← Torna a Dogane — D.Lgs. 141/2024
Ultimo aggiornamento: 8 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 96 è la norma cardine delle sanzioni amministrative doganali: si applica alle violazioni degli artt. 78-83 quando non ricorrono le soglie che fanno scattare la responsabilità penale (dazi >€10.000 o altri diritti >€100.000).
  • La sanzione base è la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, con un minimo assoluto di €2.000 (€1.000 per le violazioni dell'art. 79).
  • Sono previste numerose riduzioni e soglie di tolleranza: un terzo se i maggiori diritti sono inferiori al 3% di quelli dichiarati; nessuna sanzione se la dichiarazione copre l'intero importo accertato; sanzione da €150 a €1.000 per mera incompletezza formale con diritti coperti.
  • La norma disciplina in dettaglio la confisca amministrativa delle merci e dei mezzi di trasporto adattati al contrabbando, con ampie eccezioni per casi di buona fede o differenze minime.
  • La causa di non punibilità per revisione spontanea (comma 13) è cruciale: se il dichiarante chiede la revisione prima di avere notizia di accertamenti in corso, non si applicano né sanzioni né confisca, ma restano dovuti gli interessi sui diritti maggiori se la richiesta è tardiva.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 96 D.Lgs. 141/2024 — Sanzioni amministrative

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all’articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente: a) l’ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000; b) l’ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 100.000.

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo quando i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3 per cento di quelli dichiarati.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 4, la sanzione di cui al comma 1 non si applica se l’ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati.

4. Quando nella dichiarazione non sono indicati in maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli e l’ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati, in luogo della sanzione di cui al comma 1 si applica la sanzione nella misura da euro 150 a euro 1.000; in presenza di più articoli, tale sanzione si applica una sola volta.

5. Qualora, nella verifica delle merci immesse nei magazzini o recinti di custodia temporanea o nei depositi, si trovi, rispetto alla giacenza dichiarata, un’eccedenza di quantità inferiore al 2 per cento o una deficienza di quantità inferiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 non si applica.

6. Se la deficienza di quantità di cui al comma 5 è superiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 è calcolata sull’intera differenza, senza tener conto di detto calo. Se non si conosce il peso della merce mancante, questo è calcolato in base alla media di quelle della stessa specie.

7. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della fattispecie di cui all’articolo 82 e salvo quanto previsto dall’articolo 118, comma 8, è sempre ordinata la confisca amministrativa delle merci oggetto dell’illecito. Il relativo provvedimento è adottato dall’Ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.

8. La confisca di cui al comma 7 riguarda anche i mezzi di trasporto utilizzati per commettere la violazione che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l’autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate.

9. Il comma 7 non si applica, oltre che nei casi di cui al comma 14, per la violazione di cui al comma 1 relativa alla fattispecie di cui all’articolo 79, ove ricorra una delle seguenti condizioni: a) quando, pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale; b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l’ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il 5 per cento per ciascun singolo dichiarato; d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica; e) quando le violazioni rientrano nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

10. Quando la violazione consiste in una differenza tra la quantità dichiarata e quella accertata, la confisca ha a oggetto la quantità di merce eccedente quella dichiarata. Nel caso di beni indivisibili, la confisca ha a oggetto l’intero bene. Nel caso di beni a seguito di viaggiatori, la confisca si applica qualora il valore complessivo dei beni rinvenuti sia pari o superiore a tre volte la franchigia doganale.

11. Per le merci e i mezzi di cui è ordinata la confisca, ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 95. I provvedimenti per i quali, in base al citato articolo 95, è competente l’autorità giudiziaria sono adottati dall’Ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.

12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche in caso di violazione di cui all’articolo 84, commi 2 e 3. In tali casi è sempre ordinata la confisca amministrativa dei tabacchi lavorati di contrabbando.

13. Non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all’articolo 42 è avviata su istanza del dichiarante, semprechè l’istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Sugli eventuali maggiori diritti di confine sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 49, qualora l’istanza di revisione della dichiarazione sia presentata oltre novanta giorni dopo lo svincolo delle merci cui detta dichiarazione si riferisce.

14. Nell’ipotesi di cui all’articolo 79, quando l’autorità giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa, l’autore è punito, a titolo di colpa, con la sanzione amministrativa dall’80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione e comunque in misura non inferiore a euro 500. In tale ipotesi, si applicano, altresì, i commi 2, 3 e 4.

