Autore: Andrea Marton

  • Art. 51-novies D.Lgs. 79/2011 – Sanzioni amministrative previste con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

    Art. 51-novies D.Lgs. 79/2011 – Sanzioni amministrative previste con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Capo che rientrano nell’ambito delle competenze loro riservate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. articolo precedente articolo successivo

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Energia e Petrolio

    CCNL Energia e Petrolio

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Energia e Petrolio

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 1219 Codice della Navigazione – Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell’aeromobile

    Art. 1219 Codice della Navigazione – Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità . . . .

  • CCNL Pulizie Multiservizi: orario di lavoro, straordinari e maggiorazioni

    CCNL Pulizie e Multiservizi

    In sintesi

    Il CCNL Pulizie Multiservizi prevede orario di lavoro di 40 ore settimanali, ma il settore è caratterizzato da forte diffusione del part-time (oltre il 50% dei contratti). Lo straordinario è soggetto a maggiorazioni, con maggiorazioni specifiche per lavoro notturno (turni serali e notturni nelle pulizie sono frequenti) e festivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIP-Confindustria · Legacoop · Confcooperative · Agci-Servizi · UNIONSERVIZI Confapi · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    13 giugno 2025 (memorandum 6 agosto 2025)
    Vigenza
    1° giugno 2025 – 31 dicembre 2028
    Platea
    ~600.000

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni e indennità – CCNL Pulizie Multiservizi
    Tipologia Maggiorazione tipica
    Straordinario feriale +25-30%
    Straordinario notturno +50%
    Straordinario festivo +50%
    Lavoro notturno ordinario (in turno) Indennità specifica
    Lavoro festivo non straordinario +30-50%
    Part-time supplementare Maggiorazione specifica

    Orario settimanale e part-time

    L’orario contrattuale è di 40 ore settimanali. Tuttavia, una caratteristica distintiva del settore Pulizie/Multiservizi è la diffusione del part-time (oltre il 50% dei contratti). Sono frequenti:

    • Part-time orizzontale (es. 20-30 ore/settimana)
    • Part-time verticale (es. solo alcuni giorni della settimana)
    • Part-time misto
    • Lavoro a chiamata per servizi specifici

    Per il part-time vale la proporzionalità delle voci retributive (ferie, ROL, mensilità aggiuntive) rispetto all’orario contrattuale.

    Lavoro supplementare e straordinario

    Nel part-time si distinguono:

    • Lavoro supplementare: ore prestate oltre l’orario individuale concordato ma entro le 40h settimanali. Maggiorazione specifica.
    • Lavoro straordinario: ore oltre le 40h settimanali, soggette alle maggiorazioni ordinarie del CCNL.

    Il limite annuo di straordinario è di norma 250 ore, salvo accordi aziendali diversi.

    Lavoro notturno: caratteristica del settore

    Le pulizie professionali si svolgono spesso in orari serali e notturni (uffici, supermercati, ambulatori). Il CCNL disciplina:

    • Lavoro notturno (22-06): maggiorazione del 50% per straordinario, indennità specifica per turno notturno ordinario
    • Lavoro serale: indennità ridotta per turni 18-22
    • Sorveglianza sanitaria: visite mediche periodiche per lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003)

    Lavoro nei giorni festivi

    Le pulizie spesso continuano anche nei giorni festivi (ospedali, residenze sanitarie, hotel). Il CCNL prevede:

    • Maggiorazione del 30-50% per le ore lavorate in festività
    • Diritto al riposo compensativo da fruire entro un mese
    • Festività infrasettimanali pagate se non lavorate (12 giorni standard)

    Casi pratici

    Tizio – Part-time 30 ore con supplementare
    Tizio è pulitore polivalente part-time 30 ore. Una settimana il datore gli chiede 6 ore aggiuntive. Le ore supplementari (rispetto a 30) sono soggette a maggiorazione specifica del CCNL (di norma +15-20%). Il limite del supplementare è proporzionato al part-time.
    Caia – Turno notturno in ospedale
    Caia (3° livello) lavora in pulizie ospedaliere su turno notturno 22-06. La sua retribuzione comprende il minimo + indennità notturna ordinaria + indennità biologico ospedaliero. Visite mediche periodiche obbligatorie per turnisti notturni.
    Sempronio – Lavoro a Pasqua
    Sempronio è chiamato a lavorare la Domenica di Pasqua in un albergo. 8 ore × paga oraria × 1,50 (maggiorazione festiva) = +50% sulla retribuzione base. Aggiunto diritto a 1 giorno di riposo compensativo da fruire entro 30 giorni.

