Art. 167 c.p.c. – Comparsa di risposta
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale [1], i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio [2]. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’articolo 269.
Articolo così sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.
[1] Le parole «le proprie generalità e il codice fiscale,» sono state aggiunte dall’art. 4, comma 8c, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in L. 22 febbraio 2010, n. 24.
[2] Le parole «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio» sono state aggiunte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, con decorrenza dall’1 marzo 2006.
