Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 36 Codice della Navigazione – Concessione di beni demaniali

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo . 7 ————– AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che la presente modifica ha effetto anche ai fini delle concessioni previste dall'art. 54 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

In sintesi

  • L'art. 36 attribuisce all'amministrazione marittima il potere di concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per un periodo determinato.
  • La competenza a rilasciare la concessione varia in base alla durata: oltre 15 anni compete al Ministro, da 4 a 15 anni o con impianti difficili da sgombrare compete al direttore marittimo, entro il quadriennio senza impianti stabili compete al capo di compartimento.
  • La norma consente anche l'uso esclusivo del bene demaniale, conciliando così l'interesse pubblico alla fruizione del mare con esigenze imprenditoriali e turistiche dei concessionari.
  • Il D.P.R. 747/1954 ha esteso l'applicazione di questo articolo anche alle concessioni previste dall'art. 54 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 328/1952).
  • La concessione demaniale marittima è compatibile con le esigenze del pubblico uso, condizione che l'amministrazione deve sempre valutare prima del rilascio.
Indice dei contenuti

Ratio e fondamento della concessione demaniale marittima

L'art. 36 del Codice della navigazione è la norma cardine del sistema delle concessioni demaniali marittime, istituto attraverso cui lo Stato permette a soggetti pubblici e privati di occupare e usare porzioni del demanio marittimo per finalità imprenditoriali, turistico-ricreative, industriali o di altra natura pubblica. La concessione demaniale è un provvedimento amministrativo di tipo costitutivo-attributivo: il concessionario acquisisce un diritto reale limitato sul bene demaniale - denominato in dottrina 'diritto di superficie demaniale' o 'diritto di concessione' - che gli consente di esercitare attività economiche sulla spiaggia, in porto o nelle acque territoriali per la durata stabilita dall'atto. La compatibilità con le esigenze del pubblico uso del mare è il limite insuperabile entro cui opera la discrezionalità dell'amministrazione: nessuna concessione può comprimere irreversibilmente l'accesso pubblico al mare, tutelato sia dalla norma codicistica sia dai principi costituzionali sulla fruibilità del demanio.

Il riparto di competenze per il rilascio della concessione

L'art. 36 introduce un sistema articolato di competenza proporzionale alla durata della concessione, fondato sul principio che la maggiore durata comporta una più intensa incidenza sul bene pubblico e richiede pertanto l'intervento di un organo di livello superiore. Le tre fasce sono: (a) oltre 15 anni - competenza del Ministro per la marina mercantile (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); (b) da 4 a 15 anni o entro il quadriennio ma con impianti di difficile sgombero - competenza del direttore marittimo; (c) non superiore al quadriennio senza impianti stabili - competenza del capo di compartimento marittimo. Gli 'impianti di difficile sgombero' sono quelli che, per la loro consistenza fisica e il costo di rimozione, rendono la concessione di fatto più gravosa di quanto la durata formale suggerirebbe: cabine in muratura, strutture in cemento armato, pontili fissi, impianti di ristorazione stabili. La ratio è che anche una concessione formalmente breve, se accompagnata da impianti di difficile sgombero, crea un vincolo di fatto sul demanio che giustifica l'intervento dell'organo di livello intermedio.

L'uso esclusivo del demanio marittimo

La norma esplicitamente consente che la concessione attribuisca l'uso esclusivo del bene demaniale, il che significa che il concessionario può impedire a terzi l'accesso alla porzione concessa. Questa previsione ha generato storicamente tensioni con il principio di libero accesso al mare, sancito a livello europeo dalla Direttiva Bolkestein 2006/123/CE e discusso nell'ambito del dibattito sulla riforma delle concessioni balneari. L'esclusività d'uso è tollerata solo nei limiti in cui non precluda la fruibilità generale della costa: per questo la legislazione successiva ha introdotto l'obbligo di mantenere accessi pubblici al mare nelle aree in concessione, e le autorità locali possono imporre condizioni nel provvedimento concessorio. In ogni caso, l'uso esclusivo non equivale a proprietà: il concessionario non acquista mai la proprietà del bene, che rimane demaniale e quindi incommerciabile, imprescrittibile e inusucapibile.