    Domande frequenti

    Qual è l'orario CCNL Pulizie Multiservizi?
    40 ore settimanali. Tuttavia, il settore è caratterizzato da forte diffusione del part-time (oltre 50% dei contratti).
    Cos'è il lavoro supplementare nel part-time?
    Le ore prestate oltre l’orario individuale concordato ma entro le 40h settimanali. Maggiorazione specifica del CCNL, distinta dallo straordinario.
    Il turno notturno è frequente nelle pulizie?
    Sì, molti appalti (uffici, supermercati, ospedali) richiedono lavoro serale/notturno. Maggiorazione 50% per straordinario notturno; indennità specifica per turno notturno ordinario.
    Devo fare visite mediche se lavoro di notte?
    Sì, il D.Lgs. 66/2003 prevede sorveglianza sanitaria specifica per lavoratori notturni: visite mediche periodiche presso medico competente.
    Festività lavorate: quanto in più?
    Maggiorazione 30-50% sul lavoro festivo (variabile per accordi). Diritto al riposo compensativo da fruire entro un mese.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Pulizie Multiservizi, Ferie e permessi nel CCNL Pulizie Multiservizi, Maternità e congedi nel CCNL Pulizie Multiservizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Pulizie Multiservizi e Malattia e infortunio nel CCNL Pulizie Multiservizi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pulizie e Multiservizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 204 RD 12/1941

    Art. 204 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Articolo 88 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 88 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 88 CCII – Trattamento dei crediti tributari e contributivi

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonchè dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Fermo restando per il concordato in continuità aziendale il rispetto dell’articolo 84, commi 6 e 7, se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti di cui al primo periodo. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

    2. L’attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale.

    3. Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

    4. Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall’articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Nell’ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa.

    5. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, è presentata agli uffici competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore. La documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonchè delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi, è presentata, per l’Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale, per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi e, infine, per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale. L’agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli altri uffici indicati nei precedenti periodi, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorchè non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonchè dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all’agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dei predetti avvisi e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106.

    6. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell’articolo 107 dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell’articolo 107 dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. Per i contributi previdenziali amministrati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e per i premi amministrati dall’Istituto nazionale dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell’articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale.

    7. 7. Il voto è espresso dall’agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

  • Articolo 90 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 90 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 90 CCII – Proposte concorrenti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il cinque per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.

    2. Ai fini del computo della percentuale del cinque per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.

    3. La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore […] […] per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un’unione civile tra persone […] o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.

    4. La relazione di cui all’articolo 87, comma 3, può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa se non ve ne sono.

    5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all’articolo 87, comma 3, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell’ammontare complessivodei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al 20 per cento nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell’articolo 13.

    6. La proposta può prevedere l’intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d’opzione.

    7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.

    8. […]

  • Come si calcola il TFR: la formula con esempio numerico

    Guida pratica · Lavoro · TFR e fine rapporto

    In sintesi

    Il TFR si accantona ogni anno dividendo la retribuzione utile per 13,5 (circa il 7,41%). Le quote degli anni precedenti si rivalutano dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. Alla fine del rapporto si somma tutto e si applica la tassazione separata.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Le tre componenti del TFR
    Componente Come si determina Esempio (RAL 26.000 €)
    Quota annua Retribuzione utile ÷ 13,5 26.000 ÷ 13,5 ≈ 1.926 €
    Contributo 0,50% Trattenuto dal datore sulla quota − 130 € circa
    Rivalutazione 1,5% fisso + 75% indice ISTAT FOI applicata al montante degli anni precedenti

    La formula base: retribuzione diviso 13,5

    Per ogni anno di lavoro il datore accantona una quota di trattamento di fine rapporto pari alla retribuzione utile dell’anno divisa per 13,5. Equivale a circa il 7,41% della retribuzione annua. La «retribuzione utile» comprende, salvo diversa previsione del CCNL, tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima).

    Su questa quota il datore trattiene un contributo dello 0,50% destinato alla previdenza, per cui l’accantonamento netto effettivo è di poco inferiore.

    La rivalutazione annuale del montante

    Le quote accantonate negli anni precedenti non restano ferme: al 31 dicembre di ogni anno il TFR già maturato si rivaluta con un coefficiente composto da una parte fissa dell’1,5% e da una parte variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo rispetto a dicembre dell’anno precedente. La quota maturata nell’anno in corso non si rivaluta.

    La tassazione separata alla liquidazione

    Il TFR non concorre a formare il reddito IRPEF ordinario: si applica la tassazione separata, con un’aliquota basata sulla media degli ultimi cinque anni, così da non penalizzare il lavoratore per l’incasso di una somma maturata in molti anni. L’Agenzia delle Entrate effettua poi una riliquidazione. La parte di TFR data dalla sola rivalutazione è invece soggetta a un’imposta sostitutiva.

