Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Croce Rossa Italiana: welfare e sanità integrativa

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: welfare e sanità integrativa

    Il CCNL CRI del 2020 indica per la prima volta due impegni di welfare contrattuale per i dipendenti dell’Associazione: un’assistenza sanitaria integrativa (art. 79) e una previdenza complementare di settore (art. 80). Entrambi sono rinviati: nel testo non c’è ancora un fondo operativo, e i piani di welfare li definisce la contrattazione di secondo livello (art. 8).

    In sintesi

    Il CCNL CRI non istituisce ancora alcun fondo. L’art. 79 dice solo che le parti si incontreranno per definire percorsi e modalità di attivazione dell’assistenza sanitaria integrativa; l’art. 80 prevede una commissione paritetica incaricata di individuare un fondo di previdenza complementare di settore. Non esistono quindi importi, coperture o contributi contrattuali da indicare. L’art. 8 affida alla contrattazione di secondo livello la determinazione dei piani di welfare e dei premi di produttività.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    CCNL
    27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
    Articoli di riferimento
    Art. 79 (sanità integrativa: attivazione da definire), art. 80 (previdenza complementare: commissione paritetica), art. 8 c. 4 (piani di welfare al secondo livello)

    Il contesto: primo CCNL del Terzo Settore

    Il CCNL firmato il 27 maggio 2020 è stato definito da tutti i soggetti firmatari «il primo CCNL del Terzo Settore», in quanto per la prima volta ha creato un quadro contrattuale organico per un’organizzazione di questo tipo con personalità giuridica privata. Tra le novità più rilevanti vi sono proprio le disposizioni sul welfare, assenti o frammentarie nei contratti precedenti applicabili alla CRI.

    Va precisato che il testo contrattuale (artt. 79 e 80) non nomina alcun fondo sanitario o previdenziale: in entrambi i casi le parti si impegnano a definire in seguito percorsi, modalità e fondo di settore. Questa guida espone cosa il contratto dice davvero e cosa resta da attuare.

    Tabella riepilogativa: pilastri del welfare CRI

    I tre punti del welfare nel CCNL CRI: cosa dice il testo
    Pilastro Fonte Contenuto Per saperne di più
    Assistenza sanitaria integrativa Art. 79 CCNL Le parti si incontreranno per definire percorsi e modalità di attivazione: nessun fondo, copertura o contributo ancora fissato Testo CCNL (art. 79)
    Previdenza complementare Art. 80 CCNL Commissione paritetica per individuare un fondo di previdenza complementare di settore; nessun fondo ancora indicato Testo CCNL (art. 80), d.lgs. 252/2005
    Welfare di secondo livello Art. 8 c. 4 CCNL + accordi decentrati La determinazione dei piani di welfare e dei premi di produttività è materia dell’accordo integrativo; il contratto nazionale non elenca i benefit Accordo integrativo del proprio ente CRI

    Assistenza sanitaria integrativa (art. 79)

    L’art. 79 del CCNL CRI è una norma di rinvio: stabilisce che, successivamente alla firma, le parti si incontreranno per definire i percorsi e le modalità di attivazione dell’assistenza sanitaria integrativa (cioè complementare al Servizio Sanitario Nazionale). Il testo non indica il fondo, i contributi, le prestazioni coperte né i massimali. Finché le parti non concludono l’accordo attuativo, il contratto nazionale non dà quindi un diritto a rimborsi o coperture sanitarie; eventuali polizze o fondi possono esistere solo se introdotti dall’accordo integrativo del singolo ente.

    Previdenza complementare (art. 80)

    L’art. 80 del CCNL riguarda la previdenza complementare, il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano (accanto alla pensione pubblica INPS). Anche qui il testo è di rinvio: le parti si impegnano a costituire una commissione paritetica con l’obiettivo di individuare un fondo di previdenza complementare di settore. Non c’è ancora un fondo, né una percentuale di contribuzione del datore. Intanto ogni lavoratore può aderire a un fondo pensione di sua scelta, per legge (d.lgs. 252/2005): l’adesione consente di:

    • destinare il TFR maturando al fondo anziché all’azienda o al Fondo di Tesoreria INPS (per i neoassunti alla prima assunzione l’adesione è automatica dal 1° luglio 2026, con rinuncia entro 60 giorni);
    • versare contribuzioni volontarie del lavoratore;
    • fruire di benefici fiscali: le contribuzioni al fondo sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a €5.164,57 annui.

    I rendimenti del fondo dipendono dall’andamento dei mercati finanziari e dalla tipologia di comparto scelto (garantito, bilanciato, azionario).

    Contrattazione di secondo livello e piani di welfare

    L’art. 8 c. 4 del CCNL CRI rimette alla contrattazione di secondo livello la determinazione dei piani di welfare e dei premi di produttività, e il testo che segue l’art. 63 impegna gli enti a mettere a disposizione strumenti di welfare da definire in sede aziendale. Gli accordi integrativi degli enti CRI possono quindi prevedere, per esempio:

    • Buoni pasto;
    • Borse di studio per i figli dei dipendenti;
    • Rimborsi abbonamenti trasporti pubblici;
    • Assicurazioni infortuni extraprofessionali;
    • Servizi di asilo nido convenzionato;
    • Piattaforme welfare digitali per la fruizione di benefit.

    In assenza di accordo decentrato nel proprio ente, il CCNL nazionale non attribuisce di per sé benefit di welfare: gli artt. 79 e 80 sono, per ora, impegni da attuare.

