In sintesi
- L'art. 43 disciplina il caso in cui una nuova domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione precedentemente accordata per un uso di minore rilevanza pubblica.
- In tale ipotesi, la concessione precedente può essere revocata con decreto del Capo dello Stato (oggi Presidente della Repubblica), con l'intervento qualificato del Consiglio di Stato in sede consultiva.
- Il meccanismo presuppone che il nuovo uso proposto sia di più rilevante interesse pubblico rispetto a quello cui è destinata la concessione preesistente.
- Si applicano le garanzie degli ultimi due commi dell'art. 42, che assicurano l'indennizzo per le opere stabili eventualmente costruite dal concessionario revocato.
- La norma realizza un bilanciamento tra interessi pubblici concorrenti, riservando al massimo livello istituzionale la decisione di comprimere aspettative già maturate in un rapporto concessorio.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 43 Codice della Navigazione — Domande incompatibili
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente può essere revocata con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due comma dell'articolo precedente.
Stesso numero, altri codici
- Art. 43 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 43 D.Lgs. 159/2011 — Rendiconto di gestione
- Art. 43 D.Lgs. 209/2005 — Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
- Art. 43 D.Lgs. 42/2004 — Custodia coattiva
- Art. 43 CAD — Conservazione ed esibizione dei documenti
- Art. 43 Codice Civile: Domicilio e residenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 43 del Codice della navigazione affronta una fattispecie peculiare nell'ambito della disciplina delle concessioni demaniali marittime: il conflitto tra una concessione già rilasciata e una nuova domanda che ne sia incompatibile ma risponda a un interesse pubblico più rilevante. Mentre l'art. 37 disciplina il concorso di più domande contestuali — e prevede criteri di preferenza per la scelta del concessionario — l'art. 43 regola il caso diacronico: prima è stata rilasciata una concessione, poi sopravviene una nuova domanda incompatibile, più meritevole sul piano dell'interesse pubblico. La soluzione adottata dal legislatore è quella della revoca della concessione preesistente, ma riservata a un organo di rango costituzionale — il Capo dello Stato — e condizionata al parere del Consiglio di Stato, a testimonianza del fatto che si tratta di una misura di estrema gravità, che sacrifica aspettative maturate e garanzie del precedente concessionario.
Il presupposto dell'incompatibilità e del minore interesse pubblico
La norma richiede che la domanda sopravvenuta risulti «incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico». Due sono i presupposti cumulativi: (a) l'incompatibilità materiale tra i due usi — non una mera concorrenza funzionale ma una vera e propria esclusione reciproca, tale per cui il nuovo uso non può coesistere con quello già in essere; (b) la superiorità del nuovo interesse pubblico rispetto a quello sotteso alla concessione preesistente. Il giudizio comparativo degli interessi pubblici è rimesso all'amministrazione richiedente la revoca e, in via consultiva, al Consiglio di Stato: si tratta di una valutazione altamente discrezionale, che deve tener conto non solo della tipologia di uso (portuale vs. balneare, industriale vs. ricreativo) ma anche dell'intensità con cui ciascun uso risponde a esigenze collettive concrete.
Il procedimento: decreto presidenziale e parere del Consiglio di Stato
La forma dell'atto di revoca è il decreto reale — nell'ordinamento repubblicano vigente, decreto del Presidente della Repubblica — che deve essere adottato «previo parere del Consiglio di Stato». Questa procedura qualificata è giustificata dalla gravità del provvedimento: la revoca ex art. 43 sacrifica un rapporto giuridico consolidato e potenzialmente redditizio del concessionario preesistente, che aveva fatto affidamento sulla stabilità della concessione rilasciatagli. Il coinvolgimento del Consiglio di Stato in funzione consultiva garantisce un controllo di legittimità e di merito della decisione, verificando la sussistenza dei presupposti normativi, la proporzionalità della misura e la correttezza del bilanciamento degli interessi. Il parere non è vincolante — l'amministrazione può discostarsene con motivazione rafforzata — ma nella pratica istituzionale costituisce un forte presidio contro revoche arbitrarie o strumentali.
Il rinvio agli ultimi due commi dell'art. 42: le garanzie per il concessionario revocato
L'art. 43 richiama espressamente «il disposto degli ultimi due comma dell'articolo precedente», che corrispondono al quinto e sesto comma dell'art. 42. Queste disposizioni garantiscono al concessionario revocato un indennizzo nel caso in cui la concessione revocata abbia dato luogo a costruzione di opere stabili. L'indennizzo è calcolato secondo il meccanismo dell'ammortamento residuo — quote di costo delle opere corrispondenti agli anni mancanti alla scadenza — con il limite del valore effettivo delle costruzioni al momento della revoca, dedotti gli ammortamenti. In assenza di opere stabili, la revoca ex art. 43 non genera alcun diritto a indennizzo per il concessionario preesistente, analogamente a quanto previsto dall'art. 42 per le concessioni di breve durata o senza impianti fissi. Il concessionario subentrante — titolare della nuova domanda — non risponde degli indennizzi dovuti al precedente concessionario, che sono a carico dell'amministrazione concedente.
