Art. 236 RD 12/1941
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell’articolo 110, il debitore, in luogo della richiesta di cui all’articolo 64-ter comma 1, può modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto previsto dall’articolo 47. Il debitore può procedere allo stesso modo anche se un creditore ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell’articolo 107, comma 4.
2. Il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1.
3. I termini per l’approvazione della proposta sono ridotti alla metà.
4. La memoria contenente la modifica della domanda è pubblicata nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione si applicano le disposizioni degli articoli 46, commi 1, 2 e 3, e 47, comma 2, lett. c), nonchè il capo III del titolo IV del presente codice.
5. Il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificarla chiedendo l’omologazione del piano di ristrutturazione sino a che non sono iniziate le operazioni di voto.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonchè dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione. In tali casi l’attestazione del professionista indipendente di cui all’articolo 57, comma 4, relativamente ai crediti fiscali, previdenziali e assicurativi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell’impresa.
2. La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61, è depositata presso gli uffici indicati dall’articolo 88, comma 5. Alla proposta di transazione è allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 88, comma 5, terzo e quarto periodo. L’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore della competente Direzione dell’Agenzia delle entrate e, ove sia competente una Direzione provinciale, la sottoscrizione è apposta previo parere conforme della relativa Direzione regionale. Quando la proposta ha oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e prevede una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all’importo definiti con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui al quarto periodo, è espresso dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’adesione alla proposta è espressa dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. Per i contributi previdenziali amministrati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale. L’atto è sottoscritto anche dall’agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L’adesione espressa sulla proposta di transazione equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma 3, l’eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. Se la proposta di transazione è modificata, il predetto termine è aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta presso gli uffici indicati dall’articolo 88, comma 5. Nei casi in cui la modifica contiene una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente è aumentato di ulteriori novanta giorni.
3. La domanda di omologazione è proposta una volta ottenuta l’adesione o, in difetto, decorsi i termini di cui al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo. Il debitore avvisa dell’iscrizione della domanda nel registro delle imprese l’amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata alle sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante. Per l’amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, il termine per l’opposizione di cui all’articolo 48, comma 4, decorre dalla ricezione dell’avviso.
4. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale: a) l’accordo non ha carattere liquidatorio; b) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell’importo complessivo dei crediti; c) il soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria o dei predetti enti è non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta; d) il soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 50 per cento dell’ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
5. Se l’ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell’importo complessivo dei crediti, oppure non vi sono altri creditori aderenti, la disposizione di cui al comma 4 trova applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 4, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 60 per cento dell’ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, non trovano applicazione se si verifica una delle seguenti ipotesi: a) se, fatta salva l’ipotesi cui all’articolo 58, nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione nell’ambito degli accordi regolati dal presente articolo avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto; b) se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il debito nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale è pari o superiore all’ottanta per cento dell’importo complessivo dei debiti maturati dall’impresa alla medesima data; 2) il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall’accertamento di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
7. L’ipotesi di cui al comma 6, lettera a), si verifica anche quando il proponente ha proseguito, ancorchè solo parzialmente, a seguito di fusione o scissione, cessione di azienda, anche di fatto, conferimento o affitto di azienda ovvero a seguito di atti produttivi di effetti analoghi, l’attività esercitata da un soggetto che, nel corso dei cinque anni precedenti il deposito della proposta, ha concluso una transazione risolta di diritto ai sensi del comma 8, ovvero risponde a qualsiasi titolo di debiti tributari o contributivi del debitore originario.
8. La transazione conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Dalla data del deposito della domanda per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 oppure dalla data della richiesta di cui all’articolo 54, comma 3, i creditori non possono, sino all’omologazione, acquisire diritti di prelazione se non concordati. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.
2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall’articolo 20, l’applicazione dell’articolo 2486 del codice civile.
3. In caso di domanda proposta ai sensi dell’articolo 54, comma 3, o di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione con richiesta di concessione delle misure protettive o cautelari, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande o della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività del debitore.

