In sintesi
- Sovranità verticale assoluta: lo Stato esercita sovranità completa sullo spazio aereo che sovrasta il proprio territorio e il proprio mare territoriale.
- Dimensione tridimensionale: la sovranità italiana si estende non solo in orizzontale (territorio terrestre e acque territoriali) ma anche in verticale, abbracciando l'intera colonna d'aria sovrastante.
- Principio di Chicago 1944: la norma anticipa il principio codificato dalla Convenzione di Chicago del 1944, base del diritto internazionale dell'aviazione civile.
- Limite superiore non definito: il codice non fissa un'altitudine massima; per convenzione internazionale lo spazio extra-atmosferico (oltre ~100 km) è escluso dalla sovranità statale.
- Coordinamento con il mare territoriale: lo spazio aereo si estende anche sulle acque territoriali delimitate dall'art. 2, includendo quindi la fascia delle 12 miglia marine.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 3 Codice della Navigazione — Spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
È soggetto alla sovranità dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio del Regno ed il relativo mare territoriale.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e contenuto della disposizione
L'articolo 3 del Codice della navigazione enuncia in modo sintetico ma pregnante il principio di sovranità dello Stato sullo spazio aereo: ogni Stato esercita piena ed esclusiva sovranità sull'aria che sovrasta il proprio territorio nazionale (comprensivo del suolo, del sottosuolo e delle acque interne) e il proprio mare territoriale. Si tratta del fondamento giuridico di tutto il diritto aeronautico pubblico italiano, dal quale discendono le competenze dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) in materia di regolamentazione degli spazi aerei, le autorizzazioni al sorvolo, la disciplina del traffico aereo e i poteri di polizia aerea.
Il principio di sovranità aerea nel diritto internazionale
Il principio contenuto nell'art. 3 è uno dei capisaldi del diritto internazionale dell'aviazione civile. La Convenzione di Chicago del 1944 sull'aviazione civile internazionale, all'articolo 1, sancisce che «ogni Stato ha la sovranità completa ed esclusiva sullo spazio aereo soprastante il suo territorio». L'articolo 3 del codice italiano (anteriore alla Convenzione di pochi mesi, dato che il codice è del marzo 1942 mentre Chicago è del dicembre 1944) anticipa questo principio nell'ordinamento interno, consentendo un raccordo diretto tra la norma nazionale e il trattato internazionale poi ratificato. In virtù di tale sovranità, nessun aeromobile straniero può sorvolare lo spazio aereo italiano senza una specifica autorizzazione o senza beneficiare di accordi bilaterali o multilaterali che lo consentano (si pensi agli accordi di servizio aereo conclusi dall'Italia nell'ambito dell'ICAO).
L'estensione verticale della sovranità: il limite superiore
L'articolo 3 non fissa un'altitudine limite. Questa lacuna — già presente nel 1942 — è rimasta irrisolta sul piano normativo internazionale: nessun trattato vincolante definisce dove finisce lo spazio aereo soggetto a sovranità statale e dove inizia lo spazio extra-atmosferico (o 'cosmosferico'), che per il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 è patrimonio comune dell'umanità e non soggetto ad appropriazione nazionale. La prassi internazionale prevalente colloca il confine alla c.d. linea di Kármán (circa 100 km di quota), pur senza forza giuridica vincolante. Al di sotto di quella quota, lo Stato mantiene piena sovranità; al di sopra, i satelliti in orbita godono della libertà di sorvolo riconosciuta dal diritto spaziale.