Profili pratici e casistica
Nella prassi amministrativa, l'art. 43 è applicato raramente, in ragione della complessità procedurale e della gravità del provvedimento. I casi più frequenti riguardano: (a) l'intervento di grandi infrastrutture portuali pubbliche che rendono incompatibili le preesistenti concessioni balneari o di pesca in un'area destinata a nuovo porto; (b) la realizzazione di impianti di rigassificazione o di energia rinnovabile marina che necessitano di aree già concesse per usi minori; (c) la costruzione di banchine militari o di protezione civile in zone già occupate da concessionari privati. In tutti questi casi, il decreto presidenziale ex art. 43 costituisce lo strumento formale per la revoca della concessione preesistente, assicurando al concessionario uscente le garanzie previste dagli ultimi due commi dell'art. 42 e garantendo all'ordinamento il rispetto di un principio di gerarchia tra interessi pubblici nel governo del demanio marittimo.
Casi pratici
Caso 1: Ampliamento portuale che rende incompatibile una concessione balneare
Tizio gestisce da anni uno stabilimento balneare su un tratto di spiaggia demaniale concessogli per 15 anni. Il Ministero competente riceve la domanda di un'autorità portuale per realizzare una nuova banchina commerciale sull'area, esigenza classificata di rilevante interesse pubblico per i traffici nazionali. Ritenendo incompatibili i due usi, viene avviato il procedimento ex art. 43: il Consiglio di Stato esprime parere favorevole e il Presidente della Repubblica emana il decreto di revoca, con riconoscimento a Tizio dell'indennizzo per le opere stabili costruite sullo stabilimento.
Caso 2: Impianto di energia rinnovabile marina vs concessione per pesca costiera
Caio è titolare di una concessione demaniale marittima per l'esercizio di attività di pesca con impianti fissi. Una società energetica propone la realizzazione di un impianto eolico offshore che, per ragioni tecniche, richiede l'area già concessa a Caio. L'amministrazione avvia il procedimento ex art. 43, valutando che la produzione di energia rinnovabile risponde a un interesse pubblico di rango superiore. Il decreto presidenziale, acquisito il parere del Consiglio di Stato, revoca la concessione di Caio; poiché Caio non ha costruito opere stabili ma solo impianti amovibili, non è previsto indennizzo.
Caso 3: Contestazione del giudizio di 'minore interesse pubblico' della concessione preesistente
Sempronio, concessionario di un'area demaniale destinata a centro sociale per disabili, riceve notizia dell'avvio del procedimento ex art. 43 su richiesta di un operatore commerciale portuale. Sempronio impugna il procedimento davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sostenendo che l'uso sociale della sua concessione risponde a un interesse pubblico non inferiore a quello dell'operatore commerciale. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso, annullando il decreto presidenziale per difetto del presupposto del 'minore interesse pubblico' della concessione preesistente.
Domande frequenti
Quando si applica la procedura ex art. 43 del codice della navigazione?
Quando una nuova domanda di concessione demaniale marittima risulti incompatibile con una concessione già rilasciata per un uso di minore interesse pubblico; in tal caso la concessione preesistente può essere revocata con decreto presidenziale.
Perche la revoca ex art. 43 richiede un decreto del Presidente della Repubblica?
Perche si tratta di una misura di estrema gravita che sacrifica aspettative consolidate del concessionario preesistente; il coinvolgimento dell'organo costituzionale di vertice e del Consiglio di Stato garantisce il massimo livello di controllo sulla legittimita del provvedimento.
Il concessionario revocato ex art. 43 ha diritto a un indennizzo?
Solo se ha costruito opere stabili sull'area demaniale; in tal caso, si applicano gli ultimi due commi dell'art. 42, che prevedono un indennizzo commisurato alle quote di costo delle opere non ancora ammortizzate alla data della revoca.
Il parere del Consiglio di Stato e obbligatorio per la revoca ex art. 43?
Si, la norma prevede espressamente che il decreto presidenziale sia adottato 'previo parere del Consiglio di Stato'; si tratta di un parere obbligatorio, anche se non vincolante, che l'amministrazione deve acquisire prima di emanare il decreto.
La nuova concessione beneficiaria deve pagare un corrispettivo al precedente concessionario revocato?
No, gli eventuali indennizzi dovuti al concessionario revocato gravano sull'amministrazione concedente, non sul soggetto che ha presentato la nuova domanda di concessione.
Vedi anche