Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 166 CPI – Domanda di denominazione varietale

    Art. 166 CPI – Domanda di denominazione varietale

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La denominazione proposta per la nuova varietà: a) deve rispettare le disposizioni di cui all’ art. 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 , del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali; b) non deve risultare contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume; c) non deve contenere nomi geografici.

  • Diritti del consumatore online: recesso, garanzie e reclami

    Gli acquisti online sono regolati da un sistema di tutele riconosciute al consumatore dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) in attuazione delle direttive europee. Il quadro vigente nel 2026 garantisce, tra l’altro, il diritto di recesso entro 14 giorni dal ricevimento del bene, la garanzia legale di conformità della durata di 2 anni e la disciplina delle clausole vessatorie nei contratti a distanza. Questa guida ricostruisce gli articoli chiave del Codice del Consumo applicabili all’e-commerce, i passaggi per esercitare i diritti e i rimedi in caso di inadempimento del venditore.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    Il Codice del Consumo distingue tra consumatore e professionista: l’art. 3 Cod. Cons. definisce il primo come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, e il secondo come chi opera nell’ambito della propria attività imprenditoriale. La tutela del consumatore presuppone l’asimmetria informativa e contrattuale tra le parti: il legislatore impone obblighi informativi rafforzati al professionista e attribuisce al consumatore diritti di ripensamento, garanzie e rimedi non derogabili in suo sfavore.

    Il contratto a distanza concluso online rientra nella disciplina degli artt. 45-67 del Codice del Consumo, introdotti dal D.Lgs. 21/2014 in attuazione della direttiva 2011/83/UE e successivamente modificati. L’art. 45 Cod. Cons. definisce il contratto a distanza come quello concluso tra professionista e consumatore nell’ambito di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi senza la presenza fisica e simultanea delle parti, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza. L’art. 46 Cod. Cons. circoscrive il campo di applicazione escludendo, tra l’altro, servizi sociali, sanitari, di gioco d’azzardo e finanziari, soggetti a discipline speciali.

    Gli obblighi informativi precontrattuali sono dettagliati dall’art. 49 Cod. Cons. che impone al professionista di fornire, in maniera chiara e comprensibile, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto, una serie di informazioni: caratteristiche principali del bene o servizio, identità del professionista, indirizzo geografico, prezzo totale comprensivo di imposte e oneri di spedizione, modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, esistenza del diritto di recesso e relative modalità di esercizio. L’art. 51 Cod. Cons. disciplina i requisiti formali del contratto a distanza, prescrivendo in particolare che, nel commercio elettronico, il consumatore confermi esplicitamente di essere consapevole che l’ordine implica obbligo di pagamento (cosiddetto pulsante “ordina con obbligo di pagare”).

    Diritto di recesso: 14 giorni e modalità di esercizio

    Il diritto di recesso nei contratti a distanza è il rimedio cardine previsto a tutela del consumatore. L’art. 52 Cod. Cons. riconosce al consumatore un periodo di 14 giorni per recedere senza dovere alcuna motivazione e senza sostenere costi diversi da quelli previsti dalle norme stesse. Il termine decorre dalla conclusione del contratto, nei contratti di servizi, ovvero dal giorno in cui il consumatore o un terzo da lui designato (diverso dal vettore) acquisisce il possesso fisico dei beni, nei contratti di vendita. Nei contratti per la fornitura periodica di beni il termine decorre dalla consegna del primo bene; nei contratti di fornitura continuativa, dalla conclusione del contratto.

    L’art. 53 Cod. Cons. sanziona l’omessa informazione sul diritto di recesso: in tal caso il termine di esercizio è prorogato di 12 mesi. Se l’informazione viene fornita entro il periodo prorogato, i 14 giorni decorrono dal momento del rilascio dell’informazione. L’art. 54 Cod. Cons. disciplina le modalità di esercizio: il consumatore può utilizzare il modulo tipo allegato al Codice oppure presentare qualsiasi altra dichiarazione esplicita della decisione di recedere. L’onere della prova è a carico del consumatore; il professionista può consentire l’esercizio mediante compilazione e invio online di un modulo standard sul proprio sito, in tal caso essendo tenuto a comunicare senza indugio conferma di ricevimento su supporto durevole.

    L’art. 55 Cod. Cons. regola gli effetti del recesso; gli art. 56 Cod. Cons. e art. 57 Cod. Cons. gli obblighi del professionista e del consumatore. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, comprese le spese di consegna ordinarie, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere. Il rimborso avviene utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale, salvo diversa esplicita pattuizione. Il consumatore restituisce o consegna i beni al professionista senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dalla data in cui ha comunicato il recesso. I costi diretti di restituzione sono a carico del consumatore, salvo diversa pattuizione o salvo che il professionista abbia omesso di informarlo di tale circostanza.

    L’art. 59 Cod. Cons. elenca le ipotesi in cui il diritto di recesso è escluso: contratti di servizi dopo la completa prestazione (con consenso espresso); beni confezionati su misura o personalizzati; beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; beni sigillati non idonei alla restituzione per ragioni igieniche; registrazioni audio o video sigillate; contenuti digitali forniti mediante supporto non materiale dopo che l’esecuzione è iniziata con accordo espresso del consumatore. L’elencazione è tassativa: l’esclusione del recesso opera solo nelle ipotesi puntualmente previste.

    Garanzia legale di conformità e rimedi

    La garanzia legale di conformità nei contratti di vendita di beni di consumo è disciplinata dagli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo. L’art. 128 Cod. Cons. individua l’ambito soggettivo (consumatore acquirente da venditore professionista) e oggettivo (beni mobili, anche da assemblare, e beni con elementi digitali). L’art. 129 Cod. Cons. introduce i requisiti soggettivi e oggettivi di conformità: il bene deve corrispondere alla descrizione, alle caratteristiche pattuite e alle utilità che il consumatore ragionevolmente attende; deve essere idoneo all’uso pattuito o ordinario; deve essere accompagnato dagli accessori e dalle istruzioni d’uso previsti dalle parti.

    L’art. 135-bis Cod. Cons. disciplina i rimedi (l’art. 130 riguarda oggi gli obblighi del venditore e la condotta del consumatore). Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione, senza spese, in tempo congruo dalla richiesta e senza notevoli inconvenienti. Solo ove i rimedi primari (riparazione/sostituzione) siano impossibili, eccessivamente onerosi, non eseguiti in tempo congruo o tali da arrecare notevoli inconvenienti, il consumatore può chiedere la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo o la riduzione proporzionale dello stesso. La gerarchia tra rimedi è inderogabile: il venditore non può imporre direttamente la risoluzione né il consumatore richiederla in assenza dei presupposti di legge.

