Autore: Andrea Marton

  • TFR nel CCNL Edilizia Industria: calcolo e Fondo Prevedi

    CCNL Edilizia Industria (ANCE)

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Edilizia Industria segue le regole nazionali (retribuzione annua ÷ 13,5, rivalutazione 1,5% + 75% ISTAT). I lavoratori possono aderire a Prevedi, il fondo pensione complementare del settore edile attivo dal 1996. Il datore versa un contributo aggiuntivo per chi aderisce, oltre al TFR. L’accantonamento mensile transita anche per la Cassa Edile per la gestione complessiva.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCE · Legacoop · Confcooperative · Agci · FenealUil · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    29 gennaio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~600.000

    Tabella riepilogativa

    TFR Edilizia – Quadro complessivo
    Voce Valore
    Quota annua accantonata Retribuzione annua ÷ 13,5
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% indice ISTAT FOI
    Imposta sostitutiva rivalutazione 17%
    Anticipazione: anzianità minima 8 anni presso stesso datore
    Anticipazione: tetto Max 70% del TFR maturato
    Fondo pensione di settore Prevedi (attivo dal 1996)
    Contributo datore a Prevedi 1,2% retribuzione
    Contributo lavoratore Minimo 1% (volontario)

    Calcolo del TFR

    Il TFR si calcola dividendo la retribuzione utile annua per 13,5. La retribuzione utile comprende paga base, contingenza, EDR, scatti, indennità fisse, gratifica natalizia.

    Esempio: operaio 3° livello con retribuzione annua 24.000 € (incluse 13ª e tutte le voci). Quota TFR annua = 24.000 / 13,5 = 1.778 €.

    Particolarità dell’edilizia: il datore versa l’accantonamento alla Cassa Edile (che lo gestisce insieme agli altri accantonamenti). Il TFR finale viene liquidato dalla Cassa Edile alla cessazione del rapporto.

    Rivalutazione annua

    Il TFR accantonato è rivalutato annualmente:

    • 1,5% fisso
    • 75% dell’incremento ISTAT FOI

    Imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione, prelevata in sede di liquidazione.

    Anticipazione del TFR

    Le regole nazionali per l’anticipo del TFR si applicano anche nell’edilizia:

    • Minimo 8 anni di anzianità presso lo stesso datore
    • Una sola volta nella vita lavorativa
    • Massimo 70% del TFR maturato
    • Causali: spese mediche, prima casa, congedi parentali/formazione

    Per gli operai con mobilità tra imprese, l’anzianità si computa solo presso il singolo datore: chi cambia spesso impresa difficilmente raggiunge gli 8 anni necessari.

    Prevedi: il fondo pensione del settore

    Prevedi è il fondo pensione complementare per i lavoratori dell’edilizia, attivo dal 1996. Aderirvi è volontario ma comporta vantaggi:

    • Contributo datore: 1,2% della retribuzione (versato solo se il lavoratore aderisce)
    • Contributo lavoratore: minimo 1%, fino a 5.164 € annui deducibili fiscalmente
    • TFR: 100% del TFR maturando può essere destinato a Prevedi
    • Iscrizione: tramite Cassa Edile, che funge da sostituto di imposta

    Considerando la mobilità tipica dell’edilizia tra imprese, Prevedi offre continuità contributiva indipendentemente dal datore di lavoro (a differenza del TFR in azienda).

