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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I beni mobili, navi e aeromobili sequestrati in operazioni anticontrabbando possono essere affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia richiedenti o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.
  • Gli oneri di gestione e assicurazione dei beni affidati in custodia giudiziale sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
  • Prima di procedere all'affidamento in custodia o alla distruzione, l'ADM deve chiedere autorizzazione all'autorità giudiziaria, che provvede entro 30 giorni.
  • In caso di distruzione di merci deperibili dissequestrate, l'avente diritto ha diritto a un'indennità calcolata sulle quotazioni di mercato al momento del sequestro.
  • I beni confiscati in via definitiva sono assegnati agli enti o organi che ne avevano l'uso; quelli non richiesti sono distrutti o ceduti a fini di distruzione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 95 D.Lgs. 141/2024 — Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all’assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili, ivi incluse le formalità doganali, se necessarie, sono a carico dell’ufficio o comando usuario.

3. L’Agenzia, prima di procedere all’affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 6, deve chiedere preventiva autorizzazione all’autorità giudiziaria competente che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Nel caso di dissequestro di merci deperibili rientranti tra i beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all’avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

5. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso.

6. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento o di assegnazione ai sensi dei commi 1 e 5, i beni, qualora ne siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, sono ceduti ai fini della loro distruzione. In caso di distruzione, la cancellazione dei beni dai pubblici registri è esente da qualsiasi tributo o diritto.

7. Gli uffici dell’Agenzia, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in coerenza con la disciplina unionale e nazionale in materia di contratti pubblici.

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Commento

Inquadramento: la gestione dei beni sequestrati nelle operazioni anticontrabbando

L'articolo 95 del D.Lgs. 141/2024 disciplina un aspetto operativamente cruciale delle indagini e dei procedimenti per contrabbando: la destinazione dei beni mobili — inclusi veicoli, natanti e aeromobili — sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando. La gestione di questi beni, talvolta di elevato valore (imbarcazioni veloci, autocarri, furgoni, attrezzature di magazzino), pone problemi pratici e giuridici complessi: chi li custodisce, chi paga i costi, cosa succede in caso di confisca definitiva o di proscioglimento.

La disposizione si inserisce in un sistema più ampio che comprende la normativa generale sul sequestro e la confisca penale (artt. 316 ss. e 321 ss. c.p.p., D.Lgs. 159/2011 — Codice antimafia), le norme specifiche del D.Lgs. 141/2024 in materia di contrabbando e le disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC). Il legislatore ha tuttavia ritenuto opportuno mantenere una disciplina specifica per i beni sequestrati in operazioni anticontrabbando, tenuto conto delle peculiarità di questi beni (spesso legati a reti logistiche del contrabbando) e del ruolo operativo dell'ADM.

L'affidamento in custodia giudiziale (comma 1)

Il comma 1 prevede che i beni mobili sequestrati — comprese navi e aeromobili — siano affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta, per l'impiego in attività di polizia. In alternativa, possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici per finalità di:

  • Giustizia (es. utilizzo da parte di organi giudiziari o penitenziari);
  • Protezione civile (es. natanti o veicoli utili in operazioni di soccorso);
  • Tutela ambientale (es. imbarcazioni per il monitoraggio marino).

L'affidamento in custodia giudiziale durante la pendenza del procedimento penale consente all'ente usuario di utilizzare il bene senza che ciò pregiudichi i diritti dell'imputato in caso di proscioglimento o restituzione. L'utilità pratica è evidente: l'ADM, la Guardia di finanza e le forze di polizia possono impiegare le imbarcazioni sequestrate ai contrabbandieri (spesso veloci e di ultima generazione) per combattere ulteriori traffici illeciti.

La ripartizione degli oneri di gestione (comma 2)

Il comma 2 stabilisce che gli oneri di gestione e di assicurazione obbligatoria dei veicoli, natanti e aeromobili affidati in custodia giudiziale siano a carico dell'ufficio o comando usuario, cioè dell'ente pubblico che ha richiesto e ottenuto l'affidamento. Sono inclusi anche gli eventuali oneri per formalità doganali, laddove il bene sia soggetto a tali adempimenti.

Questa ripartizione degli oneri è funzionale a evitare che i costi di gestione ricadano sull'erario in capo all'ADM o sulla parte privata (che non ha ancora subito condanna definitiva): chi usa il bene, ne sostiene i costi. Per i bilanci delle forze di polizia, l'affidamento in custodia giudiziale può quindi rappresentare sia un'opportunità (disponibilità di mezzi aggiuntivi) sia un onere (costi assicurativi e manutentivi). Le convenzioni tra ADM e forze di polizia (previste dal comma 7 per le operazioni di distruzione) sono un modello applicabile anche per la gestione degli oneri di custodia.