    L’art. 133 Cod. Cons. fissa la responsabilità del venditore per i difetti che si manifestano entro due anni dalla consegna del bene. Il difetto di conformità che si manifesti entro un anno dalla consegna si presume esistente già al momento della consegna stessa, salvo prova contraria (art. 135 Cod. Cons.). Per i restanti 12 mesi l’onere probatorio si inverte e grava sul consumatore. L’art. 133, comma 3, Cod. Cons. fissa la prescrizione dell’azione in 26 mesi dalla consegna del bene. I patti che escludono o limitano i diritti del consumatore, anteriori alla comunicazione del difetto, sono nulli (art. 135-sexies Cod. Cons.): la nullità opera solo a vantaggio del consumatore ed è rilevabile d’ufficio dal giudice.

    Pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie

    Gli artt. 18-27 del Codice del Consumo disciplinano le pratiche commerciali scorrette. L’art. 20 Cod. Cons. pone il divieto generale di pratiche idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio. L’art. 21 Cod. Cons. qualifica come ingannevoli le azioni che contengono informazioni non rispondenti al vero o che presentino il bene in modo idoneo a indurre in errore il consumatore; l’art. 22 Cod. Cons. disciplina le omissioni ingannevoli; gli art. 24 Cod. Cons. e art. 25 Cod. Cons. individuano le pratiche aggressive. Il professionista che adotta pratiche scorrette è soggetto a sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), oltre alle azioni risarcitorie individuali.

    Le clausole vessatorie sono disciplinate dagli art. 33 Cod. Cons. e seguenti. L’Art. 33 Cod.Cons.: Clausole vessatorie nel contratto tra profess introduce una clausola generale di vessatorietà: si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. L’art. 34 Cod. Cons. declina il giudizio di vessatorietà tenendo conto della natura del bene o servizio oggetto del contratto e di tutte le altre clausole. L’art. 36 Cod. Cons. sancisce la nullità di protezione: la clausola vessatoria è nulla mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

    Articoli chiave da consultare

    Casi pratici e tempistiche operative

    Caso 1. Tizio acquista uno smartphone su un sito di e-commerce. Dopo aver ricevuto il pacco, decide di restituirlo. Comunica il recesso al venditore entro 10 giorni utilizzando il modulo presente sul sito. Restituisce il bene nelle confezioni originali entro i successivi 14 giorni. Il venditore deve rimborsare il prezzo del prodotto e le spese di consegna ordinarie entro 14 giorni dalla comunicazione di recesso. I costi di spedizione per la restituzione sono a carico di Tizio, salvo diversa pattuizione. Il rimborso avviene sulla stessa carta di credito usata per il pagamento.

    Caso 2. Caia acquista una lavatrice online. Dopo 10 mesi il bene smette di funzionare. Attiva la garanzia legale di conformità contattando il venditore. Il difetto, manifestatosi entro i primi 12 mesi, si presume esistente al momento della consegna: l’onere della prova contraria grava sul venditore. Caia richiede la riparazione; in caso di rifiuto o di eccessiva onerosità della stessa, può richiedere la sostituzione con un bene equivalente. Solo se entrambi i rimedi primari sono impraticabili o non soddisfacenti, può chiedere la risoluzione del contratto con restituzione integrale del prezzo.

    Caso 3. Sempronio acquista un capo di abbigliamento personalizzato con incisione del proprio nome. Dopo la consegna prova a esercitare il diritto di recesso. Il venditore rifiuta richiamando l’art. 59 Cod. Cons. che esclude il recesso per beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati. L’esclusione è legittima: la personalizzazione rende il bene infungibile e non rivendibile dal venditore. Il diritto di recesso resta invece esercitabile per beni di serie acquistati nella loro versione standard, anche se il consumatore li ha trovati esteticamente non graditi.

    Domande frequenti

    Il termine di 14 giorni vale anche per i marketplace?

    Sì, purché il venditore agisca in qualità di professionista. Se il marketplace ospita anche venditori privati (persone fisiche che non operano professionalmente), la disciplina del recesso non si applica al rapporto con questi ultimi. La qualificazione professionale del venditore va valutata in base alla continuatività dell’attività, al numero delle vendite, all’organizzazione adottata e alla destinazione dei beni. Il marketplace è tenuto a informare il consumatore sulla qualifica del venditore, ai sensi degli obblighi di trasparenza vigenti.

    Posso recedere dopo aver aperto la confezione?

    Sì. L’apertura della confezione non preclude il recesso, salvo le ipotesi tassative dell’art. 59 Cod. Cons. (beni sigillati per ragioni igieniche o di tutela della salute, registrazioni audiovisive sigillate, contenuti digitali sbloccati con consenso esplicito). Il consumatore è tenuto a maneggiare il bene con la cura necessaria per accertarne natura, caratteristiche e funzionamento. Eventuale diminuzione di valore conseguente a un uso eccedente questo limite può essere addebitata dal venditore, ma solo se il consumatore era stato informato di tale circostanza prima della conclusione del contratto.

    Quale differenza tra garanzia legale e garanzia commerciale?

    La garanzia legale di conformità è il regime obbligatorio fissato dagli artt. 128-135-septies Cod. Cons.: dura 2 anni, è gratuita, opera nei confronti del venditore e non può essere esclusa o limitata. La garanzia commerciale (o convenzionale) è invece un’aggiunta volontaria offerta dal venditore o dal produttore: può prolungare la durata, ampliare l’ambito o offrire servizi accessori (sostituzione immediata, copertura di danni accidentali). La garanzia commerciale non sostituisce mai quella legale e non può imporre condizioni meno favorevoli per il consumatore.

    Se il venditore non risponde, cosa posso fare?

    In caso di mancata risposta o di rifiuto ingiustificato, il consumatore può attivare procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) o ricorrere alle Camere di Commercio per la mediazione. La piattaforma europea ODR non è più disponibile: il Reg. (UE) 2024/3228 l’ha dismessa (reclami interrotti dal 20 marzo 2025, Reg. (UE) 524/2013 abrogato dal 20 luglio 2025). È inoltre possibile presentare reclamo all’AGCM per pratiche commerciali scorrette o avviare azione giudiziaria avanti il giudice di pace o il tribunale, competente in base al valore. Le associazioni di consumatori riconosciute possono rappresentare il consumatore o promuovere azioni collettive.

