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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Golfi e baie sotto la soglia: i golfi, seni e baie le cui coste appartengono all'Italia sono soggetti alla sovranità dello Stato se la distanza tra i punti estremi dell'apertura non supera le 24 miglia marine.
  • Linea di chiusura: quando l'apertura supera le 24 miglia, la sovranità si estende alla porzione delimitata dalla linea retta tra i due punti più lontani distanti tra loro 24 miglia.
  • Fascia delle 12 miglia: il mare territoriale si estende per 12 miglia marine lungo le coste continentali e insulari e lungo le linee di chiusura dei golfi.
  • Misurazione dalla bassa marea: l'estensione si misura dalla linea di bassa marea, che costituisce la linea di base normale per le acque italiane.
  • Riserva convenzionale: eventuali diversi limiti previsti da leggi speciali o da convenzioni internazionali sono fatti salvi dalla norma.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2 Codice della Navigazione — Mare territoriale

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine. È soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea. Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali .

Commento

Ratio storica e contesto normativo internazionale

L'articolo 2 del Codice della navigazione definisce l'estensione del mare territoriale italiano, ovvero quella fascia di acque marine costiere sulla quale lo Stato esercita piena sovranità, assimilabile al proprio territorio ai fini dell'esercizio dei poteri pubblici (legislativo, esecutivo e giurisdizionale). Redatto nel 1942, l'articolo riflette l'assetto dell'epoca, in cui il limite delle tre miglia era ancora prevalente in molti ordinamenti; l'Italia aveva già adottato un limite di dodici miglia per determinati effetti doganali e fiscali, che il codice ha consolidato in modo generalizzato. Oggi la norma va letta nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, Montego Bay 1982, ratificata dall'Italia con L. 689/1994), che all'articolo 3 conferma il diritto di ciascuno Stato di fissare la larghezza del mare territoriale fino a un massimo di dodici miglia marine misurate dalla linea di base. L'articolo 2 del codice è quindi pienamente compatibile con l'UNCLOS.

La disciplina delle acque interne: golfi, seni e baie

Prima ancora del mare territoriale in senso stretto, l'articolo 2 regola i golfi, seni e baie le cui coste appartengono interamente all'Italia. Queste acque possono avere un regime di acque interne — con sovranità ancora più piena di quella esercitata sul mare territoriale — se soddisfano il criterio geometrico previsto dalla norma. Il parametro di 24 miglia per l'apertura del golfo corrisponde a quanto previsto dall'articolo 10 UNCLOS per le baie che possono essere rivendicate come acque interne. Quando l'apertura eccede le 24 miglia, la norma introduce la c.d. linea di chiusura: una linea retta che congiunge i due punti più foranei distanti tra loro 24 miglia, oltre la quale le acque sono marine territoriali o internazionali. Le acque comprese all'interno di tale linea diventano acque interne dello Stato con conseguente esclusione del diritto di passaggio inoffensivo per le navi straniere, salvo accordi specifici.

Il mare territoriale: i 12 km di fascia costiera

La disposizione centrale dell'articolo è la fascia di 12 miglia marine che delimita il mare territoriale lungo le coste continentali e insulari e lungo le linee di chiusura dei golfi. All'interno di questa fascia lo Stato esercita sovranità piena, con alcune limitazioni previste dal diritto internazionale: in primo luogo il diritto di passaggio inoffensivo (artt. 17-32 UNCLOS), che consente alle navi straniere di attraversare il mare territoriale purché in modo continuo, rapido e non pregiudizievole per la pace e la sicurezza dello Stato costiero. La misurazione avviene dalla linea di bassa marea (linea di base normale), ma l'Italia ricorre anche alle linee di base rette in tratti di costa frastagliata o in presenza di isole, conformemente all'art. 7 UNCLOS; tali linee di base rette sono stabilite dal D.P.R. 26 aprile 1977 e da successivi provvedimenti.