Implicazioni pratiche: sorvolo, divieti e zone riservate
In forza dell'art. 3, l'Italia può istituire zone aeree proibite (sul modello delle Prohibited Areas — P — delle carte aeronautiche) o zone riservate (Restricted Areas — R) su porzioni del proprio spazio aereo per ragioni di sicurezza nazionale, difesa militare o protezione di impianti sensibili. L'ENAC può inoltre imporre restrizioni temporanee dello spazio aereo (TRA — Temporary Reserved Areas) in occasione di eventi speciali. L'intercettazione e il fermo di aeromobili stranieri che violino lo spazio aereo senza autorizzazione sono consentiti in conformità agli articoli 3 bis e 9 della Convenzione di Chicago e alle regole ICAO. Per gli aeromobili di Stato stranieri (militari, di dogana, di polizia) la sovranità si applica con ancora maggiore rigore: non beneficiano del regime di libertà di sorvolo e richiedono autorizzazione diplomatica.
Raccordo con le norme europee di gestione del traffico aereo
Nell'Unione europea il principio di sovranità aerea statale si articola nel progetto Single European Sky (SES), che mira a creare uno spazio aereo funzionale unico a livello continentale, superando la frammentazione nazionale nella gestione del traffico. I regolamenti europei sul SES (Reg. CE 549/2004 e seguenti) non intaccano la sovranità degli Stati sui propri spazi aerei, ma ne coordinano l'esercizio attraverso l'istituzione di blocchi di spazio aereo funzionali (FAB — Functional Airspace Block) e la standardizzazione delle procedure di controllo del traffico aereo. Il soggetto gestore dello spazio aereo italiano è ENAV S.p.A., concessionaria del servizio di navigazione aerea per il volo strumentale.
Casi pratici
Caso 1: Sorvolo non autorizzato di un drone straniero
Tizio, cittadino straniero, fa decollare un drone commerciale dal territorio della Slovenia e lo pilota telecomandando il veivolo fino a sorvolare la laguna di Grado, in territorio italiano. Le autorità italiane contestano la violazione della sovranità aerea ex art. 3, in quanto il sorvolo è avvenuto senza autorizzazione ENAC e senza che lo Stato di bandiera dell'operatore avesse concluso accordi specifici di reciprocità per l'operazione di droni nel territorio italiano.
Caso 2: Intercettazione di aeromobile civile non responsivo
Un aeromobile privato pilotato da Caio smette di rispondere alle comunicazioni radio mentre transita nello spazio aereo italiano. Il Comando Operativo Interforze ordina l'intercettazione da parte di velivoli militari: il presupposto giuridico è la sovranità piena dello Stato italiano sullo spazio aereo ex art. 3, che abilita l'esercizio dei poteri di controllo e di sicurezza anche nei confronti di aeromobili civili non responsivi.
Caso 3: Istituzione di zona aerea proibita
Sempronio, operatore di voli charter, contesta il divieto di sorvolare una zona costiera istituita con NOTAM dall'ENAC per proteggere un impianto energetico offshore. Il tribunale amministrativo conferma la legittimità del divieto: lo Stato, in forza dell'art. 3, può riservare parti del proprio spazio aereo escludendo il transito di aeromobili civili, con misura proporzionata alle esigenze di sicurezza.
Domande frequenti
Lo spazio aereo italiano si estende solo sul territorio terrestre?
No. L'art. 3 estende la sovranità aerea anche allo spazio sovrastante il mare territoriale (12 miglia dalla costa), come definito dall'art. 2 del Codice della navigazione.
Fino a che altitudine si estende la sovranità aerea dello Stato?
Il codice non fissa un limite superiore. Per prassi internazionale la sovranità aerea si estende fino alla c.d. linea di Kármán (circa 100 km), oltre la quale inizia lo spazio extra-atmosferico regolato dal Trattato del 1967.
Un aeromobile straniero può sorvolare l'Italia senza autorizzazione?
Solo se esiste un accordo bilaterale o multilaterale che lo consenta (come gli accordi conclusi nell'ambito ICAO). In assenza di accordo, il sorvolo richiede autorizzazione esplicita delle autorità italiane.
Chi gestisce lo spazio aereo italiano nella pratica?
ENAC regola e certifica le attività aeronautiche; ENAV S.p.A. gestisce operativamente i servizi di controllo del traffico aereo per il volo strumentale nel territorio italiano.
Vedi anche