    I costi di spedizione sono sempre rimborsabili?

    Il professionista, in caso di recesso, deve rimborsare le spese di consegna ordinarie sostenute dal consumatore al momento dell’ordine. Non sono rimborsabili i costi aggiuntivi derivanti dalla scelta di una modalità di consegna diversa dalla meno costosa offerta dal professionista (consegna espressa, premium). I costi di restituzione del bene sono invece a carico del consumatore, salvo diversa pattuizione o salvo che il professionista abbia omesso di informarlo di tale onere nella fase precontrattuale.

    Risorse correlate

    Per la consegna Articolo 61 Codice del Consumo: Consegna; per i contratti accessori Articolo 58 Codice del Consumo: Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori; per i pagamenti supplementari Articolo 65 Codice del Consumo: Pagamenti supplementari. Sul piano della tutela giurisdizionale, l’esercizio dei diritti del consumatore si inquadra nelle azioni di cognizione ordinaria, nelle procedure di mediazione obbligatoria, nelle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori riconosciute e nei meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) gestiti dalle Camere di Commercio; la piattaforma europea ODR è stata dismessa dal Reg. (UE) 2024/3228. Per le controversie di valore contenuto è competente il giudice di pace; per le altre il tribunale ordinario del foro del consumatore, identificato di norma nel luogo di residenza o domicilio dello stesso secondo regole di competenza inderogabili a tutela della parte debole.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Conviene la rottamazione quinquies o la rateizzazione ordinaria? confronto su un caso

    In sintesi

    • AdER pubblica i dati dei carichi definibili nell’area riservata prima dell’adesione
    • L’adesione richiede la rinuncia ai giudizi pendenti sul carico
    • Le procedure esecutive e cautelari si sospendono all’atto dell’adesione
    • La rata minima e la percentuale iniziale saranno fissate con istruzioni operative AdER
    • La decadenza scatta con omesso versamento o ritardo superiore a cinque giorni

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 85-97 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 regolano la procedura operativa della rottamazione-quinquies: consultazione preventiva in area riservata AdER, adesione con rinuncia ai giudizi, sospensione esecutiva immediata e piano fino a 54 rate bimestrali con decadenza per ritardo superiore a cinque giorni.

    Approfondimento normativo completo: Commi 85-97 LB 2026: procedura operativa rottamazione-quinquies.

    Rottamazione quinquies o rateizzazione: come scegliere in modo consapevole

    La scelta tra rottamazione-quinquies e rateizzazione ordinaria ex art. 19 D.P.R. 602/1973 non è banale e dipende da tre variabili fondamentali: la composizione del debito (quota di sanzioni e interessi rispetto al tributo), l’esistenza di giudizi pendenti sui quali il contribuente ha fondate speranze di successo e la capacità effettiva di rispettare il piano di pagamento senza incorrere nella decadenza.

    La rottamazione-quinquies offre un risparmio immediato e certo sulle componenti accessorie – sanzioni, interessi di mora, aggio e somme aggiuntive – ma impone come condizione imprescindibile la rinuncia a qualsiasi giudizio in corso sul medesimo carico, ai sensi del comma 87. Se il contribuente sta coltivando un ricorso con buone probabilità di accoglimento, aderire alla rottamazione significherebbe rinunciare a un potenziale annullamento dell’intera pretesa.

    La rateizzazione ordinaria, viceversa, non comporta rinunce processuali, consente rate fino a settantadue mesi (prorogabili in casi particolari a centoventi), ma non abbatte sanzioni e interessi. Sul piano pratico, quando la componente sanzionatoria è alta e non esistono ricorsi pendenti con esito favorevole prospettabile, la rottamazione-quinquies è quasi sempre la scelta più razionale dal punto di vista economico.

    Variabili da valutare prima di scegliere

    • Quota percentuale di sanzioni e interessi sul totale del debito iscritto a ruolo
    • Presenza di ricorsi pendenti con esito favorevole ragionevolmente atteso
    • Disponibilità di liquidità per la prima rata entro la scadenza fissata da AdER
    • Rischio di decadenza per futuri problemi di liquidità nel lungo piano bimestrale
    • Possibilità di cumulo con altre misure agevolative non incompatibili

    Caso 1: debito con sanzioni elevate, nessun ricorso pendente

    Scenario. Tizio, commerciante, ha una cartella IRAP 2018 affidati ad AdER nel 2020: tributo 6.000 euro, sanzioni 4.200 euro (70% per omessa dichiarazione), interessi di mora 900 euro, aggio 341 euro. Totale: 11.441 euro. Non ha proposto ricorso. Capacità di versamento mensile stimata: 350 euro.

    Come si legge in pratica. In questo caso la rottamazione-quinquies è nettamente conveniente: Tizio pagherebbe 6.000 euro di tributo più le spese anziché 11.441 euro, con un risparmio di 5.441 euro (-47,6%). Con 54 rate bimestrali, la rata teorica sarebbe di circa 111 euro a bimestre, ben al di sotto della sua capacità. La rateizzazione ordinaria a 72 mesi comporterebbe invece 159 euro al mese per l’intero importo senza abbattimenti.

    Riepilogo caso Tizio

    • Risparmio rottamazione-quinquies: 5.441 euro (-47,6%)
    • Rata bimestrale massima (54 rate): circa 111 euro
    • Rata mensile rateizzazione ordinaria (72 mesi): circa 159 euro
    • Presenza ricorsi pendenti: no – nessun ostacolo all’adesione
    • Scelta consigliata: rottamazione-quinquies

    Caso 2: debito con ricorso pendente in appello su questione di merito

    Scenario. Caia, consulente del lavoro, ha una cartella per un avviso di accertamento IRPEF 2016 (non da omessa dichiarazione ma da rettifica) divenuto definitivo solo in parte: tributo accertato 15.000 euro, sanzioni 7.500 euro, interessi 2.100 euro, aggio 739 euro. Ha un ricorso in Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. Il suo avvocato tributarista stima il 60 per cento di probabilità di successo parziale.

    Come si legge in pratica. Caia si trova in una situazione in cui aderire alla rottamazione-quinquies richiederebbe la rinuncia al ricorso ai sensi del comma 87. Se il ricorso venisse accolto anche solo parzialmente, potrebbe ottenere uno sgravio superiore al risparmio della rottamazione. In questo scenario la rateizzazione ordinaria protegge la posizione processuale, pur non abbattendo le sanzioni. La scelta dipende dall’entita’ del beneficio processuale atteso rispetto al risparmio certo della definizione agevolata: un’analisi costi-benefici con il professionista è indispensabile.

