Testo dell'articoloVigente
Art. 381 DPR 495/1992 – Strutture , contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 LUGLIO 2012, N. 151. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 LUGLIO 2012, N. 151.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma
3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall' articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indi- cate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il fondamento normativo: art. 188 del Codice della Strada e il diritto alla mobilità dei disabili
L'articolo 381 del DPR 495/1992 costituisce la norma regolamentare attuativa dell'articolo 188 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che prevede deroghe alle norme ordinarie sulla circolazione e sulla sosta per i veicoli a servizio delle persone con disabilità. Si tratta di una delle disposizioni più importanti del Regolamento per l'impatto diretto che ha sulla vita quotidiana di milioni di persone: chi ha una disabilità motoria grave, chi ha difficoltà di deambulazione o è impossibilitato a camminare, e tutti coloro che li accompagnano e li trasportano.
La materia tocca un diritto fondamentale: la libertà di circolazione e il diritto a una vita autonoma per le persone con disabilità. Il sistema del contrassegno - nato in ambito europeo e armonizzato dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 - è lo strumento concreto con cui lo Stato italiano attua questo diritto. L'articolo 381 ne definisce ogni aspetto operativo: i requisiti per ottenerlo, la procedura di rilascio, la durata, le strutture fisiche che devono accompagnarlo e le possibilità di sosta personalizzata.
Gli obblighi degli enti proprietari delle strade: strutture fisiche di accessibilità
Il primo comma impone agli enti proprietari delle strade - Comune, Provincia, Regione, ANAS, a seconda della classificazione stradale - di «allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide». Questa norma è più ampia di quanto possa sembrare a prima lettura: non riguarda solo i parcheggi riservati, ma l'intero sistema fisico che consente la mobilità delle persone con disabilità sullo spazio pubblico.
Le «strutture» a cui si riferisce la norma comprendono: gli scivoli e i raccordi tra marciapiede e carreggiata (fondamentali per chi usa una sedia a rotelle o un deambulatore); i percorsi tattili per i non vedenti; i marciapiedi di sufficiente larghezza; le aperture nei cordoli delle isole pedonali; le rampe di accesso agli attraversamenti pedonali sopraelevati; i semafori con segnale acustico; i sistemi di informazione accessibili. La norma impone non solo l'allestimento ma anche la manutenzione di queste strutture: un percorso tattile danneggiato o uno scivolo ostruito da un veicolo parcheggiato in modo abusivo è un inadempimento degli obblighi di legge.
Il secondo comma aggiunge che le strutture di accessibilità devono essere indicate con il segnale di «simbolo di accessibilità» (fig. V.5 del Regolamento), che è il noto pittogramma della sedia a rotelle su sfondo blu. Questo segnale - apposto a parcheggi riservati, ingressi accessibili, percorsi dedicati - consente alle persone con disabilità di individuare rapidamente le strutture a loro destinate.
Il contrassegno di parcheggio per disabili: caratteristiche e valore
Il contrassegno di parcheggio per disabili è il documento che consente ai veicoli a servizio di persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta di usufruire di specifiche deroghe alla normativa ordinaria sulla sosta e sulla circolazione. Il secondo comma ne definisce le caratteristiche essenziali in modo chiaro e inequivocabile.
Il contrassegno è strettamente personale: appartiene alla persona fisica con disabilità, non al veicolo. Una persona con disabilità può quindi usarlo indifferentemente su qualsiasi veicolo - la propria automobile, il veicolo del coniuge, un taxi, il furgone dell'associazione che la trasporta - purché il veicolo sia effettivamente al suo servizio in quel momento. Questa caratteristica personale ha una conseguenza importante: il contrassegno non può essere usato quando la persona con disabilità non è a bordo del veicolo. L'utilizzo abusivo - parcheggiare con il contrassegno di un familiare disabile in sua assenza - configura un'infrazione sanzionabile dal Codice della Strada.
