Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 66 DPR 445/2000 – Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali

    Art. 66 DPR 445/2000 – Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

  • CCNL Florovivaismo: ferie, permessi e festivita per gli operai

    CCNL Florovivaismo e Giardinaggio

    In sintesi

    Gli operai OTI del florovivaismo maturano 26 giorni lavorativi di ferie annue (come nel comparto agricolo). Gli OTD hanno le ferie inglobate nella paga giornaliera con una maggiorazione dell’8,33%. Le festivita nazionali soppresse generano permessi retribuiti (ex festivita). I permessi per motivi personali e la riduzione dell’orario annuo (ROL) sono disciplinati dal CCNL e dai CPL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA-Agricoltori Italiani · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, accordo nazionale per il quadriennio 2026-2029 degli operai agricoli e florovivaisti
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029, integrato dai contratti provinciali di lavoro che fissano i salari effettivi. Aumento del 5,1% per il biennio economico 2026-2027: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati
    Platea
    ~80.000-100.000 (operai florovivaisti OTI/OTD, giardinieri, addetti vivai e garden)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi – CCNL operai florovivaisti
    Istituto OTI OTD
    Ferie annue 26 giorni lavorativi 8,33% paga giornaliera (inglobato)
    Tredicesima mensilita Rateo mensile (1/12) Rateo proporzionale alla cessazione
    Ex festivita soppresse 4 giorni di permesso retribuito Quota giornaliera inglobata
    ROL / permessi aggiuntivi Secondo CPL (es. 16-24 ore/anno) Di norma non previsti o ridotti
    Permessi retribuiti per eventi Lutto 3 giorni, matrimonio 15 gg Proporzionali alla durata contratto

    Ferie per gli OTI: maturazione e fruizione

    Gli operai a tempo indeterminato (OTI) del florovivaismo maturano 26 giorni lavorativi di ferie annue per ogni anno solare completo di servizio. I giorni maturano proporzionalmente per frazioni di anno. Le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 2109 c.c.) e almeno due settimane devono essere fruite nell’anno di maturazione.

    Nel settore florovivaistico, la fruizione delle ferie e spesso concentrata nei periodi di minore attivita: luglio-agosto per le colture da fiore, dicembre-gennaio per i vivai a ciclo primaverile. Il piano ferie deve essere concordato tra datore e lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e delle preferenze del dipendente.

    Ferie OTD: la maggiorazione in busta

    Per gli operai a tempo determinato (OTD), la maturazione di ferie come rateo separato e praticamente impossibile da fruire per contratti brevi. Il CCNL prevede quindi che le ferie vengano liquidate con la paga giornaliera, attraverso una maggiorazione pari all’8,33% (ovvero 1/12 di 30 giorni = 2,5 giorni al mese = 8,33% mensile).

    Questa quota viene indicata separatamente in busta paga come “indennita sostitutiva ferie” o simile. Lo stesso meccanismo si applica alle ex festivita soppresse.

    Permessi e ROL

    Il CCNL e i CPL prevedono ulteriori permessi retribuiti:

    • Permessi per lutto: 3 giorni lavorativi per decesso di coniuge, figli, genitori
    • Permesso matrimonio: 15 giorni di calendario per matrimonio del lavoratore
    • ROL (Riduzione Orario di Lavoro): ore aggiuntive di permesso retribuito, di norma 16-32 ore annue secondo CPL, da fruire entro l’anno
    • Permessi studio: per lavoratori iscritti a corsi scolastici o universitari, secondo la legge 300/1970

