Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 89 T.U.B.: Insinuazioni tardive

    Art. 89 T.U.B.: Insinuazioni tardive

    Art. 89 T.U.B. – Insinuazioni tardive.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell’articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall’articolo 87, commi da 2 a 5, e dall’articolo 88. Decorsi sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso previsto dall’articolo 86, comma 8, le domande tardive sono ammissibili solo se l’istante dimostra che il ritardo e’ dipeso da causa a lui non imputabile (1).”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 31 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 57 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 57 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 57 L. Fall. – Crediti infruttiferi

    Crediti infruttiferi

  • Art. 50 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 50 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 50 L. Fall. – [Pubblico registro dei falliti]

    [Pubblico registro dei falliti]

  • Art. 88 T.U.B.: Esecutività delle sentenze

    Art. 88 T.U.B.: Esecutività delle sentenze

    Art. 88 T.U.B. – Esecutivita’ delle sentenze.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 30, lett. b) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).

    2. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 30, lett. b) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).

    3. Le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive.

    4. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 30, lett. d) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 100 CPI – Oggetto del diritto

    Art. 100 CPI – Oggetto del diritto

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere: a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; c) considerato come un’ entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

  • Art. 96 CPI – Risarcimento del danno ed equo compenso

    Art. 96 CPI – Risarcimento del danno ed equo compenso

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all’articolo 95, è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III.

    2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile è tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata.

    3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l’autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell’uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

    4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che il prodotto è tutelato da registrazione, ha diritto a continuare lo sfruttamento commerciale del prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere saputo o avere avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a semiconduttori è tutelato, è dovuto il pagamento di un equo compenso. L’avente causa dell’acquirente di cui al presente comma conserva gli stessi diritti ed obblighi.

    5. Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza, secondo le indicazioni di cui all’articolo 92, comma 1 , lettera a) .

  • Art. 93 T.U.B.: Concordato di liquidazione

    Art. 93 T.U.B.: Concordato di liquidazione

    Art. 93 T.U.B. – Concordato di liquidazione (1).

    In vigore dal 01/09/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369

    “1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia.

    2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.

    3. L’obbligo di pagare le quote di concordato puo’ essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l’azione dei creditori per l’esecuzione del concordato non puo’ esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote. La proposta puo’ prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purche’ autorizzate dalla Banca d’Italia, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente puo’ limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere la banca. Gli effetti del concordato sono regolati dall’articolo 248 del codice della crisi e dell’insolvenza.

    4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d’Italia puo’ stabilire altre forme di pubblicita’.

    5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.

    6. Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d’Italia. Il decreto e’ pubblicato mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l’articolo 247 del codice della crisi e dell’insolvenza.

    7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell’attivo ai sensi dell’art. 91.”

    __________________

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 36 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 1133 Codice della Navigazione – Uso di libretto di navigazione

    Art. 1133 Codice della Navigazione – Uso di libretto di navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si vale di un documento di lavoro marittimo o aeronautico appartenente ad altra persona è punito, qualora il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. Sezione III Disposizione comune alle sezioni precedenti

  • Art. 74 D.Lgs. 209/2005 – Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione

    Art. 74 D.Lgs. 209/2005 – Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli articoli 69 e 70.

    2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, è impugnabile, secondo le previsioni del codice civile . L'impugnazione può essere proposta anche dall' IVASS entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

    3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dall' IVASS .

    4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.

  • Art. 119 Cod. Amb. – principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici

    Art. 119 Cod. Amb. – principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del titolo II della parte terza del presente decreto, le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio “chi inquina paga”.

    2. Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell’acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonché di cui agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare: a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all’utilizzo dell’acqua; b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell’analisi economica effettuata secondo l’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto.

    3. Nei Piani di tutela di cui all’articolo 121 sono riportate le fasi previste per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto. 3-bis. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 154, comma 3, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , possono determinare, stabilendone l’ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del principio “chi inquina paga” di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall’articolo 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell’articolo 71 del presente decreto

  • Art. 11 Codice Civile: Persone giuridiche pubbliche

    Art. 11 Codice Civile: Persone giuridiche pubbliche

    Art. 11 c.c. – Persone giuridiche pubbliche

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

  • Art. 10-bis Rev. Leg. – Preparazione della revisione e valutazio

    Art. 10-bis Rev. Leg. – Preparazione della revisione e valutazio

    Art. 10 Bis Rev. Leg. – Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l’indipendenza

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il revisore legale o la società di revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare: a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all’articolo 10 e, ove applicabile, all’articolo 17; b) l’eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli; c) la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l’incarico di revisione; d) nel caso di società di revisione legale, l’abilitazione del responsabile dell’incarico all’esercizio della revisione legale ai sensi del presente decreto. 1 bis. Il comma 1 si applica anche all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.