Il contrassegno non è vincolato a uno specifico veicolo: a differenza di una targa o di una patente, non viene «associato» a un'automobile particolare. Questa flessibilità è essenziale per garantire la mobilità in tutte le situazioni della vita reale.
Il contrassegno ha valore su tutto il territorio nazionale. Questa previsione è cruciale per assicurare che una persona con disabilità possa viaggiare e sostare nelle zone riservate in qualsiasi comune d'Italia, senza dover richiedere ogni volta un'autorizzazione locale. Il contrassegno europeo armonizzato (formato da fondo azzurro con il simbolo bianco della sedia a rotelle) è riconosciuto anche negli altri Paesi dell'Unione europea, grazie alla raccomandazione comunitaria del 1998 richiamata dalla norma.
Durante l'utilizzo, il contrassegno deve essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo, in modo chiaramente visibile per i controlli. L'obbligo di esporre l'originale - e non una fotocopia - serve a contrastare il fenomeno delle riproduzioni fraudolente. Un contrassegno contraffatto o una fotocopia esposta al posto dell'originale non giustificano la sosta in zona riservata.
La procedura di rilascio: come si ottiene il contrassegno
Il terzo comma disciplina la procedura per ottenere il contrassegno con precisione. L'interessato - o, per i minori o gli incapaci, chi ne ha la tutela - deve presentare domanda al Sindaco del comune di residenza. La domanda deve contenere:
a) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, dei dati personali e degli elementi oggettivi che giustificano la richiesta;
b) la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'ASL di appartenenza, dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
La certificazione dell'ufficio medico-legale ASL è un requisito inderogabile: non è sufficiente un certificato del medico di base, né una documentazione specialistica privata. La visita presso l'ufficio medico-legale ASL garantisce un accertamento imparziale e standardizzato, funzionale a evitare rilasci impropri del contrassegno.
La condizione che legittima il rilascio è definita con cura dalla norma: deve trattarsi di effettiva capacità di deambulazione «impedita» (impossibilità di camminare autonomamente) o «sensibilmente ridotta» (seria difficoltà di deambulazione). Non ogni disabilità o patologia dà diritto al contrassegno: è necessario che la condizione incida specificamente sulla capacità di camminare. Una persona con grave disabilità alla vista, per esempio, non ottiene il contrassegno per quella sola ragione, mentre una persona con grave patologia agli arti inferiori - anche se non usa una sedia a rotelle ma ha comunque seria difficoltà di movimento - ne ha diritto.
La durata del contrassegno e il rinnovo
Il contrassegno ordinario ha validità cinque anni. Il rinnovo non richiede una nuova visita medico-legale presso l'ASL, ma è sufficiente la presentazione di un certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno determinato il rilascio. Questa semplificazione è ragionevole: quando la disabilità è strutturale e permanente, sarebbe eccessivo sottoporre la persona a una nuova visita specialistica ogni cinque anni; basta la conferma del medico che la conosce nel tempo.
Per le persone con invalidità a tempo determinato - in conseguenza di infortunio, intervento chirurgico o altra causa patologica temporanea - il quarto comma consente il rilascio di un contrassegno a tempo determinato, con le stesse modalità del contrassegno ordinario. In questo caso la certificazione medico-legale dell'ASL deve specificare il presumibile periodo di durata dell'invalidità. Al termine del periodo, il contrassegno scade automaticamente. Se le condizioni persistono, è possibile ottenere un ulteriore contrassegno a tempo determinato, previa nuova certificazione medico-legale che attesti il diritto al rinnovo.
Lo spazio di sosta individualizzato e i parcheggi riservati
Il quinto comma introduce una misura di particolare importanza per le persone con disabilità gravi che non hanno accesso a parcheggi privati vicini alla propria abitazione. Il Comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito uno spazio di sosta individualizzato - identificato da apposita segnaletica con gli estremi del contrassegno del soggetto autorizzato - nelle vicinanze dell'abitazione.