    Casi pratici

    Tizio – OTI: piano ferie estive in vivaio
    Tizio e OTI in un vivaio di Pistoia. Vorrebbe fare ferie a luglio per 2 settimane. Il datore sostiene che luglio e periodo di attivita intensa per i trapianti autunnali. Il CCNL consente al datore di stabilire il periodo feriale in base alle esigenze produttive, ma deve garantire almeno 2 settimane nell’anno. Tizio e il datore trovano un accordo per le ferie a meta agosto, periodo di relativa stasi.
    Caia – OTD: calcolo delle ferie in busta paga
    Caia e OTD assunta per 4 mesi in una floricoltura ligure a 1.350 €/mese lordi. La sua busta paga include la voce ‘ferie OTD’: 1.350 x 8,33% = 112,46 € mensili. Per 4 mesi: 449,83 € di indennita ferie totale, gia percepita mensilmente. Al termine del contratto non matura ulteriori ferie residue.
    Sempronio – ROL non fruito: che succede?
    Sempronio e OTI con diritto a 24 ore di ROL annue da CPL. A fine anno ha fruito solo 8 ore. Le 16 ore residue non vengono automaticamente retribuite: il CPL prevede che le ore non fruite entro il 31 gennaio dell’anno successivo vengano liquidate come straordinario (+25%). Sempronio riceve nel cedolino di febbraio la liquidazione delle 16 ore residue.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano a un OTI nel florovivaismo?
    26 giorni lavorativi per anno solare completo. Per frazioni di anno, le ferie maturano proporzionalmente (circa 2,17 giorni per mese).
    Come funzionano le ferie per un OTD?
    Non maturano come rateo separato, ma sono inglobate nella paga giornaliera con una maggiorazione dell’8,33%. L’importo viene pagato ogni mese e non alla cessazione.
    Cosa sono le ex festivita soppresse?
    Sono le 4 festivita nazionali abolite nel 1977 (es. 2 giugno, 19 marzo, 29 giugno, 4 novembre). Danno diritto a 4 giorni di permesso retribuito aggiuntivi. Per gli OTD sono inglobate nella maggiorazione giornaliera.
    Il datore puo imporre il periodo di ferie?
    Si, ma deve rispettare le esigenze del lavoratore e garantire almeno due settimane nell’anno di maturazione. Le ferie non possono essere sostituite da indennita, salvo alla cessazione del rapporto.
    Il ROL va fruito entro l'anno?
    Di norma si: le ore di ROL non fruite entro i termini previsti dal CPL (spesso 31 gennaio dell’anno successivo) vengono liquidate come straordinario o perdute, a seconda di quanto stabilisce il CPL applicabile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR e liquidazione a fine rapporto e assunzione OTD, OTI e contratti stagionali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 169 D.P.R. 115/2002

    Art. 169 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.

    2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.

  • Art. 113 TUEL – [Abrogato]

    Art. 113 TUEL – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Il patto di non concorrenza è valido?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Il patto di non concorrenza post-contrattuale è valido solo se: è redatto per iscritto, prevede un corrispettivo adeguato, ha limiti di oggetto, tempo (max 5 anni per dirigenti, 3 per gli altri) e luogo. Se manca uno di questi requisiti il patto è nullo e non ti vincola.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Requisiti del patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.)
    Requisito Regola
    Forma Scritta, a pena di nullità
    Corrispettivo Congruo e determinato; deve essere effettivamente corrisposto
    Oggetto Attività specifiche, non illimitato
    Durata massima 3 anni (lavoratori) · 5 anni (dirigenti)
    Ambito geografico Determinato; non può escludere ogni possibilità di lavoro
    Conseguenza della nullità Il patto non vincola il lavoratore; il compenso ricevuto è trattenuto

    I requisiti di forma e sostanza

    L’art. 2125 c.c. richiede che il patto di non concorrenza sia stipulato per iscritto (pena la nullità assoluta) e che preveda un corrispettivo: non può essere gratuito. Il corrispettivo deve essere «congruo», ossia adeguato al sacrificio imposto al lavoratore; la giurisprudenza ha ritenuto nulli patti con compensi irrisori o simbolici. L’oggetto deve essere determinato: il patto non può vietare qualsiasi attività lavorativa.

    I limiti di durata e geografici

    La durata non può superare 3 anni per i lavoratori ordinari e 5 anni per i dirigenti. Clausole di durata superiore sono nulle nella parte eccedente. Il patto deve anche delimitare un ambito geografico ragionevole: un divieto mondiale o nazionale illimitato per un lavoratore di piccola azienda locale può essere dichiarato nullo o ridotto dal giudice.

    Cosa succede se il patto è nullo

    Se il patto è nullo (per mancanza di forma scritta, assenza di corrispettivo, durata eccessiva o oggetto generico) il lavoratore non è vincolato e può liberamente lavorare per la concorrenza. Il compenso già ricevuto, tuttavia, non deve essere restituito se il patto è nullo per causa non imputabile al lavoratore. Prima di ignorare un patto di non concorrenza è sempre consigliabile una valutazione legale.

