Art. 109 c.p.c. – Estromissione dell’obbligato
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l’obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l’obbligato dal processo.