Implicazioni pratiche della sovranità sul mare territoriale

La qualificazione di un'area marina come mare territoriale ha conseguenze rilevanti su più piani. Sul piano penale, i reati commessi in mare territoriale sono soggetti alla giurisdizione italiana (art. 4 c.p.). Sul piano doganale e fiscale, il passaggio nel mare territoriale è soggetto alle leggi doganali italiane, e la pesca è riservata ai pescatori nazionali salvo accordi bilaterali. Sul piano ambientale, l'Italia può imporre norme antinquinamento e richiedere l'ispezione delle navi che si trovano in porto o in acque interne dopo aver violato le norme nell'attraversamento del mare territoriale. Sul piano della sicurezza, la marina militare e la guardia costiera esercitano poteri di controllo, fermo e ispezione delle navi.

Coordinamento con convenzioni internazionali e normativa speciale

L'ultimo comma dell'articolo 2 salva espressamente «le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali». Questa clausola di salvaguardia consente di applicare regimi speciali per zone geografiche particolari (es. Stretto di Messina, Canale d'Otranto) o per finalità specifiche (pesca, esplorazione delle risorse). L'UNCLOS ha poi introdotto la nozione di zona contigua (24 miglia dalla linea di base, art. 33 UNCLOS) e di zona economica esclusiva (200 miglia, art. 55 e ss. UNCLOS), ambiti non presenti nel codice del 1942 ma operanti nel diritto italiano in forza della ratifica del trattato. Per la ZEE italiana il D.Lgs. 145/2016 ha istituito la zona di protezione ecologica al largo della Sardegna, poi estesa.

Casi pratici

Caso 1: Pesca abusiva nel golfo

Tizio, skipper di un peschereccio straniero, pesca all'interno del Golfo di Taranto sostenendo che, data l'ampia apertura, le acque siano internazionali. La guardia costiera contesta la violazione: l'apertura del golfo in quel tratto è inferiore a 24 miglia marine, quindi le acque rientrano tra quelle soggette alla sovranità italiana ex art. 2, primo comma.

Caso 2: Incidente navale a 10 miglia dalla costa

Caio, comandante di un cargo battente bandiera panamense, causa una collisione con una imbarcazione italiana a 10 miglia dalla costa siciliana. Il procedimento penale e civile è trattato dalla giurisdizione italiana perché il fatto è avvenuto nel mare territoriale, la cui estensione di 12 miglia è confermata dall'art. 2 del Codice della navigazione.

Caso 3: Misurazione contestata nella baia di Lerici

Sempronio, armatore di uno yacht, sostiene che la baia di Lerici sia acque internazionali; la capitaneria di porto contesta l'ormeggio non autorizzato. La verifica della distanza tra i punti estremi dell'apertura della baia dimostra che essa è inferiore a 24 miglia, cosicché le acque sono soggette alla sovranità dello Stato e le norme italiane di polizia portuale si applicano pienamente.

Domande frequenti

Quanto si estende il mare territoriale italiano?

Il mare territoriale italiano si estende per 12 miglia marine (circa 22 km) lungo le coste continentali e insulari, misurate dalla linea di bassa marea, come stabilito dall'art. 2 del Codice della navigazione.

Cos'è la linea di chiusura di un golfo?

Quando l'apertura di un golfo supera le 24 miglia marine, la sovranità italiana si estende alla zona compresa entro una linea retta che congiunge i due punti più foranei distanti tra loro 24 miglia; le acque interne a tale linea sono considerate acque interne dello Stato.

In mare territoriale una nave straniera può passare liberamente?

Sì, ma solo in regime di 'passaggio inoffensivo' (art. 17-32 UNCLOS): il transito deve essere continuo, rapido e non pregiudizievole per la sicurezza e la pace dello Stato costiero.

Come si misura il limite delle 12 miglia marine?

Si misura dalla linea di bassa marea (linea di base normale). In tratti di costa frastagliata o in presenza di isole l'Italia può utilizzare linee di base rette, stabilite per decreto, dalla cui estremità si calcola la distanza di 12 miglia.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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