    Casi pratici

    Tizio – patto firmato senza corrispettivo

    Tizio ha firmato un patto di non concorrenza della durata di 2 anni senza ricevere alcun compenso aggiuntivo. Il patto è nullo per mancanza di corrispettivo: Tizio può lavorare liberamente per un concorrente dopo le dimissioni.

    Caia – patto valido ma durata di 4 anni come impiegata

    Caia è un’impiegata (non dirigente) con patto di 4 anni. Il limite di legge per i non dirigenti è 3 anni: la clausola è nulla nella parte eccedente. Il patto resta valido per i primi 3 anni.

    Sempronio – patto con compenso mensile già pagato

    Sempronio ha ricevuto 200 €/mese per 5 anni come corrispettivo di un patto di non concorrenza biennale post-cessazione. Il patto è formalmente valido: dopo le dimissioni non può lavorare per i concorrenti indicati per 2 anni. Se lo fa il datore può chiedere risarcimento del danno.

    Domande frequenti

    Il patto di non concorrenza si può impugnare?

    Sì, davanti al giudice del lavoro. Si può chiedere la nullità per mancanza di forma, assenza o incongruità del corrispettivo, durata eccessiva o oggetto indeterminato. Il giudice può anche ridurre la durata o l’ambito invece di annullarlo integralmente.

    Posso rifiutarmi di firmare il patto al momento dell'assunzione?

    Sì, ma il datore potrebbe non assumerti. Una volta assunto, se il patto viene proposto in corso di rapporto, devi verificare se è assistito da adeguato corrispettivo: altrimenti potresti non essere vincolato.

    Il patto di non concorrenza vale se vengo licenziato?

    Dipende: se il patto non distingue tra dimissioni e licenziamento, opera in entrambi i casi. Tuttavia la giurisprudenza tende a valutare la proporzionalità: un patto post-licenziamento ingiusto può essere ritenuto contrario ai principi di buona fede.

    Qual è la differenza tra patto di non concorrenza e obbligo di fedeltà?

    L’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.) opera automaticamente durante il rapporto, senza scritto né compenso. Il patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.) è un accordo post-contrattuale: richiede forma scritta, corrispettivo e limiti precisi.

    Se violo il patto cosa rischio?

    Il datore può agire per risarcimento del danno e, se previsto nel patto, per una penale contrattuale. In casi gravi può ottenere un provvedimento cautelare di inibitoria (ordine di cessare l’attività concorrente).

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 95 D.Lgs. 141/2024 – Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando

    Art. 95 D.Lgs. 141/2024 – Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

    2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all’assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili, ivi incluse le formalità doganali, se necessarie, sono a carico dell’ufficio o comando usuario.

    3. L’Agenzia, prima di procedere all’affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 6, deve chiedere preventiva autorizzazione all’autorità giudiziaria competente che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

    4. Nel caso di dissequestro di merci deperibili rientranti tra i beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all’avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

    5. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso.

    6. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento o di assegnazione ai sensi dei commi 1 e 5, i beni, qualora ne siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, sono ceduti ai fini della loro distruzione. In caso di distruzione, la cancellazione dei beni dai pubblici registri è esente da qualsiasi tributo o diritto.

    7. Gli uffici dell’Agenzia, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in coerenza con la disciplina unionale e nazionale in materia di contratti pubblici.

    8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

  • TFR nel CCNL Studi Professionali: calcolo e fondi pensione

    CCNL Studi Professionali

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Studi Professionali segue le regole nazionali (retribuzione annua ÷ 13,5, rivalutazione 1,5% + 75% ISTAT). Anticipazione possibile con almeno 8 anni di anzianità. I lavoratori possono aderire a fondi pensione complementari (Fondo Fonte, Fondo Cooperlavoro o altri). Il CCNL Studi prevede 13 mensilità (no 14ª), quindi la base di calcolo TFR è leggermente inferiore rispetto a Commercio/Turismo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confprofessioni · Consilp · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Triennio 2024-2026 (ultimo aumento dicembre 2026)
    Vigenza
    2024 – 2026 (in fase di rinnovo)
    Platea
    ~700.000