    Casi pratici

    Tizio – 10 anni con stipendio costante

    Tizio ha una RAL di 26.000 € costante per 10 anni. Accantona circa 1.926 € l’anno: a fine rapporto il montante delle sole quote è circa 19.260 €, a cui si aggiunge la rivalutazione composta degli anni, per un TFR lordo orientativamente intorno ai 21.000 €.

    Caia – passaggio al fondo pensione

    Caia ha scelto di destinare il TFR maturando a un fondo pensione negoziale: in questo caso le quote non restano in azienda ma confluiscono nel fondo, dove seguono il rendimento della linea di investimento scelta anziché la rivalutazione di legge.

    Sempronio – anno con tredicesima e premio

    Sempronio nel 2025 ha percepito 24.000 € di paga base, 2.000 € di tredicesima e 1.000 € di premio non occasionale: la retribuzione utile è 27.000 €, quindi la quota TFR dell’anno è 27.000 ÷ 13,5 = 2.000 €.

    Domande frequenti

    Qual è la percentuale del TFR sullo stipendio?

    La quota annua è pari alla retribuzione utile divisa per 13,5, cioè circa il 7,41% della retribuzione lorda annua; al netto del contributo dello 0,50% l’accantonamento effettivo è di circa il 6,91%.

    La tredicesima entra nel calcolo del TFR?

    Sì. Salvo diversa previsione del CCNL, la tredicesima e le altre mensilità aggiuntive rientrano nella retribuzione utile su cui si calcola la quota annua di TFR.

    Come funziona la rivalutazione del TFR?

    Ogni anno il TFR già accantonato si rivaluta dell’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT FOI rispetto a dicembre precedente. La quota dell’anno in corso non si rivaluta.

    Il TFR è tassato come lo stipendio?

    No. Il TFR è soggetto a tassazione separata, con un’aliquota media calcolata sugli ultimi cinque anni, di norma più favorevole della tassazione ordinaria.

    Chi calcola e conserva il TFR?

    Se lasciato in azienda lo accantona e rivaluta il datore di lavoro (per le aziende con almeno 50 addetti il versamento avviene al Fondo Tesoreria INPS); se destinato a previdenza complementare confluisce nel fondo pensione scelto.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 49 D.Lgs. 1/2018 – Clausola di invarianza finanziaria

    Art. 49 D.Lgs. 1/2018 – Clausola di invarianza finanziaria ( Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Le Amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del presente decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 80 Reg. (UE) 2022/2065 – Pubblicazione delle decisioni

    Art. 80 Reg. (UE) 2022/2065 – Pubblicazione delle decisioni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La Commissione pubblica le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 71, paragrafo 1, e degli articoli da 73 a 76. In tale pubblicazione sono indicati i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese eventuali sanzioni irrogate.

    2. La pubblicazione tiene conto dei diritti e degli interessi legittimi del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, di qualsiasi altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, e di terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.

  • Art. 48 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 48 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 48 L. Fall. – Corrispondenza diretta al fallito

    Corrispondenza diretta al fallito

  • Art. 96 Reg. (UE) 2024/1689 – Orientamenti della Commissione sull’attuazione del regolamento

    Art. 96 Reg. (UE) 2024/1689 – Orientamenti della Commissione sull’attuazione del regolamento

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. La Commissione elabora orientamenti sull'attuazione pratica del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:

    a) l'applicazione dei requisiti e degli obblighi di cui agli articoli da 8 a 15 e all'articolo 25;

    b) le pratiche vietate di cui all'articolo 5;

    c) l'attuazione pratica delle disposizioni relative alla modifica sostanziale;

    d) l'attuazione pratica degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 50;

    e) informazioni dettagliate sulla relazione del presente regolamento con la normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, nonché con altre disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda la coerenza nella loro applicazione;

    f) l'applicazione della definizione di sistema di IA di cui all'articolo 3, punto 1).

    Quando pubblica tali orientamenti, la Commissione presta particolare attenzione alle esigenze delle PMI, comprese le start-up, delle autorità pubbliche locali e dei settori maggiormente interessati dal presente regolamento. Gli orientamenti di cui al primo comma del presente paragrafo tengono debitamente conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto in materia di IA, nonché delle pertinenti norme armonizzate e specifiche comuni di cui agli articoli 40 e 41, o delle norme armonizzate o specifiche tecniche stabilite a norma della normativa di armonizzazione dell'Unione.

    2. Su richiesta degli Stati membri o dell'ufficio per l'IA, o di propria iniziativa, la Commissione aggiorna gli orientamenti adottati quando lo ritiene necessario.