    Riepilogo caso Caia

    • Risparmio rottamazione-quinquies: circa 10.339 euro (sanzioni + interessi + aggio)
    • Probabilità di successo del ricorso: 60% stimata dal legale
    • Rottamazione-quinquies richiede: rinuncia al ricorso (comma 87)
    • Rateizzazione ordinaria: rate su 11.739 euro, ricorso preservato
    • Scelta consigliata: valutazione con avvocato tributarista prima di aderire

    Caso 3: debito basso, sanzioni contenute, rischio liquidità futura

    Scenario. Sempronio, pensionato con reddito fisso di 1.400 euro netti al mese, ha una cartella IMU 2019 affidati nel 2021: tributo 800 euro, sanzioni 80 euro, interessi 45 euro, aggio 29 euro. Totale: 954 euro. Non ha ricorsi pendenti.

    Come si legge in pratica. Il risparmio dalla rottamazione-quinquies sarebbe di soli 154 euro (-16%), su un debito totale inferiore a 1.000 euro. In questo caso l’impatto economico della scelta è minimo. Sempronio dovrebbe invece verificare se il carico ricade nel perimetro dello sgravio automatico per cartelle sotto 5.000 euro introdotto dal comma 437, che potrebbe renderlo irrilevante ai fini della riscossione senza necessità di alcuna adesione formale. La rateizzazione ordinaria rimane praticabile ma probabilmente sovradimensionata per un importo così contenuto.

    Riepilogo caso Sempronio

    • Risparmio rottamazione-quinquies: 154 euro (-16%) – trascurabile
    • Importo totale sotto la soglia sgravio del comma 437 (5.000 euro)
    • Verificare preventivamente applicabilità dello sgravio automatico
    • Rateizzazione ordinaria: ammissibile ma non necessaria su importi così bassi
    • Scelta consigliata: verifica comma 437 prima di qualsiasi adesione

    Quando conviene una verifica

    Un esperto valuta quale soluzione conviene nel tuo caso Confronta le opzioni con un consulente fiscale esperto.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra rottamazione quinquies e rateizzazione ordinaria?

    La rottamazione-quinquies consente di pagare solo il capitale e le spese, annullando sanzioni, interessi di mora e aggio, ma richiede la rinuncia ai giudizi pendenti e comporta decadenza per ritardo superiore a cinque giorni. La rateizzazione ordinaria mantiene il debito integro ma non impone rinunce processuali e ha decadenza per mancato pagamento di otto rate.

    Cosa succede ai pignoramenti se si aderisce alla rottamazione-quinquies?

    Il comma 88 sospende le procedure esecutive e cautelari pendenti all’atto dell’adesione. I pignoramenti già avviati si interrompono, ma riprenderanno automaticamente in caso di decadenza dalla definizione agevolata.

    Si può aderire alla rottamazione-quinquies mantenendo il ricorso tributario?

    No. Il comma 87 impone come condizione dell’adesione la rinuncia a tutti i giudizi pendenti relativi al carico incluso nella domanda. Chi intende proseguire il ricorso non può contestualmente rottamare quel carico.

    Quando scatta la decadenza dalla rottamazione-quinquies?

    La decadenza scatta per omesso versamento di una rata o per ritardo superiore a cinque giorni lavorativi rispetto alla scadenza fissata. In caso di decadenza, il debito residuo torna esigibile per intero, incluse le componenti accessorie precedentemente condonate.

    È possibile passare dalla rateizzazione ordinaria alla rottamazione-quinquies?

    In linea di principio sì, purché il carico sia ancora all’interno del perimetro temporale 2000-2023 e siano soddisfatti gli altri requisiti di ammissibilità. È tuttavia necessario verificare che la precedente rateizzazione non abbia prodotto effetti ostativi secondo le istruzioni operative che AdER pubblicherà nell’area riservata ai sensi del comma 85.

  • Art. 165 CPI – Dichiarazione del costitutore

    Art. 165 CPI – Dichiarazione del costitutore

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il costitutore dichiara che: a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale ai sensi dell’articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma; b) ha ottenuto l’autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta; c) s’impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l’esame della stessa; d) è stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l’esito; e) rinuncia al marchio d’impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà.

  • Art. 164 CPI – Domanda di privativa per varietà vegetale

    Art. 164 CPI – Domanda di privativa per varietà vegetale

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) l’indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene; c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia; d) il nome e la nazionalità dell’autore della varietà vegetale; e) l’eventuale rivendicazione della priorità; f) l’elenco dei documenti allegati.

    2. Alla domanda devono essere uniti: a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall’ufficio ricevente; b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche; c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all’estero. La documentazione redatta in lingua straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario; d) la dichiarazione di cui all’articolo 165; e) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate; f) quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201; g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131 .

    3. I documenti indicati al comma 2, lettere d), ed e), possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettera c), possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d’inizio delle prove di coltivazione della varietà.

    4. La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute.

    5. Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.

    6. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell’articolo 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l’origine e la natura della modifica genetica.

  • CCNL Studi Odontoiatrici: assunzione, periodo di prova e apprendistato 2026

    CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

    In sintesi

    Nel CCNL Studi professionali, applicato agli studi odontoiatrici, il periodo di prova dura al massimo 180 giorni di calendario per Quadri e 1° livello, 120 per 2°, 3° super e 3°, 90 per 4° super e 4°, 60 per il 5° (art. 26); l’ASO, di norma al 4° livello, ha 90 giorni. L’apprendistato professionalizzante e lo strumento privilegiato per formare l’ASO, con durata fino a 3 anni e agevolazioni contributive. I contratti a termine sono ammessi nei limiti del D.Lgs. 81/2015: massimo 24 mesi comprese le proroghe.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confprofessioni · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL (CCNL Studi professionali, applicato agli studi odontoiatrici)
    Ultimo rinnovo
    16 febbraio 2024 (testo integrale pubblicato da Confprofessioni)
    Vigenza
    16 febbraio 2024 – 15 febbraio 2027 (resta applicabile fino al rinnovo)
    Platea
    ASO, igienisti dentali, segretarie e ausiliari degli studi dentistici

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova per livello – CCNL Studi professionali (art. 26)
    Livello Prova massima (giorni di calendario) Contratto a termine inferiore a 10 mesi Contratto a termine fino a 6 mesi
    Quadri e 1° 180 60 30
    2°, 3° super e 3° 120 40 20
    4° super e 4° (ASO) 90 30 15
    5° 60 20 10

    Per gli apprendisti la prova è decisa dalle parti, ma non può superare 60 giorni di lavoro effettivo se al termine saranno inquadrati al 4° o 4° super, e 90 giorni per gli altri livelli (art. 28 B).

