- L'art. 350 fissa i limiti sonori per gli apparecchi radio o di riproduzione a bordo dei veicoli, in attuazione dell'art. 155 del Codice della Strada.
- Il livello massimo consentito per autoradio e simili è di 60 LAeq dB(A), misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore con finestrini chiusi.
- Il volume deve essere in ogni caso tale da non pregiudicare la guida: il limite assoluto in decibel non esaurisce l'obbligo di prudenza del conducente.
- I dispositivi sonori speciali (art. 155, comma 4, del Codice) devono emettere suoni intervallati e non possono superare la durata massima di tre minuti per ogni attivazione.
- Superare il limite sonoro o usare il dispositivo in modo non conforme costituisce violazione del Codice della Strada, sanzionata dall'art. 155 CdS.
Testo dell'articoloVigente
Art. 350 DPR 495/1992 — Limiti sonori massimi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all'articolo 155, comma 3, del codice, non può superare nell'uso 60 LAeq dB (A) misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo.
2. L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'articolo 155, comma 4, del codice deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.
Stesso numero, altri codici
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In sintesi
Indice dei contenuti
Fondamento normativo e ratio della norma
L'art. 350 del DPR 495/1992 stabilisce i limiti tecnici per i livelli sonori degli apparecchi di riproduzione audio a bordo dei veicoli, in attuazione dell'art. 155 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Il Codice vieta l'uso di apparecchi acustici a bordo in modo da disturbare la quiete pubblica o da pregiudicare la guida; il Regolamento quantifica tecnicamente il limite accettabile, dando così certezza operativa sia agli utenti della strada sia agli organi di controllo.
La ratio della norma è duplice: da un lato tutela la sicurezza stradale, poiché un volume eccessivo impedisce al conducente di percepire segnali acustici di emergenza (sirene di ambulanze, avvertimenti di altri conducenti, passaggi a livello); dall'altro tutela la quiete pubblica, proteggendo i residenti e i pedoni dall'inquinamento acustico generato da veicoli in sosta o in transito con l'audio a volume molto elevato.
Il limite di 60 LAeq dB(A): significato tecnico
Il comma 1 fissa il limite massimo in 60 LAeq dB(A). La sigla merita un chiarimento tecnico essenziale per la comprensione pratica della norma:
In termini pratici, 60 dB(A) corrispondono approssimativamente al livello di una conversazione normale a voce moderatamente alta. È un limite tutto sommato contenuto per un abitacolo chiuso: un'autoradio a volume elevato in un'auto ferma con finestrini chiusi può facilmente superare questa soglia.
Le modalità di misurazione
Il comma 1 specifica anche le modalità tecniche di misurazione: il microfono deve essere posizionato a 10 cm dall'orecchio del guidatore, rivolto verso la sorgente sonora (l'altoparlante), con il veicolo a portiere e finestrini chiusi. Queste condizioni standardizzate garantiscono la ripetibilità della misurazione e la possibilità di confronto tra misurazioni effettuate in momenti e luoghi diversi.
La condizione dei finestrini chiusi è significativa: con i finestrini aperti, il suono si disperderebbe verso l'esterno e la misurazione all'orecchio risulterebbe inferiore, ma l'impatto acustico verso l'esterno — pedoni, residenti — sarebbe ben maggiore. La norma sceglie la condizione più sfavorevole per il conducente (finestrini chiusi, dove il suono è confinato) per fissare il limite massimo.
La clausola generale: non pregiudizio alla guida
Il comma 1 aggiunge che il livello sonoro deve essere «tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo». Questa clausola è di fondamentale importanza pratica: anche al di sotto del limite di 60 dB(A), un volume di riproduzione che distrae il conducente, lo impedisce di percepire segnali di pericolo o ne altera la concentrazione costituisce una violazione della norma. Il limite numerico non è esaustivo: il giudizio sulla pregiudizialità alla guida è un giudizio di fatto che gli organi di polizia stradale possono formulare anche in assenza di misurazione strumentale.
I dispositivi sonori di cui all'art. 155, comma 4: durata massima di tre minuti
Il comma 2 disciplina una categoria distinta: i dispositivi di cui all'art. 155, comma 4, del Codice della Strada. Si tratta di dispositivi sonori (trombe, clacson, segnalatori acustici) che possono essere azionati a bordo del veicolo. Per questi dispositivi il Regolamento non fissa un limite in decibel ma un limite temporale: l'emissione sonora deve essere intervallata (non continua) e non può superare una durata massima di tre minuti.
Il requisito dell'intervallazione esclude l'uso continuativo del dispositivo, imponendo pause tra un'emissione e l'altra. Il limite dei tre minuti impedisce invece che il dispositivo sia tenuto attivo per periodi prolungati che potrebbero disturbare il vicinato o le zone urbane in modo eccessivo. Le sanzioni per la violazione di questi limiti sono previste dall'art. 155 del Codice della Strada.
Domande frequenti