    Tabella riepilogativa

    TFR CCNL Studi Professionali
    Voce Valore
    Quota annua accantonata Retribuzione annua ÷ 13,5
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% indice ISTAT FOI
    Imposta sostitutiva 17%
    Mensilità incluse nel calcolo 13 (no 14ª nel CCNL Studi)
    Anticipazione: anzianità minima 8 anni
    Anticipazione: tetto 70%
    Fondi pensione complementari Fonte, Cooperlavoro, fondi aperti

    Calcolo del TFR

    Il TFR si calcola dividendo la retribuzione utile annua per 13,5. Per il CCNL Studi (13 mensilità annue), la retribuzione utile include minimo + EDR + scatti + 13ª + indennità fisse.

    Esempio: 2° livello con retribuzione annua ~24.420 € (13 mensilità). Quota TFR annua: 24.420/13,5 = 1.809 €.

    Su 10 anni: ~18.090 € + rivalutazioni medie 3% = ~20.000 € lordi finali.

    Rivalutazione

    Rivalutazione annua: 1,5% fisso + 75% indice ISTAT FOI. Imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione.

    Anticipazione

    Regole nazionali: 8 anni di anzianità presso lo stesso studio, una sola volta, max 70%, per causali specifiche (spese mediche, prima casa, congedi parentali/formazione).

    Fondi pensione complementari

    I lavoratori del CCNL Studi possono aderire a fondi pensione complementari:

    • Fondo Fonte: fondo negoziale del terziario (storico anche per Studi Professionali)
    • Cooperlavoro: per chi è in studi cooperativi
    • Fondi pensione aperti: di banche e assicurazioni

    Aderendo si destina il TFR al fondo con contributo aggiuntivo del datore. L’adesione è volontaria entro 6 mesi dall’assunzione.

    Casi pratici

    Tizio – TFR su 10 anni 2° livello
    Tizio (2° livello) lavora 10 anni con retribuzione annua media ~24.000 € (13 mensilità). Quota TFR annua: 1.778 €. Totale ~17.780 € + rivalutazioni = ~19.500 € lordi finali.
    Caia – Anticipo TFR per prima casa
    Caia (1° livello, 10 anni anzianità) ha 22.000 € di TFR. Acquista prima casa. Chiede anticipo 70% = 15.400 €. Erogato entro 30 giorni con contratto preliminare.
    Sempronio – Adesione fondo pensione
    Sempronio (28 anni, 3° livello) aderisce a un fondo pensione complementare. Destina il 100% TFR + versa 1,2% contributo personale (deducibile). Il datore versa eventuale contributo aggiuntivo. Su 35 anni di carriera, montante finale superiore al solo TFR.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Studi?
    Retribuzione utile annua (13 mensilità incluse) ÷ 13,5. Particolarità: il CCNL Studi non prevede 14ª, quindi la base è leggermente inferiore rispetto a Commercio/Turismo.
    Posso chiedere un anticipo del TFR?
    Sì, con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso studio, una sola volta, max 70%, per causali specifiche.
    Quando viene pagato il TFR?
    Alla cessazione del rapporto, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’indice ISTAT da utilizzare per la rivalutazione finale.
    A quali fondi pensione posso aderire?
    Fondo Fonte (terziario), Cooperlavoro (cooperative), fondi pensione aperti di banche/assicurazioni. Adesione volontaria entro 6 mesi dall’assunzione.
    Conviene aderire al fondo pensione?
    Sì, soprattutto per i giovani con orizzonte temporale lungo. Comporta contributo del datore aggiuntivo + deduzione fiscale dei versamenti personali + tassazione finale agevolata (9-15%).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso e licenziamento nel CCNL Studi Professionali, Ferie e permessi nel CCNL Studi Professionali, Maternità e congedi parentali nel CCNL Studi Professionali, Tredicesima e premi nel CCNL Studi Professionali e Malattia e infortunio nel CCNL Studi Professionali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Professionali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Dichiarazione di successione in ritardo o incompleta: esempi pratici sull’art. 31 D.Lgs. 346/1990