    Assunzione e comunicazioni obbligatorie

    Prima dell’inizio del rapporto (o al massimo entro il giorno precedente), il datore deve inviare la comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego tramite il sistema UNILAV (Ministero del Lavoro). Dal D.Lgs. 104/2022 il contratto individuale scritto deve essere consegnato al lavoratore entro il primo giorno di lavoro e deve indicare:

    • CCNL applicato, livello di inquadramento, mansioni specifiche.
    • Retribuzione iniziale e struttura della busta paga.
    • Sede di lavoro, orario normale e durata del periodo di prova.
    • Eventuali condizioni specifiche: indennita di radioprotezione, clausola di riservatezza sanitaria, attestato ASO richiesto.

    Periodo di prova: regole e recesso

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza motivazione. Tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che il recesso del datore deve essere collegato alle prestazioni del lavoratore e non ad altre motivazioni (discriminazione, maternita, rappresaglia sindacale).

    Regole operative:

    • Il periodo di prova deve essere previsto per iscritto nel contratto; la prova verbale non ha efficacia.
    • Non puo essere rinnovato per lo stesso lavoratore nella stessa mansione.
    • Le assenze per malattia, infortunio, congedi obbligatori di maternità e paternità sospendono il decorso; la prova riprende al rientro per il tempo residuo.
    • Se scade senza recesso, il rapporto si consolida automaticamente a tempo indeterminato.

    Apprendistato professionalizzante per ASO e contratti a termine

    L’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) e lo strumento privilegiato per formare l’ASO:

    • Durata fino a 3 anni per il conseguimento della qualifica di ASO, che nel CCNL è di norma al 4° livello.
    • Retribuzione dell’apprendista in misura percentuale rispetto ai minimi del livello finale (allegato B del CCNL), tenuto conto del monte ore formativo e dell’anzianità di servizio (art. 28 C).
    • Agevolazioni contributive: aliquota al 10% per studi fino a 9 dipendenti.
    • Piano formativo individuale scritto obbligatorio; tutor aziendale; formazione teorica esterna (enti accreditati Regione).
    • Al termine, senza recesso, il rapporto prosegue a tempo indeterminato al livello di destinazione (per l’ASO, di norma il 4°).

    I contratti a termine sono ammessi nei limiti del D.Lgs. 81/2015: causale obbligatoria dopo i primi 12 mesi, durata massima 24 mesi comprese le proroghe, limite del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato.

    Casi pratici

    Tizio – Recesso durante la prova per malattia
    Tizio è stato assunto come ausiliario (5° livello) con 60 giorni di prova (art. 26). Al 20° giorno si ammala per 10 giorni. La malattia sospende il decorso della prova: al rientro rimangono 60 – 20 = 40 giorni. Il titolare non può licenziare per «mancato superamento della prova» durante la malattia, perché il termine non è ancora decorso.
    Caia – Apprendistato ASO: piano formativo
    Caia e assunta come apprendista ASO per 3 anni con piano formativo: teoria sterilizzazione (30 ore/anno), normativa DPCM 9/2/2018 (20 ore), radioprotezione (10 ore), assistenza alla poltrona (on the job). Al termine, con l’attestato DPCM 2018 conseguito, il rapporto prosegue a tempo indeterminato al 4° livello. Durante l’apprendistato la retribuzione di Caia è una percentuale del minimo del 4° livello (1.595,42 € lordi al mese dal 1° ottobre 2025), secondo l’allegato B del CCNL.
    Sempronio – Contratto a termine prorogato oltre il limite
    Sempronio e assunto a termine come segretario per 12 mesi, poi prorogato di altri 12 mesi (totale 24 mesi). Il D.Lgs. 81/2015 fissa il limite a 24 mesi per la stessa mansione con lo stesso datore. Lo studio non puo prorogare ulteriormente; Sempronio ha diritto alla conversione a tempo indeterminato. In caso di mancato riconoscimento, puo ricorrere al Tribunale del Lavoro.

    Domande frequenti

    Qual è la durata del periodo di prova per un'ASO?
    Per un’ASO al 4° livello la prova massima è di 90 giorni di calendario (art. 26). Se è assunta come apprendista e sarà inquadrata al 4° livello, non può superare 60 giorni di lavoro effettivo (art. 28 B). Deve essere prevista per iscritto nel contratto; senza scrittura la prova non ha efficacia e il rapporto si considera stabile dall’inizio.
    L'apprendistato ASO da diritto a contributi ridotti?
    Si: gli studi con meno di 9 dipendenti beneficiano di aliquote contributive al 10% per gli apprendisti per tutta la durata del contratto formativo.
    Posso essere assunto a tempo determinato come igienista dentale?
    Si, nel rispetto dei limiti del D.Lgs. 81/2015: causale obbligatoria dopo i primi 12 mesi, durata massima 24 mesi comprese le proroghe, limite del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato. Il contratto deve indicare la causale specifica.
    Cosa succede se il contratto individuale non viene consegnato per iscritto?
    Dal D.Lgs. 104/2022 la mancata consegna del contratto scritto entro il primo giorno comporta sanzioni amministrative da 250 a 1.500 euro per lavoratore, irrogate dall’Ispettorato del Lavoro.
    Il periodo di prova si applica anche ai contratti a termine?
    Si, ma la durata della prova deve essere proporzionale alla durata del contratto a termine. Per un contratto di 3 mesi non e ammesso un periodo di prova di 3 mesi; la giurisprudenza ritiene che la prova non possa coprire piu di un quarto della durata del contratto.

    Fonte: testo integrale del CCNL Studi professionali 16 febbraio 2024, artt. 26 e 28.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 163 CPI – Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

    Art. 163 CPI – Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.

    2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato: a) nome e indirizzo del richiedente; b) numero del brevetto di base; c) titolo dell’invenzione; d) numero e data dell’autorizzazione di immissione in commercio nonché indicazione del prodotto la cui identità risulta dall’autorizzazione stessa; e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunità.

    2-bis. Fatto salvo il periodo transitorio di cui all’articolo 83 dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 , i diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo di cui all’articolo 56 sono quelli previsti dall’articolo 30 dell’Accordo medesimo.