    Casi pratici

    Tizio — Neoassunto e adesione alla sanità integrativa
    Tizio è assunto come soccorritore (categoria C, posizione C3). Il suo ente non ha stipulato un accordo sulla sanità integrativa e l’art. 79 del CCNL non istituisce alcun fondo: Tizio non ha quindi un diritto contrattuale a rimborsi sanitari. Chiede alla RSU se l’accordo di secondo livello prevede coperture e, se non ne esistono, valuta una polizza o un fondo sanitario per conto proprio.
    Caia — Previdenza complementare e TFR
    Caia (categoria D) decide di destinare il TFR maturando a un fondo di previdenza complementare di sua scelta, perché l’art. 80 del CCNL non indica ancora un fondo di settore. Grazie alla deduzione fiscale delle contribuzioni (fino a €5.164,57/anno), riduce l’imponibile IRPEF. Il fondo le consentirà di integrare la futura pensione INPS con un assegno integrativo al momento del pensionamento.
    Sempronio — Comitato con accordo integrativo
    Sempronio lavora in un ente CRI che ha stipulato un accordo decentrato di welfare con la RSU. L’accordo prevede buoni pasto da €7 per ogni giornata lavorativa e un contributo per gli abbonamenti ai trasporti pubblici. Questi benefit non sono garantiti dal CCNL nazionale ma dall’accordo locale; se Sempronio dovesse cambiare comitato, potrebbe non trovare lo stesso pacchetto.

    Domande frequenti

    Il CCNL CRI prevede una sanità integrativa?
    Non ancora operativa. L’art. 79 stabilisce solo che le parti si incontreranno per definire percorsi e modalità di attivazione dell’assistenza sanitaria integrativa: il testo non indica né un fondo né coperture.
    Devo obbligatoriamente aderire al fondo previdenziale?
    L’adesione alla previdenza complementare è una scelta, ma dal 1° luglio 2026 i neoassunti alla prima assunzione sono iscritti in automatico a una forma di previdenza complementare, salvo rinuncia entro 60 giorni (art. 8 c. 7 d.lgs. 252/2005). Il CCNL CRI (art. 80) non indica ancora un fondo di settore.
    I buoni pasto sono garantiti dal CCNL nazionale?
    No. Il CCNL CRI nazionale non prevede buoni pasto né mensa. Possono essere previsti da accordi decentrati nei singoli enti; i buoni pasto elettronici sono esenti da imposte fino a 10 € al giorno (cartacei 4 €).
    Cosa succede ai fondi se cambio comitato CRI?
    La posizione accumulata in un fondo pensione segue il lavoratore e non si perde cambiando datore. I benefit del welfare di secondo livello, invece, dipendono dall’accordo del singolo ente e potrebbero non essere trasferibili.
    I volontari hanno diritto al welfare contrattuale?
    No. Gli istituti del CCNL riguardano i lavoratori dipendenti dell’Associazione CRI. I volontari non sono lavoratori subordinati e non sono destinatari del contratto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (artt. 79, 80). Il testo degli artt. 79 e 80 non indica alcun fondo sanitario o previdenziale: le parti si sono impegnate a definirli in seguito (testo del CCNL in PDF). Per situazioni specifiche rivolgersi alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, a un consulente del lavoro, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 172 CPI – Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda

    Art. 172 CPI – Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo.

    2. Il richiedente, prima che l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.

    3. Il richiedente, su invito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare o rettificare la documentazione ove sia necessario per l’intelligenza del diritto di proprietà industriale o per meglio determinare l’ambito della tutela richiesta.

    4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all’articolo 170, comma 1, lettera d), il Ministero delle politiche agricole e forestali invita il richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà e, nel caso di varietà ibride, può richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei componenti genealogici. Gli istituti e gli enti designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro consegnato. Se il materiale è consegnato in quantità insufficiente o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti redigono apposito processo verbale da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali.

    5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con gli enti e gli organismi responsabili delle prove, può, anche su richiesta del titolare della domanda o di terzi, disporre che siano effettuate visite presso i campi per fare prendere visione delle prove agli interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare della domanda a visitare i campi prova. L’ente o l’organismo designato trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, in caso di dubbi sui risultati medesimi, può disporre la ripetizione delle prove. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base del rapporto d’esame, redige la descrizione ufficiale della varietà. L’Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore, assegnandogli un termine per le osservazioni.

    6. L’Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche o integrazioni ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare.

  • CCNL Cooperative di Consumo: welfare e sanità integrativa

    CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo: COOPERSALUTE, welfare e previdenza

    Nel CCNL della distribuzione cooperativa la sanità integrativa ha un nome e una cifra: il fondo è COOPERSALUTE e l’impresa versa 14,00 € al mese per ogni iscritto dal 1° gennaio 2025, più 30,00 € una tantum all’iscrizione. Per la previdenza complementare, nei documenti contrattuali ufficiali che abbiamo consultato, il rinnovo 2024 non indica un fondo né un contributo per i lavoratori non apprendisti.

    In sintesi

    COOPERSALUTE è il fondo sanitario integrativo del CCNL (art. 16): iscritti i dipendenti a tempo indeterminato, pieno e parziale, esclusi i quadri, e gli apprendisti; contributo a carico dell’impresa 14,00 € mensili per iscritto dal 1/1/2025 e 30,00 € una tantum. L’adesione è un obbligo inderogabile dell’impresa. Per gli apprendisti il contributo datoriale alla previdenza complementare è l’1,55% della retribuzione utile per il TFR, compresa la quota associativa dello 0,05%.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Data rinnovo
    29 marzo 2024 (ipotesi di accordo)
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Fondo sanitario
    COOPERSALUTE (art. 16)
    Contributo sanità
    14,00 € al mese per iscritto, a carico dell’impresa, dal 1/1/2025; 30,00 € una tantum
    Apprendisti, previdenza
    1,55% della retribuzione utile per il TFR a carico del datore (art. 78)
    Fonte
    Testo dell’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL della distribuzione cooperativa del 29 marzo 2024 (con la numerazione degli articoli del testo coordinato)

