Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 34 Codice della Navigazione – Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Con provvedimento del ministro per le comunicazioni, su richiesta dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente , determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale

In sintesi

  • L'art. 34 consente che parti del demanio marittimo siano temporaneamente destinate ad usi pubblici diversi da quelli marittimi, su richiesta di un'amministrazione statale, regionale o di ente locale.
  • Il provvedimento è adottato dal Ministro per le comunicazioni, garantendo il coordinamento tra autorità marittima e altri enti pubblici richiedenti.
  • La destinazione alternativa ha carattere temporaneo: cessata la funzione pubblica, i beni tornano automaticamente alla loro destinazione normale di demanio marittimo.
  • La norma tutela la reversibilità della destinazione, impedendo che l'uso alternativo si consolidi in modo permanente a danno della funzione marittima.
  • Il meccanismo si distingue dalla concessione ex art. 36, poiché qui il soggetto utilizzatore è sempre un'amministrazione pubblica e lo scopo è istituzionalmente pubblico.
Indice dei contenuti

Ratio e funzione dell'istituto

L'art. 34 del Codice della navigazione introduce uno strumento di flessibilità funzionale nella gestione del demanio marittimo, consentendo che determinate aree demaniali vengano temporaneamente distolte dai pubblici usi del mare per essere impiegate in altri servizi pubblici. La norma risponde a una logica di ottimizzazione delle risorse pubbliche: invece di procedere a trasferimenti patrimoniali definitivi tra enti, si ammette una destinazione temporanea che preserva la natura demaniale del bene e assicura il suo ritorno alla funzione marittima al termine dell'uso alternativo. Questa impostazione riflette il principio di inalienabilità e imprescrittibilità dei beni demaniali (art. 823 c.c.), che esclude qualsiasi atto traslativo della proprietà ma consente modifiche della destinazione d'uso nell'ambito del settore pubblico.

Soggetti legittimati e procedimento

La richiesta di destinazione alternativa può provenire da tre categorie di soggetti: amministrazioni statali, regioni ed enti locali. L'inclusione delle regioni riflette l'evoluzione del quadro costituzionale successivo alla riforma del Titolo V (L. cost. 3/2001), che ha attribuito alle regioni competenze significative in materia portuale e costiera. Il Ministro per le comunicazioni - oggi nelle sue funzioni succeduto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - adotta il provvedimento con una valutazione discrezionale che deve bilanciare le esigenze del richiedente con la salvaguardia dei pubblici usi del mare. Trattandosi di provvedimento incidente su beni di proprietà statale, il principio di legalità e di tipicità dell'azione amministrativa impone che la destinazione alternativa sia effettivamente riferita a un 'uso pubblico' nel senso tecnico-giuridico: non basta la mera utilità collettiva, occorre che l'uso sia riconducibile a una funzione pubblica istituzionale.

Il principio di reversibilità

Il tratto più caratteristico dell'art. 34 è la clausola automatica di ripristino: cessati gli usi pubblici alternativi, i beni riprendono la loro destinazione normale di demanio marittimo, senza necessità di un ulteriore provvedimento costitutivo. Questo meccanismo di reversibilità automatica tutela l'integrità funzionale del demanio marittimo nel lungo periodo, evitando che destinazioni temporanee si consolidino de facto in modifiche permanenti. In pratica, l'amministrazione marittima dovrà vigilare affinché, alla scadenza o cessazione dell'uso alternativo, il soggetto che ha utilizzato i beni proceda alla restituzione nelle condizioni originarie, o comunque in condizioni compatibili con il successivo uso marittimo. Se l'uso alternativo ha comportato trasformazioni fisiche del bene, possono porsi questioni di rimessione in pristino analoghe a quelle previste per le concessioni revocate (cfr. artt. 42 e 44 del codice).