Commento

Struttura e campo di applicazione

L'articolo 96 del D.Lgs. 141/2024 è la norma centrale del sistema sanzionatorio amministrativo doganale: concentra in un unico articolo le sanzioni pecuniarie, le riduzioni, le soglie di tolleranza, la disciplina della confisca e la causa di non punibilità per ravvedimento spontaneo. Si applica alle violazioni degli artt. 78 (contrabbando per omessa dichiarazione), 79 (dichiarazione infedele), 80 (violazioni relative alla destinazione doganale) e da 81 a 83 (altre violazioni), purché non ricorrano le soglie penali: quando i dazi doganali dovuti o indebitamente percepiti superano €10.000 oppure gli altri diritti di confine superano €100.000, la condotta transita nel penale e non si applica la sanzione amministrativa dell'art. 96.

La struttura a 14 commi riflette la complessità operativa della materia doganale: il legislatore ha tentato di costruire un sistema graduato che tenga conto della gravità effettiva della violazione, distinguendo tra errori formali, irregolarità sostanziali minori e violazioni gravi. Questo approccio è coerente con il principio di proporzionalità richiesto dall'art. 42 del Reg. UE 952/2013.

La sanzione base e le soglie penali (commi 1 e 14)

Il comma 1 fissa la sanzione ordinaria: multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti, indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, con un minimo assoluto di €2.000 (€1.000 per l'art. 79). La formula comprende tre distinte situazioni: (i) chi non ha pagato i diritti dovuti; (ii) chi ha percepito rimborsi a cui non aveva diritto (es. restituzione all'esportazione indebita); (iii) chi ha chiesto rimborsi non dovuti.

Il comma 14 introduce una fattispecie speciale per l'art. 79 in caso di colpa: quando l'autorità giudiziaria non ravvisa dolo, la sanzione è ridotta all'80%-150% con un minimo di €500. Questa previsione tutela il dichiarante che ha commesso un errore in buona fede nella compilazione della dichiarazione, applicando una sanzione più mite rispetto alla condotta dolosa.

Le riduzioni e le soglie di tolleranza (commi 2-6)

Il sistema di riduzioni è articolato su più livelli:

  • Comma 2 — riduzione di un terzo: se i maggiori diritti di confine sono inferiori al 3% di quelli dichiarati. È una soglia di tolleranza percentuale che tiene conto della fisiologica variabilità dei controlli doganali su merci con valori complessi da determinare (es. prodotti con valore variabile in base al cambio).
  • Comma 3 — esenzione totale: se i diritti complessivamente dichiarati sono pari o superiori a quelli complessivamente accertati. Questo comma è complementare al comma 4: se la dichiarazione copre l'importo dovuto (anche se in modo tecnicamente impreciso), non c'è danno erariale e non si applica la sanzione.
  • Comma 4 — sanzione formale ridotta (€150-€1.000): quando la dichiarazione è incompleta o imprecisa negli elementi prescritti per i controlli, ma i diritti dichiarati coprono quelli accertati. In questo caso la violazione è meramente formale e la sanzione è nominale (€150-€1.000, applicata una sola volta anche in presenza di più articoli).
  • Commi 5-6 — tolleranza quantitativa nei depositi: eccedenze o deficienze di giacenza inferiori al 2% rispetto alla dichiarata non sono sanzionate; oltre il 2%, la sanzione si calcola sull'intera differenza (senza dedurre il calo riconosciuto).
La disciplina della confisca amministrativa (commi 7-12)

I commi 7-12 regolano la confisca delle merci e dei mezzi di trasporto. La confisca è, in linea di principio, obbligatoria per tutte le violazioni del comma 1 (eccetto l'art. 82), ma è soggetta a un ampio sistema di eccezioni:

  • Il comma 9 elenca cinque ipotesi in cui la confisca non si applica per l'art. 79: elementi errati ma desumibili dai documenti di accompagnamento; merci in sottovoci diverse della stessa voce tariffaria con differenza di diritti inferiore a un terzo; differenze di quantità o valore inferiori al 5%; merci non occultate e prontamente accessibili ai controlli; violazioni nei casi dei commi 2, 3, 4 e 5.
  • Il comma 10 precisa l'oggetto della confisca nelle differenze quantitative: solo la merce eccedente (non l'intera partita); per beni indivisibili, l'intero bene; per bagagli di viaggiatori, la confisca scatta solo se il valore complessivo è pari o superiore a tre volte la franchigia doganale.
  • Il comma 8 estende la confisca ai mezzi di trasporto adattati allo stivaggio fraudolento o con accorgimenti per aumentare capacità di carico o autonomia in difformità dalle caratteristiche costruttive omologate.
  • I commi 11-12 richiamano le disposizioni dell'art. 95 per le procedure di confisca e precisano che la disciplina si applica anche alle violazioni dell'art. 84 (tabacchi).