    La sanità integrativa: COOPERSALUTE

    COOPERSALUTE nel CCNL Distribuzione Cooperativa (art. 16)
    Aspetto Disciplina
    Chi è iscritto Dal 1° dicembre 2006 i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo pieno e parziale, esclusi i quadri; dal 1° agosto 2008 anche gli apprendisti, a tempo pieno e parziale
    Quadri Hanno una normativa specifica (art. 58 del CCNL)
    Contributo dell’impresa 14,00 € mensili per ciascun iscritto dal 1° gennaio 2025
    Quota di iscrizione 30,00 € una tantum per ciascun iscritto, a carico dell’impresa
    Versamento Con la periodicità e le modalità del regolamento del fondo
    Adesione Obbligo inderogabile dell’azienda; un altro fondo sanitario può solo affiancare COOPERSALUTE, non sostituirlo
    Chi perde i requisiti Il regolamento può consentire la prosecuzione volontaria
    Cooperativa trentina Per la distribuzione cooperativa trentina vale l’intesa del 6 novembre 2009

    Nota: il fondo risponde ai requisiti del D.Lgs. 314/1997. Le prestazioni, i massimali e le modalità di rimborso sono nel piano sanitario del fondo, non nel CCNL: il contratto fissa chi è iscritto e quanto versa l’impresa. Le parti hanno dichiarato che, se in futuro la quota dovrà salire, si potranno valutare ripartizioni diverse tra impresa e lavoratore.

    I contributi che il datore versa a un fondo sanitario integrativo non concorrono al reddito di lavoro dipendente entro 3.615,20 € l’anno (art. 51, comma 2, lett. a, TUIR): i 168,00 € annui del contributo CCNL (14,00 € per 12 mesi) restano ben sotto il tetto.

    Gli apprendisti: sanità e previdenza

    L’art. 78 riconosce agli apprendisti il diritto all’assistenza sanitaria integrativa e alla previdenza complementare alle condizioni previste per gli altri lavoratori. Cambia la quota a carico del datore: per tutta la durata dell’apprendistato è pari all’1,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, comprensivo dello 0,05% di quota associativa.

    La previdenza complementare

    Nei documenti contrattuali ufficiali che abbiamo potuto aprire (ipotesi di accordo del 22 dicembre 2011 e del 29 marzo 2024) non c’è l’indicazione di un fondo pensione di riferimento né di un contributo datoriale per i lavoratori diversi dagli apprendisti. Non scriviamo quindi un nome di fondo né una percentuale: vanno chiesti all’azienda e al sindacato, perché dipendono dal testo coordinato e dagli accordi aziendali. Valgono invece le regole di legge sulla destinazione del TFR (D.Lgs. 252/2005):

    • chi è assunto fino al 30 giugno 2026 può scegliere entro 6 mesi dall’assunzione; se non sceglie, il TFR futuro va alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto o dall’accordo, se esiste (silenzio-assenso);
    • per le prime assunzioni dal 1° luglio 2026 l’adesione è automatica fin dall’inizio, con possibilità di rinunciare entro 60 giorni (art. 8, comma 7, D.Lgs. 252/2005; L. 199/2025);
    • chi aderisce a un fondo negoziale ha diritto al contributo del datore previsto dal contratto, quando c’è; la deducibilità dei contributi arriva a 5.164,57 € l’anno.

    Ente bilaterale e formazione

    Il CCNL prevede un Ente Bilaterale Nazionale della distribuzione cooperativa, con compiti su mercato del lavoro, formazione, apprendistato (parere di conformità sui progetti) e monitoraggio delle crisi; nel testo del 2011 è finanziato con lo 0,03% a carico dell’azienda e lo 0,01% a carico del lavoratore, parte del contributo di assistenza contrattuale. Per gli apprendisti il contratto prevede la formazione finanziata tramite Foncoop. Eventuali prestazioni dirette ai lavoratori (sostegni al reddito, contributi per la famiglia) non risultano dagli articoli che abbiamo consultato: se esistono, vengono da accordi territoriali o aziendali.

    Casi pratici

    Tizio – Assunto a tempo indeterminato
    Tizio, cassiere, è assunto a tempo indeterminato a tempo parziale in una cooperativa di consumo. È iscritto a COOPERSALUTE e l’impresa versa 14,00 € al mese, cioè 168,00 € l’anno, più 30,00 € una tantum all’iscrizione.
    Caia – Apprendista
    Caia è apprendista dal 2026. È iscritta a COOPERSALUTE come i colleghi; per la previdenza complementare il datore versa l’1,55% della retribuzione utile per il TFR per tutta la durata dell’apprendistato.
    Sempronio – Cooperativa con un altro fondo sanitario
    Una cooperativa propone un fondo sanitario aziendale al posto di COOPERSALUTE. Il CCNL lo consente solo come aggiunta: l’iscrizione a COOPERSALUTE resta obbligatoria.

    Domande frequenti

    Qual è il fondo sanitario del CCNL Distribuzione Cooperativa?
    COOPERSALUTE (art. 16). L’impresa deve iscrivere i dipendenti a tempo indeterminato, pieno e parziale, esclusi i quadri, e gli apprendisti; un altro fondo può solo affiancarlo.
    Quanto versa l’impresa a COOPERSALUTE?
    14,00 € al mese per ciascun iscritto dal 1° gennaio 2025, più 30,00 € una tantum all’iscrizione. Prestazioni e massimali sono nel piano sanitario del fondo.
    Il contratto indica un fondo pensione?
    Nei documenti ufficiali che abbiamo consultato no, tranne la quota per gli apprendisti (1,55% della retribuzione utile per il TFR, art. 78). Fondo e contributo vanno chiesti all’azienda.
    Cosa succede se non scelgo nulla sul TFR?
    Se sei assunto fino al 30 giugno 2026, dopo 6 mesi il TFR futuro va al fondo previsto dal contratto, se c’è. Per le prime assunzioni dal 1° luglio 2026 l’adesione è automatica, con rinuncia possibile entro 60 giorni.
    I contributi alla sanità integrativa sono tassati?
    Non concorrono al reddito entro 3.615,20 € l’anno (art. 51, comma 2, lett. a, TUIR). Il contributo del CCNL, 168,00 € l’anno, è ampiamente sotto il tetto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL della distribuzione cooperativa del 29 marzo 2024 (art. 16 e art. 78), sull’ipotesi del 22 dicembre 2011 e sul D.Lgs. 252/2005. Prestazioni e regolamento di COOPERSALUTE sono nel piano sanitario del fondo. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil).