Il D.P.R. 747/1954 e il regolamento di esecuzione

L'aggiornamento riportato nel testo dell'art. 36 ricorda che il D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747 ha esteso l'applicazione della norma anche alle concessioni di cui all'art. 54 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328). L'art. 54 del regolamento disciplina alcune fattispecie concessorie particolari - stabilimenti balneari, depositi costieri, impianti di pesca - per le quali il legislatore del 1954 ha voluto chiarire che il riparto di competenze introdotto dall'art. 36, come modificato, si applica anche a tali casi. Questo coordinamento tra codice e regolamento di esecuzione è importante per la corretta individuazione dell'organo competente al rilascio.

Profili contemporanei: la questione delle concessioni balneari e il diritto europeo

L'art. 36 è al centro di un lungo e complesso dibattito tra ordinamento italiano e diritto europeo. La Direttiva 2006/123/CE (Bolkestein), recepita con D.Lgs. 59/2010, impone che le concessioni di servizi che insistono su risorse naturali scarse siano attribuite mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto incompatibili con il diritto europeo le proroghe automatiche delle concessioni balneari italiane. Il legislatore italiano ha adottato misure di riforma (L. 118/2022 e successivi provvedimenti) per avviare procedure di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni. In questo contesto evolutivo, l'art. 36 del codice della navigazione rimane il fondamento normativo interno, ma deve essere letto e applicato in conformità con i vincoli europei sulla concorrenza nel settore dei servizi.

Casi pratici

Caso 1: Richiesta di concessione balneare ultraquindicennale

Tizio intende costruire un complesso balneare su un tratto di spiaggia demaniale e richiede una concessione di 20 anni. Poiché la durata supera i 15 anni, la competenza spetta al Ministro competente, che deve valutare la compatibilità con i pubblici usi del mare e - alla luce della normativa europea - indire una procedura di evidenza pubblica per il rilascio, alla quale Tizio dovrà partecipare in concorrenza con altri operatori.

Caso 2: Concessione quadriennale con chiosco mobile

Caio chiede la concessione di una porzione di spiaggia per un periodo non superiore a quattro anni, con installazione di un chiosco completamente amovibile e privo di fondazioni stabili. La competenza spetta al capo del compartimento marittimo, che istruisce il procedimento e rilascia la concessione con canone determinato ai sensi dell'art. 39, accertando previamente che l'uso non pregiudichi il libero accesso al mare.

Caso 3: Concessione con impianti di difficile sgombero e contestazione sulla competenza

Sempronio ottiene una concessione triennale dal capo di compartimento per l'installazione di un pontile in cemento armato. Un concorrente contesta la legittimità del provvedimento sostenendo che il pontile costituisce un impianto di difficile sgombero, con conseguente incompetenza del capo di compartimento e necessità dell'intervento del direttore marittimo. Il TAR accoglie il ricorso, rilevando che la struttura in cemento rientra pacificamente negli impianti di difficile sgombero ai sensi dell'art. 36.

Domande frequenti

Chi rilascia una concessione demaniale marittima di 10 anni?

Il direttore marittimo, poiché la durata è compresa tra i 4 e i 15 anni; le concessioni superiori a 15 anni spettano al Ministro competente, quelle entro il quadriennio senza impianti stabili al capo di compartimento.

La concessione demaniale marittima attribuisce la proprietà della spiaggia?

No, il bene rimane sempre di proprietà statale e soggetto al regime demaniale; il concessionario acquisisce solo il diritto di occuparlo e usarlo per la durata stabilita, nel rispetto delle condizioni dell'atto concessorio.

Cosa sono gli impianti di difficile sgombero rilevanti ai fini dell'art. 36?

Strutture fisicamente difficili da rimuovere, come pontili in cemento, edifici stabili, impianti industriali fissi; la loro presenza innalza il livello di competenza richiesto anche per concessioni di breve durata.

La concessione demaniale marittima può essere esclusiva?

Sì, l'art. 36 consente espressamente l'uso esclusivo del bene, ma l'esclusività non può precludere il diritto di accesso pubblico al mare garantito dalla legge e dai principi costituzionali.

Le concessioni balneari italiane sono compatibili con il diritto europeo?

Il tema è oggetto di evoluzione normativa: la Direttiva Bolkestein 2006/123/CE impone procedure competitive per le concessioni su risorse scarse; il legislatore italiano ha avviato riforme (L. 118/2022) per adeguare il sistema alle indicazioni europee.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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