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato
1. Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni: a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; b) il numero di iscrizione; c) la residenza, anche se all’estero, ed il domicilio in Italia, nonchè, se diverso, il domicilio fiscale; d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.; d-bis) indirizzo di posta elettronica certificata; e) il nome, il numero di iscrizione, l’indirizzo e il sito Internet dell’eventuale società di revisione legale presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore; f) l’eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonchè l’iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l’indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri e l’informazione se il revisore legale sia abilitato per la revisione o per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio; h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), e 26, comma 1, lettere c) e d); i) l’indicazione dell’eventuale rete cui appartiene il revisore legale, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico. Per i revisori legali che sono dipendenti, soci o amministratori di società di revisione legale, tali informazioni sono fornite unicamente dalla società di revisione legale; i-bis) l’eventuale abilitazione allo svolgimento degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
2. Per ciascuna società di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni: a) la denominazione o la ragione sociale; b) il numero di iscrizione; c) l’indirizzo della sede e di tutti gli uffici; d) le informazioni per contattare la società e il nome del referente, nonchè l’eventuale sito Internet; e) nome, cognome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati presso la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione se siano abilitati a svolgere gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonchè gli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), 26, comma 1, lettere c) e d) e 26-quater, comma 1, lettere c) e d); f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, con l’indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri; g) il numero di partita I.V.A. della società; h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l’indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri; i) l’indicazione dell’eventuale rete cui appartiene la società, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico; l) l’eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonchè l’iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l’indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri; m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio; n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera g), e 26, comma 1, lettera d).
3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell’articolo 34, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in Italia. Per ogni ente di revisione contabile di Paesi terzi è indicato il numero di iscrizione presso l’autorità competente del Paese terzo, il nome di tale autorità nonchè se l’iscrizione riguardi la revisione legale dei conti, l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambe le attività.
4. Il Registro contiene il nome e l’indirizzo del Ministero dell’economia e delle finanze e della Consob, con l’indicazione delle rispettive competenze di vigilanza sull’attività di revisione legale.
5. Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro ai sensi dell’articolo 21.
6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede all’aggiornamento del Registro.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione è autorizzata dall' IVASS , con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'articolo 59.
2. L'autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.
((
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi di cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonché per quello degli Stati terzi di cui all'articolo 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati.
))
Il dirigente del terziario e il lavoratore che, per responsabilita e autonomia, promuove, coordina e gestisce la realizzazione degli obiettivi aziendali. Il CCNL applicabile e quello stipulato tra Confcommercio e Manageritalia. La qualifica e attribuita dal datore di lavoro e non dipende da soglie retributive fisse, ma da requisiti sostanziali di autonomia e responsabilita.
| Aspetto | Contenuto |
|---|---|
| Parti stipulanti | Confcommercio (datori) · Manageritalia (dirigenti) |
| Ambito di applicazione | Commercio, distribuzione, servizi, turismo (imprese Confcommercio) |
| Platea stimata | ~40.000 dirigenti |
| Qualifica dirigenziale | Attribuita dal datore; non scala di livelli come impiegati/operai |
| Minimo contrattuale | Trattamento minimo complessivo annuo (TMCA) garantito indipendentemente dalla retribuzione globale |
| Previdenza complementare | Fondo Mario Negri (obbligatorio) |
| Assistenza sanitaria | Fasdac (obbligatorio) |
| Previdenza/assicurazione integrativa | Associazione Antonio Pastore |
Il dirigente del terziario e il lavoratore subordinato che, con elevata autonomia e responsabilita, promuove, coordina e gestisce la realizzazione degli obiettivi aziendali, ricoprendo un ruolo di rilevante importanza per la vita e lo sviluppo dell’impresa.
La qualifica di dirigente non dipende dall’esistenza di subordinati da coordinare, ma dalla natura sostanziale delle funzioni: autonomia decisionale, delega da parte dell’imprenditore, incidenza sulle strategie aziendali.
La contrattazione collettiva di riferimento e il CCNL per i dirigenti del terziario della distribuzione e dei servizi, stipulato tra Confcommercio (associazione datoriale) e Manageritalia (organizzazione dei dirigenti del terziario).
La distinzione tra dirigente e quadro (I livello del CCNL Commercio Confcommercio) e talvolta sottile nella prassi, ma rilevante sul piano giuridico ed economico:
L’attribuzione erronea della qualifica dirigenziale (c.d. dirigente apicale/di comodo) puo essere contestata in giudizio, con conseguente applicazione del CCNL Commercio per i periodi controversi.
Le principali fonti normative che regolano il rapporto del dirigente del terziario sono:
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
Articolo abrogato

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Sono parti nel processo dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l’atto impugnato o non hanno emesso l’atto richiesto. Se l’ufficio è un’articolazione dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è parte l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1993. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri DE LORENZO, Ministro della sanità BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. 1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 , come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 , per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese: a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai; d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. (64) 97
2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.