    Casi pratici

    Tizio – TFR su 10 anni come operaio
    Tizio (3° livello) lavora 10 anni con retribuzione annua media 24.000 €. Quota TFR annua: 1.778 €. Totale accantonato: ~17.780 € + rivalutazioni. Cassa Edile gestisce l’accantonamento e lo liquida alla cessazione.
    Caia – Anticipo TFR impossibile per mobilità
    Caia (operaia 2° livello) lavora 5 anni in impresa A, poi 4 in impresa B. Vorrebbe chiedere anticipo TFR per acquisto casa. Non può: anzianità presso ogni singolo datore inferiore agli 8 anni richiesti dalla legge. Soluzione: aderire a Prevedi che ha regole interne più flessibili.
    Sempronio – Adesione a Prevedi giovanissimo
    Sempronio (24 anni) appena assunto come operaio 1° livello aderisce a Prevedi. Destina il 100% TFR + versa 1,2% contributo personale. Il datore versa 1,2% aggiuntivo. Iscrizione automatica via Cassa Edile. Su 40 anni di carriera, il montante atteso supera del 30-40% il valore del TFR in azienda.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nell'edilizia?
    Retribuzione utile annua ÷ 13,5. Stesso meccanismo degli altri settori. La gestione passa tramite Cassa Edile per gli operai.
    Quando viene pagato il TFR finale?
    Alla cessazione del rapporto, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’indice ISTAT da utilizzare per la rivalutazione finale. La Cassa Edile gestisce l’erogazione.
    Posso chiedere un anticipo TFR se cambio spesso impresa?
    Difficile: l’anzianità minima di 8 anni si computa presso lo stesso datore. Chi cambia spesso impresa non la raggiunge. Soluzione alternativa: aderire a Prevedi.
    Cos'è Prevedi?
    Fondo pensione complementare del settore edile, attivo dal 1996. Aderendo si destina il TFR al fondo invece di lasciarlo in azienda, ricevendo in più il contributo datore 1,2%.
    Conviene aderire a Prevedi per chi è in edilizia?
    Particolarmente conveniente per i lavoratori con mobilità tra imprese: Prevedi garantisce continuità contributiva indipendentemente dal datore di lavoro, a differenza del TFR in azienda.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e paga base operai e impiegati, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Edilizia Industria, il ruolo della Cassa Edile, Maternità e congedi parentali nel CCNL Edilizia Industria, Gratifica natalizia e mensilità aggiuntive nel CCNL Edilizia Industria e tutele e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Industria (ANCE). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 199 D.Lgs. 174/2016 – Rinvio al primo giudice

    Art. 199 D.Lgs. 174/2016 – Rinvio al primo giudice

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado: a) quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice; b) quando dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte ovvero dichiara la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di sottoscrizione del giudice; c) quando riforma una sentenza che ha pronunciato l’estinzione del processo per inattività delle parti.

    2. In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio, il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello. In caso di accoglimento del gravame proposto, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d’appello.

    3. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

    4. Se il giudice d’appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell’articolo 50.

  • Art. 348 DPR 495/1992 – Distanza di sicurezza tra i veicoli

    Art. 348 DPR 495/1992 – Distanza di sicurezza tra i veicoli

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre essere commisurata alla velocità, alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planoaltimetriche della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all'entità del carico, nonché ad ogni altra circostanza influente.

    2. La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e l'inizio della frenata.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Edilizia (Cooperative)

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 97 TUEL – Articolo 97

    Art. 97 TUEL – Articolo 97

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all’articolo 102 e iscritto all’albo di cui all’articolo 98.

    2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

    3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell’articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto del loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

    4. 4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) esprime il parere di cui all’articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi; c) roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; e) esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista dall’articolo 108, comma 4.

    5. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

    6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.

  • Art. 1125 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    Art. 1125 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La condanna per i delitti previsti negli articoli 1112 a 1120; 1123, 1124, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1122 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione. Se il delitto previsto nell'articolo 449 del codice penale è commesso da appartenenti al personale marittimo o alla personale aeronautico in danno rispettivamente di una nave o di un galleggiante e di un aeromobile, la condanna importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. Del delitti contro la fede pubblica Sezione I Della falsità in atti

  • Art. 15 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

    Art. 15 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’ articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi … di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto … di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

    2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi … di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

    3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all’ articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 .

    4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .

  • Art. 7 Cont. Trib. – Poteri del giudice e onere prova

    Art. 7 Cont. Trib. – Poteri del giudice e onere prova

    Art. 7 Cont. Trib. – Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta.

    2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

    3. […]

    4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. La notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all’articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.

    5. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente. 5 bis. L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

  • Art. 96 T.U.B.: Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia

    Art. 96 T.U.B.: Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia

    Art. 96 T.U.B. – Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.

    1-bis. I sistemi di tutela istituzionale di cui all’ articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti.

    2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

    3. Le succursali di banche di Stato terzo autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al livello e all’ambito di copertura.

    4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti in conformità di quanto previsto dalla presente Sezione.

    5. La pubblicità e le comunicazioni che le banche sono tenute a effettuare per informare i clienti sulla garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi del Titolo VI.”

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  • Art. 96 TUEL – Articolo 96

    Art. 96 TUEL – Articolo 96

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all’emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

  • Art. 24 L. 689/1981 – Connessione obiettiva con un reato

    Art. 24 L. 689/1981 – Connessione obiettiva con un reato

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie rconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio. Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

  • Art. 64-bis D.Lgs. 209/2005 – (Principi in materia di investimenti)

    Art. 64-bis D.Lgs. 209/2005 – (Principi in materia di investimenti)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 37-ter.

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