Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 45 Codice della Navigazione – Modifica o estinzione della concessione per cause naturali

    Art. 45 Codice della Navigazione – Modifica o estinzione della concessione per cause naturali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone. Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali della consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue.

  • Art. 44 Codice della Navigazione – Modifica o estinzione della concessione per fatto dell’amministrazione

    Art. 44 Codice della Navigazione – Modifica o estinzione della concessione per fatto dell’amministrazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di revoca parziale, il concessionario ha facoltà di rinunziare alla concessione dandone comunicazione all'autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile la concessione si estingue.

  • Art. 43 Codice della Navigazione – Domande incompatibili

    Art. 43 Codice della Navigazione – Domande incompatibili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente può essere revocata con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due comma dell'articolo precedente.

  • Art. 42 Codice della Navigazione – Revoca delle concessioni

    Art. 42 Codice della Navigazione – Revoca delle concessioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44. Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

  • Art. 40 Codice della Navigazione – Riduzione del canone

    Art. 40 Codice della Navigazione – Riduzione del canone

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista nel primo comma dell'articolo 44. Art. 41 (Costituzione d'ipoteca). Il concessionario può, previa autorizzazione dell'autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.

  • Art. 39 Codice della Navigazione – Misura del canone

    Art. 39 Codice della Navigazione – Misura del canone

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

  • Art. 38 Codice della Navigazione – Anticipata occupazione di zone demaniali

    Art. 38 Codice della Navigazione – Anticipata occupazione di zone demaniali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima può, su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione. Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.

  • Art. 37 Codice della Navigazione – Concorso di più domande di concessione

    Art. 37 Codice della Navigazione – Concorso di più domande di concessione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico- ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25 . Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.

  • Art. 36 Codice della Navigazione – Concessione di beni demaniali

    Art. 36 Codice della Navigazione – Concessione di beni demaniali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo . 7 ————– AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che la presente modifica ha effetto anche ai fini delle concessioni previste dall'art. 54 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

  • Art. 35 Codice della Navigazione – Esclusione di zone dal demanio marittimo

    Art. 35 Codice della Navigazione – Esclusione di zone dal demanio marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

  • Art. 34 Codice della Navigazione – Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici

    Art. 34 Codice della Navigazione – Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Con provvedimento del ministro per le comunicazioni, su richiesta dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente , determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale

  • Art. 33 Codice della Navigazione – Ampliamento del demanio marittimo

    Art. 33 Codice della Navigazione – Ampliamento del demanio marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell'articolo 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l'espropriazione è fatta con decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con il ministro per le finanze. Il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare.

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