Autore: Andrea Marton

  • Art. 1126 Codice della Navigazione – Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena

    Art. 1126 Codice della Navigazione – Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Agli effetti indicati nell'articolo 491 del codice penale, la polizza di carico, gli altri titoli rappresentativi di merci e la lettera di trasporto aereo sono equiparati all'atto pubblico.

  • Art. 149 D.P.R. 115/2002

    Art. 149 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.

  • Art. 36 D.Lgs. 148/2015 – Comitato amministratore

    Art. 36 D.Lgs. 148/2015 – Comitato amministratore

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi dell’articolo 26 e del fondo di cui all’articolo 28, provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal decreto istitutivo; c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti; d) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonché sull’andamento della gestione; e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

    2. Il comitato amministratore è composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati, per i fondi di cui all’articolo 26, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l’accordo o il contratto collettivo e, per il fondo di cui all’articolo 29, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali… del fondo, nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 38. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

    3. Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.

    4. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

    5. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

    6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

    7. L’esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell’INPS nell’ambito delle funzioni di cui all’ articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

    8. Al fine di garantire l’avvio dei fondi di cui all’articolo 26, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore, i compiti di pertinenza di questo vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario straordinario svolge i suoi compiti a titolo gratuito e resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 176 TULPS – Durata e decorrenza dell’ammonizione

    Art. 176 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    L'ammonizione comincia a decorrere dal giorno della ordinanza e cessa di diritto allo scadere del biennio se l'ammonito non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

    Se nel corso del biennio l'ammonito commetta un reato, per il quale riporti successivamente condanna e l'ammonizione non debba cessare, il biennio ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

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  • Art. 31 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 31 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 31 L. Fall. – Gestione della procedura

    Gestione della procedura

  • Art. 72 L. 218/1995 – Disposizioni transitorie

    Art. 72 L. 218/1995 – Disposizioni transitorie

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l’applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.

    2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 63 D.Lgs. 209/2005 – (Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario)

    Art. 63 D.Lgs. 209/2005 – (Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa di riassicurazione si dota di un sistema di governo societario nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezioni I e II.

    2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché funzioni fondamentali all'interno dell'impresa possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dall'IVASS ai sensi dell'articolo 76.

    ))

  • Art. 347 DPR 495/1992 – Sorpasso

    Art. 347 DPR 495/1992 – Sorpasso

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Non è consentito il sorpasso sulle corsie di accelerazione e decelerazione.

    2. Il sorpasso a destra è consentito a velocità moderata e con particolare prudenza quando il veicolo che precede abbia segnalato la sua intenzione di voltare a sinistra.

    3. Non è consentito il sorpasso in prossimità e in corrispondenza delle intersezioni non regolate da semafori ovvero da agenti del traffico. Qualora un veicolo si arresti per consentire l'attraversamento ai pedoni o per dare la precedenza ad altri veicoli, devono arrestarsi anche quelli che procedono nelle altre file parallele.

  • Art. 108 D.Lgs. 141/2024 – Processi verbali per violazioni accertate fuori degli spazi doganali

    Art. 108 D.Lgs. 141/2024 – Processi verbali per violazioni accertate fuori degli spazi doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. I processi verbali concernenti le violazioni del presente allegato e di ogni altra legge nei casi in cui l’applicazione di essa è demandata all’Agenzia, quando riguardino violazioni accertate fuori degli spazi doganali e per le quali può aver luogo l’estinzione ai sensi dell’articolo 112 o l’oblazione sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove è constatata la violazione.

    2. L’ufficio competente dell’Agenzia, qualora le violazioni non vengano estinte con le modalità di cui al comma 1, invia i verbali all’autorità giudiziaria territorialmente competente in base al luogo dove la violazione è stata accertata, qualora dette violazioni abbiano rilevanza penale, corredandoli delle indicazioni stabilite nell’articolo 107, comma 3.

  • Articolo 96 quater.2 del T.U.B.

    Articolo 96 quater.2 del T.U.B.

    Art. 96 quater.2 T.U.B. Cooperazione fra sistemi di garanzia dei depositanti.

    In vigore dal 09/03/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/02/2016 n. 30 Articolo 1

    “1. Il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie e’ effettuato dal sistema di garanzia italiano individuato dalla Banca d’Italia, per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e dopo che quest’ultimo gli ha fornito i fondi necessari. Il sistema di garanzia italiano:

    a) effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e a fronte di un indennizzo per le spese sostenute; il sistema di garanzia italiano che effettua il rimborso non e’ responsabile degli atti compiuti conformemente alle istruzioni ricevute;

    b) informa i depositanti interessati per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine ed e’ abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da questi depositanti e indirizzata al sistema dello Stato membro di origine.

    2. Quando si procede al rimborso dei depositi di una banca italiana con succursali stabilite in altri Stati membri, il sistema di garanzia cui la banca aderisce:

    a) impartisce istruzioni al sistema di garanzia dello Stato membro ai fini del rimborso;

    b) fornisce senza indugio al sistema di garanzia dello Stato membro i fondi necessari ai fini del rimborso e lo indennizza dei costi sostenuti.

    3. I sistemi di garanzia istituiti in Italia scambiano con i sistemi di garanzia degli Stati membri in cui sono stabilite succursali di banche italiane le informazioni acquisite nell’ambito della propria attivita’ istituzionale. Ai dati ricevuti si applica l’articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2.

    4. I sistemi di garanzia concludono fra di essi accordi di cooperazione, che tengono conto dei requisiti di cui all’articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2. L’assenza degli accordi non influisce sui diritti dei depositanti. Gli accordi sono trasmessi alla Banca d’Italia, che ne informa l’ABE. In mancanza di un accordo o se vi e’ una disputa circa la sua interpretazione, il sistema di garanzia puo’ deferire la questione all’ABE conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    5. Un sistema di garanzia istituito e riconosciuto in Italia puo’ fondersi con sistemi di garanzia di altri Stati membri. Possono essere istituiti sistemi di garanzia transfrontalieri.”

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  • Art. 1192 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sull’uso della bandiera e del nome

    Art. 1192 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sull’uso della bandiera e del nome

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    È punito con l'ammenda fino a lire duemila: 1) il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia prescritto; 2) l'armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull'uso del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante; 3) l'esercente o il comandante se l'aeromobile circola sprovvisto dei contrassegni di individuazione prescritti o porta abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili di Stato.

  • Art. 33 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 33 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 33 L. Fall. – Relazione al giudice e rapporti riepilogativi

    Relazione al giudice e rapporti riepilogativi