  • Art. 171 CPI – Esame dei marchi internazionali

    Art. 171 CPI – Esame dei marchi internazionali

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l’esame dei marchi internazionali designanti l’Italia conformemente alle norme relative ai marchi nazionali, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a).

    2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se è stata presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell’articolo 176:, provvede, ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169 , all’emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

    3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 è emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e diciotto mesi per quelle basate sul relativo Protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni internazionali.

    4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio è la medesima di quella di una domanda di marchio depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

    5. Entro il termine perentorio all’uopo fissato dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale un rifiuto provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi dell’articolo 201, può presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell’atto di opposizione sulla base del quale è stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l’Ufficio comunica alle parti l’avviso di cui all’articolo 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.

    6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni, ovvero non richieda copia dell’atto di opposizione secondo le modalità prescritte, l’Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo.

    7. L’Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l’Italia.

    8. Nel caso che il marchio designante l’Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell’ufficio di proprietà industriale d’origine, il suo titolare può depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data di registrazione internazionale, con l’eventuale priorità riconosciuta, o da quella dell’iscrizione dell’estensione territoriale concernente l’Italia.

    9. La domanda è depositata nel termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale e può riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all’Italia.

    10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali. Note all’art. 171: – Per la legge 28 aprile 1976, n. 424 , si veda la nota all’art.

    3. – Per la legge 12 marzo 1996, n. 169 , si veda la nota all’art. 156.

  • Art. 170 ter CPI – (Sanzioni)

    Art. 170 Ter CPI – (Sanzioni)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine umana, essendo a conoscenza del fatto che esso è stato prelevato ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne può disporre, è punito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella dichiarazione di cui all’articolo 170-bis, comma 2, attesta falsamente la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.

    3. Chiunque, nella domanda di brevetto di una invenzione che utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, attesta, contrariamente al vero, il rispetto degli obblighi di legge riguardanti tali modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.

    4. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti dal presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate nella loro entità, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all’ articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualità personali nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce.

    5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: welfare e sanità integrativa

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: welfare e sanità integrativa

    Guida al sistema di welfare bilaterale per i lavoratori e le imprese artigiane del legno e dell’arredamento: sanità integrativa con San.Arti., sostegno al reddito con FSBA, servizi formativi e di welfare con EBNA, e previdenza complementare con Fon.Te.

    In sintesi

    Il CCNL Legno Arredamento Artigianato aderisce al sistema bilaterale artigiano: San.Arti. per la sanità integrativa, FSBA per il sostegno al reddito in caso di crisi aziendale, EBNA per formazione e servizi. La partecipazione è obbligatoria. I lavoratori accedono a rimborsi sanitari, prestazioni integrative e tutele di welfare senza costi aggiuntivi diretti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Sanità integrativa
    San.Arti. (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Artigiani)
    Sostegno al reddito
    FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato)
    Bilateralità nazionale
    EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato)
    Previdenza complementare
    Fon.Te. (fondo pensione negoziale dell’artigianato) o altri fondi autorizzati

    Il sistema bilaterale artigiano: una struttura di welfare specifica

    Il settore artigiano italiano dispone di un sistema di welfare bilaterale autonomo e distinto rispetto a quello delle imprese industriali o del terziario. Questo sistema è costruito sulle fondamenta della contrattazione collettiva artigiana e si articola in tre pilastri principali: la bilateralità (gestita da EBNA e dagli enti regionali), la sanità integrativa (affidata a San.Arti.) e il sostegno al reddito in caso di crisi (gestito da FSBA).

    Per le imprese che applicano il CCNL Legno e Arredamento (Artigianato), la partecipazione a questi fondi è obbligatoria per contratto: il datore è tenuto a iscrivere i propri dipendenti ai fondi previsti e a versare i relativi contributi. Non si tratta di una scelta discrezionale, ma di un obbligo contrattuale la cui inosservanza può determinare responsabilità verso i lavoratori e sanzioni da parte degli enti previdenziali.

    San.Arti.: la sanità integrativa per i lavoratori artigiani del legno

    San.Arti. è il fondo di assistenza sanitaria integrativa costituito dalle parti firmatarie dei CCNL artigiani per offrire ai lavoratori delle imprese artigiane prestazioni sanitarie che integrano o sostituiscono quelle del Servizio Sanitario Nazionale, spesso caratterizzato da lunghe liste d’attesa. San.Arti. copre:

    • Visite specialistiche e consulenze mediche presso strutture convenzionate.
    • Esami diagnostici (analisi cliniche, diagnostica per immagini, ecografie, ecc.).
    • Ricoveri ospedalieri, con rimborso della quota ticket e delle eventuali spese di degenza in camera singola.
    • Interventi chirurgici in regime di day surgery o di ricovero ordinario.
    • Prestazioni odontoiatriche (cure dentistiche, protesi, ortodonzia), spesso non coperte dal SSN.
    • Check-up preventivi e screening oncologici.
    • Prestazioni di non autosufficienza (in alcune configurazioni del piano sanitario).

    Il contributo a San.Arti. è interamente a carico del datore di lavoro per la copertura di base; eventuali piani sanitari più elevati (con massimali maggiori) possono prevedere una compartecipazione volontaria del lavoratore.

    FSBA: il sostegno al reddito per i lavoratori artigiani in crisi

    Le imprese artigiane non hanno accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), riservata alle imprese industriali. Per colmare questo divario il sistema artigiano ha istituito il FSBA – Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 148/2015.

    Il FSBA eroga prestazioni di integrazione salariale quando l’attività lavorativa è sospesa o ridotta per:

    • Situazioni aziendali dovute a eventi temporanei non imputabili al datore né ai lavoratori (crisi di mercato, carenza di commesse, difficoltà di approvvigionamento materiali).
    • Situazioni aziendali conseguenti a crisi settoriali o territoriali.
    • Causali eccezionali (eventi atmosferici, calamità naturali, emergenze sanitarie).

