

    Se l’erede non intende proseguire l’attività e non residuano operazioni da compiere, deve presentare la dichiarazione di cessazione attività compilando il quadro E del modello, indicando se stesso come rappresentante del contribuente nel quadro D. Questa comunicazione determina l’automatica estinzione della partita IVA del defunto.

    Se invece esistono operazioni ancora pendenti – prestazioni da fatturare, crediti da riscuotere, un’azienda da liquidare – la partita IVA non può essere chiusa. In questo caso la comunicazione deve indicare la data del decesso come data di variazione, senza compilare il quadro E.

    4. Il comma 2: le operazioni effettuate dagli eredi dopo il decesso

    Mentre il comma 1 guarda al passato (le operazioni del defunto), il comma 2 guarda al futuro: disciplina le operazioni che gli eredi compiono in proprio dopo il decesso, in particolare ai fini della liquidazione dell’azienda ereditata.

    Per queste operazioni non si applica alcuna proroga: gli eredi devono rispettare i termini ordinari previsti dalla disciplina IVA, esattamente come qualsiasi altro soggetto passivo. La dichiarazione annuale che presenteranno dovrà comprendere sia le operazioni effettuate in proprio dagli eredi sia quelle precedentemente compiute dal de cuius nel corso dello stesso anno d’imposta: non è richiesta una dichiarazione separata per le operazioni dell’anno che vanno dall’1 gennaio alla data del decesso.

    La Cassazione (sent. n. 9464/2018) ha precisato che, in caso di impresa individuale, fino a quando gli eredi non manifestino – in modo espresso o tacito – la volontà di proseguire l’attività imprenditoriale, la gestione dell’azienda rimane soggetta alle regole della comunione ereditaria. Durante questo periodo, tutte le operazioni effettuate ai fini della liquidazione dell’azienda sono soggette a IVA ai sensi del comma 2 dell’art. 35-bis, con piena applicazione della disciplina ordinaria del tributo.

    5. Il trattamento degli eredi del professionista: un’estensione interpretativa

    La norma, nel suo testo letterale, fa espresso riferimento agli “eredi dell’imprenditore” nel comma 2, senza menzionare esplicitamente i professionisti. Questo ha generato un dibattito interpretativo.

    L’orientamento oggi prevalente – sostenuto dall’Agenzia delle Entrate (ris. n. 34/2019) e dalla dottrina maggioritaria – è che il comma 2 si applichi per analogia sistematica anche agli eredi del professionista: una lettura sistematica dell’articolo consente di estendere la disciplina, evitando un’ingiustificata disparità di trattamento tra le diverse categorie di soggetti passivi. Ne consegue che anche gli eredi del professionista devono adempiere in proprio agli obblighi IVA per le operazioni che eventualmente continuino a porre in essere dopo il decesso, nei termini ordinari.

    6. La dichiarazione annuale: un caso pratico

    Un aspetto che in pratica crea spesso incertezza riguarda la presentazione della dichiarazione IVA annuale da parte degli eredi.

    Le istruzioni per la dichiarazione IVA chiariscono che gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dal contribuente deceduto e non assolti negli ultimi quattro mesi prima del decesso – inclusa la presentazione della dichiarazione annuale – possono essere adempiuti dagli eredi entro i sei mesi successivi al decesso. Se il contribuente decede tra il 1° gennaio e la data ordinaria di presentazione della dichiarazione, la dichiarazione relativa all’anno precedente può essere presentata entro i sei mesi dal decesso, anziché entro la scadenza ordinaria. Gli eredi dovranno poi presentare anche la dichiarazione relativa all’anno del decesso, per i mesi in cui l’attività è stata esercitata.

    Conclusione

    L’art. 35-bis è una norma che il professionista o il consulente deve avere ben presente ogni volta che si trova a gestire la successione di un soggetto passivo IVA. La distinzione tra operazioni del defunto e operazioni degli eredi è il primo nodo da sciogliere; la questione della partita IVA aperta in presenza di crediti non ancora fatturati o incassati è il secondo, spesso sottovalutato. In entrambi i casi, un’analisi puntuale della situazione – con riferimento ai principi chiariti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate – è indispensabile per evitare errori con conseguenze sia economiche che sanzionatorie a carico degli eredi.

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    CCNL Edilizia Industria (ANCE)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Industria garantisce alle lavoratrici in maternità obbligatoria il 100% della retribuzione (80% INPS integrato dal datore o Cassa Edile). Il congedo parentale ha le stesse regole nazionali (6+6 mesi con indennità INPS 30%). Particolarità: tutele specifiche per non esporre la lavoratrice gestante ai rischi del cantiere; possibilità di trasferimento a mansioni compatibili.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCE · Legacoop · Confcooperative · Agci · FenealUil · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    29 gennaio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~600.000

    Tabella riepilogativa

    Maternità, paternità e congedi nel CCNL Edilizia
    Tipologia Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100% (80% INPS + integrazione)
    Paternità obbligatoria 10 giorni lavorativi 100% INPS
    Congedo parentale 0-12 anni 6+6 mesi (7 padre se ≥3 continuativi) 30% INPS + eventuali integrazioni
    Allattamento 2 ore/giorno fino a 1 anno 100% INPS
    Trasferimento a mansioni compatibili Per gestanti esposte a rischi Retribuzione invariata

    Maternità obbligatoria

    La maternità obbligatoria dura 5 mesi (2 prima del parto e 3 dopo, con flessibilità 1+4 o 0+5). L’INPS eroga l’80% della retribuzione; il CCNL Edilizia prevede integrazione fino al 100%.