Questa possibilità è subordinata a due condizioni: la persona interessata non deve avere disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile; e lo spazio deve trovarsi in una zona ad alta densità di traffico, dove la disponibilità di un posto auto ordinario è difficoltosa. La concessione avviene su specifica richiesta del titolare del contrassegno.
Lo spazio individualizzato è diverso dai generici parcheggi riservati ai disabili (contrassegnati con il simbolo della sedia a rotelle senza estremi del contrassegno): è uno spazio ad personam, riservato esclusivamente alla persona il cui contrassegno è indicato nella segnaletica. Solo quella persona - con quel contrassegno - può usare quello specifico stallo.
Sempre il quinto comma dispone che i Comuni stabiliscano nei parcheggi a pagamento un numero di posti riservati ai disabili con contrassegno superiore al minimo previsto dal DPR 503/1996 (che fissa il numero minimo di stalli riservati). I Comuni possono anche prevedere la gratuità della sosta per i titolari di contrassegno nei parcheggi a pagamento qualora gli stalli riservati siano tutti occupati o indisponibili: una misura di equità che evita che la persona con disabilità sia costretta a pagare una sosta ordinaria per mancanza di stalli dedicati.
Il disciplinare tecnico per le strutture di accessibilità
Il sesto comma rinvia a un apposito disciplinare tecnico del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - sentito il Ministro della Salute - la definizione degli schemi delle strutture, delle modalità di segnalamento e di apposizione della segnaletica necessaria. Questo disciplinare costituisce il riferimento tecnico per i progettisti stradali, gli uffici tecnici comunali e le imprese che realizzano interventi di accessibilità. La norma primaria (l'art. 381) fissa l'obbligo; il disciplinare tecnico definisce le specifiche costruttive con cui quell'obbligo si adempie concretamente.
La materia si intreccia con la normativa edilizia sull'abbattimento delle barriere architettoniche (DPR 503/1996, L. 104/1992), creando un sistema integrato di tutela della mobilità delle persone con disabilità che abbraccia sia lo spazio stradale sia quello edilizio.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi può ottenere il contrassegno di parcheggio per disabili?
Le persone con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. Non è sufficiente avere una disabilità generica: la condizione deve incidere specificamente sulla capacità di camminare. Il requisito viene accertato con visita medica presso l'ufficio medico-legale dell'ASL di appartenenza.
Il contrassegno disabili può essere usato su qualsiasi veicolo?
Sì. Il contrassegno è strettamente personale (appartiene alla persona, non all'auto) e non è vincolato a un veicolo specifico. Può essere usato su qualsiasi veicolo - propria auto, auto di un familiare, taxi - purché il veicolo sia effettivamente al servizio della persona titolare del contrassegno nel momento dell'utilizzo. Non può essere usato in assenza della persona disabile.
Quanto dura il contrassegno e come si rinnova?
Il contrassegno ordinario ha validità cinque anni. Il rinnovo avviene con la sola presentazione di un certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie; non è necessaria una nuova visita all'ufficio medico-legale ASL. Per le invalidità temporanee, il contrassegno ha durata pari al periodo indicato nella certificazione medico-legale.
Il contrassegno italiano vale anche in altri Paesi europei?
Sì. Il contrassegno è conforme al modello armonizzato dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 ed è riconosciuto negli altri Paesi membri dell'UE. Occorre però verificare le specifiche condizioni di utilizzo nei singoli Paesi, poiché le deroghe alla sosta consentite variano da uno Stato all'altro.
Come si ottiene uno stallo di sosta riservato sotto casa?
Presentando specifica richiesta al Comune di residenza, dimostrando di essere titolari del contrassegno e di non avere disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile. Il Comune valuta la richiesta e, in presenza dei requisiti, può adottare un'ordinanza che istituisce uno spazio individualizzato segnalato con gli estremi del contrassegno del richiedente.