  • Vado in pensione nel 2027: mi tocca il mese in più di età? caso pratico

    In sintesi

    • L’adeguamento all’aspettativa di vita si applica di regola anche per il 2027, salvo esonero del comma 187.
    • Chi non rientra nelle condizioni del comma 187 subirà l’incremento dei requisiti previsto dal comma 185.
    • L’esonero riguarda sia i requisiti anagrafici per la vecchiaia sia quelli contributivi per l’anticipata.
    • La norma vale per gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata.
    • È essenziale verificare la propria posizione per tempo, prima della finestra pensionistica del 2027.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 186 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30/12/2025, dispone che gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata che soddisfino le condizioni del comma 187 siano esonerati dall’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi previsto dal comma 185 per l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata. Chi non rientra nelle condizioni del comma 187 subirà invece l’adeguamento standard.

    Approfondimento normativo completo: Comma 186 LB26: esonero dall’aumento dei requisiti pensionistici.

    L'adeguamento pensionistico nel 2027: cosa è cambiato con la legge di bilancio 2026

    Chi programma di andare in pensione nel 2027 deve fare i conti con il meccanismo di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita. Questo sistema, previsto dalla riforma Fornero, si traduce periodicamente in un allungamento dei requisiti minimi – sia di età sia contributivi – necessari per accedere alla quiescenza. La legge di bilancio 2026 ha introdotto alcune novità che modificano il quadro per una parte dei lavoratori.

    Con il comma 186 della L. 199/2025 il legislatore ha stabilito che alcuni lavoratori – quelli che si trovano nelle condizioni elencate dal comma 187 – non subiranno l’incremento previsto dal comma 185 per il requisito di età (pensione di vecchiaia) e per quello contributivo (pensione anticipata). Tuttavia, chi non rientra in quelle condizioni continuerà a essere soggetto al meccanismo ordinario di adeguamento.

    Per chi mira al pensionamento nel 2027, la questione centrale è capire se la propria posizione contributiva e il proprio regime previdenziale la mettano al riparo dall’adeguamento o la espongano a un ulteriore slittamento delle finestre di uscita. I casi pratici che seguono illustrano situazioni tipiche, con l’obiettivo di rendere più chiaro un testo normativo tecnicamente denso.

    Cosa verificare se punti al pensionamento nel 2027

    • Identificare il proprio regime previdenziale (AGO, Gestione separata, cassa sostitutiva/esclusiva).
    • Verificare se si rientra in una delle condizioni del comma 187 che garantiscono l’esonero.
    • Calcolare i requisiti con e senza adeguamento, per stimare l’eventuale posticipo.
    • Aggiornare l’estratto conto contributivo INPS e verificare eventuali periodi scoperti.
    • Consultare un consulente previdenziale per una proiezione personalizzata della data di maturazione.

    Caso 1: Tizio, dipendente con requisiti quasi raggiunti nel 2027

    Scenario. Tizio, 65 anni nel 2026, è iscritto all’AGO come dipendente del settore privato. Ha quasi raggiunto il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e conta di presentare domanda nel primo semestre del 2027. Si chiede se l’adeguamento all’aspettativa di vita di cui al comma 185 LB 2026 possa spostare in avanti la sua finestra, costringendolo ad aspettare qualche mese in più.

    Come si legge in pratica. Il comma 186 LB 2026 prevede un esonero dall’incremento dei requisiti per chi si trovi nelle condizioni del comma 187. Se Tizio non rientra in quelle condizioni, l’adeguamento al comma 185 si applica regolarmente e potrebbe spostare di qualche mese la sua finestra di vecchiaia nel 2027. È quindi prioritario che Tizio verifichi in anticipo se soddisfa i presupposti dell’esonero. In caso contrario, potrebbe valutare se esistano strumenti alternativi – come l’Ape Sociale o Quota 103, ove ancora vigenti – per anticipare l’uscita senza aspettare il requisito pieno di vecchiaia.

    Riepilogo Caso 1

    • Regime: AGO, dipendente privato
    • Pensione attesa: vecchiaia (requisito anagrafico)
    • Adeguamento comma 185: applicabile se fuori dal comma 187
    • Rischio: slittamento finestra 2027
    • Azione: verifica comma 187 + estratto conto INPS aggiornato

    Caso 2: Caia, lavoratrice con pensione anticipata nel mirino per il 2027

    Scenario. Caia, 60 anni, è iscritta all’AGO con un profilo contributivo elevato. Punta alla pensione anticipata nel 2027, ma teme che l’adeguamento all’aspettativa di vita possa aumentare il requisito contributivo minimo richiesto, costringendola a lavorare qualche mese in più. Non sa se rientri o meno nelle condizioni di esonero del comma 187.

    Come si legge in pratica. Per la pensione anticipata, il comma 186 LB 2026 sospende l’applicazione dell’incremento del requisito contributivo – e non di quello anagrafico – per chi soddisfa le condizioni del comma 187. Caia deve dunque verificare se la propria situazione rientri in quelle condizioni. Se l’esonero non si applica, il comma 185 aggiungerebbe alla soglia contributiva ordinaria un incremento legato all’adeguamento demografico: un effetto che, in termini pratici, si traduce nell’obbligo di maturare ulteriori settimane o mesi di contributi prima di poter presentare la domanda.

    Riepilogo Caso 2

    • Regime: AGO, profilo contributivo elevato
    • Pensione attesa: anticipata (requisito contributivo)
    • Adeguamento comma 185: applicabile se fuori dal comma 187
    • Rischio: incremento soglia contributiva 2027
    • Azione: verifica comma 187 + proiezione contributi residui

    Caso 3: Sempronio, iscritto alla Gestione separata con pensionamento 2027

    Scenario. Sempronio, 66 anni, è iscritto alla Gestione separata INPS da oltre vent’anni come professionista senza cassa. Nel 2027 conterebbe di raggiungere il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. È preoccupato che l’adeguamento all’aspettativa di vita possa spostare ulteriormente la sua finestra, dato che il suo montante contributivo è già sufficiente per una pensione dignitosa.

    Come si legge in pratica. La Gestione separata è esplicitamente inclusa nel perimetro del comma 186 LB 2026. Sempronio potrebbe quindi beneficiare dell’esonero dall’incremento del requisito anagrafico se rientra nel comma 187. Per i lavoratori della Gestione separata il calcolo è interamente contributivo, quindi qualsiasi slittamento della finestra di vecchiaia ritarda anche il momento in cui inizia a percepire l’assegno. Una verifica anticipata della posizione è particolarmente importante per pianificare eventuali ulteriori versamenti volontari o il riscatto di periodi scoperti.