    Per gli operai l’integrazione può transitare anche tramite la Cassa Edile; per gli impiegati è di norma a carico diretto del datore di lavoro.

    Durante la maternità maturano ferie, ROL, gratifica natalizia e TFR. La conservazione del posto è garantita fino al primo compleanno del bambino.

    Tutele specifiche per lavoratrici gestanti

    L’edilizia espone a rischi specifici per la salute della gestante (carichi pesanti, esposizione a polveri, vibrazioni, lavoro in altezza). Il D.Lgs. 151/2001 e il CCNL prevedono:

    • Astensione anticipata: la lavoratrice può chiedere astensione fino a 2 mesi prima del parto se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza (es. cantiere)
    • Trasferimento a mansioni compatibili: per gestanti non esposte ai rischi, retribuzione invariata
    • Astensione obbligatoria estesa fino a 7 mesi dopo il parto: per mansioni incompatibili con allattamento
    • Sorveglianza sanitaria specifica: visite medico competente per valutare compatibilità

    Paternità obbligatoria

    Il padre lavoratore ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, fruibili dai 2 mesi precedenti al parto fino ai 5 mesi successivi. Indennità INPS al 100%, anticipata dal datore.

    Per gli operai il pagamento può passare tramite Cassa Edile. Il congedo va richiesto con preavviso di 5 giorni.

    Congedo parentale facoltativo

    Le regole sono quelle nazionali (D.Lgs. 105/2022):

    • Madre lavoratrice: fino a 6 mesi
    • Padre lavoratore: fino a 6 mesi (7 se ≥3 continuativi)
    • Limite congiunto: 10 mesi totali (11 se padre 3+ continuativi)
    • Indennità INPS: 30%

    Alcune Casse Edili territoriali prevedono prestazioni aggiuntive per il sostegno alla genitorialità (sussidi, contributi asilo nido).

    Casi pratici

    Tizia – Operaia in cantiere, astensione anticipata
    Tizia è muratrice qualificata in cantiere. Comunica la gravidanza al 2° mese. Il medico competente la valuta non compatibile con il cantiere. L’INPS concede astensione anticipata dal 4° mese di gravidanza. Per i 2 mesi di astensione anticipata + 5 di maternità obbligatoria percepisce il 100% della retribuzione (INPS + integrazione).
    Caia – Impiegata trasferimento mansioni
    Caia è impiegata 3° livello con mansioni di contabilità di cantiere. Comunica la gravidanza. Il datore la trasferisce all’ufficio centrale (mansioni compatibili) fino al congedo. Retribuzione invariata.
    Sempronio – Paternità obbligatoria
    Sempronio (operaio 2° livello) chiede 10 giorni di paternità per la nascita del figlio. Cassa Edile gli eroga l’indennità INPS al 100% (anticipata dal datore). Durante il congedo maturano regolarmente ferie e gratifica natalizia.

    Domande frequenti

    Quanto dura la maternità obbligatoria CCNL Edilizia?
    5 mesi (2 prima del parto + 3 dopo, oppure 1+4 o 0+5 con attestazione medica). Indennità al 100% (80% INPS + integrazione datore/Cassa Edile).
    Posso fare l'astensione anticipata se sono in cantiere?
    Sì, l’INPS concede astensione anticipata fino a 2 mesi prima del parto se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza (cantiere, carichi pesanti, esposizione a rischi).
    Il datore può trasferirmi a mansioni d'ufficio se sono incinta?
    Sì, se le mansioni di cantiere sono incompatibili. Il trasferimento è temporaneo (fino al congedo obbligatorio), con retribuzione invariata e diritto al rientro nelle mansioni originarie.
    Quanti giorni di paternità?
    10 giorni lavorativi al 100% INPS, fruibili nei 2 mesi prima e nei 5 mesi dopo la nascita. Per operai il pagamento può passare tramite Cassa Edile.
    Le Casse Edili erogano prestazioni aggiuntive?
    Sì, alcune Casse Edili territoriali prevedono sussidi per asilo nido, contributi per spese mediche pediatriche, sostegno allo studio dei figli.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e paga base operai e impiegati, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Edilizia Industria, il ruolo della Cassa Edile, Gratifica natalizia e mensilità aggiuntive nel CCNL Edilizia Industria, tutele e comporto e operai e impiegati.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Industria (ANCE). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 83 CPI – Il diritto alla brevettazione

    Art. 83 CPI – Il diritto alla brevettazione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il diritto al brevetto spetta all’autore del nuovo modello di utilità ed ai suoi aventi causa.

  • Art. 1127 Codice della Navigazione – Falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni

    Art. 1127 Codice della Navigazione – Falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave che, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle falsità previste nell'articolo 479 del codice penale nel ruolo di equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle prescritte relazioni all'autorità è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La stessa pena si applica al comandante dell'aeromobile che commette il fatto previsto dal comma precedente nel giornale di bordo .