    Dichiarazione di successione in ritardo o incompleta: esempi pratici sull’art. 31 D.Lgs. 346/1990

    In sintesi

    • L’art. 31 del D.Lgs. 346/1990 fissa il termine per presentare la dichiarazione di successione: dodici mesi dall’apertura della successione.
    • Sono obbligati alla presentazione gli eredi, i chiamati, i legatari e gli altri soggetti indicati dalla legge.
    • La dichiarazione è oggi telematica; dal 2025 gli eredi autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione.
    • La presentazione tardiva non è prevista a pena di decadenza, ma comporta sanzioni; meglio regolarizzare prima dell’accertamento d’ufficio.

    La norma (art. 31, comma 1, D.Lgs. 346/1990)

    «La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, che coincide con quella della morte del contribuente.»

    Elemento Contenuto
    Termine 12 mesi dall’apertura della successione
    Obbligati Eredi, chiamati, legatari, rappresentanti
    Modalità Telematica
    Imposta (dal 2025) Autoliquidata dagli eredi
    Tardività Sanzioni (non decadenza)

    Tre casi pratici

    Termine in scadenza

    Sono trascorsi quasi dodici mesi dalla morte e la dichiarazione non è ancora pronta.

    Cosa fare: Presentare la dichiarazione entro i dodici mesi per evitare sanzioni; se il termine sta per scadere, raccogliere subito la documentazione dei beni e delle passività.

    Dichiarazione presentata in ritardo

    La dichiarazione viene presentata dopo la scadenza ma prima di qualsiasi accertamento.

    Cosa fare: L’ufficio liquida comunque l’imposta sulla dichiarazione tardiva; conviene avvalersi del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni.

    Più eredi obbligati

    Diversi eredi sono tenuti alla dichiarazione.

    Cosa fare: È sufficiente un’unica dichiarazione presentata da uno degli obbligati per conto di tutti: evitare duplicazioni coordinando gli adempimenti tra coeredi.

    Spunti pratici

    • Il termine decorre dalla data di apertura (morte); per i chiamati che rinunciano o accettano con beneficio d’inventario vi sono regole specifiche di decorrenza.
    • Non sono obbligati a dichiarare il coniuge e i parenti in linea retta quando l’attivo è modesto e non comprende immobili, entro le soglie di legge.
    • Il ravvedimento operoso consente di sanare la tardività con sanzioni ridotte.
    • Dal 2025 il versamento autoliquidato avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31 (TUS)
    • D.Lgs. 139/2024 (autoliquidazione dell’imposta)
    • Agenzia delle Entrate, dichiarazione di successione telematica

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  • Art. 87 T.U.B.: Opposizioni allo stato passivo

    Art. 87 T.U.B.: Opposizioni allo stato passivo

    Art. 87 T.U.B. – Opposizioni allo stato passivo.

    In vigore dal 01/09/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369

    “1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell’art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso previsto dal medesimo comma 8.

    2. L’opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. Si applica l’articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell’insolvenza.

    3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice relatore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in piu’ sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice relatore.

    4. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 29, lett. d) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).

    5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l’esibizione di un estratto dell’elenco dei creditori chirografari previsto dall’art. 86, comma 6; l’elenco non viene messo a disposizione.”

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  • Art. 17 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

    Art. 17 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, … ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .

    2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, … con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

  • Art. 1136 Codice della Navigazione – Nave sospetta di pirateria

    Art. 1136 Codice della Navigazione – Nave sospetta di pirateria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle carte di bordo, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Si applica il secondo comma dell'articolo precedente. Art. 1137 (Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte dell'equipaggio). Il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale del Regno commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale, è punito a norma dell'articolo 1135 del presente codice. Si applica il secondo comma dell'articolo predetto.

  • Articolo 104 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 104 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 104 CCII – Convocazione dei creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.

    2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l’invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2. Nello stesso avviso è contenuto l’avvertimento che si applica l’articolo 10, comma 3. […]

    3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’avviso, non è comunicato l’indirizzo di cui all’invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono ai sensi dell’articolo 10, comma 3. […]

    4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l’autorizzazione prevista dall’articolo 242.

    5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la vota- zione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.