    Riepilogo Caso 3

    • Regime: Gestione separata INPS
    • Pensione attesa: vecchiaia (requisito anagrafico)
    • Adeguamento comma 185: sospeso se rientra nel comma 187
    • Montante: puramente contributivo, sensibile ai ritardi
    • Azione: verifica comma 187 + eventuale versamento volontario

    Quando conviene una verifica

    Pianifica il tuo pensionamento nel 2027 con il supporto di un esperto abilitato. Parla con un consulente previdenziale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il mese in più di età per il 2027 riguarda tutti i lavoratori?

    No. L’incremento dei requisiti previsto dal comma 185 della legge di bilancio 2026 è sospeso per i lavoratori che si trovano nelle condizioni del comma 187, che devono essere iscritti all’AGO, a forme sostitutive o esclusive oppure alla Gestione separata. Chi non soddisfa quelle condizioni subirà regolarmente l’adeguamento per il 2027, con un possibile allungamento della finestra pensionistica.

    L'adeguamento all'aspettativa di vita è lo stesso per vecchiaia e anticipata?

    Non necessariamente. Il comma 186 LB 2026 distingue i due tipi di pensione: per la vecchiaia si parla di requisito anagrafico, per l’anticipata di requisito contributivo. L’esonero opera su entrambi i fronti, ma il meccanismo di adeguamento sottostante (comma 185) può determinare incrementi di diversa entità per le due tipologie di prestazione.

    Posso presentare domanda di pensione anticipata nel 2027 ignorando l'adeguamento?

    No. Se non rientri nell’esonero del comma 187, l’incremento del requisito contributivo si applica obbligatoriamente. Presentare domanda con requisiti inferiori a quelli richiesti comporterebbe il rigetto da parte dell’INPS. È fondamentale calcolare con precisione la posizione contributiva aggiornata e confrontarla con i requisiti vigenti, comprensivi dell’eventuale adeguamento.

    Come si coordina l'esonero con le altre misure pensionistiche vigenti nel 2027?

    Il comma 186 LB 2026 non abroga né sospende le misure straordinarie eventualmente in vigore nel 2027 (come Quota 103 o l’Ape Sociale, ove prorogate). Si tratta di un meccanismo specifico che opera sul requisito standard di vecchiaia e anticipata: chi non beneficia dell’esonero può valutare se altri strumenti di flessibilità in uscita consentano un accesso anticipato alla quiescenza.

    Cosa devo fare concretamente per sapere se sono esonerato dall'adeguamento 2027?

    Il primo passo è richiedere all’INPS un estratto conto previdenziale aggiornato e verificare il regime di iscrizione. Successivamente è necessario leggere le condizioni del comma 187 LB 2026 per capire se la propria posizione vi rientri. Un consulente previdenziale o un patronato possono supportare questa verifica e, se del caso, presentare istanza di certificazione del diritto all’esonero.

    Vedi anche: Pensione di vecchiaia, APE sociale, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti, Pensione anticipata e Quota 103 e L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga.

  • Art. 161 CPI – Unicità dell’invenzione e divisione della domanda

    Art. 161 CPI – Unicità dell’invenzione e divisione della domanda

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

    2. Se la domanda comprende più invenzioni, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Tale facoltà può essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell’invito dell’ Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest’ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto.

    3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’Ufficio.

  • Articolo 53 L. 184/1983: Revoca promossa dal pubblico ministero

    Art. 53 L. 184/1983 – Revoca promossa dal pubblico ministero

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

  • Art. 160 bis CPI – (Procedura nazionale della domanda internazionale)

    Art. 160 Bis CPI – (Procedura nazionale della domanda internazionale)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La richiesta di apertura della procedura nazionale di cui al comma 1 dell’articolo 55, da presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità, deve essere accompagnata da: a) una traduzione italiana completa della domanda internazionale come pubblicata; b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.

    2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le norme del presente codice, dei regolamenti attuativi e dei decreti sul pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilità e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita dei titoli.

    3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata su una domanda internazionale ai sensi del comma 1 dell’articolo 55 la ricerca di anteriorità effettuata nella fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull’esame previste dal presente codice.

  • Ho cartelle del 2008 e del 2021: quali posso rottamare? caso pratico

    In sintesi

    • Carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023
    • Si pagano solo quota capitale e spese di procedura esecutiva
    • Escluse sanzioni, interessi di mora, aggio e somme aggiuntive INPS
    • Piano fino a 54 rate bimestrali con scadenza finale al 2035
    • Inclusi contributi INPS, esclusi carichi da accertamento esecutivo

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 82-84 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) consentono la definizione agevolata dei carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con pagamento del solo capitale e delle spese, escludendo sanzioni, interessi di mora, aggio e somme aggiuntive.

    Approfondimento normativo completo: Commi 82-84 LB 2026: rottamazione cartelle 2000-2023, 54 rate fi.

    Il perimetro della rottamazione-quinquies: cosa rottamare e cosa no

    La rottamazione-quinquies introdotta dai commi 82-84 della Legge di Bilancio 2026 rappresenta uno degli interventi di maggiore portata sistemica sul magazzino della riscossione degli ultimi anni. Il legislatore ha scelto un arco temporale insolitamente lungo – ventiquattro anni, dal 2000 al 2023 – per includere nel perimetro agevolato carichi accumulatisi in epoche diverse, compresi quelli sopravvissuti alle precedenti rottamazioni per decadenza o per esclusione volontaria.

    Il meccanismo economico è semplice nella sua logica: il debitore versa soltanto il capitale originario iscritto a ruolo e le spese esecutive documentate, mentre sanzioni, interessi di mora, aggio di riscossione e somme aggiuntive previdenziali vengono interamente annullate. La convenienza effettiva dipende tuttavia dal profilo del singolo carico: su una cartella prevalentemente composta da sanzioni il risparmio può superare il 60 per cento del totale dovuto, mentre su un carico formato quasi interamente da tributo l’abbattimento risulta molto meno significativo.

    Un elemento di assoluta novità rispetto alle rottamazioni precedenti riguarda i contributi previdenziali INPS: la norma li include esplicitamente nel perimetro rottamabile, purché siano stati affidati ad AdER nel periodo 2000-2023 e purché non derivino da accertamento. Per professionisti, artigiani e commercianti con irregolarità contributive storiche, questo aspetto merita un’analisi dedicata prima di decidere se aderire.