Il provvedimento di confisca è adottato dall'Ufficio ADM territorialmente competente rispetto al luogo dell'accertamento, non dall'autorità giudiziaria: si tratta di una confisca amministrativa, non penale, con il relativo regime di impugnazione davanti al giudice amministrativo.

La causa di non punibilità per revisione spontanea (comma 13)

Il comma 13 è la disposizione di maggiore rilevanza pratica per l'operatore: non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca se la revisione della dichiarazione (art. 42) viene avviata su istanza del dichiarante, purché l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Se invece l'istanza di revisione è presentata oltre 90 giorni dallo svincolo delle merci, sono dovuti gli interessi sui maggiori diritti di confine ai sensi dell'art. 49.

La «formale conoscenza» è un concetto che richiede attenzione: non è sufficiente la notizia informale di un controllo in corso; occorre che il dichiarante abbia ricevuto un atto formale (es. notifica di avvio di verifica, convocazione, accesso dell'ispettore). Questa soglia consente un «ravvedimento» tardivo ma genuino: se il dichiarante si accorge dell'errore dopo settimane o mesi dallo svincolo, può ancora regolarizzare senza sanzioni (ma con interessi se oltre 90 giorni).

Raccordo con la normativa unionale

Il sistema dell'art. 96 deve essere letto in raccordo con l'art. 42 del Reg. UE 952/2013 (obbligo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive) e con le disposizioni sulla revisione della dichiarazione (artt. 173-174 CDU). Il principio di proporzionalità impone che le sanzioni siano graduate in base alla gravità della violazione; l'art. 96 recepisce questo principio attraverso il sistema di riduzioni e soglie di tolleranza. La causa di non punibilità per revisione spontanea riflette invece la disciplina unionale sulla correzione delle dichiarazioni doganali (art. 173 CDU), che consente al dichiarante di rettificare la dichiarazione già accettata entro certi limiti.

Considerazioni operative per l'impresa

Per un'impresa importatrice o esportatrice, i punti critici dell'art. 96 sono tre: (i) monitorare costantemente le proprie dichiarazioni doganali e le rettifiche necessarie, per poter agire prima della formale conoscenza di un accertamento; (ii) documentare la correttezza della classificazione tariffaria e del valore doganale dichiarato, in modo da potersi avvalere delle riduzioni dei commi 2-4 in caso di contestazione; (iii) verificare che i propri mezzi di trasporto non presentino caratteristiche costruttive che li espongano alla confisca del comma 8. Lo spedizioniere doganale che opera in rappresentanza diretta dell'importatore risponde solidalmente con questi delle sanzioni amministrative, salvo che dimostri di aver agito sulla base di informazioni errate fornitegli dal mandante.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quando la violazione doganale è amministrativa e quando diventa penale?

Le violazioni degli artt. 78-83 del D.Lgs. 141/2024 sono amministrative (art. 96) se i dazi doganali dovuti non superano €10.000 e gli altri diritti di confine non superano €100.000. Se anche una sola di queste soglie è superata, la condotta diventa penalmente rilevante e si applica la disciplina dei delitti doganali, con le aggravanti dell'art. 88 laddove ricorrenti.

È possibile evitare la sanzione se si corregge spontaneamente la dichiarazione?

Sì, il comma 13 prevede la non applicazione di sanzioni e confisca se la revisione della dichiarazione è chiesta dal dichiarante prima che abbia formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'avvio di qualunque attività di accertamento. Se l'istanza è presentata oltre 90 giorni dallo svincolo, sono comunque dovuti gli interessi sui maggiori diritti di confine.

Cosa succede se la giacenza nel deposito ha una differenza inferiore al 2%?

Il comma 5 stabilisce che eccedenze o deficienze di quantità inferiori al 2% rispetto alla giacenza dichiarata non sono sanzionabili. Se la differenza supera il 2% oltre il calo riconosciuto, la sanzione si calcola sull'intera differenza (senza tenere conto del calo fisiologico).

Quando viene disposta la confisca delle merci?

In linea di principio è sempre disposta per le violazioni del comma 1 (eccetto l'art. 82). Tuttavia, il comma 9 prevede ampie eccezioni: nessuna confisca se gli elementi errati sono desumibili dai documenti allegati, se le differenze sono minori del 5%, se le merci non erano occultate, o se la violazione rientra nei casi di minore gravità dei commi 2-5.

Lo spedizioniere doganale risponde delle sanzioni insieme all'importatore?

Sì, se opera in rappresentanza diretta. Lo spedizioniere che presenta la dichiarazione in nome e per conto dell'importatore risponde solidalmente delle sanzioni amministrative. Può tutelarsi documentando le istruzioni ricevute dal mandante e dimostrando di aver agito in buona fede sulla base delle informazioni fornitegli.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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