    Per poter accedere alle prestazioni FSBA, l’impresa artigiana deve essere in regola con i versamenti ai fondi bilaterali. In assenza di regolarità contributiva il FSBA non è tenuto a erogare le prestazioni. Questo rende il versamento dei contributi bilaterali un obbligo con rilevanza pratica immediata sia per il datore sia per i lavoratori.

    Tabella riepilogativa: i fondi del sistema bilaterale artigiano

    Sistema bilaterale artigiano – CCNL Legno e Arredamento Artigianato
    Fondo / Ente Funzione principale Obbligatorietà Chi versa il contributo
    San.Arti. Sanità integrativa (visite, diagnostica, ricoveri, odontoiatria) Obbligatoria per CCNL Datore di lavoro (contributo base)
    FSBA Sostegno al reddito in caso di sospensione/riduzione attività Obbligatoria per CCNL Datore e lavoratore (quote bilaterali)
    EBNA / enti regionali Formazione, sicurezza, welfare complementare, osservatorio Obbligatoria per CCNL Datore di lavoro
    Fon.Te. (o altro fondo) Previdenza complementare (pensione integrativa) Volontaria (con contributo datoriale in caso di adesione) Datore + lavoratore (volontario) + TFR

    Le misure dei contributi ai fondi bilaterali sono stabilite dagli accordi interconfederali artigiani e possono essere aggiornate periodicamente. Per i valori vigenti, consultare le organizzazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) o i sindacati di categoria.

    EBNA e enti bilaterali regionali: i servizi concreti

    EBNA – Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato – è l’organismo nazionale di riferimento per la bilateralità artigiana. Opera attraverso una rete di enti bilaterali regionali (uno per ciascuna regione italiana) che erogano concretamente i servizi ai lavoratori e alle imprese. Per i lavoratori del comparto legno-arredo i servizi più rilevanti includono:

    • Organizzazione della formazione obbligatoria per gli apprendisti (ore esterne, sicurezza, competenze tecnico-professionali).
    • Erogazione di borse di studio per i figli dei dipendenti che conseguono titoli di studio.
    • Sussidi per eventi straordinari (decesso, grave malattia, calamità naturali che colpiscono il lavoratore o la sua famiglia).
    • Promozione della salute e sicurezza sul lavoro (formazione specifica per il settore legno, dispositivi di protezione individuale nelle lavorazioni del legno).
    • Supporto alle imprese nelle procedure di accesso a FSBA (pratiche amministrative, moduli, termini).

    La previdenza complementare: Fon.Te. e altre opzioni

    La previdenza complementare rappresenta il «terzo pilastro» del sistema pensionistico italiano, accanto alla pensione obbligatoria INPS e al TFR. Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato prevede la possibilità (e in caso di adesione del lavoratore, l’obbligo) di versare contributi a un fondo pensione complementare.

    Il fondo pensione di riferimento per le piccole e medie imprese artigiane è Fon.Te. (il fondo pensione negoziale dell’artigianato, che dal 2011 ha assorbito Artifond), che rientra tra i fondi negoziali (fondi «chiusi») accessibili ai lavoratori delle imprese che applicano i CCNL artigiani. In caso di adesione del lavoratore:

    • Il lavoratore versa una quota volontaria mensile (deducibile fiscalmente fino a 5.164,57 euro annui).
    • Il datore versa un contributo datoriale aggiuntivo, previsto dal CCNL in misura percentuale sulla retribuzione.
    • Il TFR maturando viene dirottato al fondo pensione anziché rimanere in azienda (su scelta del lavoratore).

    L’adesione al fondo pensione è vantaggiosa fiscalmente: oltre alla deducibilità dei contributi, le prestazioni pensionistiche integrative sono tassate con aliquota agevolata rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio che accede a San.Arti. per cure odontoiatriche
    Tizio, operaio di una falegnameria artigiana, deve affrontare una spesa odontoiatrica significativa (protesi e cure per tre elementi). Tramite San.Arti. presenta la richiesta di rimborso con la documentazione delle spese sostenute. Il fondo rimborsa una quota della spesa secondo il piano sanitario vigente, riducendo sensibilmente il costo a carico di Tizio. Per conoscere i massimali e le modalità di rimborso Tizio si registra sul portale di San.Arti. o si rivolge all’ente bilaterale regionale di zona.
    Caia – L’impresa accede a FSBA durante un periodo di crisi
    L’impresa artigiana che impiega Caia attraversa un periodo di forte riduzione delle commesse. Il titolare, in regola con i contributi bilaterali, presenta domanda al FSBA per la sospensione temporanea dell’attività di Caia e degli altri due dipendenti. Il FSBA eroga le prestazioni di integrazione salariale per il periodo autorizzato, garantendo a Caia una percentuale della retribuzione ordinaria anche durante la sospensione. Senza FSBA, essendo l’impresa artigiana esclusa dalla CIGO, Caia non avrebbe avuto alcuna tutela reddituale.
    Sempronio – Scelta della previdenza complementare con Fon.Te.
    Sempronio, 35 anni, decide di aderire a Fon.Te. destinando il TFR maturando al fondo e versando un contributo volontario mensile. Il datore versa il contributo datoriale previsto dal CCNL. Sempronio può dedurre dal reddito imponibile il proprio contributo (fino al limite di 5.164,57 euro annui), riducendo l’IRPEF dovuta. Alla fine della vita lavorativa Sempronio avrà accumulato una pensione complementare che integra la pensione INPS, tutelando il suo tenore di vita in età avanzata.