    Cartella rottamabile: lista di verifica

    • Data di affidamento ad AdER compresa tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023
    • Il carico non deriva da accertamento esecutivo o da illeciti penalmente rilevanti
    • Non si tratta di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dall’UE
    • Non riguarda dazi doganali e risorse proprie dell’Unione europea
    • Il debitore è disposto a rinunciare ai giudizi pendenti sul medesimo carico

    Caso 1: cartella IRPEF del 2008 con sanzioni accumulate

    Scenario. Tizio, lavoratore autonomo in regime semplificato, ha una cartella esattoriale notificata nel 2009 relativa all’IRPEF 2007 non versata: tributo 4.200 euro, sanzioni 1.890 euro, interessi di mora 1.540 euro, aggio 483 euro. Totale iscritto a ruolo: 8.113 euro. Il carico è stato affidato ad AdER il 15 marzo 2008.

    Come si legge in pratica. Il carico rientra pienamente nel perimetro temporale 2000-2023 e riguarda IRPEF derivante da omesso versamento dichiarato, voce espressamente inclusa dal comma 82. Tizio verserà soltanto 4.200 euro di tributo più le spese di procedura documentate, con un risparmio di circa 3.913 euro pari al 48 per cento del totale. Il piano può essere dilazionato fino a 54 rate bimestrali, con prima scadenza indicativamente nel luglio 2026 secondo le istruzioni operative attese da AdER.

    Riepilogo caso Tizio

    • Debito totale iscritto a ruolo: 8.113 euro
    • Importo da versare in definizione agevolata: 4.200 euro (+ spese)
    • Risparmio stimato: circa 3.913 euro (-48%)
    • Piano massimo: 54 rate bimestrali fino al 2035
    • Condizione: rinuncia a eventuali ricorsi pendenti sulla cartella

    Caso 2: cartella IVA del 2021 con importo prevalentemente tributario

    Scenario. Caia, titolare di un piccolo negozio, ha ricevuto nel 2022 una cartella relativa all’IVA 2020 non versata: tributo 9.800 euro, sanzioni 490 euro (ridotte per ravvedimento parziale già operato), interessi 210 euro, aggio 322 euro. Totale: 10.822 euro. Il carico è stato affidato ad AdER il 3 settembre 2021.

    Come si legge in pratica. Anche questa cartella rientra nel perimetro 2000-2023, essendo stata affidata nel settembre 2021. Caia verserà 9.800 euro di tributo più le spese di procedura, con un risparmio di appena 1.022 euro (-9,4%). In questo caso la convenienza è limitata rispetto al caso Tizio, perché la componente sanzionatoria è già stata in parte definita. Caia dovrà valutare se preferire la rottamazione-quinquies oppure un piano di rateazione ordinaria ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973, che non comporta rinuncia ai ricorsi.

    Riepilogo caso Caia

    • Debito totale iscritto a ruolo: 10.822 euro
    • Importo da versare in definizione agevolata: 9.800 euro (+ spese)
    • Risparmio stimato: circa 1.022 euro (-9,4%)
    • Piano massimo: 54 rate bimestrali fino al 2035
    • Alternativa da valutare: rateazione ordinaria senza rinuncia ai ricorsi

    Caso 3: cartella mista IRPEF e INPS del 2015

    Scenario. Sempronio, ex artigiano cessato nel 2018, ha una cartella affidati ad AdER nel febbraio 2015 composta da due ruoli distinti: IRPEF 2013 (tributo 3.100 euro, sanzioni 1.395 euro, interessi 620 euro, aggio 157 euro) e contributi INPS artigiani 2013 (contributi 2.400 euro, somme aggiuntive 720 euro, aggio 96 euro). Totale complessivo: 8.488 euro.

    Come si legge in pratica. Entrambe le componenti rientrano nel perimetro della rottamazione-quinquies, poiché sia l’IRPEF sia i contributi INPS sono stati affidati nel 2015, ben all’interno della finestra 2000-2023, e non derivano da accertamento. Sempronio verserà 3.100 euro (IRPEF) più 2.400 euro (contributi INPS) più le spese di procedura, con un risparmio complessivo di circa 2.988 euro (-35%). L’inclusione esplicita delle somme aggiuntive INPS tra le voci annullabili rappresenta il profilo più rilevante per la categoria degli ex autonomi con irregolarità contributive pregresse.

    Riepilogo caso Sempronio

    • Debito totale iscritto a ruolo: 8.488 euro
    • Importo da versare: 5.500 euro (IRPEF + INPS, + spese)
    • Risparmio stimato: circa 2.988 euro (-35%)
    • Somme aggiuntive INPS: interamente annullate dalla norma
    • Verifica preliminare: escludere origine da accertamento dei contributi

    Quando conviene una verifica

    Verifica con un professionista quali cartelle puoi rottamare Consulta un esperto sulla rottamazione delle cartelle.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quali cartelle si possono rottamare con la rottamazione-quinquies?

    Possono essere rottamate le cartelle relative a carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, purché non derivino da accertamento esecutivo, da recupero di aiuti di Stato incompatibili con l’UE, da dazi doganali o da risorse proprie dell’Unione europea. Rientrano anche i contributi previdenziali INPS affidati nel medesimo periodo.

    Le cartelle del 2022 e del 2023 sono incluse?

    Sì, il comma 82 fissa come limite superiore il 31 dicembre 2023. Tutti i carichi affidati entro tale data sono teoricamente rottamabili, fatta salva la verifica delle cause di esclusione espressamente previste dalla norma.

    Cosa si paga nella rottamazione-quinquies?

    Si versa esclusivamente il capitale iscritto a ruolo e le spese di procedura esecutiva documentate. Sanzioni, interessi di mora, aggio e somme aggiuntive INPS vengono integralmente annullati.

    Quante rate si possono scegliere?

    Il piano massimo prevede fino a 54 rate bimestrali, con scadenza finale al 2035. Il numero minimo di rate e la percentuale della prima rata saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione con le istruzioni operative attese nei mesi successivi all’entrata in vigore.

    È possibile rottamare solo alcune cartelle e non altre?

    La scelta è tendenzialmente cartella per cartella: il debitore può selezionare quali carichi includere nella domanda di adesione, a condizione che per ciascuno si rispettino i requisiti di ammissibilità. È consigliabile una valutazione preventiva di convenienza con un consulente fiscale.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.