Distinzione dalla concessione demaniale e dall'esclusione dal demanio

L'art. 34 si differenzia nettamente da altri istituti del codice: (a) dalla concessione ex art. 36, in quanto qui il beneficiario è sempre un'amministrazione pubblica che persegue fini istituzionali propri, mentre la concessione può essere accordata anche a privati; (b) dall'esclusione dal demanio ex art. 35, che presuppone che la zona non sia più ritenuta utilizzabile per pubblici usi del mare e ne comporta la definitiva fuoriuscita dal regime demaniale; (c) dall'ampliamento ex art. 33, che opera in senso inverso, aggiungendo al demanio beni in precedenza privati. Il provvedimento ex art. 34 è, per così dire, un atto di destinazione funzionale interna al comparto pubblico, che non altera il regime proprietario del bene né la sua natura giuridica demaniale.

Profili pratici e coordinamento normativo

Nella prassi amministrativa, l'istituto dell'art. 34 è stato utilizzato, tra l'altro, per destinare temporaneamente aree portuali a sede di infrastrutture stradali, per collocare impianti di protezione civile in zone costiere demaniali, o per insediare temporaneamente strutture scolastiche o sanitarie in aree demaniali costiere di pregio. Il coordinamento con la disciplina regionale del demanio marittimo è reso complesso dalla sovrapposizione di competenze tra Stato e Regioni: il D.Lgs. 112/1998 e il D.Lgs. 96/1999 hanno trasferito alle regioni alcune funzioni in materia di demanio marittimo non avente rilevanza nazionale, ma la titolarità del demanio rimane statale. Il provvedimento ex art. 34 resta dunque un atto ministeriale statale, ancorché adottato su richiesta della regione o dell'ente locale interessato.

Casi pratici

Caso 1: Area portuale destinata temporaneamente a sede di protezione civile

A seguito di un'emergenza alluvionale, il Comune di cui Tizio è sindaco richiede al Ministero competente la destinazione temporanea di una banchina demaniale portuale a centro operativo della protezione civile. Il provvedimento ex art. 34 viene adottato, e l'area è occupata dai mezzi di soccorso per la durata dello stato di emergenza. Al termine, l'area torna alla sua destinazione portuale originaria senza necessità di ulteriori atti.

Caso 2: Zona demaniale costiera adibita a percorso ciclopedonale comunale

Caio, dirigente di un ente locale, avanza richiesta ministeriale per destinare una striscia di demanio marittimo alla realizzazione di un percorso ciclopedonale pubblico lungo la costa. Il Ministro adotta il provvedimento ex art. 34, specificando che il percorso, al termine della concessione e comunque non oltre dieci anni, dovrà essere rimosso e l'area restituita all'uso marittimo.

Caso 3: Contestazione del presupposto 'uso pubblico'

Sempronio, operatore portuale privato, impugna innanzi al TAR un provvedimento ex art. 34 con cui un'area demaniale adiacente al suo terminal era stata destinata a uso di un'amministrazione statale per fini che Sempronio ritiene non genuinamente pubblici. Il giudice amministrativo, nel verificare la natura dell'uso, richiede all'amministrazione di documentare le specifiche finalità istituzionali, rigettando il ricorso solo dopo aver accertato la sussistenza di un interesse pubblico primario.

Domande frequenti

Quali soggetti possono richiedere la destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici?

La richiesta può provenire da amministrazioni statali, regioni o enti locali competenti, purché l'uso alternativo persegua finalità istituzionalmente pubbliche.

Il provvedimento ex art. 34 modifica la proprietà del demanio marittimo?

No, il bene rimane di proprietà statale e conserva la natura demaniale; cambia solo la destinazione funzionale, in modo temporaneo e reversibile.

Cosa accade al termine dell'uso pubblico alternativo?

I beni riprendono automaticamente la loro destinazione normale di demanio marittimo, senza necessità di un ulteriore provvedimento amministrativo.

L'art. 34 si applica anche ai privati che svolgono servizi pubblici?

No, la norma è riservata alle amministrazioni statali, regionali e agli enti locali; i privati che vogliono utilizzare il demanio marittimo devono ottenere una concessione ex art. 36 del codice della navigazione.

Chi adotta il provvedimento di destinazione alternativa?

Il Ministro per le comunicazioni (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), che valuta la compatibilità dell'uso alternativo con le esigenze del pubblico uso del mare.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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