    Domande frequenti

    Cos’è San.Arti. e a chi si rivolge?
    San.Arti. è il fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori delle imprese artigiane. Copre visite specialistiche, diagnostica, ricoveri, interventi chirurgici, odontoiatria e check-up preventivi. L’iscrizione è obbligatoria per le imprese che applicano il CCNL Legno Arredamento Artigianato.
    Cosa copre FSBA per i lavoratori del legno-arredo artigiano?
    FSBA eroga prestazioni di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per crisi aziendali, eventi straordinari o calamità. È l’equivalente artigiano della cassa integrazione, riservato alle imprese artigiane escluse dalla CIGO.
    L’iscrizione a San.Arti. è obbligatoria per tutte le imprese artigiane del legno?
    Sì. Le imprese artigiane che applicano il CCNL devono obbligatoriamente iscrivere tutti i dipendenti a San.Arti. Il contributo è a carico del datore; il lavoratore non sostiene costi diretti per la copertura sanitaria di base.
    Come funziona la previdenza complementare nel settore artigiano del legno?
    Il CCNL prevede la possibilità di versare il TFR e contributi aggiuntivi a Fon.Te. o altro fondo pensione autorizzato. L’adesione è volontaria per il lavoratore. I contributi versati sono deducibili fiscalmente fino a 5.164,57 euro annui.
    Cosa fa EBNA per i lavoratori artigiani del legno?
    EBNA organizza la formazione per apprendisti, eroga borse di studio per i figli dei dipendenti, gestisce sussidi per eventi straordinari e supporta le imprese nelle pratiche di accesso a FSBA. Opera tramite enti bilaterali regionali in tutta Italia.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e alle successive intese del 2025. I fondi bilaterali citati (San.Arti., FSBA, EBNA, Fon.Te.) sono enti reali e verificabili. Per informazioni aggiornate sulle prestazioni, i contributi e le modalità di accesso, si raccomanda di consultare i siti istituzionali dei fondi, le organizzazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) o il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 170 bis CPI – (Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche)

    Art. 170 Bis CPI – (Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall’articolo 81-quinquies, comma 1, lettera b), può richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

    2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell’invenzione, è dichiarata all’atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all’organismo biologico dal quale è stato isolato.

    3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell’espresso consenso, libero e informato, a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui è stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente.

    4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l’avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio 2003, n. 224 .

    5. In materia di invenzioni biotecnologiche l’utilizzazione da parte dell’agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994 .

    6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sono disciplinati l’ambito e le modalità per l’esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell’articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998 , riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un’attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell’allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola.

    7. Qualora rilevi l’assenza delle condizioni di brevettabilità dell’invenzione biotecnologica o il mancato deposito delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell’articolo 173, comma 7, e, nel caso di riscontrata assenza delle condizioni di brevettabilità di cui agli articoli 81-quater, 81-quinquies ed all’articolo 162, respinge la domanda.

  • Art. 170 CPI – Esame delle domande

    Art. 170 CPI – Esame delle domande

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. L’esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare: a) per i marchi: se può trovare applicazione l’articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o l’articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies); se concorrono le condizioni di cui all’articolo 3; b) per le invenzioni e i modelli di utilità, che l’oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti di validità di cui agli articoli 46, 48 e 49 la cui sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è verificata all’esito della ricerca di anteriorità. In ogni caso, l’Ufficio verifica che l’assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio c) per i disegni e modelli che l’oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell’articolo 31 e dell’articolo 33-bis; d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo

    114. L’esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l’oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall’articolo 87, esclusi i requisiti di validità fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l’esame con decreto ministeriale.

    2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l’Ufficio trasmette l’esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le medesime modalità, esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b)

    2-bis. L’esame delle modifiche al regolamento d’uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione è rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all’articolo 11 e all’articolo

    11-bis. Le modifiche del regolamento d’uso acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro.

    2-ter. L’Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta: a) un’opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea; b) un’azione di revoca di una registrazione dell’Unione europea; c) un’istanza di decadenza o nullità ad una domanda di marchio dell’Unione europea; d) un’azione di decadenza di una registrazione dell’Unione europea.

    3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell’articolo 173, comma

    7. 3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché sull’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 114 è espresso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che lo invia all’Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere è corredato dall’indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente

    3-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102 .

    3-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102 .

    3-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102 .

    3-sexies. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102 .

    3-septies. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102 .

    3-octies. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102 . 3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprietà industriale in materia di nuove varietà vegetali … .

  • Art. 169 CPI – Rivendicazione di priorità

    Art. 169 CPI – Rivendicazione di priorità

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell’articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l’entità e l’estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto , oppure indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall’ente che detiene il fascicolo, che consenta all’Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso .

    2. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante. Il documento di cessione del diritto di priorità può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell’articolo 196, comma 1, lettera a).

    3. Quando all’estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l’articolo 158, commi 1, e

    2. 4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l’unità inventiva, alle nuove domande separate è applicabile l’articolo

    161. 5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell’esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento.

    5-bis. La rivendicazione di priorità che non sia stata presentata al momento del deposito della domanda di brevetto o modello di utilità può essere presentata anche successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorità rivendicata. Entro lo stesso termine il richiedente può correggere i dati di una precedente dichiarazione di priorità, fermo restando che, ove tale correzione modifichi la data della prima priorità rivendicata, e questa data sia anteriore a quella originariamente indicata, il termine decorre dalla data effettiva di tale priorità, anziché da quella originariamente indicata. La rivendicazione di priorità che non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda di disegno e modello o di marchio, può essere presentata entro il successivo termine di un mese per i disegni e modelli e di due mesi per i marchi dalla data di presentazione di detta domanda.

    5-ter. L’istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad una precedente dichiarazione di priorità deve essere comunque depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità.

    6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza menzione della priorità, qualora entro sei mesi dalla data di deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma

    1. Per le invenzioni e i modelli di utilità il termine per deposito di tali documenti è di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità, se tale termine è più favorevole al richiedente.

    7. Qualora la priorità di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprietà industriale deve farsi analoga annotazione del rifiuto.