L'autorizzazione giudiziaria preventiva (comma 3)

Il comma 3 introduce un presidio di garanzia fondamentale: prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale (comma 1) o alla distruzione dei beni (comma 6), l'ADM deve chiedere preventiva autorizzazione all'autorità giudiziaria competente, che provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine di 30 giorni è ordinatorio ma significativo: in sua assenza, la prassi dei tribunali era spesso caratterizzata da ritardi che lasciavano i beni inutilizzati e in deterioramento nelle strutture di deposito.

L'autorizzazione giudiziaria è necessaria perché il bene è ancora oggetto di sequestro (vincolo cautelare reale disposto dall'autorità giudiziaria): qualsiasi modifica alla sua destinazione o custodia richiede il consenso dell'organo che ha disposto il vincolo. L'ADM agisce quindi in questo contesto come ausiliaria dell'autorità giudiziaria, non in autonomia.

L'indennità per merci deperibili dissequestrate e distrutte (comma 4)

Il comma 4 affronta il caso doloroso del dissequestro di merci deperibili che nel frattempo erano state distrutte dall'ADM (con autorizzazione giudiziaria). Può accadere che la distruzione avvenga in pendenza del procedimento penale e che successivamente l'imputato venga prosciolto o le merci vengano dissequestrate. In questa ipotesi, l'avente diritto ha diritto a ricevere un'indennità calcolata:

  • Sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate al momento del sequestro;
  • Tenendo conto dello stato del bene al momento del sequestro (condizioni fisiche, eventuale deterioramento preesistente).

La norma non indica chi eroga l'indennità, ma dalla logica del sistema si ricava che essa è a carico dell'ADM o, più in generale, dell'erario. Il riferimento a pubblicazioni specializzate (listini di categoria, borse merci, pubblicazioni di settore) assicura una base oggettiva di calcolo, evitando contestazioni sull'ammontare.

La confisca definitiva e l'assegnazione dei beni (commi 5 e 6)

Il comma 5 disciplina la fase successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna con confisca: i beni diventano definitivamente di proprietà dello Stato. In questa fase, gli organi o enti che ne avevano avuto l'uso durante la custodia giudiziale possono richiederne l'assegnazione definitiva, con precedenza rispetto ad altri possibili destinatari.

Il comma 6 disciplina il caso residuale in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento o di assegnazione: i beni la cui fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione sia vietata per legge sono ceduti ai fini della distruzione. La cancellazione dai pubblici registri dei beni distrutti è esente da tributi o diritti, evitando così costi aggiuntivi a carico dell'erario per adempimenti formali su beni già eliminati materialmente.

Le convenzioni per la distruzione e il decreto attuativo (commi 7 e 8)

Il comma 7 consente agli uffici ADM di stipulare convenzioni per la distruzione dei beni, nel rispetto della disciplina unionale e nazionale in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Queste convenzioni riguardano tipicamente impianti di smaltimento e distruzione (ad es. per tabacchi lavorati, che devono essere distrutti in impianti autorizzati per evitare la reintroduzione nel circuito commerciale illecito). Il comma 8 rinvia a un decreto ministeriale congiunto (MEF e Ministero della giustizia) per le disposizioni attuative di dettaglio.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi sostiene i costi assicurativi di un veicolo sequestrato in operazioni anticontrabbando e affidato in custodia giudiziale alla polizia?

I costi di gestione e assicurazione obbligatoria sono a carico dell'ufficio o comando dell'ente pubblico che ha ottenuto l'affidamento in custodia giudiziale, non dell'ADM né dell'imputato.

L'ADM può distruggere una merce sequestrata senza autorizzazione del tribunale?

No. Il comma 3 dell'art. 95 prevede che l'ADM debba chiedere preventiva autorizzazione all'autorità giudiziaria competente prima di procedere sia all'affidamento in custodia sia alla distruzione. L'autorità giudiziaria ha 30 giorni per provvedere.

Se le merci sequestrate vengono distrutte e poi l'imputato viene prosciolto, il proprietario ottiene un risarcimento?

Sì, ma tecnicamente non si tratta di un risarcimento del danno bensì di un'indennità calcolata sulle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, riferite alla data del sequestro e allo stato dei beni in quel momento.

Cosa succede ai beni confiscati in via definitiva per cui nessun organo fa richiesta di assegnazione?

Se la loro fabbricazione, possesso o commercializzazione è vietata per legge, sono ceduti per la distruzione. La cancellazione dai pubblici registri di questi beni è esente da tributi e diritti.

Gli enti privati possono ottenere in assegnazione beni confiscati nelle operazioni anticontrabbando?

No. L'art. 95 limita l'affidamento e l'assegnazione a organi dello Stato e enti pubblici non economici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale. I soggetti privati sono esclusi dalla procedura di assegnazione prevista da questa norma.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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