    8. La rivendicazione di priorità nella domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata se è effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora priorità sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.

  • Art. 168 CPI – Domanda di registrazione delle topografie

    Art. 168 CPI – Domanda di registrazione delle topografie

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data.

    2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati: a) una documentazione che consenta l’identificazione della topografia, in conformità alle prescrizioni del regolamento; b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente è persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale, deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con quest’ultimo; c) quando vi sia un mandatario l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201; d) l’eventuale designazione dell’autore o degli autori della topografia.

    3. È consentita l’utilizzazione di termini tecnici stranieri divenuti di uso corrente nel settore specifico.

  • Bonus Maroni 2026: conviene restare al lavoro dopo la pensione? caso pratico

    In sintesi

    • Destinatari: lavoratori dipendenti che maturano i requisiti minimi per la pensione entro il 31 dicembre 2026.
    • Meccanismo: il bonus Maroni consiste nell’esonero dalla quota a carico del lavoratore dei contributi previdenziali (IVS), che si trasforma in incremento della retribuzione netta.
    • Base normativa di estensione: art. 1, comma 194, L. 199/2025, che richiama il comma 286 della L. 197/2022 e l’art. 24, comma 10, D.L. 201/2011.
    • Tassazione dell’incremento: l’importo del bonus concorre al reddito di lavoro dipendente soggetto a IRPEF ordinaria progressiva.
    • TFR: l’incremento retributivo concorre alla base di calcolo del TFR, salvo diversa pattuizione collettiva.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) estende il meccanismo del bonus Maroni (già previsto dall’art. 1, comma 286, L. 197/2022) anche ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall’art. 24, comma 10, del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 214/2011). L’incremento retributivo concorre al reddito complessivo IRPEF ed è rilevante ai fini del TFR.

    Approfondimento normativo completo: Comma 194 LB26: bonus Maroni esteso ai lavoratori che maturano i.

    Bonus Maroni 2026: la scelta di restare al lavoro e i suoi effetti in busta paga

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) amplia la platea dei destinatari del cosiddetto bonus Maroni, estendendo il meccanismo agevolativo a tutti i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti minimi per accedere alla pensione entro il 31 dicembre 2026. La norma richiama espressamente l’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e i requisiti di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214/2011.

    Il meccanismo del bonus Maroni è quello dell’esonero dalla quota contributiva a carico del lavoratore (contributi IVS), che il datore di lavoro non trattiene ma riversa direttamente in busta paga come incremento della retribuzione netta. Il lavoratore che opta per restare in servizio, anziché andare in pensione, rinuncia alla prestazione previdenziale in cambio di un importo mensile più elevato. La valutazione di convenienza dipende da una serie di variabili individuali che richiedono un’analisi specifica.

    È fondamentale tenere presente che l’incremento retributivo derivante dal bonus non gode di un regime fiscale agevolato: il comma 194 e le norme del TUIR richiamate (artt. 11 e 51) precisano che l’importo concorre al reddito di lavoro dipendente soggetto a IRPEF ordinaria progressiva. Allo stesso modo, l’incremento è rilevante ai fini del calcolo del TFR, salvo che un contratto collettivo non disponga diversamente. La convenienza effettiva va dunque valutata caso per caso con l’ausilio di un professionista.

    Cosa valutare prima di scegliere il bonus Maroni

    • Verifica di aver maturato (o di maturare entro il 31 dicembre 2026) i requisiti minimi per la pensione ai sensi dell’art. 24, comma 10, D.L. 201/2011.
    • Stima dell’importo mensile dei contributi IVS a carico del lavoratore che diventerebbero incremento netto in busta paga.
    • Calcolo dell’impatto fiscale IRPEF sull’incremento, che si somma al reddito ordinario e può modificare lo scaglione applicabile.
    • Verifica dell’effetto sull’accantonamento TFR: l’incremento retributivo concorre alla base di calcolo, salvo deroga contrattuale.
    • Confronto tra il vantaggio netto mensile in busta paga e la stima dell’assegno pensionistico a cui si rinuncia nel periodo di proroga.

    Caso 1: Tizio, operaio che matura la pensione a luglio 2026

    Scenario. Tizio è un operaio specializzato del settore metalmeccanico, 60 anni, che matura i requisiti minimi per la pensione nel luglio 2026. La retribuzione mensile lorda è di 2.400 euro. Tizio sceglie di non andare in pensione e di proseguire il rapporto di lavoro, accedendo al bonus Maroni previsto dal comma 194 della legge di bilancio 2026.

    Come si legge in pratica. A partire dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, il datore di lavoro di Tizio cessa di trattenere la quota contributiva IVS a carico del lavoratore e la riconosce come incremento della retribuzione netta in busta paga, in applicazione del meccanismo previsto dal comma 286 della L. 197/2022, richiamato dal comma 194 della legge di bilancio 2026. L’importo dell’incremento mensile dipende dall’aliquota IVS a carico del lavoratore sulla retribuzione di Tizio. Tale incremento si somma al reddito IRPEF di Tizio ed è assoggettato a tassazione ordinaria progressiva. Concorre inoltre alla base di calcolo del TFR.

    Riepilogo Caso 1

    • Requisiti pensione maturati: luglio 2026 (entro il 31 dicembre 2026).
    • Scelta: proseguimento del rapporto di lavoro con accesso al bonus Maroni.
    • Effetto busta paga: la quota IVS a carico lavoratore non è più trattenuta ma erogata come incremento netto.
    • Fiscalità: l’incremento concorre al reddito IRPEF ordinario di Tizio.
    • TFR: l’incremento entra nella base di calcolo del TFR salvo deroga contrattuale.

    Caso 2: Caia, impiegata che matura la pensione a marzo 2026

    Scenario. Caia lavora come impiegata in un ente privato e matura i requisiti minimi per la pensione nel marzo 2026. La retribuzione mensile lorda è di 1.800 euro. Caia valuta se è più vantaggioso andare subito in pensione o restare al lavoro con il bonus Maroni per un ulteriore periodo.

    Come si legge in pratica. Il comma 194 della legge di bilancio 2026 consente a Caia di accedere al bonus Maroni fin dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, ossia da aprile 2026. Il datore di lavoro, in luogo di trattenere la quota contributiva IVS a carico di Caia, la riconosce come incremento della retribuzione mensile netta. La valutazione di convenienza richiede di stimare: l’importo mensile netto dell’incremento (al netto dell’IRPEF progressiva che si applica su di esso), il valore dell’assegno pensionistico al quale Caia rinuncia per ogni mese di proroga, e il previsibile effetto sul montante contributivo finale che aumenterà per ogni mese lavorato in più.

    Riepilogo Caso 2

    • Requisiti pensione maturati: marzo 2026 (entro il 31 dicembre 2026).
    • Decorrenza potenziale bonus: aprile 2026, con scelta volontaria di Caia.
    • Incremento netto: quota IVS lavoratore non trattenuta ma erogata in busta.
    • Tassazione IRPEF: l’incremento si somma al reddito complessivo di Caia.
    • Effetto TFR: incremento compreso nella base di calcolo salvo accordo collettivo.

    Caso 3: Sempronio, dirigente che matura la pensione a novembre 2026

    Scenario. Sempronio è un dirigente d’azienda, retribuzione mensile lorda di 5.000 euro, che matura i requisiti minimi per la pensione nel novembre 2026. Ha un reddito annuo elevato e vuole capire se il bonus Maroni è, per lui, fiscalmente conveniente, considerato che l’incremento si somma a un reddito già tassato agli scaglioni più alti.

    Come si legge in pratica. Sempronio matura i requisiti entro il 31 dicembre 2026 e rientra nel campo di applicazione del comma 194 della legge di bilancio 2026. Tuttavia, trattandosi di un dirigente con reddito elevato, l’incremento retributivo derivante dalla mancata trattenuta IVS si aggiunge a un reddito già posizionato sugli scaglioni IRPEF superiori, riducendo sensibilmente il beneficio netto rispetto a un lavoratore con reddito più contenuto. L’incremento concorre inoltre alla base di calcolo del TFR, con effetti positivi sull’accantonamento di fine rapporto per i mesi aggiuntivi lavorati. La valutazione complessiva di convenienza – confrontando il mancato assegno pensionistico con il netto aggiuntivo in busta paga – richiede un’analisi personalizzata che tenga conto della posizione fiscale e previdenziale specifica di Sempronio.

    Riepilogo Caso 3

    • Requisiti pensione maturati: novembre 2026 (entro il 31 dicembre 2026).
    • Decorrenza potenziale bonus: dicembre 2026, per un solo mese nell’anno.
    • Incremento netto: ridotto dall’effetto dello scaglione IRPEF elevato.
    • TFR: l’incremento concorre alla base di calcolo per i mesi aggiuntivi.
    • Consiglio operativo: valutazione personalizzata con consulente previdenziale e fiscale.

    Quando conviene una verifica

    La scelta di restare al lavoro con il bonus Maroni dipende da variabili personali: un consulente può calcolare la convenienza specifica per la tua situazione. Parla con un consulente del lavoro o previdenziale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Chi può accedere al bonus Maroni nel 2026?

    In base al comma 194 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), possono accedere al bonus i lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti minimi previsti dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si tratta di un’estensione rispetto alla norma originaria del 2022, che copre ora anche chi raggiunge i requisiti nel corso del 2026.

    Come funziona concretamente il bonus Maroni in busta paga?

    Il meccanismo, richiamato dal comma 194 e disciplinato dal comma 286 della L. 197/2022, prevede che il datore di lavoro non trattenga la quota contributiva IVS a carico del lavoratore, riversandola direttamente come incremento della retribuzione netta mensile. Il lavoratore percepisce quindi ogni mese una busta paga più alta per un importo pari ai contributi che altrimenti sarebbero stati versati all’INPS a suo carico.

    Il bonus Maroni è esente da IRPEF?

    No. Le norme del TUIR richiamate dal comma 194 della legge di bilancio 2026 (in particolare l’art. 11 e l’art. 51) chiariscono che l’incremento retributivo derivante dal bonus concorre al reddito complessivo IRPEF e viene assoggettato alla tassazione progressiva ordinaria. Non è previsto alcun regime sostitutivo o flat tax sull’importo del bonus. Il vantaggio fiscale rispetto alla pensione va valutato in base alla situazione individuale.

    Il bonus Maroni incide sul calcolo del TFR?

    Sì. Il comma 194 della legge di bilancio 2026, attraverso il richiamo all’art. 2120 del Codice Civile, precisa che l’importo del bonus concorre alla base di calcolo del TFR, salvo che il contratto collettivo nazionale applicabile non preveda una diversa disciplina. Per i lavoratori con anzianità ancora lunga, l’effetto sull’accantonamento TFR può essere significativo e va considerato nella valutazione complessiva.

    Cosa succede se si decide di andare in pensione invece di usare il bonus Maroni?

    Il bonus Maroni è una facoltà, non un obbligo. Il lavoratore che ha maturato i requisiti minimi può liberamente scegliere di andare in pensione nei tempi ordinari, senza accedere al meccanismo di esonero contributivo. La scelta tra pensione immediata e proseguimento con bonus è irreversibile su base mensile e richiede un confronto tra il valore dell’assegno pensionistico a cui si rinuncia e il netto aggiuntivo percepito in busta paga.

    Vedi anche: Trattamento integrativo e detrazioni da lavoro dipendente, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti, Pensione anticipata e Quota 103, Pensione di vecchiaia e L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga.

  • Art. 167 CPI – Domanda di registrazione di disegni e modelli

    Art. 167 CPI – Domanda di registrazione di disegni e modelli

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La domanda deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) l’indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l’indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

    2. Alla domanda devono essere uniti: a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni; b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l’intelligenza del disegno o modello medesimo; c) quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201; d) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.